AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2000.4
Data decisione, Autorità:
14.04.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00004
Lugano
14 aprile 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5
gennaio 2000 presentato da
__________,
e
__________, (patrocinati dagli avvocati __________ e
__________)
contro
la sentenza emanata il 29 novembre 1999 dal Pretore
della giurisdizione __________;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 settembre 1995 la polizia cantonale e i pompieri di __________
hanno constatato un inquinamento da liquido oleoso nel torrente __________,
presso la ditta __________. Dagli accertamenti è poi risultato che il liquido
proveniva da quell'industria, aveva invaso il terreno circostante e aveva
raggiunto l'argine del torrente attraverso un foro nel muro di recinzione. L'11
aprile 1996, dalle ore 9.20, la sonda che misura il grado di pH delle acque in
afflusso all'impianto di depurazione di __________ ha registrato un valore
superiore a 9–9.5. Ciò ha provocato la chiusura automatica delle saracinesche e
il convogliamento dei liquami, dopo il trattamento primario, direttamente nel
fiume __________. Durante la chiusura delle saracinesche, tra le ore 10.00 e le
13.15, nel fiume sono confluiti così 2457 m³ di liquidi depurati solo
meccanicamente, che hanno causato una rilevante moria di pesci. In esito a un
sopralluogo compiuto nella tarda mattinata di quel giorno dal dott. __________,
della Sezione cantonale protezione aria e acqua (SPAA), è stato constatato che
da un serbatoio verticale della __________ cominciava a tracimare liquido che,
giunto al suolo, defluiva verso un pozzetto di scarico delle acque già pretrattate.
Dopo un paio di minuti la fuoriuscita di liquido era cessata e __________,
responsabile della produzione della __________, era andato a chiamare
__________, operaio addetto al controllo e alla manutenzione della struttura di
depurazione interna della ditta, che in quel momento era occupato presso il
depuratore della vicina ditta __________. In seguito a un'altra fuoriuscita di
liquido dal serbatoio verticale, il dott. __________ ha eseguito un prelievo
dal pozzetto di controllo alla base del serbatoio, in cui confluivano – come
detto – le acque pretrattate e quelle provenienti dal serbatoio verticale,
rilevando un pH di grado 10.
B. Con decreto di accusa del 2 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione
(rispettivamente di ripetuta infrazione) alla legge federale sulla protezione delle
acque. Per quanto riguarda i fatti più recenti, dell'aprile 1996, il
Procuratore pubblico ha imputato ai due soggetti di avere con varie azioni o
omissioni, in concorso tra di loro, concorso a introdurre nella canalizzazione
diretta al depuratore di __________ sostanze atte a inquinare le acque, che
sono poi confluite nel __________, ove hanno provocato una moria della fauna
ittica. In applicazione della pena __________ è stato condannato a 5 giorni di
detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e a una multa di fr. 5'000.–,
mentre __________ si è visto infliggere 3 giorni di detenzione (sospesi
condizionalmente per 2 anni) e una multa di fr. 1'000.–. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 29 novembre 1999 il Pretore della giurisdizione
di __________ ha confermato le imputazioni e le pene.
C. Contro il giudizio del Pretore gli accusati hanno inoltrato il 3 dicembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 5 gennaio 2000 __________ chiede di
limitare la condanna per i soli fatti del 12 settembre 1995 e ridurre la pena a
una multa più lieve rispetto a quella irrogatagli; in via subordinata egli
postula, comunque sia, la riduzione della condanna alla sola multa, ridotta
rispetto a quella pronunciata. __________ chiede di essere assolto o quanto
meno, in subordine, di essere condannato a una multa ridotta rispetto a quella
del giudizio pretorile. Entrambi instano inoltre per una riduzione della tassa
di giustizia e delle spese. Nelle loro osservazioni del 27 gennaio, del 4 e del
7 febbraio 2000 il Procuratore pubblico, la SPAA e il Consorzio Depurazione
Acque __________ propongono di respingere i ricorsi. Analoga conclusione formula
la Federazione ticinese per l'acquicultura e la pesca con scritto del 15
febbraio 2000, mentre il Comune di __________ si è rimesso il 17 febbraio 2000
al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 70 cpv. 1 LPAc reprime con la detenzione o con la multa
chiunque intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente,
introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle
acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento
(lett. a). La norma punisce inoltre chiunque, come detentore di impianti
contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e
di predisporre le apparecchiature necessarie o non provvede alla loro
manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo d'inquinamento
(lett. b). Chi agisce per negligenza è sanzionato con la detenzione fino a sei
mesi o con la multa (art. 70 cpv. 2 LPAc). Scopo della legge è – come precisa
lo stesso art. 1 – non solo quello di proteggere le acque contro
l'inquinamento, ma anche contro ogni effetto dannoso in senso lato (FF 1987 II
932). Punibile è ogni comportamento suscettibile di lordare le acque o
suscettibile di pregiudicare l'equilibrio idrico sotterraneo o superficiale. La
messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento basta.
Secondo giurisprudenza – i cui principi fondamentali sviluppati sotto il
previgente art. 37 LCIA sono rimasti invariati poiché le disposizioni penali
non hanno subito modifiche di rilievo – la punibilità è data già in presenza di
un atto o di un'omissione consistente nell'illecita immissione, diretta o
indiretta, nelle acque di sostanze atte a inquinarle o nella dispersione nel
sottosuolo di sostanze atte a creare un pericolo di inquinamento. Tra l'atto o
l'omissione dell'autore e il pericolo di inquinamento deve evidentemente
sussistere un nesso di causalità. Non occorre invece un inquinamento effettivo.
-
In concreto il Pretore ha accertato che quell'11 aprile 1996
__________ aveva spento l'impianto di allarme acustico che segnala anomalie
all'impianto di depurazione della __________, pur avendo avuto modo di
constatare che in quei giorni il serbatoio verticale era pieno. Ciò nondimeno,
egli si era allontanato per una mezz'ora circa. L'imputato sapeva pure che il
flussimetro del circuito dei risciacqui era difettoso e già si era bloccato in
altre occasioni, ma né lui né altri dipendenti della ditta si erano curati di
farlo riparare. Il primo giudice ha accertato altresì che il serbatoio
verticale era stato omologato dalla autorità per l'accumulo di acque già
pretrattate, destinate a un eventuale riciclo come acque di lavaggio, mentre in
realtà esso veniva usato come serbatoio di emergenza per raccogliere acque di
lavaggio che non potevano essere convogliate al pretrattamento. __________ ha
ammesso del resto al dibattimento che il serbatoio era impiegato per uno scopo
diverso da quello autorizzato, senza che fosse mai stata inoltrata alcuna
richiesta in tal senso all'autorità (sentenza, pag. 8 e 9 in alto). Nella
commisurazione della pena il Pretore ha tenuto conto del fatto, in ogni modo,
che le risultanze tecniche erano controverse e non permettevano di appurare con
assoluta certezza un nesso di causalità fra il comportamento degli imputati e
la chiusura delle saracinesche dell'impianto di depurazione che ha provocato
l'inquinamento del __________ (sentenza, pag. 9 in fine e 10 in alto).
-
I ricorrenti sostengono che quest'ultimo accertamento del Pretore fa
decadere gran parte dei capi di accusa, venendo a mancare la prova ch'essi
abbiano introdotto nelle acque sostanze atte a inquinarle. A loro avviso poi le
acque luride che confluiscono mediante apposite canalizzazioni a un impianto di
depurazione non costituiscono “acque” a norma di legge. Se l'impianto di depurazione
fosse funzionato correttamente, in specie con riferimento alla taratura delle
sonde, e se non vi fosse stato un illecito agire di ignoti, le poche centinaia
di litri di sostanze inquinanti lasciate defluire per negligenza verso le ore
11.45 nella canalizzazione mai sarebbero finite nei 2457 m³ di liquidi depurati
solo meccanicamente riversati nel __________ tra le ore 10.00 e le 13.15. I due
fatti menzionati – sottolineano i ricorrenti – sono stati di intensità tale da
interrompere il nesso di causalità tra il loro agire e l'introduzione di sostanze
inquinanti nelle acque ai sensi dell'art. 70 LPAc.
-
In realtà i ricorrenti disconoscono che il Pretore non li ha condannati
per avere introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle, bensì per avere
lasciato, in concorso tra loro, mediante varie azioni o omissioni (l'uso non
conforme di un serbatoio da 10'000 l e la trascuranza di un flussimetro
difettoso da parte di __________; l'uso non conforme del serbatoio da 10'000 l,
la trascuranza del flussimetro difettoso, la disattivazione dell'allarme
acustico e il mancato rilevamento delle tracimazioni dal serbatoio da parte di
__________), che nelle condotte dirette all'impianto di depurazione
penetrassero sostanze inquinanti (cfr. dispositivi n. 1.1 e 1.2). Ai ricorrenti
il primo giudice ha imputato, in altri termini, una serie di comportamenti atti
a creare una situazione di pericolo per le acque. Per quanto riguarda il nesso
causale, il Pretore medesimo ha ritenuto che non vi erano elementi sufficienti
per individuare nelle azioni e omissioni degli imputati la sola causa della
chiusura delle saracinesche dell'impianto di depurazione. Si è limitato
pertanto a ritenere gli imputati colpevoli di avere concorso a introdurre nella
canalizzazione sostanze atte a inquinare le acque. E che per negligenza
sostanze inquinanti siano finite nella condotta è finanche ammesso dai
ricorrenti (pag. 3). Che, poi, le azioni o omissioni predette fossero atte non
solo a favorire, ma anche a provocare la tracimazione dal serbatoio di 10'000 l
e il conseguente deflusso inquinante nei tubi diretti all'impianto non è
contestato. Ciò posto, ritenendo i ricorrenti colpevoli di violazione dell'art.
70 cpv. 1 lett. a e b LPAc, il Pretore ha giudicato correttamente.
-
I ricorrenti ritengono ingiustificate le pene inflitte poiché i
fatti loro imputati sono molto meno gravi, se non irrilevanti, ove si consideri
che nell'aprile del 1996 essi non hanno introdotto sostanze inquinanti nelle
acque. Ora, nella commisurazione della pena la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice
del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di cadere
nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid.
2a con richiami). Nel caso specifico le condanne inflitte ai ricorrenti si situano
ai limiti inferiori della pena prevista dagli art. 70 cpv. 2 LPAc, 36 e 48 n. 1
CP. Per di più il Pretore ha giudicato il comportamento dei ricorrenti
contraddistinto da estrema leggerezza, avendo costoro lasciato sussistere una
situazione manifestamente suscettibile di creare un serio pericolo di
inquinamento. Né va dimenticato che __________ è stato condannato sia per i
fatti avvenuti nel settembre 1995 sia per quelli dell'aprile 1996, onde un
concorso di reati a norma dell'art. 68 CP. In definitiva, irrogando a
__________ 5 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) oltre
una multa di fr. 5'000.–, e a __________ 3 giorni di detenzione (sospesi
condizionalmente per 2 anni) e una multa di fr. 1'000.–, il Pretore non ha né
ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). Al Consorzio di Depurazione Acque __________, che per presentare
le osservazioni ai gravami – come parte civile – si è valso del patrocinio di
un legale, i ricorrenti verseranno un'equa indennità per ripetibili (art. 9
cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr. 700.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla parte civile
Consorzio di Depurazione Acque di __________, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 800.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avvocati
__________ e __________ (per __________ e __________);
– avvocati
__________ e __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– avv.
__________ (per il Consorzio Depurazione Acque di __________);
– Dipartimento
del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione protezione aria e acqua,
Bellinzona;
– avv.
__________ (per la Federazione __________);
– Municipio
di __________;
– Dipartimento
del territorio, Ufficio caccia e pesca, Bellinzona;
– Pretore
della giurisdizione di __________;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Sezione
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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