Water pollution conviction upheld on appeal

17.2000.4Altro tribunale14 apr 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two appellants challenged their convictions for negligent conduct that allowed pollutants to enter a drainage system and create a water-pollution danger. The cassation court held that Art. 70 LPAc punishes not only actual pollution but also conduct creating a pollution risk, and that the lower court had correctly assessed the appellants' acts and omissions. It also found no abuse of discretion in the sentences of short suspended detention and fines. The appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and compensation to the civil party.

Massima Omnilex

Art. 70 LPAc; punibilità della messa in pericolo delle acque e nesso causale; la fattispecie è realizzata già con l'illecita immissione, diretta o indiretta, di sostanze atte a inquinarle, oppure con omissioni del detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti che fanno insorgere un pericolo d'inquinamento; non occorre un inquinamento effettivo, essendo sufficiente una situazione di rischio causalmente riconducibile al comportamento dell'autore (consid. 1 e 4). Nella commisurazione della pena la cassazione interviene solo in caso di abuso o eccesso del potere di apprezzamento; la lieve entità relativa della sanzione rispetto al minimo legale esclude l'arbitrio (consid. 5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2000.4

Data decisione, Autorità: 14.04.2000, CCRP

Incarto n. 17.2000.00004

Lugano 14 aprile 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 gennaio 2000 presentato da

__________, e __________, (patrocinati dagli avvocati __________ e __________)

contro

la sentenza emanata il 29 novembre 1999 dal Pretore della giurisdizione __________;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 settembre 1995 la polizia cantonale e i pompieri di __________ hanno constatato un inquinamento da liquido oleoso nel torrente __________, presso la ditta __________. Dagli accertamenti è poi risultato che il liquido proveniva da quell'industria, aveva invaso il terreno circostante e aveva raggiunto l'argine del torrente attraverso un foro nel muro di recinzione. L'11 aprile 1996, dalle ore 9.20, la sonda che misura il grado di pH delle acque in afflusso all'impianto di depurazione di __________ ha registrato un valore superiore a 9–9.5. Ciò ha provocato la chiusura automatica delle saracinesche e il convogliamento dei liquami, dopo il trattamento primario, direttamente nel fiume __________. Durante la chiusura delle saracinesche, tra le ore 10.00 e le 13.15, nel fiume sono confluiti così 2457 m³ di liquidi depurati solo meccanicamente, che hanno causato una rilevante moria di pesci. In esito a un sopralluogo compiuto nella tarda mattinata di quel giorno dal dott. __________, della Sezione cantonale protezione aria e acqua (SPAA), è stato constatato che da un serbatoio verticale della __________ cominciava a tracimare liquido che, giunto al suolo, defluiva verso un pozzetto di scarico delle acque già pretrattate. Dopo un paio di minuti la fuoriuscita di liquido era cessata e __________, responsabile della produzione della __________, era andato a chiamare __________, operaio addetto al controllo e alla manutenzione della struttura di depurazione interna della ditta, che in quel momento era occupato presso il depuratore della vicina ditta __________. In seguito a un'altra fuoriuscita di liquido dal serbatoio verticale, il dott. __________ ha eseguito un prelievo dal pozzetto di controllo alla base del serbatoio, in cui confluivano – come detto – le acque pretrattate e quelle provenienti dal serbatoio verticale, rilevando un pH di grado 10.

B. Con decreto di accusa del 2 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione (rispettivamente di ripetuta infrazione) alla legge federale sulla protezione delle acque. Per quanto riguarda i fatti più recenti, dell'aprile 1996, il Procuratore pubblico ha imputato ai due soggetti di avere con varie azioni o omissioni, in concorso tra di loro, concorso a introdurre nella canalizzazione diretta al depuratore di __________ sostanze atte a inquinare le acque, che sono poi confluite nel __________, ove hanno provocato una moria della fauna ittica. In applicazione della pena __________ è stato condannato a 5 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e a una multa di fr. 5'000.–, mentre __________ si è visto infliggere 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e una multa di fr. 1'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 29 novembre 1999 il Pretore della giurisdizione di __________ ha confermato le imputazioni e le pene.

C. Contro il giudizio del Pretore gli accusati hanno inoltrato il 3 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 5 gennaio 2000 __________ chiede di limitare la condanna per i soli fatti del 12 settembre 1995 e ridurre la pena a una multa più lieve rispetto a quella irrogatagli; in via subordinata egli postula, comunque sia, la riduzione della condanna alla sola multa, ridotta rispetto a quella pronunciata. __________ chiede di essere assolto o quanto meno, in subordine, di essere condannato a una multa ridotta rispetto a quella del giudizio pretorile. Entrambi instano inoltre per una riduzione della tassa di giustizia e delle spese. Nelle loro osservazioni del 27 gennaio, del 4 e del 7 febbraio 2000 il Procuratore pubblico, la SPAA e il Consorzio Depurazione Acque __________ propongono di respingere i ricorsi. Analoga conclusione formula la Federazione ticinese per l'acquicultura e la pesca con scritto del 15 febbraio 2000, mentre il Comune di __________ si è rimesso il 17 febbraio 2000 al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 70 cpv. 1 LPAc reprime con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento (lett. a). La norma punisce inoltre chiunque, come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo d'inquinamento (lett. b). Chi agisce per negligenza è sanzionato con la detenzione fino a sei mesi o con la multa (art. 70 cpv. 2 LPAc). Scopo della legge è – come precisa lo stesso art. 1 – non solo quello di proteggere le acque contro l'inquinamento, ma anche contro ogni effetto dannoso in senso lato (FF 1987 II 932). Punibile è ogni comportamento suscettibile di lordare le acque o suscettibile di pregiudicare l'equilibrio idrico sotterraneo o superficiale. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento basta. Secondo giurisprudenza – i cui principi fondamentali sviluppati sotto il previgente art. 37 LCIA sono rimasti invariati poiché le disposizioni penali non hanno subito modifiche di rilievo – la punibilità è data già in presenza di un atto o di un'omissione consistente nell'illecita immissione, diretta o indiretta, nelle acque di sostanze atte a inquinarle o nella dispersione nel sottosuolo di sostanze atte a creare un pericolo di inquinamento. Tra l'atto o l'omissione dell'autore e il pericolo di inquinamento deve evidentemente sussistere un nesso di causalità. Non occorre invece un inquinamento effettivo.

  1. In concreto il Pretore ha accertato che quell'11 aprile 1996 __________ aveva spento l'impianto di allarme acustico che segnala anomalie all'impianto di depurazione della __________, pur avendo avuto modo di constatare che in quei giorni il serbatoio verticale era pieno. Ciò nondimeno, egli si era allontanato per una mezz'ora circa. L'imputato sapeva pure che il flussimetro del circuito dei risciacqui era difettoso e già si era bloccato in altre occasioni, ma né lui né altri dipendenti della ditta si erano curati di farlo riparare. Il primo giudice ha accertato altresì che il serbatoio verticale era stato omologato dalla autorità per l'accumulo di acque già pretrattate, destinate a un eventuale riciclo come acque di lavaggio, mentre in realtà esso veniva usato come serbatoio di emergenza per raccogliere acque di lavaggio che non potevano essere convogliate al pretrattamento. __________ ha ammesso del resto al dibattimento che il serbatoio era impiegato per uno scopo diverso da quello autorizzato, senza che fosse mai stata inoltrata alcuna richiesta in tal senso all'autorità (sentenza, pag. 8 e 9 in alto). Nella commisurazione della pena il Pretore ha tenuto conto del fatto, in ogni modo, che le risultanze tecniche erano controverse e non permettevano di appurare con assoluta certezza un nesso di causalità fra il comportamento degli imputati e la chiusura delle saracinesche dell'impianto di depurazione che ha provocato l'inquinamento del __________ (sentenza, pag. 9 in fine e 10 in alto).

  2. I ricorrenti sostengono che quest'ultimo accertamento del Pretore fa decadere gran parte dei capi di accusa, venendo a mancare la prova ch'essi abbiano introdotto nelle acque sostanze atte a inquinarle. A loro avviso poi le acque luride che confluiscono mediante apposite canalizzazioni a un impianto di depurazione non costituiscono “acque” a norma di legge. Se l'impianto di depurazione fosse funzionato correttamente, in specie con riferimento alla taratura delle sonde, e se non vi fosse stato un illecito agire di ignoti, le poche centinaia di litri di sostanze inquinanti lasciate defluire per negligenza verso le ore 11.45 nella canalizzazione mai sarebbero finite nei 2457 m³ di liquidi depurati solo meccanicamente riversati nel __________ tra le ore 10.00 e le 13.15. I due fatti menzionati – sottolineano i ricorrenti – sono stati di intensità tale da interrompere il nesso di causalità tra il loro agire e l'introduzione di sostanze inquinanti nelle acque ai sensi dell'art. 70 LPAc.

  3. In realtà i ricorrenti disconoscono che il Pretore non li ha condannati per avere introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle, bensì per avere lasciato, in concorso tra loro, mediante varie azioni o omissioni (l'uso non conforme di un serbatoio da 10'000 l e la trascuranza di un flussimetro difettoso da parte di __________; l'uso non conforme del serbatoio da 10'000 l, la trascuranza del flussimetro difettoso, la disattivazione dell'allarme acustico e il mancato rilevamento delle tracimazioni dal serbatoio da parte di __________), che nelle condotte dirette all'impianto di depurazione penetrassero sostanze inquinanti (cfr. dispositivi n. 1.1 e 1.2). Ai ricorrenti il primo giudice ha imputato, in altri termini, una serie di comportamenti atti a creare una situazione di pericolo per le acque. Per quanto riguarda il nesso causale, il Pretore medesimo ha ritenuto che non vi erano elementi sufficienti per individuare nelle azioni e omissioni degli imputati la sola causa della chiusura delle saracinesche dell'impianto di depurazione. Si è limitato pertanto a ritenere gli imputati colpevoli di avere concorso a introdurre nella canalizzazione sostanze atte a inquinare le acque. E che per negligenza sostanze inquinanti siano finite nella condotta è finanche ammesso dai ricorrenti (pag. 3). Che, poi, le azioni o omissioni predette fossero atte non solo a favorire, ma anche a provocare la tracimazione dal serbatoio di 10'000 l e il conseguente deflusso inquinante nei tubi diretti all'impianto non è contestato. Ciò posto, ritenendo i ricorrenti colpevoli di violazione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a e b LPAc, il Pretore ha giudicato correttamente.

  4. I ricorrenti ritengono ingiustificate le pene inflitte poiché i fatti loro imputati sono molto meno gravi, se non irrilevanti, ove si consideri che nell'aprile del 1996 essi non hanno introdotto sostanze inquinanti nelle acque. Ora, nella commisurazione della pena la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). Nel caso specifico le condanne inflitte ai ricorrenti si situano ai limiti inferiori della pena prevista dagli art. 70 cpv. 2 LPAc, 36 e 48 n. 1 CP. Per di più il Pretore ha giudicato il comportamento dei ricorrenti contraddistinto da estrema leggerezza, avendo costoro lasciato sussistere una situazione manifestamente suscettibile di creare un serio pericolo di inquinamento. Né va dimenticato che __________ è stato condannato sia per i fatti avvenuti nel settembre 1995 sia per quelli dell'aprile 1996, onde un concorso di reati a norma dell'art. 68 CP. In definitiva, irrogando a __________ 5 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) oltre una multa di fr. 5'000.–, e a __________ 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e una multa di fr. 1'000.–, il Pretore non ha né ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento.

  5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Al Consorzio di Depurazione Acque __________, che per presentare le osservazioni ai gravami – come parte civile – si è valso del patrocinio di un legale, i ricorrenti verseranno un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 100.–

fr. 700.–

sono posti a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla parte civile Consorzio di Depurazione Acque di __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avvocati __________ e __________ (per __________ e __________);

– avvocati __________ e __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– avv. __________ (per il Consorzio Depurazione Acque di __________);

– Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione protezione aria e acqua, Bellinzona;

– avv. __________ (per la Federazione __________);

– Municipio di __________;

– Dipartimento del territorio, Ufficio caccia e pesca, Bellinzona;

– Pretore della giurisdizione di __________;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

– Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

water pollutioncausationnegligencesentencing discretioncourt costscivil party compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal against the conviction under the Water Protection Act should be upheld

Decisione estratta

The appeal was rejected because the lower court correctly found conduct creating a danger of water pollution within Art. 70 LPAc.

Motivazione estratta

The accused were not punished for directly introducing pollutants into water, but for a series of negligent acts and omissions that allowed pollutants to enter the drainage system and create a pollution risk; actual pollution was not required.

Questione giuridica chiave

Whether the causal link between the appellants' conduct and the pollution event was lacking

Decisione estratta

The causal link was sufficient for liability under the danger-offence provisions even though the lower court could not establish the appellants as the sole cause of the depurator shutdown and resulting discharge.

Motivazione estratta

For Art. 70 LPAc, it is enough that the conduct caused a danger of pollution; the court did not need to prove that the appellants alone caused the final discharge into the river.

Questione giuridica chiave

Whether the sentences were excessively severe

Decisione estratta

The sentences fell within the lower end of the statutory range and did not amount to an abuse of discretion.

Motivazione estratta

Given the manifestly risky conduct, and for one appellant the concurrence of offences, the lower court did not act too severely.

Questione giuridica chiave

Whether the court costs and party compensation should be reduced

Decisione estratta

The appellants remained liable for the court costs and for compensation to the civil party.

Motivazione estratta

Costs follow defeat; the civil party was awarded compensation for its legal expenses.

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