AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.42
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00042
17.2000.00045
Lugano
6 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 10 ottobre
2000 (inc. n. 17.2000.00042) dal
PROCURATORE
PUBBLICO DEL CANTONE TICINO
– il 17 ottobre
2000 (inc. n. 17.2000.00045) dal
DIPARTIMENTO
CANTONALE DELLE OPERE SOCIALI,
Bellinzona
(rappresentato
dalla Divisione dell'azione sociale)
contro
la
sentenza emanata il 19 settembre 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei
confronti di
__________,
(patrocinata
dall'avv. __________ o)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto del 31 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha posto in
stato di accusa __________ dinanzi alla Corte delle assise correzionali di
Lugano per trascuranza degli obblighi di mantenimento. All'accusata il
Procuratore pubblico imputava di avere omesso di riversare all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, pur disponendo dei mezzi necessari, i
contributi mensili anticipati dall'Ufficio in favore dei figli __________ e
__________ dal 1° agosto 1992 al 7
aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 53'696.90. Contro il
decreto di accusa ____________ ha presentato opposizione.
B. Con sentenza del 19 settembre 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha assolto ____________ per intervenuta
prescrizione dell'azione penale. Egli ha accertato che l'unica querela sporta
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte
civile, contro l'accusata risaliva all'8 marzo 1993, onde l'estinzione di ogni
perseguibilità. Di conseguenza il presidente della Corte non si è pronunciato
nemmeno sulle pretese avanzate dall'Ufficio nei confronti dell'accusata.
C. Avverso la sentenza di assise il Procuratore pubblico e l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento hanno inoltrato il 19 settembre 2000
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 10 e 17 ottobre 2000, essi postulano la
conferma del decreto di accusa sia per quanto riguarda il reato, sia per quanto
attiene alla proposta di pena; in via subordinata essi propongono di rinviare
gli atti alla Corte di assise per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni
ai ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non
destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche
erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990
pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I
168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a,121 I
114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 118 Ia
30 consid. 1b).
I. Sul
ricorso del Procuratore pubblico
-
Il Procuratore pubblico rimprovera anzitutto al primo giudice di
avere violato l'art. 31 CP ritenendo che la parte civile (l'Ufficio cantonale
preposto) abbia desistito dalla querela. A suo parere l'Ufficio in questione ha
ripetutamente aggiornato la querela stessa, come da prassi invalsa,
comunicandola di volta in volta al Ministero pubblico. In realtà la critica è
finanche priva di oggetto. Il presidente della Corte di assise non ha accertato
infatti che la parte civile abbia desistito dalla querela. Si è limitato a rilevare
che la sola querela agli atti risale all'8 marzo 1993. Invece il primo giudice
ha escluso che negli anni successivi l'Ufficio abbia validamente esteso gli
effetti della querela al mancato pagamento dei contributi alimentari accumulati
dall'imputata fra il 1993 e il 1999, essendosi riservato unicamente di
aggiornare la richiesta di rimborso. Tale conclusione si fonda sull'ammissione
del responsabile dell'Ufficio, il quale ha esplicitamente confermato in aula
“che tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela,
ma unicamente l'aggiornamento contabile del debito della prevenuta, e con ciò
l'aggiornamento della domanda risarcitoria”. Nelle circostanze descritte è
superfluo domandarsi se il presidente della Corte abbia avuto corretta nozione
dell'art. 31 CP. Come si è visto, in effetti, egli nemmeno ha alluso a
un'eventuale desistenza della parte civile. Ha soltanto accertato l'assenza di
altre querele dopo l'8 marzo 1993.
-
Un altro problema è sapere se il presidente della Corte di assise
avesse fondati motivi per domandare al rappresentante dell'Ufficio se gli
scritti successivi alla querela andassero realmente intesi come reiterazione
dell'atto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti,
che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e
senza interruzione gli alimenti dovuti, il temine per sporgere querela inizia a
decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore
riprende i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si
trova senza colpa nell'impossibilità di adempire i suoi obblighi (DTF 121 IV
275 consid. 2a, 118 IV 320 consid. b). Finché dura l'omissione colposa, di
conseguenza, il termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta
alla parte lesa stabilire quando è giunto il momento di agire. Essa potrà
procedere unicamente, tuttavia, quando viene a sapere che l'infrazione ha preso
fine (DTF 121 IV 275 consid. a; Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, n. 37 e 38 ad art. 217 CP).
a) Dagli atti
sembra evincersi che nel caso in esame l'imputata ha persistito nel mancato
pagamento degli alimenti dal 1° agosto 1992 fino al 7 aprile 1999 (il periodo
prospettato nel decreto di accusa). Prima del 7 aprile 1999 il termine per
inoltrare querela non era quindi neppure iniziato a decorrere, dato il perdurare
dell'omissione, né risulta che l'Ufficio cantonale avesse elementi per ritenere
con un minimo di affidabilità che a un certo momento l'infrazione avesse preso
fine (pagamenti da parte del debitore, indigenza non colposa della debitrice).
Sarebbe bastato perciò che l'Ufficio dichiarasse di sporgere querela con lo
scritto del 7 aprile 1999 (act. 8), il quale precede di poco il decreto di
accusa del 31 maggio 1999. Se non che, l'unica querela risale nella fattispecie
all'8 marzo 1993 e si riferisce al periodo dal 1° agosto 1992 al 28 febbraio
1993. Lo stesso rappresentante della parte civile ne ha dato conferma al
dibattimento, affermando senza equivoci – come detto – che “tutti gli scritti
successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente
l'aggiornamento contabile della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della
domanda risarcitoria” (verbale del processo, pag. 3). Con ciò egli ha dato un'interpretazione
autentica non soltanto dello scritto 7 aprile 1999 (act.1, annessi), che
sarebbe bastato per estendere la querela al periodo successivo, ma anche dei
precedenti.
b) Il
Procuratore pubblico afferma che gli scritti successivi alla querela sono
chiari, giacché consentono di desumere l'intenzione di confermarsi nel
perseguimento penale della prevenuta. L'argomento non è fondato. Le svariate
missive indirizzate dall'Ufficio cantonale al Ministero pubblico dal 30 novembre
1994 al 7 aprile 1999 non evocavano una nuova querela, ma miravano unicamente
ad aggiornare l'importo accumulato dalla debitrice con riferimento alla querela
dell'8 marzo 1993 (si vedano in particolare gli scritti del 16 dicembre 1998 e
del 7 aprile 1999). Nulla permette di dedurre con qualche certezza che
l'Ufficio intendesse ogni volta rinnovare la querela. Dagli scritti risulta
soltanto l'intento palese di richiamare l'attenzione del Ministero pubblico
sull'ammontare degli importi maturati dopo la presentazione della nota querela
e sul proposito di non rinunciare all'incasso. In una situazione del genere,
tutt'altro che chiara, poco importa che il presidente della Corte di assise
abbia invitato a ragione o a torto il rappresentante dell'Ufficio a spiegare il
significato degli scritti successivi alla querela dell'8 marzo 1993. Per di
più, come si è visto, il funzionario ha per finire confermato i dubbi del
presidente della Corte, escludendo senza ambagi che i suoi scritti mirassero a
querelare di nuovo la prevenuta per gli scoperti maturati successivamente. Su
questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
c) Al ricorrente non soccorre nemmeno la giurisprudenza menzionata
nella sentenza di assise, peraltro superata (DTF 121 IV 273), che fa decorrere
il termine per la presentazione della querela dall'ultima omissione colpevole.
In tale precedente questa Corte ha ritenuto manifestamente eccessivo pretendere
che la parte lesa, sporta querela, ne presenti un'altra ogni tre mesi per nuove
violazioni dell'art. 217 CP qualora l'autorità penale si sta già occupando del
caso. In circostanze del genere il periodo incriminato si estende fino alla
data dell'ultimo atto istruttorio, a condizione che il prevenuto abbia potuto
esprimersi sugli addebiti (CCRP, sentenza del 29 dicembre 1995 in re B. citata,
con riferimento a SJ 1985 pag. 215, secondo cui è necessario altresì che la
parte leso manifesti l'intenzione di estendere gli effetti della querela
iniziale fino alla data dell'ultimo atto istruttorio). Nella fattispecie, sia
come sia, il rappresentante dell'Ufficio cantonale ha spiegato chiaramente di
non avere inteso querelare la prevenuta con gli scritti successivi alla
querela, ma di avere inteso unicamente aggiornare il credito. Poco importa che
poi, in coda al dibattimento, egli si sia associato alle proposte del
Procuratore pubblico (verbale del processo, pag. 3). Come detto, invero, il
funzionario preposto ha confermato che dopo la querela all'Ufficio interessava
solo riscuotere l'arretrato. Ciò che non basta, con ogni evidenza, a denotare
rilievo penale.
d) Si aggiunga
che il primo giudice non ha trascurato di vagliare il problema neppure
nell'ipotesi più favorevole all'Ufficio. Ha concluso però che, anche volendo
applicare in concreto la citata giurisprudenza favorevole alla parte lesa, la sostanza
delle cose rimaneva invariata. Dal verbale del 18 aprile 1999 non risultava
infatti che alla prevenuta fosse stata contestata la violazione dell'art. 217
CP per il periodo successivo alla presentazione della querela e che il solo
accenno durante quell'interrogatorio a fatti avvenuti posteriormente (la
sentenza emessa il 30 luglio 1997 dalla Pretura del Distretto di Lugano sui
contributi di mantenimento e la conoscenza da parte della prevenuta del proprio
obbligo alimentare) non bastava per ravvisare una implicita estensione
dell'accusa. Certo, il Procuratore pubblico dissente anche da tali
considerazioni, rimproverando al primo giudice di essere caduto in arbitrio.
Scorrendo però il verbale del 18 aprile 1999 – il quale parte dal presupposto
che la querela sia appunto quella dell'8 marzo 1993 (act. 11, pag. 1) – non si
può dire tuttavia che la Corte di merito abbia errato in modo manifesto,
accertando che durante quell'interrogatorio non si sia discusso della possibile
estensione della querela ai fatti accaduti dopo l'8 marzo 1999. Per di più il
problema è stato esaminato dal primo giudice a titolo abbondanziale,
nell'ipotesi che la contestata ammissione del rappresentante della parte civile
al dibattimento non potesse da sola essere considerata decisiva.
e) È vero che al dibattimento la parte civile si è per finire associata
alle richieste di condanna del Procuratore pubblico (verbale del processo, pag.
3). Con ciò essa non ha però sanato l'assenza di querela riferita ai fatti
indicati nel decreto di accusa. Poco giova interrogarsi se, prima di porre la
prevenuta in stato di accusa, il Ministero pubblico non dovesse chiedere alla
parte civile di formalizzare la situazione, precisando se ritenesse maturi i
tempi per querelare la prevenuta per i fatti successivi alla querela. Il
verbale del 18 aprile 1999 invero non poteva supplire alla mancanza. Ma tant'è:
rilevata l'assenza di un presupposto processuale, al primo giudice non rimaneva
che accertare la prescrizione dell'azione penale e decretare la sospensione del
procedimento (Trechsel, StGB, Kurzkommentar,
2ª edizione, ad art. 28 n. 11). È vero che egli ha addirittura prosciolto l'imputata,
ma ciò non è contestato nel ricorso. Questa Corte non può dunque modificare la
sentenza di propria iniziativa.
-
Il Procuratore pubblico si diffonde in ulteriori considerazioni sia
sull'interpretazione della dichiarazione resa in aula dal rappresentante
dell'Ufficio, sia sulla facoltà e sull'opportunità del presidente della Corte
di verbalizzarla, sia sulla forza probatoria di tale dichiarazione alla luce
dell'art. 255 cpv. 3 CPP, che a suo avviso regola le modalità di allestimento
del verbale per quanto attiene alle risposte dell'accusato, di un testimone o
del perito, ma non della parte lesa. Egli assevera che non si tratta in ogni
modo di una verbalizzazione, ma di una annotazione scritta del giudice, frutto
del suo intendere. Ancorché riportata in buon fede – soggiunge il Procuratore
pubblico – essa è manifestamente arbitraria e in urto con le risultanze scritte
e con la prassi costante in casi del genere. La censura non ha consistenza. Annotando
la dichiarazione del funzionario, il primo giudice ha riportato a verbale una
risultanza emersa nel corso del dibattimento, ossia una precisazione che la
parte civile ha formulato all'attenzione della Corte, ciò che è senz'altro
consentito dall'art. 255 cpv. 2 CPP. D'altro canto il Procuratore pubblico
nemmeno pretende che la contestata verbalizzazione sia avvenuta senza che egli
potesse rendersene conto; anzi, dal verbale del processo risulta che egli ha
tentato di rimediare alla situazione richiamando l'interrogatorio della
prevenuta dell'8 marzo 1999 e sostenendo, in particolare, che in tale verbale
sarebbero stati contestati gli importi complessivi maturati sino a quella data,
così da rendere superflua una nuova querela (verbale, pag. 3). Ciò rende
finanche inammissibile la critica all'operato del primo giudice (art. 288 lett.
b CPP). Quanto alle doglianze sulla fedefacenza della verbalizzazione, è appena
il caso di ricordare che il contenuto di un verbale può essere impugnato
soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CPP).
-
Rivelandosi per le considerazioni che precedono infondato, il
ricorso in esame può pertanto essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv.
1 CPP. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1
CPP).
II. Sul
ricorso della parte civile
-
Anche la parte civile rimprovera al primo giudice di avere trascurato
in modo arbitrario la reale portata degli scritti successivi alla querela
dell'8 marzo 1993 e di essere caduto in ulteriore arbitrio, accertando che la
mancata intenzione di ritirare la querela sarebbe stata espressamente
confermata al dibattimento dal suo rappresentante. Essa trascura però che la
contestata circostanza è stata riportata a verbale a seguito della risposta che
il funzionario ha dato al presidente della Corte su precisa domanda all'inizio
del dibattimento e che il contenuto del verbale può esse impugnato soltanto con
denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CP). Quanto poi al fatto che l'interessato
si sia associato alle richieste di giudizio del Procuratore pubblico durante la
requisitoria, va ribadito che – come si è visto – ciò non supplisce all'assenza
di querela, la quale andava presentata per i fatti successivi alla querela
dell'8 marzo 1993 prima che il Procuratore pubblico emanasse il decreto di
accusa.
-
La ricorrente invoca la giurisprudenza del Tribunale federale e in
particolare la sentenza DTF 121 IV 273 relativa al momento da cui decorre il
termine (perentorio) per sporgere querela. Se non che, alla parte lesa il primo
giudice non ha rimproverato di avere omesso di presentare querela ogni tre mesi
(ciò che sarebbe stato contrario al diritto federale, visto che la violazione
dell'obbligo di mantenimento risulta essere durata ininterrottamente nel
tempo), ma di non avere querelato la prevenuta nel corso dei numerosi anni
successivi all'8 marzo 1993, tanto meno nello scritto precedente di poco
l'emanazione del decreto di accusa. In altri termini, preso atto in aula dell'esplicita
dichiarazione del rappresentante dell'Ufficio preposto, il presidente della
Corte di assise ha per finire constatato che il decreto di accusa non è stato
preceduto da altre querele se non da quella dell'8 marzo 1993. A ragione la
parte civile sostiene che il termine per presentare querela decorre soltanto
dall'ultima omissione colpevole, ma ciò non le è di aiuto. Mentre essa ancora
tergiversava, come ha ammesso il suo rappresentante, il Procuratore pubblico ha
deciso infatti di procedere, senza rendersi conto dell'assenza di formale querela
per i periodi successivi. D'altro canto lo stesso Procuratore ha atteso fino al
mese di maggio per emanare il decreto di accusa. Fosse stato convinto che la
parte civile intendeva procedere già negli anni precedenti, avrebbe agito
prima. Quanto alla giurisprudenza pubblicata in SJ 1985 pag. 215 e alla sua
eventuale applicazione alla fattispecie, si rinvia al consid. 3c che precede.
-
Da ultimo la parte lesa rimprovera al presidente della Corte una
violazione del diritto federale per avere ritenuto prescritta l'azione penale
riferita alla querela dell'8 marzo 1993. Essa pretende che l'inadempienza della
prevenuta, continuata anche negli anni successivi, costituisce un'azione unica,
sicché il termine di prescrizione è iniziato a decorrere unicamente dal giorno
in cui è stato commesso l'ultimo atto. L'obiezione cade nel vuoto. È vero che
in caso di trascuranza degli obblighi alimentari più infrazioni possono essere
considerate come un reato unico ai fini della prescrizione (DTF 124 IV 61).
Nella fattispecie, tuttavia, l'ultimo atto punibile che entra in considerazione
riguarda omissioni antecedenti la querela dell'8 marzo 1993 (sentenza, pag. 6).
Diverso sarebbe stato il caso, qualora la ricorrente avesse querelato la
prevenuta anche per le omissioni degli alimenti maturati dall'8 marzo 1993
all'aprile del 1999. In tale eventualità la prescrizione sarebbe iniziata a
decorrere dall'ultima omissione indicata nel decreto di accusa e l'azione
penale si sarebbe estesa a tutte le precedenti omissioni, anche a quelle
relative alla querela dell'8 marzo 1993. Una simile ipotesi però, come si è
illustrato, non si verifica in concreto.
-
Ne segue che pure il ricorso della parte civile si rivela infondato
e può essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP.
III. Sulle
spese
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti.
- Gli
oneri processuali, consistenti;
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico dello Stato.
- Intimazione
a:
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Dipartimento
delle opere sociali, Ufficio assistenza sociale, vicolo Sottocorte 4, 6500
Bellinzona;
– ____________,
c/o avv. __________;
– avv.
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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