AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2000.44
Data decisione, Autorità: 24.04.2001, CCRP
Incarto n. 17.2000.00044
Lugano 24 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 ottobre 2000 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 31 agosto 2000 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti suoi e di
____________,
(patrocinata dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
Ritenuto
in fatto: A. La mattina del 4 aprile 1999, giorno di Pasqua, ____________ (1916) è stato trovato morto dal genero ____________ e dal di lui figlio __________ nel corridoio al primo piano della sua casa in via ___________. Evidenti lesioni di natura ecchimotica e escoriatica riscontrate al capo, alle labbra, agli arti superiori, al tronco e agli arti inferiori del defunto lasciavano presumere l'intervento di terzi. Il rapporto autoptico del 28 ottobre 1999 (act. B/14) ha confermato che l’uomo è deceduto a causa di asfissia meccanica per soffocamento, blocco meccanico della respirazione e, verosimilmente, costrizione del collo. Il 6 aprile 1999 la polizia ha arrestato ____________ e sua moglie ____________, i quali abitavano al pianterreno dello stabile. L'appartamento era stato locato il 1° marzo 1998 da ____________, figlio della vittima, alla stessa ____________, che era poi stata ben presto oggetto di una procedura di sfratto per mancato pagamento della pigione. Con la morte di ____________, avvenuta il 17 novembre 1997, tale procedura è rimasta sospesa, ma è poi stata riattivata da ____________, diventato proprietario dell'immobile dopo la morte del figlio. Per finire ____________ ha confessato di avere ucciso egli medesimo ____________ commettendo una rapina la sera del 3 aprile 1999 nel di lui appartamento. ____________ ha riconosciuto un suo ruolo soltanto nella rapina.
B. Con sentenza del 31 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto ____________ autore colpevole di assassinio e di rapina per avere, a scopo egoistico, con mancanza di scrupoli e modalità perverse, ucciso intenzionalmente ____________ la sera del 3 aprile 1999 e per avere, in correità con ____________, sottratto fr. 140.– e altri oggetti, dopo avere fatto uso di violenza per rendere la vittima incapace a resistere. La Corte ha riconosciuto ____________, da parte sua, autrice colpevole di rapina per avere concorso con ____________ a perpetrare il furto in danno di ____________ sapendo che il marito avrebbe usato violenza, e in particolare per avere dato assistenza a quest'ultimo, fornendogli abiti e oggetti idonei a travestirsi, come pure due corde (per legare la vittima), guanti e la chiave dell'ingresso principale dello stabile. La Corte di assise ha riconosciuto inoltre entrambi gli imputati autori colpevoli di ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per spaccio e consumo di eroina.
In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato ____________ a 12 anni di reclusione e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 12 anni. ____________ si è vista infliggere 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ambedue gli imputati sono stati condannati altresì a rifondere alla parte civile ____________ un'indennità di fr. 12'318.10 per spese di patrocinio, di fr. 628.05 per risarcimento danni e di fr. 10'000.– per torto morale. La Corte ha ordinato dipoi la revoca della sospensione condizionale relativa a una pena di 30 giorni di detenzione e di 3 anni di espulsione inflitta ad ____________ con un decreto di accusa del 14 aprile 1997, come pure la revoca della sospensione condizionale riguardante una pena di 15 giorni di detenzione pronunciata a carico di ____________ con decreto di accusa del 29 marzo 1999. Infine la Corte ha ordinato per i due condannati la misura del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 43 CP.
C. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il
16 ottobre successivo, egli chiede di essere dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, eventualmente di omicidio intenzionale (invece che di assassinio), con conseguente ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. __________ formula la stessa conclusione con osservazioni del giorno successivo.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro l'accertamento secondo cui egli ha ucciso ____________ intenzionalmente, con coscienza e volontà. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). La Corte di cassazione e di revisione penale è però abilitata a rivedere le constatazioni di prima sede solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). E arbitrario non significa discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento in questione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Per giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
Sempre stando alla sentenza impugnata, ____________ si è procurata il necessario per mascherare il marito e le corde per legare la vittima. ____________ ha quindi indossato i jeans della moglie, una giacca nera con cappuccio, ha calzato un paio di scarpe che il padre del figlio dell'amica aveva dimenticato in casa e si è infilato in testa due calze di nylon. Siccome gli stringevano, in una delle due ____________ ha ritagliato aperture corrispondenti alla bocca e agli occhi. Essa gli ha pure fornito una corda gialla, un laccio-stringa blu-nero e un paio di guanti. Infine ha consegnato al marito la chiave del portone d'ingresso, sottratta a ____________ dieci giorni prima, a suo dire per dispetto (sentenza, pag. 33). Uscito dall'appartamento così paludato, con la calza di nylon in tasca e le corde in mano, ____________ ha fatto il giro dello stabile, rientrandovi dal portone principale che conduce all'abitazione di ____________. Sul pianerottolo davanti all'appartamento egli ha pensato di mettersi in testa la calza di nylon e di tirar su il cappuccio; avendo notato però, attraverso il vetro della porta, la sagoma di ____________ che si avvicinava, è riuscito solo ad alzare il cappuccio e a coprirsi parte del visto.
Quando ha visto abbassarsi la maniglia, egli si è buttato contro la porta, spalancandola e facendo finire l'anziano contro lo stipite della porta di fronte. Ha poi agganciato l'uomo da tergo, afferrandolo per il collo della camicia e facendolo cadere con uno sgambetto. Dato che il malcapitato si lamentava, gli si è seduto sulla schiena (68 kg), tentando di chiudergli la bocca con una camicia capitatagli sotto mano e con una salvietta. Siccome l'uomo continuava a lamentarsi, egli gli ha legato la salvietta, a mo' di bavaglio, molto stretta dietro la nuca. ____________ sarebbe riuscito nondimeno a dirgli di averlo riconosciuto, dopo di che ha emesso un rantolo e non ha più parlato. ____________ gli ha ancora legato le mani dietro la schiena, gli ha tolto il portamonete di tasca e gli ha sottratto un mazzo di chiavi; aperte le varie porte e la cassaforte, egli ha rovistato nell'appartamento, dopo di che si è infilato sulla testa la nota calza di nylon, è tornato dalla vittima e l'ha girata sulla schiena. A quel momento si sarebbe accorto che l'uomo era morto (sentenza, pag. 34 a 39).
ha raggiunto poi il proprio appartamento, aprendo una porta intermedia con una delle chiavi sottratte a ____________ e passando dalle scale interne. Ha raccontato alla moglie dell'accaduto, consegnandole la somma di fr. 140.– tolta dal portamonete della vittima. ____________ si è poi recata con suo figlio, in bicicletta, al negozio Piccadilly, dove ha comprato una bottiglia di whisky, che ha bevuto con il marito non appena rientrata a casa. ____________ ha preso in seguito taluni sacchi per i rifiuti, è risalito attraverso la scala interna nell'appartamento di ____________ e ha rovistato di nuovo nell'abitazione, prendendo gli oggetti che gli sembravano interessanti. Ha quindi slegato (in parte) la vittima, ha cancellato le impronte, ed è ridisceso nel suo appartamento con la refurtiva e le cose da buttare. Tornato di lì a poco sul luogo del delitto, egli ha rimesso le chiavi nella tasca del morto e se n'è andato, lasciando la porta semiaperta. È uscito dal portone principale, che ha chiuso con la chiave datagli dalla moglie (tosto gettata via), ed è rientrato nel suo appartamento, dove ha nascosto la refurtiva (due cannocchiali, due orologi, un passaporto e monete con carte della vittima, assegni della cooperativa della vittima, una pistola scacciacani, una macchina fotografica e una medaglia), sbarazzandosi degli indumenti e degli oggetti usati per la rapina (sentenza, pag. 34 a 43).
a) i primi giudici non hanno creduto alla citata versione dei fatti. Essi hanno richiamato il verbale di interrogatorio del 26 maggio 1999 (rapporto preliminare di polizia giudiziaria, annesso 51), nel quale il ricorrente ha dichiarato al Procuratore pubblico che una volta a terra ____________ non si era più mosso, che “forse non era ancora morto, ma stava morendo” e che, comunque sia, egli si era accorto che l'anziano “se ne stava andando” (sentenza, pag. 37). Il che non gli ha impedito di cambiargli il bavaglio, usando l'asciugamano al posto della camicia, per legarlo più stretto (sentenza, pag. 37 seg.). La Corte di assise ha inoltre ricordato che in aula l'imputato ha ammesso di avere avuto il sospetto già durante l'aggressione che ____________ stesse morendo, in particolare quando gli ha preso le braccia da sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. A quel momento egli ha constatato infatti, anche a causa delle braccia molli, che la vittima non opponeva più resistenza e probabilmente stava soccombendo (sentenza, pag. 38 con riferimento al verbale del processo, pag. 5). Nondimeno egli ha infierito su di lui, legandogli le braccia per poter poi svaligiare la cassaforte (sentenza, pag. 38).
b) Ciò posto, la Corte di assise ha accertato che, salito al primo piano con l'idea di immobilizzare, atterrare e legare a scopo di rapina ____________ (che sapeva anziano e acciaccato), pur senza volerlo uccidere, l'imputato è passato subito alle maniere forti, usando una violenza tale da non potere non rendersi conto che così facendo egli uccideva la vittima. A mano a mano che dava sfogo all'impeto, secondo la Corte di assise, egli aveva inoltre percepito – per sua stessa ammissione – le tragiche conseguenze del gesto, accorgendosi che ____________ era in fin di vita già dopo essere stato scagliato per terra, giacché non si muoveva più. Dopo essersi seduto sulla sua schiena dell'anziano per imbavagliarlo con la salvietta, l'imputato aveva constatato che effettivamente l'uomo stava spirando. Ne ha avuto ulteriore conferma quando gli ha stretto il morso alla nuca, sentendo un rantolo, e quando gli ha tolto le braccia da sotto il corpo per legargliele, inerti come quelle dei morti. Non aveva però desistito e aveva proseguito fino alla estreme conseguenze. Sedutosi sulla sua testa, otturandogli le vie respiratorie, gli ha stretto le braccia molli dietro la schiena; solo a quel momento gli ha sfilato il portamonete e il mazzo di chiavi. Benché avesse avuto modo e tempo per evitare una morte per asfissia, che secondo la perita giudiziaria dott. ___________ non si consuma da un secondo all'altro, il ricorrente ha persistito con determinazione. Agendo così – ha concluso la Corte di merito – egli ha ucciso ____________ intenzionalmente, poiché si rendeva conto di quanto stava facendo. Che egli ne abbia avuto certezza solo dopo avere rovistato nell'appartamento poco importa (pag. 38 seg.).
c) A parere del ricorrente la compromettente affermazione al dibattimento – quella di essersi accorto che ____________ stava morendo mentre lo stava legando e di avergli nondimeno immobilizzato le braccia perché temeva che fosse ancora vivo – va relativizzata. Egli ricorda che la sua lingua madre non è l'italiano e fa valere di non avere avuto l'intenzione di contraddire il passaggio del verbale del 26 maggio 1999 (letto in aula), in cui egli aveva detto di avere avuto certezza della morte soltanto dopo avere svaligiato la cassaforte. L'argomento non gli giova. Senza arbitrio la prima Corte poteva accertare, in effetti, sulla base delle chiarificazioni rilasciate dall'imputato al dibattimento, che costui era cosciente di uccidere ____________ già prima di vuotare la cassaforte. Confermando nella sostanza quanto riferito al Procuratore pubblico, l'imputato ha di nuovo ammesso di avere avuto la percezione che la vittima stesse morendo quando le ha preso le braccia da sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. Pur rendendosi conto che il malcapitato stava soccombendo, però, egli ha continuato poiché temeva che egli fosse ancora vivo (verbale del processo, 5). Una dichiarazione del genere, resa in presenza del difensore, non può essere attribuita a carenti cognizioni linguistiche.
D'altro canto il ricorrente trascura che prima di perquisire l'appartamento e la cassaforte egli ha fatto sì che ____________ fosse scagliato violentemente contro lo stipite della porta, agganciato da tergo, afferrato per il collo della camicia, sgambettato e fatto cadere a terra con il viso contro il pavimento. Dopo di che egli gli si è seduto sulla schiena per tappargli la bocca, lo ha imbavagliato e ha udito un rantolo. Ma non si è fermato: gli si è seduto sulla sua testa e gli ha legato le mani dietro la schiena. Sostenere in condizioni siffatte di non essersi reso conto che la vittima stava morendo non è serio. Si ricordi altresì quanto l'imputato ha dichiarato il 17 maggio 1999 al Procuratore pubblico, ossia di avere provocato la caduta dell'anziano sulle piastrelle, di avere sentito il volto di lui battere sul pavimento e di sapere che il vecchio era ormai stordito, oltre che malato di cuore, sì da poter essere ucciso anche da un bambino di cinque anni (rapporto preliminare di polizia giudiziaria, annesso 48, pag. 3; sentenza, pag. 38). Certo, il piano criminoso non prevedeva l'uccisione della vittima, ma soltanto la sua immobilizzazione a scopo di rapina. Senza cadere in arbitrio i primi giudici potevano però ritenere che il ricorrente avesse preso in considerazione la morte del malcapitato nel corso della rapina. E più egli ha infierito sulla vittima (che sapeva fragile e indifesa), più egli ha percepito le tragiche conseguenze del suo gesto. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata non denota arbitrio alcuno.
d) Soggiunge il ricorrente di essersi comunque posto il problema della respirazione della vittima, come risulta dal verbale del 17 maggio 1999, in cui ha riferito di avere rinunciato a imbavagliare l'anziano con la camicia per non coprirgli interamente la bocca e di avere usato l'asciugamano solo per evitare che la vittima gridasse. La tesi del buon samaritano cade tuttavia nel vuoto, ove appena si consideri che, pur essendo la vittima già debilitata, il ricorrente ha persistito ugualmente nella sua furiosa aggressione, sedendosi persino sulla testa del vecchio e otturandogli le vie respiratorie. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina.
e) Secondo il ricorrente la prova della sua buona fede risulterebbe anche dal fatto che, compiuta la rapina, egli si è preoccupato delle condizioni della vittima, liberandola dal bavaglio e slegandola, nella convinzione che fosse ancora viva. Un comportamento del genere non si concilia con l'accertamento secondo cui egli si era reso conto già in precedenza che la vittima stava morendo. Accertando che, ciò nondimeno, egli ha persistito nell'impresa, la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio. L'argomento non può essere condiviso. Già si è visto come, senza trascendere in arbitrio, i primi giudici potevano escludere che il ricorrente si fosse reso conto delle conseguenze dei suoi atti solo dopo avere rovistato nell'appartamento. In quel momento egli ha avuto conferma se mai che la rapina aveva portato alla morte della vittima. Certo, prima di ridiscendere nel suo appartamento egli si è coperto il volto – a suo dire – con la calza di nylon datagli dalla moglie. Ma ciò non basta a dedurre che egli credesse la vittima ancora viva, l'artificio potendo essere destinato anche a non farsi riconoscere da estranei che avrebbero potuto vederlo allontanarsi. Anche al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
Nel caso specifico la Corte di assise non ha accertato l'intenzionalità dell'imputato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulle sue reali intenzioni. Anzi, essa poteva far capo a solidi riscontri, compreso il racconto dello stesso imputato, che non lascia dubbi sul fatto che egli ha progressivamente infierito sull'anziano fino a non poterne ignorare le conseguenze letali. Ciò posto, non si può far carico alla Corte di assise di avere violato il principio in dubio pro reo per non avere fatto propria la versione, secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto della gravità dei suoi atti, se non dopo essere ritornato dalla vittima con il volto coperto dalla calza di nylon. Fosse anche sostenibile una versione del genere, la sostanza delle cose non muterebbe; servirebbe infatti unicamente a far apparire il dolo diretto come dolo eventuale. Anche nella versione prospettata nel ricorso, è innegabile che chiunque agisce nel modo accertato nella sentenza impugnata non può non prendere in seria considerazione il decesso della vittima. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto federale nella misura in cui lo ha ritenuto autore colpevole di assassinio (art. 112 CP) per dolo eventuale. Egli afferma che per addebitargli un reato tanto grave, il quale dal profilo soggettivo esige consapevolezza e mancanza di scrupoli, ovvero un movente, uno scopo o modi particolarmente perversi, occorre rigore. Egli trascura però che i primi giudici non lo hanno ritenuto colpevole di assassinio per dolo eventuale, ma per dolo diretto (sentenza, pag. 39 e 67). Essi hanno accertato infatti che durante il compimento dell'azione l'imputato ha avuto coscienza che la vittima stava soccombendo, ma che nondimeno è andato avanti fino alle estreme conseguenze, dimostrando consapevolezza omicida. La Corte di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima Corte (sentenza, pag. 46).
A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole – egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con perversità e crudeltà tipiche di un assassino.
a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”. Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non entrano in considerazione i trascorsi dell'autore né il suo modo di comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale federale, la tipologia dell'assassino cui fa richiamo l'art. 112 CP è quella descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952 pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF117 IV 369 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274 consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo d'applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla commissione dell'atto (Corboz, loc. cit. con rinvii; CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e coimputati, consid. 4a).
b) Nel ritenere il ricorrente autore di assassinio (art. 112 CP) – e di rapina in correità con la moglie (art. 140 n. 1 CP) – la Corte di assise ha anzitutto rilevato che l'imputato ha aggredito, atterrato, imbavagliato e legato ____________ utilizzando una forza bruta fino a ucciderlo. Gli si è seduto sulla schiena, gli ha fratturato le costole, gli ha compresso il torace fino a bloccargli il mantice respiratorio; gli si è poi seduto sulla testa, bloccandogli le vie aeree già ostruite dal bavaglio. Nel compiere atti di tale violenza, secondo la Corte, il ricorrente si è dovuto accorgere che l'anziano stava morendo, ma non si è fermato, andando avanti fino alle estreme conseguenze. Secondo la Corte, l'imputato ha sacrificato la vita di un altro uomo, che sapeva debole e inerme per l'età, spinto da un movente particolarmente odioso, egoistico e perverso, cioè solo per derubarlo. Egli non ha esitato a uccidere – ha soggiunto la Corte – una persona che riteneva essere amica e da cui ha ricevuto del bene per togliergli il borsello e le chiavi della cassaforte. A tal fine egli non ha esitato ad aggredire e a mettere in atto contro un essere fragile una violenza talmente inaudita, sproporzionata e selvaggia da ucciderlo, lasciando visibili i segni del suo furore (fotografie agli atti). Azioni del genere, a mente dei primi giudici, denotano crasso egoismo primitivo, bruta violenza, freddezza d'animo e mancanza di sentimenti umani, come dimostrano l'immediato avido arraffare nelle tasche della vittima alla ricerca del borsello e delle chiavi per aprire la cassaforte, come pure il fatto di rovistare subito nell'appartamento alla ricerca di valori (sentenza, pag. 47 seg.).
c) Alla luce di quanto precede, la condanna per assassinio non presta il fianco a critiche. Agendo nel modo descritto dalla sentenza impugnata, infierendo reiteratamente in modo brutale e violento su un soggetto anziano e cagionevole di salute nell'intento di derubarlo, non desistendo nemmeno quando l'agonizzante vittima non poteva più nuocere, il ricorrente ha dimostrato quella freddezza d'animo e quell'assenza di scrupoli che contraddistinguono l'assassinio. Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che nelle concrete circostanze in cui si è svolta l'azione non vi è stata disponibilità a sacrificare una vita umana per meri scopi egoistici, considerato che in fin dei conti egli è salito nell'appartamento di ____________ perché spinto dalla moglie e perché la famiglia si trovava priva di mezzi finanziari. Per soddisfare tale desiderio, foss'anche in modo illecito, non era necessario tuttavia usare una violenza del genere né cagionare una morte orrenda alla vittima. Tanto meno il ricorrente può essere seguito nella misura in cui si propone di relativizzare la gravità degli atti commessi, mettendo persino in dubbio di essersi accanito sulla vittima e di averne provocato la morte con la forza. Certo, ____________ è deceduto per soffocamento e non per i colpi ricevuti, dopo però che il ricorrente, non pago di averlo scaraventato contro lo stipite della porta, di averlo atterrato, di avergli fatto battere il volto sul pavimento, gli si è seduto sul dorso e poi sulla testa per imbavagliarlo e per legargli le mani dietro la schiena, nonostante che si fosse reso conto di avere tra le mani una persona che stava spirando. Manifestamente infondato, il ricorso va perciò respinto pure su questo punto.
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione all'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/ 1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente per i reati di assassinio (art. 112 CP), rapina (art. 140 n. 1 CP), infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19a LStup) la pena complessiva di 12 anni di reclusione, sottolineando l'estrema gravità oggettiva e soggettiva dei reati. Per egoistico e basso motivo – essa ha spiegato – l'imputato ha soppresso con brutalità un anziano malato, che egli considerava persino come un secondo padre. Senza remore né ripensamenti ha infierito sulla vittima, cosciente che, massacrata alle costole, imbavagliata e impedita di respirare, essa sarebbe morta nel giro di alcuni minuti. Rivelando cinismo e freddezza d'animo, il prevenuto ha poi rovistato nelle tasche dell'uomo e nell'appartamento, incurante del dramma provocato. Nemmeno quando ha avuto conferma del decesso, ha soggiunto la Corte di assise, egli si è disperato; anzi, sceso al piano inferiore per informare la moglie, è di nuovo risalito per rubare, pensando soltanto al profitto. Pur imputando spietatezza all'imputato, la prima Corte ha ritenuto di poter contenere la pena in 12 anni di reclusione per considerare la collaborazione prestata, segnatamente la confessione, il carcere preventivo sofferto, le difficili condizioni personali, familiari e sociali e, in specie, la scemata responsabilità (art. 11 CP), non tanto per quel che riguarda la capacità di valutare l'illiceità dell'agire, quanto piuttosto per quel che riguarda la capacità di determinarsi secondo tale valutazione (sentenza, pag. 49 a 53).
d) Di fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame è destinato pertanto all'insuccesso.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ di fr. 600.– per ripetibili.
– ____________, PCT La Stampa, 6904 Lugano;
– avv. _____________;
– avv. _____________;
– avv. _____________ (per la comunione ereditaria fu ____________, parte civile);
– Procuratore pubblico avv. ____________;
– Corte delle assise criminali in Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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