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Numero d'incarto:
17.2000.5
Data decisione, Autorità:
07.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00005
Lugano
7 febbraio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7
gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 dicembre 1999 del Pretore del
Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso
per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 2 gennaio 1999 __________ si trovava al “Bar __________
” a __________, ove è sopraggiunto __________ accompagnato da __________.
Vedendolo, __________ lo ha invitato a uscire per discutere di un furto
commesso dallo stesso __________ negli spogliatoi della squadra di calcio del
__________, di cui entrambi erano stati giocatori. Il fatto era avvenuto in un
momento in cui solo __________ e __________ si trovavano negli spogliatoi, di
modo che inizialmente anche __________ era stato sospettato dell'illecito. Tra
i due è scoppiata una lite, in seguito alla quale __________ ha riportato
contusioni ed escoriazioni multiple al viso, all'emicostato destro e alla
caviglia destra, come pure due graffi nella parte destra del collo, una
contusione all'emicostato destro e una frattura di tipo “Weber C” alla caviglia
destra.
B. Il 30 marzo 1999 __________ ha querelato __________ per lesioni
gravi, subordinatamente lesioni semplici. Con decreto di accusa del 20
settembre 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore
colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato alla pena di 9 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con
sentenza del 20 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
confermato l'imputazione e la pena.
C. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il giorno stesso una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella successiva motivazione
scritta del 7 gennaio 2000 egli chiede di essere assolto per mancanza del presupposto
soggettivo del reato, subordinatamente per avere agito in stato di legittima
difesa. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 1999 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula __________,
costituitosi parte civile, nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
-
Per quanto è accaduto la sera del 2 gennaio 1999 fanno stato gli
accertamenti del Pretore, di cui si è detto. Nella misura in cui si scosta da
tali accertamenti senza dimostrarne l'arbitrio, il ricorso è irricevibile. Del
resto nel suo memoriale il ricorrente si esaurisce nell'aggiungere particolari,
in parte neppure risultanti dagli atti istruttori, ma ammette che le
constatazioni del primo giudice sono sostanzialmente corrette. Invano egli
tenta perciò di sostenere che, con ogni verosimiglianza, il querelante medesimo
lo ha aggredito, mentre il Pretore non ha riscontrato elemento alcuno a
suffragio di simile tesi (sentenza impugnata, consid. 6). Altrettanto
inutilmente egli afferma altresì di avere riportato a sua volta contusioni e
escoriazioni nella lite, circostanza che non trova conforto agli atti né tanto
meno nel giudizio impugnato, da cui risulta che egli non ha subìto conseguenza
alcuna (loc cit.). Quanto all'ipotesi che il querelante stesso, carico di
rancore, lo abbia cercato per discutere del furto, o all'assunto secondo cui le
dichiarazioni del querelante sarebbero inattendibili, avendo quegli preteso di
essere stato aggredito da più persone, il ricorso non è destinato a miglior
sorte. Che il querelante intendesse rimproverarlo e che tra i due sia nato un
diverbio risulta, infatti, dallo stesso giudizio del Pretore (consid. 2). E che
il querelante, contrariamente al vero, abbia dichiarato di essere stato
aggredito da più persone è stato ascritto dal Pretore – senza incorrere nell'arbitrio
– all'entità delle lesioni riportate, ripartite su diverse parti del corpo
(consid. 5). Anche per quanto riguarda la frattura della caviglia subìta dal
querelante, il Pretore medesimo ha accertato che essa non è stata causata da un
colpo diretto, ma da torsione, in seguito alla caduta provocata dal ricorrente
(consid. 5 in fine). Mal si intravede – né il ricorrente spiega – perché
quest'ultimo accertamento dovrebbe risultare arbitrario.
-
In diritto l'art. 123 n. 1 CP punisce con la detenzione, a querela
di parte, chiunque cagiona un danno in altro modo (rispetto all'art. 122 CP) al
corpo o alla salute di una persona. Già si è accennato che, secondo gli
accertamenti di fatto del Pretore, la frattura della caviglia del querelante si
riconduce a un movimento di torsione dovuto alla caduta provocata dal
ricorrente. Questi assevera che, respingendo gli attacchi del querelante, non intendeva
procurargli lesioni, né immaginava che ciò sarebbe successo o aveva preso in
considerazione tale evenienza. Se non che, anche su questo punto il ricorso è
irricevibile. In effetti, la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito per
legittima difesa, respingendo attacchi della vittima, è stata scartata dal
Pretore, che non ha trovato alcun riscontro agli atti (consid. 6). Per quali
ragioni tale apprezzamento delle prove sarebbe non solo errato, ma arbitrario,
ovvero manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega. Quanto
all'asserto secondo cui le contusioni ed escoriazioni riportate dalla vittima
configurino semplici vie di fatto, la menzionata frattura alla caviglia
provocata dal ricorrente medesimo rende inutile dilungarsi al proposito.
-
Da ultimo il ricorrente insiste sulla legittima difesa, asserendo di
avere solo parato un'aggressione avversaria. Anche al riguardo però il gravame
manca di consistenza, ove appena si consideri che l'interessato si limita a
limita a prospettare una diversa versione dei fatti, a suo avviso più
verosimile (se non certa), dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione
penale non è un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo. Il
Pretore ha accertato – come si è visto – che la tesi della legittima difesa non
trova alcun riscontro negli atti, non risultando alcuna aggressione da parte
della vittima e non avendo il ricorrente subito la minima conseguenza (consid.
6). A tale valutazione delle prove il ricorrente non può limitarsi a
contrapporre il proprio punto di vista, come se si trovasse davanti a una
giurisdizione di appello. Insufficientemente motivato, anche su questo punto il
ricorso cade quindi nel vuoto.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che si è valsa di un legale per formulare le
proprie osservazioni, il ricorrente rifonderà inoltre un'equa indennità per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
– avv.
__________;
–
__________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo;
la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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