AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.6
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00006
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10
gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 30 novembre 1999 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 novembre 1999 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, a
scopo di indebito arricchimento, collaborato il 30 giugno 1999 a preparare
l'entrata illegale di una cittadina straniera in Svizzera, dietro compenso di
Lit. 50'000, attraverso il valico doganale di __________, trasportandola con la
sua vettura Ford “Fiesta” targata __________. In applicazione della pena egli
lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, a una multa di fr. 200.– e
all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospendendo condizionalmente
per 3 anni sia la pena principale sia quella accessoria dell'espulsione.
B. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il
30
novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella successiva motivazione del 10 gennaio 2000 egli chiede di essere
assolto e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. il Procuratore pubblico
ha comunicato il 18 gennaio 2000 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare
la legittimità della sentenza pretorile e a postulare la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 23 cpv. 2 prima frase LDDS punisce con la detenzione e con la
multa fino a centomila franchi chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad
altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata o il
soggiorno illegali di uno straniero. Il ricorrente sottolinea che il decreto di
accusa gli imputava di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere aiutato
una cittadina straniera, trasportandola con la sua vettura, a entrare
illegalmente in Svizzera dietro compenso di Lit. 50'000. Fa valere che il
Pretore non poteva – se non nei limiti dell'art. 250 CPP – modificare la qualifica
del reato al momento di pronunciare il dispositivo e condannarlo per avere
aiutato a preparare l'entrata illegale di una cittadina
straniera. Tale ipotesi non gli è stata prospettata nemmeno al dibattimento,
nel corso del quale il Pretore si è limitato a rilevare che l'infrazione poteva
configurarsi, in via subordinata, come reato tentato a norma dell'art. 22 cpv.
1 CP.
-
La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio.
L'atto di accusa – e, analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia
funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio,
dall'altro garantisce i diritti della difesa in modo che l'imputato possa
adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455
consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/Schweri,
Schweizerisches Srafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 164
n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che
tutela l'identità fra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato
dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma anche dal diritto federale
nella misura in cui garanzie minime sgorgano dal diritto di essere sentito (DTF
116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio
non deve essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza
terminologica (CCRP, sentenze del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del
22 dicembre 1992 in e B. e P., consid. 2d, con riferimenti a Rep. 1985 pag.
199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio
accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie
diversa da quella che figura nell'atto di accusa, e ciò senza che l'imputato
abbia avuto la possibilità di esprimersi previamente sull'atto di accusa
adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid.
cc; Hauser/Schweri, op. cit.,
pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B.,
consid. 2a, e del 24 marzo 1998 in re C., consid. 1a).
-
Nella fattispecie l'accusa mossa al ricorrente era effettivamente
quella di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere, in sostanza, aiutato
il 30 giugno 1999 una cittadina straniera a entrare illegalmente in Svizzera,
trasportandola con l'automobile attraverso il valico doganale di __________,
dietro compenso di Lit. 50'000 (act. B). Al dibattimento il Pretore ha
notificato all'imputato, in subordine, l'accusa di tentata infrazione
alla LDDS, ponendo in tal senso il quesito n. 2 (sentenza, pag. 1 e 2). Se non
che, dopo avere risposto negativamente a tale quesito, nella sentenza egli ha riconosciuto
l'imputato colpevole di infrazione alla LDDS compiuta nelle circostanze, nei
modi e dietro un promesso compenso come figurava nel decreto di accusa non per
avere aiutato l'entrata, bensì per avere aiutato a preparare l'entrata
illegale di una cittadina straniera in Svizzera. Certo, l'art. 23 cpv. 2 LDDS
prevede la medesima pena sia per chi facilita sia per chi aiuta a preparare
l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. L'accusa originale però era
chiaramente definita dalla locuzione “… aiutato l'entrata illegale…”, seppure
con la subordinata del tentativo prospettata al dibattimento. Modificando di
propria iniziativa il capo d'imputazione nella dichiarazione di colpevolezza,
il Pretore ha violato il diritto di essere sentito dell'accusato, il quale non
ha potuto difendersi poiché la mutata imputazione non gli è stata indicata
prima della discussione (art. 250 cpv. 1 CPP). Ciò configura una violazione del
principio accusatorio e integra il titolo di cassazione previsto dall'art. 288
lett. b CPP. La condanna in rassegna va pertanto annullata. Ciò non significa
che il ricorrente debba essere prosciolto. Prima infatti occorrerà riprendere
il processo, di modo che gli atti vanno rinviati al Pretore viciniore, il quale
riaprirà il dibattimento, confronterà l'imputato anche alla nuova imputazione,
assicurandogli il diritto di essere sentito.
-
Se conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va annullata e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. Gli oneri del presente giudizio sono posti a carico
dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art.
9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo della sentenza
impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore perché statuisca
nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ tramite l'avv. __________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Sezione
cantonale degli stranieri, Bellinzona;
–
Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster