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Numero d'incarto:
17.2000.8
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00008
Lugano
26 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24
gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 14 dicembre 1999 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ gestiva sin dal 1994 insieme con la sorella __________, nata __________,
l'agenzia __________, che si occupava di trovare e collocare ballerine in vari
locali notturni del Cantone. Il primo si occupava di reperire e piazzare le interessate,
la seconda curava la parte amministrativa. Dopo qualche anno di collaborazione,
tra loro sono sorte divergenze che nel pomeriggio del 14 maggio 1999 sono
sfociate in un nuovo alterco. Stando a __________, il fratello ha cominciato a
spintonarla, minacciando di percuoterla. Per difendersi, essa aveva tentato di
dargli una sberla, ma egli l'aveva anticipata e l'aveva colpita con un pugno al
viso, oltre che insultarla con epiteti come “puttana”. In aula __________ si è
giustificato dicendo di avere colpito la sorella con la mano aperta, per
difendersi, procurandole involontariamente con l'anello una ferita al volto.
L'altro fratello __________, che aveva assistito al diverbio, ha dichiarato che
le parti si erano insultate a vicenda e che __________ aveva reagito, colpendo
la sorella al viso con il dorso della mano destra aperta, sull'anulare della
quale portava l'anello. __________ è stata condotta al pronto soccorso
dell'ospedale __________, ove le è stata suturata con cinque punti una ferita
lacerocontusa sul lato temporale dell'orbita sinistra. Visitata cinque giorni
dopo dal dott. __________, le è stato riscontrato un ematoma a bernoccolo
priorbitale a sinistra. Lo stesso medico ha attestato che la vittima era in
stato confusionale e ha diagnosticato un'inabilità al lavoro al 100% per tre
settimane circa. Il 19 maggio 1999 egli ha poi tolto i cinque punti di sutura.
B. Con decreto di accusa del 19 luglio 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria. Per
la prima imputazione egli lo ha condannato a una multa di fr. 800.–, mentre per
la seconda lo ha mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3
CP. Statuendo su opposizione, con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni e la reciprocità
delle ingiurie, mentre per le lesioni semplici ha mandato l'accusato esente da
pena, ravvisando un eccesso di legittima difesa.
C. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 17 dicembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 24 gennaio 2000 egli chiede di essere
prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici e di annullare il dispositivo
di condanna al pagamento della metà degli oneri processuali. Il Procuratore
pubblico ha comunicato il 31 gennaio 2000 di rimettersi al giudizio di questa
Corte. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2000 __________, costituitasi
parte civile, propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha
formato oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono
quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del
18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). L'anello che l'accusato ha asserito di avere
mostrato al dibattimento, ma non che non è stato acquisito agli atti, come pure
i certificati medici 11 febbraio 2000 del dott. __________ e 9 novembre 1999
del dott. __________, annessi alle osservazioni della parte civile, non possono
dunque essere considerati ai fini del giudizio.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
-
Secondo gli accertamenti del Pretore, l'accusato ha reagito a un
attacco della sorella, la quale, dopo vicendevoli insulti, l'aveva preso per la
maglietta e gli aveva dato una sberla. A quel momento egli aveva reagito,
colpendola con il dorso della mano destra (sentenza, consid. 4a). Il primo
giudice ha nondimeno ritenuto che l'accusato avesse ecceduto nel suo diritto di
difesa, poiché altri mezzi gli avrebbero senz'altro consentito di essere meno
violento, immobilizzando la sorella. Le lesioni subite dalla vittima, in effetti,
potevano solo essere la conseguenza di un colpo particolarmente incisivo, duro,
del tutto esagerato. Né l'accusato poteva soggettivamente accampare scuse,
poiché sapeva benissimo di portare alla mano destra un anello “di una certa
dimensione” e poiché la mole fisica doveva indurlo a metodi meno energici
(sentenza, consid. 4b). Accertato l'eccesso di legittima difesa, il Pretore ha
però mandato l'imputato esente da pena, riconoscendogli uno stato di scusabile
eccitazione e sgomento provocati dalla vittima (sentenza, consid. 4c).
-
Il ricorrente censura di arbitrio la sentenza del Pretore laddove
questi lo descrive come una persona dal fisico possente e pone a fondamento del
giudizio un divario di mole fisica, quando in realtà il primo giudice non ha
mai visto la vittima. In merito all'anello, egli sottolinea che le dimensioni e
la forma sono del tutto normali. Fa valere inoltre che di fronte
all'aggressione prima verbale, poi fisica della sorella, che lo aveva preso per
il bavero e lo aveva colpito con uno schiaffo, istintivamente aveva reagito alzando
la mano per respingere l'attacco, la sorella essendo in procinto di affibbiargli
altre sberle (benché trattenuta dall'intervento dell'altro fratello) e di
colpirlo con il ricevitore del telefono. A suo dire, in definitiva, la sorella
si è ferita all'arcata sopracci-gliare per fatalità, avanzando con foga verso
di lui per colpirlo e urtando, nella concitazione, la sua mano alzata.
Così come
sono esposte, le tesi del ricorrente sono palesemente appellatorie, giacché non
sostanziano alcun errore qualificato del primo giudice, ma si limitano a dare
dell'accaduto una descrizione diversa non solo rispetto a quella accertata
nella sentenza, ma anche da quella che emerge dalle risultanze istruttorie. A
parte ciò, per quanto riguarda la mole fisica (che il ricorrente chiede alla
Corte di cassazione e di revisione penale di accertare, convocandolo), essa non
è di rilievo, trattandosi in realtà di stabilire – a prescindere dalla
prestanza fisica – se la reazione del ricorrente fosse o no adeguata alle
circostanze. Per quanto riguarda l'anello, dal giudizio impugnato risulta che
al dibattimento sia il ricorrente sia il fratello lo avevano descritto come
“piuttosto grande” (sentenza, consid. 2, pag. 3), di modo che definendolo di
“una certa dimensione” il Pretore non è certo incorso in arbitrio. Nessun
elemento agli atti suffraga poi l'asserzione del ricorrente, secondo cui la
sorella avrebbe tentato di percuoterlo con il ricevitore del telefono. Dalla
sentenza impugnata risulta soltanto che, dopo essere stata essa medesima
colpita, ancora in stato di eccitazione essa aveva brandito il ricevitore per
lanciarlo contro di lui, ma era stata fermata dal fratello __________ (consid.
2 e 4a). Ciò è avvenuto tuttavia, come detto, quando costei era già stata
raggiunta al volto dal ricorrente con il dorso della mano aperta. Priva di
qualsiasi riscontro è infine l'asserzione del ricorrente, stando alla quale la
sorella avrebbe battuto il capo contro la mano alzata di lui mentre avanzava
con foga per aggredirlo.
-
L'art. 33 cpv. 2 CP concede al giudice di attenuare la pena secondo
il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) se chi respinge l'aggressione ha
ecceduto i limiti della legittima difesa; se l'eccesso di legittima difesa può essere
attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da
pena. In concreto il ricorrente sostiene che – contrariamente all'opinione del
Pretore – non gli si può imputare un eccesso di legittima difesa. L'assunto non
ha consistenza. Intanto si è visto che nessun elemento agli atti suffraga
l'ipotesi secondo cui il ricorrente avrebbe istintivamente alzato la mano per
difendersi. Inoltre, stando ai vincolanti accertamenti del Pretore, seppure con
il suo comportamento la vittima avesse assunto un contegno del tutto ingiustificato,
il ricorrente non era stato ferito né lamentava alcun danno fisico (consid.
4b). Dopo il reciproco scambio di ingiurie e dopo avere ricevuto uno schiaffo,
il ricorrente aveva in realtà reagito colpendo al viso la sorella con il dorso
della mano destra, al cui anulare portava l'anello “di una certa dimensione”,
ciò che aveva provocato alla vittima le lesioni già descritte. Il che lascia
desumere senza arbitrio che il colpo fosse – come reputa il Pretore – particolarmente
incisivo, violento, e come tale sproporzionato alle circostanze. Del resto
l'accusato si limita, nel ricorso, a porre interrogativi sul comportamento
adeguato che avrebbe dovuto assumere, ma non pretende che concretamente gli
sarebbe stato impossibile difendersi dall'attacco limitandosi a sollevare la
mano, oppure immobilizzando la sorella afferrandola per il braccio o
allontanandola con uno spintone. Sulla base degli accertamenti del primo
giudice non si può dire pertanto che, ravvisando un eccesso di legittima
difesa, la sentenza impugnata violi il diritto federale.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 6 CPP). Alla parte civile, che in questa sede si è valsa di un legale, si
giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili, commisurata alla
stringatezza delle osservazioni al ricorso (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 200.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– lic.
iur. __________ (per la parte civile);
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Il presente giudizio può essere impugnato per
violazione del diritto federale mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale (art. 269 PP). La dichiarazione di ricorso dev'essere presentata a
questa Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo, la
motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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