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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.19
Data decisione, Autorità:
24.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00019
Lugano
24 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13
marzo 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 14 febbraio 2001 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. In un articolo pubblicato nell'edizione elettorale speciale del
settimanale Il __________ del 9 aprile 2000 __________ ha definito
__________ e __________ “loschi personaggi”, “poveri ebeti”, “babbei”,
“microcefali” e il primo, individualmente, “pusillanime”. Sentitisi offesi
nell'onore, il 3 e il 16 luglio 2000 __________ e __________ hanno sporto
querela contro __________. Con decreto di accusa del 28 agosto 2000 il
Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e
lo ha condannato a una multa di
fr.
800.–. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 14 febbraio
2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato
l'imputazione e la pena.
B. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 15 febbraio 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 13 marzo 2001 egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di essere riconosciuto autore colpevole di ingiuria unicamente nei
confronti di __________ e, conseguentemente, di essere condannato a una multa
di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________ con
osservazioni del 3 aprile 2001.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto del ricorso è unicamente la
tempestività della querela presentata il 16 luglio 2000. Il Pretore l'ha
ritenuta introdotta in tempo utile, credendo al querelante, il quale ha
dichiarato di avere letto il giornale solo attorno al 20 aprile 2000, essendo assente
per lavoro e non abbonato al periodico (sentenza, pag. _ cpv. 4). Il ricorrente
afferma invece che dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale emerge come la
controparte sia venuta a conoscenza delle ingiurie già la mattina del 9 aprile
2000. Solo alla chiusura del dibattimento – e su domanda del Pretore – essa ha
dichiarato in modo del tutto vago di essere stata assente per lavoro fino al 20
aprile 2000. A suo dire però il querelante è stato visto a Intragna durante
tutto il periodo preelettorale, essendo in lista quale candidato. Inoltre,
secondo il ricorrente, incombeva al querelante dimostrare di avere rispettato
il termine di tre mesi. Per di più, la mancata assunzione di tutte le prove
chieste ha vanificato la possibilità di provare il contrario. Onde, a parere
del ricorrente, un diniego formale di giustizia.
-
Per
l'art. 29 CP il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in
cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Spetta al querelato di
dimostrare che il querelante ha avuto sufficiente conoscenza dell'atto e
dell'autore più di tre mesi dall'inoltro della querela. Il querelante, in
effetti, è generalmente in grado di indicare e di provare la circostanza in cui
è venuto a conoscenza del reato e dell'autore. Gli è praticamente impossibile,
invece, dimostrare di non averne avuto conoscenza già prima, poiché ciò equivarrebbe a provare un fatto negativo.
In caso di dubbio, quindi, il termine perentorio deve ritenersi rispettato, soprattutto
ove non sussistano elementi concreti da cui desumere che il querelante ha
effettivamente avuto conoscenza del reato e dell'autore più di tre mesi dal giorno in cui ha
sporto querela (DTF 97 I 774 consid. 3; Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 14 ad art. 29 CP).
-
Nella fattispecie incombeva dunque al
ricorrente dimostrare che il querelante era venuto a conoscenza del contenuto
dell'articolo giornalistico oltre tre mesi prima dell'inoltro della querela,
ciò che egli non ha provato. Quanto all'asserzione secondo cui dagli atti e
dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe che il querelante era venuto a
conoscenza delle espressioni ingiuriose già il mattino del 9 aprile 2000, essa
non risponde al vero. Nella querela del 16 luglio 2000 l'interessato aveva
addotto invero di averle apprese soltanto dopo le elezioni comunali, verso il
19-20 aprile 2000, una volta rientrato in paese. Egli ha confermato tale
circostanza al dibattimento, riscontrando una domanda del patrocinatore del
ricorrente in tal senso (verbale, pag 2). Circa la pretesa richiesta di
assunzioni testimoniali per dimostrare che il querelante si trovava a Intragna
nel periodo preelettorale, nulla risulta dal verbale del dibattimento. Né è
dato di sapere quali fossero “tutte” le prove chieste dal ricorrente: sia perché
non risulta in che stadio del dibattimento ciò sarebbe avvenuto, sia perché i testimoni
notificati il 15 settembre 2000 – sempre che la censura si riferisca a tale richiesta
– sono stati rifiutati con la motivazione che scopo della loro audizione era di
provare la natura politica degli scritti, fatto ritenuto evidente dal Pretore
(ordinanza del 27 ottobre 2000).
Che, del
resto, i testimoni in questione dovessero riferire sulla presenza del querelante
in paese prima delle elezioni è preteso per la prima volta in questa sede e,
quindi, tardivamente. E in ogni modo, quand'anche ciò fosse, non
necessariamente se ne sarebbe dovuto dedurre che l'interessato avesse letto
l'articolo in questione prima della data indicata nella querela e ribadita al dibattimento. Certo, nelle osservazioni al ricorso il querelante asserisce
di avere avuto notizia dell'articolo il 16 luglio (recte: aprile) 1999, giorno
delle elezioni cantonali. Tale affermazione, però, non gli nuoce, dato che il
termine di 3 mesi sarebbe cominciato a decorrere – in tal caso – l'indomani,
ossia il 17 aprile 1999, e sarebbe venuto a scadenza alle ore 24 del 16 luglio
successivo. Trattandosi di un giorno festivo, il termine utile per presentare
querela si sarebbe protratto al giorno successivo (Trechsel, op. cit. art. 29 n. 2 e 9 con riferimento a DTF 97
IV 239). Consegnata alla posta il 17 luglio 2000, la querela risulterebbe
pertanto – comunque sia – tempestiva.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Le
succinte osservazioni inoltrate personalmente dal querelante non giustificano
invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
– avv.
__________;
–
__________;
–
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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