AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.38
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00038
Lugano
23 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 20 giugno 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 10 magio 2001 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posi i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 settembre del 1992 la Corte delle assise
criminali in Mendrisio ha riconosciuto __________ e __________ autori
colpevoli, tra l'altro, di tentata rapina aggravata per fatti avvenuti il 17
dicembre 1991 in una villa a __________, proprietà di __________, condannandoli
a 3 anni e 6 mesi, rispettivamente a 8 anni e 9 mesi di reclusione, e all'espulsione
dalla Svizzera per 15 anni. Un ricorso introdotto da __________ alla Corte di
cassazione e di revisione penale è stato respinto con sentenza del 20 aprile
1993. Adito con ricorso per cassazione, il Tribunale federale ha stabilito il
15 marzo 1994 che __________ si era reso colpevole di tentata rapina aggravata
a norma dell'art. 139 n. 2 vCPP anziché dell'art. 139 n. 3 vCP, lasciando invariata
nondimeno la commisurazione della pena (DTF 120 IV 113).
B. Nel tentativo di rapina __________ aveva coinvolto anche __________,
a quel tempo informatore della polizia, indicandolo come la persona che gli
aveva indicato la villa e che gli aveva procurato il fucile per passare
all'atto insieme con __________. __________ è quindi stato arrestato il 27
dicembre 1991 ed è rimasto in carcere fino al 10 gennaio 1992. Con sentenza del
10 maggio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
lo ha poi riconosciuto colpevole di complicità in tentata rapina aggravata
(art. 139 n. 1bis vCP) per avere aiutato __________ nella preparazione e
nell'organizzazione del colpo. Inoltre lo ha riconosciuto colpevole di truffa
per avere, in correità con __________, occultato nel 1987 un'Alfa Romeo
intestata allo stesso __________ (per smontarla o alterarne il numero di
telaio) affinché questi ne denunciasse fittiziamente il furto e ottenesse con inganno
astuto prestazioni assicurative, come in effetti avvenne. __________ è stato
prosciolto invece dalle altre imputazioni contenute nell'atto di accusa dell'8
maggio 1992 e in quello aggiuntivo del 12 febbraio 2001. In applicazione delle
pena, la presidente della Corte ha inflitto a __________, previo riconoscimento
dell'attenuante del lungo tempo trascorso, 10 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto) sospesi condizionalmente con un periodo di prova
di due anni.
C. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 15 maggio 2001
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 20 giugno successivo, egli chiede di
essere prosciolto dall'accusa di complicità in tentata rapina aggravata e di
ridurre la pena irrogatagli a 2 mesi di detenzione (computato il carcere
preventivo sofferto) per il reato di truffa. Nelle sue osservazioni del 25 giugno
2001 il Procuratore pubblico propone di dichiarare il ricorso inammissibile,
subordinatamente di respingerlo nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. ac CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche
erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti
(DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per
motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione
impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile
essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti
e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino
in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento
di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123
I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una
sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella
motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166
consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
-
Il ricorrente rimprovera alla presidente della Corte di assise di
avere violato l'art. 18 cpv. 2 CP e, di riflesso, l'art. 139 n. 1bis
vCP, poiché egli non ha agito con la consapevolezza di favorire __________
nell'esecuzione della progettata rapina in danno di __________. La mancanza del
presupposto soggettivo comporterebbe perciò la sua assoluzione dal reato
imputatogli. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o
l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento
dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b). Come si è
appena visto, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere
gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio
(consid. 1).
-
Sostiene anzitutto il ricorrente che __________ non aveva attacchi
con la malavita, come __________; era un soggetto con problemi finanziari, ma
incensurato e apparentemente incapace di compiere una rapina a mano armata.
Tant'è che il commissario __________ ha confermato come egli non lo avesse
avvertito del pericolo proprio perché reputava __________ inoffensivo, convinto
com'era che il fucile sarebbe stato semplicemente trafugato in Italia. Ricorda
altresì che __________ gli ha deliberatamente mentito, anche per evitare
richieste di partecipazione alla refurtiva, in particolare quando gli ha
raccontato che le persone “interessate alle ville” erano suoi amici italiani,
quando gli ha chiesto un'arma da portare in Italia per conto di terzi e quando
ha indicato in __________ la persona che avrebbe dovuto attraversare il
confine. Tutto ciò escluderebbe la sua consapevolezza.
In
realtà l'argomentazione testé riassunta non è idonea a motivare un ricorso per
cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente si diffonde per
vero in considerazioni sue, ma non si confronta con gli elementi che hanno
indotto la prima Corte a ritenere che egli non potesse ignorare il vero motivo
per cui __________ si era rivolto a lui: conoscere i luoghi adatti a perpetrare
un colpo (sentenza, pag. 10 in fondo, 11 e 12 in alto) e procurarsi un fucile
con precise caratteristiche (sentenza, pag. 12, 13 e 14). Al ricorrente
incombeva di spiegare come, dove e perché su questi punti la prima giudice
sarebbe incorsa, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in
mancanze qualificate che facciano apparire il suo ragionamento non solo come
opinabile, ma come palesemente indifendibile, ovvero arbitrario. Appellatorio
nella concezione e nell'impostazione, in proposito il ricorso si dimostra
pertanto inammissibile.
-
Nel seguito del memoriale il ricorrente enuncia circostanze oggettive
che, a mente sua, escludono la sua consapevolezza circa le reali intenzioni di
__________. Se non che, una volta ancora egli fa un uso improprio di un rimedio
giuridico straordinario ancorato al divieto dell'arbitrio. Anziché affrontare i
singoli accertamenti della prima Corte che intende contestare, spiegando perché
essi sarebbero chiaramente insostenibili, egli percorre proprie vie giungendo a
conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione di fatti
e prove. Come detto, ciò non è lecito. Certo, il ricorso per cassazione
soggiace a presupposti che non mancano di rigore. Tuttavia non si può trattare
a tale stregua un allegato che si presenta come un atto di appello, tanto meno
ove sia introdotto da una avvocato, ossia da un professionista consapevole dei
limiti cui un simile mezzo di impugnazione è sottoposto per legge (CCRP,
sentenza del 5 ottobre 2001 in re Ministero Pubblico e A. contro R., consid.
9).
-
Il ricorrente insiste nell'affermare di non avere neppure preso in
considerazione la possibilità teorica che __________ potesse compiere una rapina
nel __________. Anzi, costui avrebbe fatto il possibile per allontanare da sé
ogni sospetto. Una volta di più l'interessato si limita però ad affermare il
proprio punto di vista senza sostanziare alcun arbitrio, trascurando che la
Corte di cassazione e di revisione penale non è una giurisdizione di appello.
Donde l'inammissibilità dell'argomentazione.
-
Ricordata la sua collaborazione con la polizia cantonale dal 1988 al
1989, richiamati i rapporti del 29 dicembre 1991 e del 14 settembre 1998 del
commissario __________, evocate le dichiarazioni dello stesso commissario al
dibattimento, il ricorrente critica la conclusione della prima giudice, stando
alla quale l'attività di informatore e il modo con cui questa era gestita non
configurano una scriminante legale né extralegale, ma solo un motivo per
attenuare la pena. Ulteriormente l'imputato si avvale nondimeno di accertamenti
fattuali e di valutazioni probatorie diverse da quelle su cui si fonda la
sentenza. Invece di spiegare perché sarebbero arbitrarie le particolareggiate
considerazioni in base alle quali la prima Corte ha ritenuto che egli ha agito
a titolo personale nell'illegalità e non come agente infiltrato – foss'anche
con metodi censurabili – per ottenere agganci al fine di lottare contro il crimine
organizzato senza fini di lucro (sentenza, pag. 18–20), egli persiste nel
ribadire il proprio punto di vista e la propria valutazione sul suo modo di
comportarsi di fronte alle iniziative e alle sollecitazioni di __________. Già
si è rilevato tuttavia che per sostanziare una censura di arbitrio non basta
insorgere contro la decisione impugnata contrapponendo una propria versione dei
fatti, per quanto preferibile essa possa apparire, ma occorre illustrare perché
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della Corte di assise
sarebbero manifestamente insostenibili. Il ricorso non adempie tale premessa.
-
Il ricorrente sottolinea e ripete che la prima giudice è
giunta al convincimento contrario sulla base di considerazioni errate, così come
di ragionamenti che non tengono conto delle particolari condizioni in cui egli
ha agito. Ma nel motivare la doglianza egli trascura di nuovo il divario che
separa un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio da un atto
di appello. Pur dipartendosi questa volta – sia pure in modo affrettato – dalle
considerazioni che hanno spinto la prima giudice a non dar credito alla sua
versione, segnatamente alla sua conclamata buona fede, egli non lamenta alcun
arbitrio (termine al quale l'impugnativa nemmeno accenna) né allega
argomentazioni tali da far apparire arbitraria la sentenza nel suo risultato,
nella misura in cui essa attesta la sua consapevolezza di trovarsi coinvolto in
un progetto di rapina, e ciò non come agente infiltrato e nemmeno come informatore
autorizzato. Di natura chiaramente appellatoria, il ricorso va perciò
dichiarato ancora una volta inammissibile. Allo stesso esito sono destinate le
critiche che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove la prima
giudice lo ha definito un informatore non sempre fedele (sentenza, pag. 19).
Egli tende infatti a rendere verosimile una soluzione alternativa a lui più favorevole,
senza però sostanziare arbitrio di sorta.
-
Infine il ricorrente si diffonde sulla commisurazione della pena,
come pure sul riparto delle spese processuali. Egli affronta i temi, però,
dando per scontato il suo proscioglimento dall'imputazione di complicità in
rapina aggravata. Dato quanto precede, ciò non è il caso, sicché le critiche
cadono nel vuoto. Ne discende, per finire, che il ricorso – di indole
palesemente appellatoria – si rivela del tutto inammissibile. Incorre pertanto
in un sindacato di irricevibilità.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________
per il tramite dell'avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
generale avv. __________;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________
(parte civile; rif. __________).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster