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Numero d'incarto:
17.2001.45
Data decisione, Autorità:
19.09.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00045
Lugano
19 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 2 luglio 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
(patrocinato dallo studio legale __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 23 maggio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di mancata
truffa e falsità in documenti.
che
egli ha, in estrema sintesi, accertato che dal febbraio a marzo del 2000 i soggetti,
in correità con terzi e a scopo di indebito profitto, hanno disposto la messa all'incasso
dell'assegno no. __________ di Bank __________ di U$ 911'000.12 e dell'assegno
no. __________ della __________ di U$ 1'000'000.–– che sapevano falsi o
ottenuti fraudolentemente nell'intento di ingannare con astuzia i funzionari
della __________, presso i cui sportelli gli assegni sono stati presentati.
che
in questo modo il primo giudice ha confermato le imputazioni contenute nei decreti
di accusa del 29 maggio 2000, contro i quali i prevenuti hanno interposto opposizione.
che
confermando anche le pene proposte nei decreti di accusa, il presidente della
Corte delle assise correzionali ha condannato __________ e __________ a 3 mesi
di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni e,
inoltre, __________ alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3
anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova della stessa durata.
che
egli ha inoltre disposto la confisca degli assegni sequestrati.
che
contro la sentenza di assise __________ ha presentato il 25 maggio 2001 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale
che
Il 2 luglio successivo egli ha presentato ricorso in lingua tedesca, ciò che
ha comportato l'assegnazione di un termine di 20 giorni da parte del
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale per tradurre in
lingua italiana il gravame, poiché essendo la lingua ufficiale del Canton
Ticino l'italiano, questo va usato per rivolgersi all'Autorità sotto pena
dell'inammissibilità dell'atto che non ossequia tale esigenza;
che
anche __________ ha impugnato la sentenza di assise (inc. __________);
che
Il 16 luglio 2001 __________ ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione
penale di non sapere parlare l'italiano, né tantomeno di saperlo scrivere e di
considerare perciò valido il testo tedesco.
che
egli ha quindi chiesto che gli sia designato un difensore d'ufficio con
gratuito patrocinio, che il suo ricorso in lingua tedesca sia tradotto e che i
termini ricorsuali siano prorogati fino a quando il difensore d'ufficio abbia
preso conoscenza della fattispecie e sia in grado di difenderlo
che
egli ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale che riconosce al prevenuto
il diritto a una traduzione senza costi e il diritto ad essere assistito da un
difensore d'ufficio.
che
non sono state richieste osservazioni sul ricorso;
Considerando
in diritto: che
nella fattispecie la mancata traduzione in italiano entro il temine assegnato
del ricorso presentato in lingua tedesca comporta l'inammissibilità del gravame
per i motivi addotti nel decreto presidenziale del 2 luglio 2001;
che
il ricorrente non può infatti pretendere che gli sia automaticamente
riconosciuto il diritto di ottenere gratuitamente la traduzione del proprio
ricorso per il solo fatto di non conoscere la lingua italiana;
che
la dispensa da un costo del genere potrebbe, dandosene il caso, entrare in
considerazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, ossia nella misura in
cui il ricorrente fa valere di non essere in grado di fare fronte ai costi di
traduzione a causa della sua indigenza, senza che ciò di per sé comporti – sia
come sia – la proroga del termine per dare seguito all'ingiunzione contenuta
nel citato decreto presidenziale;
che
nella fattispecie il ricorrente nemmeno asserisce di non potere,
rispettivamente di non avere potuto ottenere la traduzione per mancanza di
mezzi finanziari;
che
egli si è limitato a produrre la fattura relativa a un "Kostenerlasszeugnis"
del Canton Basilea–Città senza ulteriori specificazioni;
che
in ogni modo la questione non ha da essere ulteriormente approfondita dato che,
comunque sia, non vi è spazio per vagliare le censure ricorsuali e, quindi, non
vi è nemmeno ragione per entrare nel merito della richiesta di assegnazione di
un difensore d'ufficio;
che
dalla documentazione agli atti (v, ricerca postale trasmessa all'allora
patrocinatore del prevenuto per presa di posizione) risulta che l'opposizione
al decreto di accusa è tardiva, poiché proposta dopo il perentorio termine di
15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP;
che,
infatti, risulta che il plico contenente il decreto di accusa, intimato il 29
maggio 2001, è stato ritirato alla posta di __________ il giorno successivo,
per cui l'opposizione del 20 giugno 2001 (sentenza, pag. 7) è manifestamene
tardiva;
che
un accertamento del genere – ancorché avvenuto dopo che la Corte di assise ha
giudicato nel merito l'opposizione del prevenuto, comunque con riserva di una
successiva indagine postale, considerato che rimanevano dubbi sulla sua tempestività,
non avendo l'accusato voluto fornire alcuna attestazione in merito, nonostante
la specifica richiesta in tal senso del presidente della Corte di merito già
prima del dibattimento (sentenza, consid. 5, da cui si deduce che il prevenuto
non ha fatto valere di non avere capito che l'opposizione andava fatta entro 15
giorni) – non può essere ignorato;
che
la tempestività dell'opposizione al decreto di accusa costituisce, infatti,
presupposto processuale, nel senso che soltanto il rispetto del termine
prescritto dall'art. 208 cpv. 1 lett e CPP consente al giudice di entrare nel
merito del procedimento;
che,
pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto vagliarlo già preliminarmente e non
lasciarlo aperto, nel senso che egli non avrebbe dovuto condizionare la
sentenza dalle risultanze di una successiva indagine (sentenza, pag. 8);
che
il giudizio di merito da parte dei primo giudice nonostante l'assenza di un presupposto
processuale non ha però influito sull'esito del procedimento, dato che per
finire egli ha confermato sia le imputazioni, sia la pena proposte nel decreto
di accusa;
che,
come visto, tali considerazioni assumono valenza abbondanziale, dovendo il
gravame essere dichiarato inammissibile per ragioni d'ordine formale (mancata
traduzione del ricorso in lingua italiana);
che
un esame nel merito dello stesso a seguito di sua traduzione avrebbe – sia come
sia – comportato la correzione della sentenza impugnata, nel senso di
dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto di accusa e, di conseguenza,
di constatare l'esecutività del medesimo, con carico dei relativi costi
(sentenza, pag.19) allo stesso prevenuto, che non ha prodotto l'attestazione
richiestagli per dimostrare la tempestività dell'opposizione (sentenza, pag.
8);
che
nel risultato, come visto, nulla sarebbe perciò cambiato;
che
vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal
riscuotere spese e tassa di giustizia relative al presente giudizio;
Per
questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
-
Non
si riscuotono spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
– __________;
– __________, c/o avv.
__________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico
avv. __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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