AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.47
Data decisione, Autorità:
29.11.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00047
Lugano
29 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 9 luglio 2001 presentato da
__________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 29 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 novembre 1999 la polizia cantonale ha sequestrato nel negozio
__________ di __________, per ordine del Procuratore pubblico, numerosi
sacchetti contenenti marijuana, svariate piante di canapa e altro. Le analisi
hanno consentito di accertare che il sequestro riguardava complessivamente
18'786.67 g di marijuana (con tenore THC variante tra il 10.2 e il 20.8%),
95.06 g di “hash + polline” e una decina di grammi di resina di hashish.
Durante l'inchiesta __________ ha dichiarato di essersi occupata – nei mesi in
cui ha lavorato presso il negozio, proprietà di __________ – delle vendite
della canapa e dei suoi derivati, sapendo che la quasi totalità degli
acquirenti usava il contenuto delle confezioni come prodotto da fumo. Sua
figlia __________ curava la preparazione dei sacchetti, mentre lei stessa
scriveva a mano le etichette inserite poi nelle confezioni, sulle quali figuravano
avvertenze come “vietato l'uso esterno, vietata l'esportazione ecc”.
__________ ha stimato in circa fr. 1'000.– la cifra di affari media giornaliera
del commercio.
B. Con decreto di accusa del 6 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autrice colpevole di violazione della legge federale
sugli stupefacenti per avere, in qualità di commessa nel negozio __________,
proprietà di __________ e della figlia __________, ripetutamente venduto a un
numero indeterminato di persone, tra cui alcuni minorenni, una quantità considerevole
di marijuana, riscuotendo uno stipendio mensile di fr. 2'000.–. Egli ne ha proposto
perciò la condanna a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di due anni. Statuendo il 29 maggio 2001 su opposizione, il
presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha confermato
l'imputazione, salvo assolvere l'imputata dall'accusa di avere consapevolmente
venduto canapa o suoi derivati a minorenni. In applicazione della pena, egli ha
pronunciato una condanna a 15 giorni di detenzione (computato il carcere
preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due
anni.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 9 luglio successivo, essa chiede
la sua completa assoluzione o quanto meno, in subordine, l'esenzione da ogni
pena (art. 66bis cpv. 1 CP). Il Procuratore pubblico ha comunicato
il 16 luglio 2001 di non avere particolari osservazioni da formulare,
limitandosi a proporre di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente si duole di una violazione dell'art. 20 CP. Ora,
l'art. 20 CP abilita il giudice ad attenuare la pena secondo il suo libero
apprezzamento (art. 66 CP) o a prescindere da ogni pena se l'agente ha avuto
ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito. L'errore (in diritto)
può essere invocato, secondo giurisprudenza, da chi ha avuto ragionevole motivo
di ritenere che non stesse compiendo alcun illecito e non soltanto un'azione
non punibile dal profilo penale (DTF 104 IV 217 consid. 2, 98 IV 293 consid.
4a). “Ragioni sufficienti” sussistono, in altri termini, solo quando l'autore
vada esente da ogni rimprovero, essendosi fondato su motivi che avrebbero indotto
in errore anche una persona coscienziosa (DTF 104 IV 217 consid. 3a, 98 IV
303). E ciò perché è compito della persona confrontata con situazioni poco
chiare – ha precisato il Tribunale federale – assumere informazioni affidabili,
dandosene il caso con l'ausilio di un legale (DTF 98 IV 293 consid. 4a). Non vi
è spazio per l'errore, ad esempio, quando l'autore ha dubitato o avrebbe dovuto
dubitare della liceità del suo comportamento (DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV
208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a) o quando egli sa dell'esistenza di una norma
di legge, ma non si cerziora sul suo contenuto e sulla sua portata (DTF 120 IV
208 consid. 5a).
- Quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o
l'eventualità cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti
(DTF 121 IV e 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un
rimedio di mero diritto (art. 288
cpv.
1 lett. a e 295 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono
essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi
dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c PP). Arbitrario non significa tuttavia
opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a).
-
Il presidente della Corte d'assise ha richiamato anzitutto la sentenza
pubblicata in DTF 126 IV 60, secondo cui la vendita di fiori di canapa è
punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre
stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come
droga e, ciò nonostante, la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo.
A suo giudizio l'accusata si è resa colpevole di ciò e ha agito quindi intenzionalmente,
poiché era consapevole che nella maggior parte dei casi il contenuto dei
sacchetti da lei venduti (marijuana) veniva fumato dagli acquirenti. Il primo
giudice ha poi escluso l'errore di diritto invocato dall'imputata, già per il
fatto che essa medesima aveva scritto le etichette inserite nei sacchetti. La
circostanza che l'autorità inquirente non fosse ancora intervenuta in tutti i
negozi di “canapai” sparsi nel Ticino e che l'Ufficio regionale di collocamento
di __________ avesse recentemente offerto a __________ (figlia dalla
ricorrente) un impiego presso un negozio di prodotti derivati da canapa – ha
soggiunto la prima corte – non legittimava ancora l'accusata a ritenere che il
commercio praticato dal __________ fosse lecito. Nemmeno il fatto che all'epoca
fosse già in corso la discussione attorno alla liceità delle droghe leggere –
sempre secondo il presidente della Corte – è rilevante. Se mai, proprio per
tale motivo, una persona coscienziosa non poteva essere certa che la messa in
circolazione di prodotti simili fosse lecita e rinunciare ad assumere precise informazioni
prima di passare al commercio (sentenza, pag. 5).
-
La ricorrente sostiene che il contesto in cui essa esercitava la sua
attività di venditrice poteva ragionevolmente indurla a ritenere lecita, o per
lo meno tollerata, la vendita della canapa, ove si considerino i numerosi
negozi aperti nel Cantone, per altro con debita autorizzazione municipale, che
per anni hanno liberamente esercitato il loro commercio. L'argomentazione non
può essere condivisa. La ricorrente non poteva infatti dare per scontata la
liceità del proprio comportamento solo perché altri “cana-pai” non venivano
perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del
resto, la ricorrente medesima ha riconosciuto di avere personalmente
confezionato le etichette inserite nei sacchetti, ove figurava un “divieto di
uso esterno” (sentenza, pag. 4 e 5), e ha ammesso di avere venduto anche le
cartine che servivano per confezionare le sigarette, fossero queste di
marijuana o di tabacco (act. 2, pag. 3). In circostanze del genere era suo
dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista,
ma non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo giudizio
– ad altri canapai. Come si è spiegato, l'errore (in diritto) è escluso quando
l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito;
confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303,
120 IV 215). Nella fattispecie l'imputata ha agito avventatamente, senza
approfondire alcunché. A torto essa insiste pertanto nell'attenuante prevista
dall'art. 20 CP.
-
Ricordati i dibattiti e le discussioni attorno alla canapa e ai suoi
derivati, segnatamente i pareri che ne auspicavano la liberalizzazione, la
ricorrente sottolinea che proprio in tale ambito i “canapai” hanno potuto non
solo esercitare legalmente la loro attività, ma ottenere anche nuove
autorizzazioni dalle autorità amministrative. Essa non aveva perciò alcun
motivo per ritenere illecito il suo lavoro. In realtà la ricorrente tenta però
di equivocare sui termini, giacché essa non è stata perseguita per avere
venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto confezioni a base di canapa
ben sapendo che il relativo contenuto sarebbe stato usato da quasi tutti i
compratori come stupefacente (marijuana). Nessun esperto degno di fede le
avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo
punto il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.
-
La ricorrente fa notare che nel maggio del 1999 un certo __________
ha perpetrato un furto nel negozio __________, sottraendo anche sacchetti di
canapa (act. 8 prodotto al dibattimento). Tale refurtiva è poi stata riportata
nel negozio dalla polizia senza che fosse preso alcun provvedimento nei
confronti del gestore. La ricorrente deplora poi che in seguito al suo arresto
la figlia __________, pure attiva nel negozio, sia rimasta disoccupata e che,
annunciatasi all'Ufficio di collocamento di __________, si sia vista
prospettare un impiego proprio quale venditrice in un negozio in cui venivano
venduti derivati dalla canapa. In circostanze del genere – conclude la
ricorrente – la tolleranza dello Stato era evidente. Per tacere del fatto che,
pur essendo entrata più volte nel suo negozio, la polizia non aveva mai
riscontrato irregolarità, che – anzi – al dibattimento è stata prodotta una
fotografia in cui figura un agente di polizia in pacata discussione dinanzi al
“canapaio” situato proprio dirimpetto al suo, che nella vetrina di in tale
negozio si pubblicizza da tempo la vendita di “sacchetti profumati”, come essa
aveva segnalato al Procuratore pubblico con scritto del 16 febbraio 2000 (act.
2 prodotto dibattimento), e che lo stesso negozio è tuttora aperto.
La
doglianza è destinata all'insuccesso. Certo, fosse vero quanto la ricorrente
afferma, l'operato del Procuratore pubblico apparirebbe a dir poco unilaterale.
Già si è accennato al fatto però che l'art. 20 CP non tutela la parità di
trattamento nell'illegalità (sopra, consid. 4). Giovi aggiungere ora che una
simile protezione non discende nemmeno dall'art. 5 cpv. 1 Cost., implicitamente
evocato nel ricorso. La mancata o errata applicazione della legge in casi
analoghi, in altri termini, non dà al cittadino il diritto a un identico
trattamento, salvo che l'autorità manifesti l'intenzione di continuare poi come
prima, rifiutando di abbandonare la sua prassi illegale (Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, in: Thürer/
Aubert/Müller,
Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 667, n. 22 con richiami di
giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'interessata pretende che il
Procuratore pubblico la persegua per violazione dell'art. 19 n. 1 LStup,
manifestando però l'intenzione di tornare dopo di allora a una situazione di
generalizzata tolleranza. Il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità
si rivela pertanto infruttuoso. E se il richiamo alla parità di trattamento
nell'illegalità si rivela infruttuoso, rimane solo l'errore di diritto (Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 363, n. 2 lett. b e d), che però in concreto non
sussiste, come si è già spiegato.
- La ricorrente rimprovera inoltre al presidente della Corte di avere
violato l'art. 66bis cpv. 1 CP per non averla esentata da pena,
l'umiliante e degradante carcere preventivo cui essa è stata sottoposta nelle
celle pretoriali di __________ avendole causato finanche scompensi psichici.
Ora, l'art. 66bis cpv. 1 CP prevede che se l'agente è stato così
duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe
inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal
rinvio a giudizio o dalla punizione. La norma è disattesa ove non sia applicata
sebbene una colpa lieve abbia comportato pesanti conseguenze dirette per
l'autore o, inversamente, ove sia applicata sebbene una colpa grave abbia
comportato per l'autore solo conseguenze lievi. In tutti gli altri casi il
giudice deve ponderare le circostanze del caso specifico e dispone quindi di un
ampio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d, 119 IV 280 consid.
1a, 117 IV 245 consid. 2a; DTF inedita del 14 novembre 1994 in re P., consid.
2a). La Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale
– interviene soltanto, in proposito, ove giudice di merito si sia ispirato a
criteri senza pertinenza oppure, pur ispirandosi a criteri pertinenti, abbia
abusato o ecceduto del proprio apprezzamento (DTF 117 IV 248; CCRP, sentenza
del 12 luglio 1994 in re D. e coimputati consid. 15a). Per quanto riguarda le
conseguenze dirette dell'atto, si tratta di quelle che subentrano alla
commissione del reato o che sono strettamente connesse alla perpetrazione dell'illecito
(Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Teilrevisionen 1987 bis 1990, § 1 n. 7). Ciò è il caso, ad esempio,
quando l'autore si ferisca gravemente nel tentativo di appiccare un incendio,
oppure con l'uso improprio di esplosivi o in esito a un incidente stradale di
cui è responsabile (Stratenwerth,
loc. cit.; v. anche Trechsel,
Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 2 ad art. 66bis).
Nella
fattispecie il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 66bis cpv.
1 CP già per il fatto che il dichiarato trauma psichico conseguente all'arresto
dell'accusata e alla carcerazione preven-tiva (act. 3 e 5 prodotti al
dibattimento) non è una conseguenza diretta dell'infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti. Delle pretese turbe psichiche denotate dalla ricorrente
dopo il fermo – durato una sola notte – egli ha tenuto conto, in ogni modo, nel
quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 6). Ciò sfugge alla critica. L'angoscia
e i sentimenti di umiliazione patiti di fronte alla sporcizia riscontrata nella
cella e l'agitazione che avrebbero pervaso l'accusata per dover trascorrere la
notte in condizioni igieniche precarie non sono la conseguenza immediata
della commissione del reato. A torto la ricorrente richiama perciò la sentenza
apparsa in DTF 121 IV 162. In quel caso l'autore era stato colpito dalla
polizia con armi da fuoco durante la liberazione di un ostaggio, riportando
conseguenze gravi e permanenti per il suo stato di salute. Nel caso in esame il
preteso trauma non è conseguenza diretta dell'illecito per il quale la
ricorrente è stata condannata, ma dell'ordine di carcerazione preventiva. Per
di più, se è vero che la ricorrente ha risentito delle deplorevoli condizioni
sanitarie in cui si trovava la cella a __________, non risulta dagli atti invece
che essa abbia subito traumi psichici particolari. Considerando la sofferenza
dovuta al carcere preventivo nel solo quadro dell'art. 63 CP, la prima Corte
non ha perciò ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 121
IV 162 consid. 2d). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in
relazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gi
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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