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Numero d'incarto:
17.2001.49
Data decisione, Autorità:
26.07.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00049
Lugano,
26 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'“opposizione” del 9 luglio
2001 presentata da
__________,
contro
la sentenza emessa il 9 luglio 2001 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
premesso
che con sentenza del 9 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
di-chiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici, condannandolo a
una multa di fr. 500.– e a risarcire a __________, costituitosi parte civile,
la somma di fr. 2626.60 per danni materiali, oltre a un'indennità di fr. 1000.–
per torto morale;
constatato
che la tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese processuali di fr. 150.– sono
state poste a carico del condannato;
preso
atto che contro tale sentenza __________ ha inoltrato al Pretore, lo stesso 9
lu-glio 2001, un'“opposizione” nella quale contesta l'obbligo di versare gli
importi predetti a __________, postula la nomina di un avvocato d'ufficio e
sollecita la concessione del gratuito patrocinio;
ricordato
che il Pretore ha inviato l'“opposizione” alla Camera dei ricorsi penali e che
quest'ultima, totalmente estranea a procedimenti ormai giudicati, ha fatto
proseguire l'atto alla Corte di cassazione e di revisione penale;
accertato
che nell'“opposizione” l'interessato non censura né la multa né gli oneri processuali
(“nulla da dire”: memoriale, pag. 2 in alto), ma si limita a chiedere una
proroga di 6 mesi per il pagamento di tali importi in ragione della sua
difficile situazione personale e finanziaria;
ritenuto
che contro i dispositivi di una sentenza penale inerenti alla rifusione dei
danni è possibile ricorrere al Tribunale di appello “nei modi e nelle forme
stabiliti dal Codice di procedura civile” (art. 268 cpv. 1 CPP);
stabilito
quindi che contro l'obbligo risarcitorio di complessivi fr. 3626.60 è data solo
la via del ricorso per cassazione alla Camera di cassazione civile del
Tribunale di appello (art. 13 LOG in relazione con gli art. 327 segg. CPC),
onde la necessità di trasmettere l'“opposizione” a tale Camera perché esamini
se il gravame può essere trattato a quella stregua;
rilevato
invece che, per quanto riguarda un'eventuale proroga nel pagamento della tassa
di giustizia e delle spese processuali, la richiesta va decisa dal Pretore
medesimo, ogni autorità giudiziaria avendo la competenza di incassare gli oneri
per gli atti davanti a essa compiuti (art. 2 del decreto esecutivo della legge
sulla tariffa giudiziaria: RL 3.1.1.5.1) e, dunque, di dilazionarne il
prelievo;
considerato
infine che la proroga per il versamento della multa va chiesta anch'essa al
Pretore, “autorità competente” nel senso dell'art. 49 n. 1 cpv. 2 CP (art. 347
cpv. 3 CPP), sicché l'“opposizione” va rinviata al primo giudice perché
statuisca pure a tale riguardo;
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Trattata
come ricorso per cassazione penale, l'“opposizione” è inammissibile.
-
L'“opposizione”
è trasmessa alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello perché
esamini se in materia di risarcimento danni l'atto può essere trattato come
ricorso per cassazione civile.
-
L'“opposizione”
è ritornata in copia al Pretore del Distretto di Bellinzona perché giudichi
sulla proroga del termine per il pagamento degli oneri processuali e della
multa.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione:
–
__________;
–
__________ per il tramite dei genitori __________
– avv.
__________;
–
Procuratore pubblico __________;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
– Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello (con
l'intero
incarto).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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