AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.55
Data decisione, Autorità:
31.08.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00055
Lugano
31 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16
agosto 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 5 luglio 2001 dal presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto A. Verso le ore 13.50 del 3 dicembre 1999 __________, alla guida del
suo autocarro Mercedes-Benz “L 408 G” (targato __________) con elevatore a
navicella, si trovava su via __________. La giornata era asciutta e le
condizioni di visibilità normali. Intenzionato a posteggiare sul piazzale
davanti al magazzino della sua ditta, __________ arretrava dapprima in contromano
e svoltava poi a sinistra, lungo la corsia di marcia in direzione di
__________. Durante la manovra, poco prima di accedere al piazzale, egli ha
investito due donne: __________ (1910) e __________ (1913). __________ ha
subìto una frattura dell'omero destro, una frattura dislocata del radio
sinistro, una ferita lacerocontusa al secondo dito della mano destra, una contusione
allo zigomo sinistro e un versamento pleurico sinistro. Per __________ si è
resa necessaria l'amputazione sopragenicolare della gamba sinistra, seguita da
un'operazione di ricostruzione plastica per completare il trattamento
dell'arto.
B. Con
decreto di accusa del 24 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di duplici lesioni colpose gravi e ne ha proposto
la condanna a 2 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Adito
su opposizione, il presidente della Corte delle assise correzionali ha modificato
all'inizio del dibattimento – con l'assenso delle parti – le imputazioni in
lesioni gravi e semplici. Statuendo il giorno stesso, egli ha condannato
l'imputato per tali reati alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per 2 anni.
C. Contro
il giudizio appena citato __________ ha inoltrato il 6 luglio 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 16 agosto 2001 egli propone di annullare la sentenza impugnata e di
riformarla prosciogliendolo da ogni accusa. Non sono state chieste osservazioni
al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il presidente della Corte ha rilevato che in aula l'imputato aveva
sostenuto di avere fatto tutto quanto si poteva pretendere da lui per evitare
problemi di manovra: l'autocarro aveva le luci di retromarcia accese, il
segnale acustico inserito e la luce gialla lampeggiante in funzione sul tetto
del veicolo; inoltre egli prestava attenzione al traffico e guardava ininterrottamente
nei retrovisori laterali. Non gli era stato possibile però notare le due donne
che attraversavano la strada, verosimilmente a causa dell'angolo morto degli
specchi. A dire dell'imputato era comunque inspiegabile che le due sorelle non
avessero visto né sentito il veicolo che stava indietreggiando, ragione per cui
loro incomberebbe l'intera responsabilità dell'accaduto (consid. 7).
-
Secondo
il presidente della Corte, l'ammissione dell'accusato, che riconosceva di non
avere scorto le due donne durante la manovra, denota chiara negligenza. Nella
circolazione stradale il “non avere visto” non è una scusante a fronte di due
persone che, per la loro età, dovevano necessariamente avere impiegato parecchi
secondi per raggiungere la posizione in cui erano state investite, lasso di
tempo durante il quale esse dovevano essere ben visibili. E ciò
indipendentemente dalla questione di sapere se le due anziane fossero state
urtate dopo avere attraversato la strada, come esse affermavano, o poco oltre
la mezzeria, come pretendeva l'imputato. Del resto – ha continuato il
presidente della Corte – il giudizio sulla negligenza del conducente non
muterebbe nemmeno se le vittime fossero rimaste sempre confinate nell'angolo
morto dei retrovisori, essendo compito dell'autista in tali casi scongiurare
simili eventualità valendosi dell'aiuto di terzi. Ininfluente era anche la
asserita negligenza delle vittime. Certo, esse avevano dichiarato di non avere
visto né udito l'autocarro in retromarcia, ma ciò non bastava per interrompere
il nesso di causalità adeguata. Data l'età, le due donne non potevano avere
attraversato la strada in modo repentino, ma dovevano essere state ben visibili
durante i lunghi secondi del loro incedere. Non si ravvisava pertanto quel
carattere di eccezionalità e di imprevedibilità suscettivo a far ritenere il
comportamento delle vittime come unica causa dell'incidente (consid. 10).
-
Il
ricorrente si sofferma dapprima sulla situazione generale del luogo in cui si è
verificato l'incidente e descrive poi quella che definisce l'unica dinamica
oggettivamente sostenibile dell'infortunio. Ribadisce che la causa del sinistro
risiede unicamente nella grave negligenza delle due donne, le quali, sbucate da
un fondo privato, si sono immesse sulla strada in diagonale quando egli stava
già arretrando, con le luci di retromarcia accese, il segnale acustico inserito
e la luce gialla in funzione sul tetto, senza controllare alcunché e camminando
lentamente, onde l'inevitabile collisione che sarebbe accaduta anche se egli
avesse prestato tutta l'attenzione possibile. A suo dire, il punto di impatto,
poco oltre la mezzaria stradale, avvalora tale ricostruzione.
-
L'art.
125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo
o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge
le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo
di usare le precauzioni cui è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio
tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore
quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle
cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo
(DTF 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sentenza del 22 marzo 2001 in re
G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente
il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi
dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto
straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano
essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e
che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile
e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 122 IV 23
consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).
-
Ove
sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad
esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a
esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude
un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come
quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi
quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere
addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A
tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente
sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un
simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per
imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il
comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di
probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 14 consid. 3).
-
L'art.
36 cpv. 4 LCStr impone al conducente che si appresta a fare retromarcia di non
ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza. L'art.
17 cpv. 1 ONC dispone che prima di accingersi a una manovra di retromarcia il
conducente deve assicurarsi di non essere fonte di pericolo per bambini o altri
utenti della strada; se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra
va eseguita con l'aiuto di un'altra persona, a meno che sia escluso qualsiasi
pericolo. Particolare prudenza deve usare il conducente verso gli utenti della
strada più vulnerabili, come i fanciulli, gli infermi e le persone anziane, ma
anche i pedoni in genere, soprattutto ove sussistano indizi che facciano
apparire la situazione dubbia (DTF 97 IV 124). Il grado di attenzione
dev'essere valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche,
come l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale,
le fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può
attendere un evento della circolazione (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231).
-
In
concreto va sgombrato subito il campo dalla dinamica del sinistro prospettata
nel ricorso. L'interessato asserisce in effetti di avere cominciato la
retromarcia a passo d'uomo, di essersi fermato per lasciar passare
un'automobile che proveniva da __________ sulla corsia opposta, di avere
ripreso la manovra, di essersi fermato una seconda volta per lasciar passare
un'auto che proveniva da __________, di avere nuovamente ripreso la manovra,
travolgendo imprevedibilmente le due donne (memoriale, pag. 3, punto 3.2). Come
risulta dalla sentenza impugnata, durante l'istruttoria il ricorrente stesso ha
dichiarato invece di aver ceduto il passo a due vetture: un'Opel Caravan grigia
e un'Alfa Romeo blu che sopraggiungeva da __________. La seconda vettura era
dunque quella che scendeva verso __________, non quella che risaliva da
__________, sicché in quel momento il ricorrente guardava avanti e non nei
retrovisori. Oltre a ciò, in sede di istruttoria il ricorrente ha ammesso che
negli specchietti egli avrebbe dovuto vedere le due donne, ma che era
concentrato sul traffico e che per di più gli ingombri del mezzo ostruivano la
visuale all'indietro (consid. 3). Come possa egli accampare circostanze del
tutto straordinarie con le quali non dovesse assolutamente contare, come la disattenzione
delle due anziane in condizioni del genere, non è dato a divedere. Certo,
l'incidente ha pure avuto connotazioni di fatalità, come ha sottolineato anche
il primo giudice (consid. 12), ma il comportamento delle donne (89 e 86 anni a
quel momento) non era imprevedibile al punto da relegare in sott'ordine e da
vanificare la responsabilità dell'autista.
-
Si
aggiunga che la manovra compiuta dal ricorrente non era priva di rischi e che
egli non può liberarsi del pericolo da egli medesimo cagionato – come sembra
evincersi dal gravame – invocando le luci accese dell'autocarro e la semplice
disattenzione altrui. Chi compie una retromarcia come quella descritta, tanto
più con un veicolo pesante con scarsa visibilità all'indietro (si vedano le
fotografie agli atti), deve anche prendere in considerazione l'eventualità che
persone anziane di scarsi riflessi non si accorgano per tempo della manovra.
Giustamente il primo giudice ha ritenuto pertanto che l'inavvertenza delle due
donne non bastava per interrompere il nesso di causalità adeguata.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP).
Per questi motivi,
visto l'art. 291 cpv. 1 CPP e, sulle spese, l'art.
39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Corte delle assise correzionali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;
–
Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
–
avv. __________ (per le parti civili __________).
Per la Corte di cassazione
e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster