AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2001.62
Data decisione, Autorità:
26.11.2003, CCRP
Incarto n.
17.2001.00061
17.2001.00062
Lugano
26 novembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.61) dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino
e
– il 1° ottobre 2001 (inc. 17.2001.62) da
(patrocinata dall'avv. __________)
Contro
la sentenza emanata il 20 agosto 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso di __________;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con lettera del 16 novembre 2000 indirizzata al Consiglio di Stato
con copia al Tribunale federale e al Consiglio federale, __________ ha
denunciato pretesi abusi che sarebbero stati compiuti in un non meglio
precisato esercizio pubblico in danno di una ragazza di 18 anni, la quale
sarebbe stata costretta a prostituirsi (act. 51/36). Il Ministero pubblico ha
sentito __________ il 21 novembre successivo (act. 51/35), dopo di che ha
ordinato l'arresto di __________, che di fatto gestiva il bar __________.
Dall'inchiesta è risultato che tra il 2 aprile 1998 e il 22 novembre 2000
nelle camere poste sopra l'esercizio pubblico avevano soggiornato non meno di
66 donne (13 ungheresi, 3 cittadine della Repubblica Ceca, 36 lettoni e 11
brasiliane), per complessivi 3'500 pernottamenti. Le ospiti pagavano per vitto
e alloggio fr. 65.– al giorno (in seguito fr. 90.–), dandosi nelle camere alla
prostituzione con i clienti raccolti nel bar sottostante.
B. Il 13 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha posto in stato d'accusa
__________ per promovimento della prostituzione, truffa, falsità in documenti e
infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La
prima imputazione si riconduceva alle cittadine lettoni __________ (la ragazza
cui si riferiva __________ nella segnalazione), __________, __________ e
__________, che l'accusato avrebbe sospinto alla prostituzione, ledendone la
libertà di azione con l'esercizio di tale attività e mantenendole in quello
stato. L'imputazione di truffa riguardava l'assicurazione malattia __________,
dalla quale l'accusato era riuscito a ottenere rendite giornaliere per
incapacità lucrativa sulla base di certificati medici fondati sulle sue stesse
dichiarazioni, mentre in realtà egli lavorava al bar __________. L'imputazione
di falsità in documenti sarebbe stata commessa dall'accusato compilando tre falsi
bollettini della __________ per simulare versamenti di complessivi fr.
10'500.–. L'infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri, infine, sarebbe stata consumata favorendo il soggiorno illegale
delle 66 donne alloggiate sopra il bar __________ e, in ogni modo, ospitando
__________ per oltre 3 mesi consecutivi e/o oltre 6 mesi l'anno.
C. Con sentenza del 20 agosto 2001 il presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ ha prosciolto __________ dall'accusa di
promovimento della prostituzione, truffa e falsità in documenti, ma lo ha
ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri per avere favorito, dando alloggio, il soggiorno in Svizzera di
__________ sopra il bar __________ tra il novembre del 1999 e il novembre del
2000, eccedendo di una trentina di giorni il limite consentito di 6 mesi annui.
Ciò posto, il presidente della Corte ha condannato __________ a 20 giorni di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), da espiare siccome
recidivo, senza revocare tuttavia la sospensione condizionale a un'espulsione
che l'imputato si era visto infliggere dalla Corte delle assise criminali in
__________ il 10 novembre 1995. Alle richieste pecuniarie di __________, costituitasi
parte civile, il presidente della Corte ha rifiutato di dar luogo.
D. Contro la sentenza appena citata hanno introdotto una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale sia il Procuratore
pubblico, il 21 agosto 2001, sia __________, il 23 agosto 2001. Nelle
motivazioni scritte del 1° ottobre successivo essi chiedono:
– il Procuratore pubblico:
la condanna di __________ a 22 mesi di detenzione (computato il carcere
preventivo sofferto), oltre che a una multa di fr. 5'000.– e a 5 anni di
espulsione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, per promovimento
della prostituzione, truffa e infrazione alla legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri, rispettivamente – ove ciò non fosse possibile – il
rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio;
– __________: la condanna
di __________ a una pena privativa delle libertà per promovimento della prostituzione,
al pagamento di fr. 85'000.– con accessori per torto morale e di fr. 3'000.–
per mancato guadagno.
E. Nelle
sue osservazioni del 26 ottobre 2001 __________ propone di respingere i
ricorsi. __________ postula da parte sua, con osservazioni del 25 ottobre 2001,
l'accoglimento del ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
I. Sul
ricorso del Procuratore pubblico
- Il Procuratore pubblico insorge anzitutto contro il proscioglimento
di __________ dall'accusa di avere promosso la prostituzione. Ora, l'art. 195
CP punisce con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione chiunque
sospinge alla prostituzione un minorenne (cpv. 1), chiunque, profittando di un
rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri
alla prostituzione (cpv. 2), chiunque lede la libertà d'azione di una persona
dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole
il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio
della prostituzione (cpv. 3) e, infine, chiunque mantiene una persona nella
prostituzione (cpv. 4). Il Procuratore pubblico lamenta in primo luogo la
mancata applicazione dell'art. 195 cpv. 2 CP.
a) La prostituzione evocata dall'art. 195 CP consiste nell'offerta del
proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, al piacere sessuale altrui in
cambio di denaro o di altri vantaggi economici. Il che non deve necessariamente
configurarsi come un'attività regolare o una scelta di vita (DTF 129 IV 73 consid.
1.4 pag. 75 con riferimenti di dottrina; Schwaibold/
Meng in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2002, n. 8 ad art. 195).
“Sospingere alla prostituzione” nel senso dell'art. 195 cpv. 1 CP significa
indurre una persona a vendersi. E siccome si tratta di minorenni, è sufficiente
che l'autore, per età o per qualsiasi altra ragione, sfrutti l'inesperienza
della vittima, inducendola o persuadendola, anche senza profittare di un
rapporto di dipendenza o perseguire vantaggi economici (DTF 129 IV 71 consid.
2.3 pag. 80). Non può dirsi “sospingere” alla prostituzione, in ogni modo,
chi si limita a traviare la vittima, dandole la possibilità di dedicarsi al
mercimonio (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 77).
b) L'art.
195 cpv. 2 CP presuppone, per converso, che l'autore influenzi notevolmente la
vittima ed eserciti su di lei pressioni di una certa intensità (DTF 129 IV 71
consid. 1.4 pag. 76; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 8 e 9 ad art. 195 CP; Trechsel, StGB, Kurzkommentar,
2ª
edizione, n. 4 ad art. 195; Schwaibold/Meng,
op. cit., n. 11 ad art. 195 CP). L'art. 195 cpv. 2 CP presuppone altresì che
l'autore sospinga alla prostituzione approfittando di un rapporto di dipendenza
o per trarre vantaggi patrimoniali. Profitta di un rapporto di dipendenza chi
limita la vittima nella sua libertà d'azione valendosi della propria
superiorità. Non è necessario un rapporto di subordinazione; basta una relazione
di inferiorità che limiti il potere decisionale della vittima (Corboz, op. cit., n. 25 e 26 ad art.
195 CP). La “dipendenza” dell'art. 195 cpv. 2 CP va intesa in senso lato,
come negli art. 188, 192 e 193 CP, ma non è una nozione teorica. Va accertata
in base alle circostanze del caso concreto (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 77).
Può ricondursi a una passione della vittima per l'autore, a problemi finanziari
(DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80), alla necessità di trovare un impiego che
l'attore può procurare o all'esigenza di garantirsi un sostentamento (Corboz, op. cit., n. 28 a 30 ad art.
195 CP; Trechsel, op. cit., n. 6
ad art. 195). La dipendenza può ricollegarsi anche a fattori psichici, come depressioni
o scompensi psicologici (Corboz,
op. cit., n. 30 ad art. 195 CP).
c) All'abuso
di una situazione di dipendenza l'art. 195 cpv. 2 CP equipara il perseguimento
di vantaggi economici, in particolare il lucro che l'autore si prefigge di
trarre dalla prostituzione o anche solo dalla locazione di vani destinati
all'esercizio della prostituzione (Corboz,
op. cit., n. 33 ad art. 195 CP). Pure in questo caso l'autore deve porre la
vittima sotto pressione o sfruttarne l'inferiorità, giacché decisivo rimane il
fatto di “sospingere” alla prostituzione, mentre il movente che anima
l'autore non è determinante (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80; Schwaibold/Meng, op. cit., n. 21 ad
art. 195 CP). In definitiva, chiunque indebolisca deliberatamente la libertà
d'azione di una persona maggiorenne, sfruttandone la dipendenza al punto da
indurre quest'ultima a offrire ripetutamente il proprio corpo per il piacere
sessuale di terzi in cambio di denaro, “sospinge” alla prostituzione nel senso
dell'art. 195 cpv. 2 CP. Ciò vale quando sia quando l'autore eserciti pressioni
sulla vittima prospettando vantaggi economici, sia quando l'autore sfrutti la
sua superiorità (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 80).
- Nel censurare il proscioglimento dall'imputazione di promovimento
della prostituzione, il Procuratore pubblico si duole in primo luogo che il
presidente della Corte abbia formulato talune premesse d'ordine generale, le
quali in buona sostanza anticipano l'assoluzione. Egli avrebbe arbitrariamente
dato per acquisito, in specie, un modello di funzionamento dei locali “a luci
rosse” basandosi su pretesi fatti notori e su deduzioni da lui ritenute logiche.
In tal modo però egli ha posto un serio ostacolo al corretto accertamento dei
fatti e a una giusta valutazione delle risultanze processuali. Per di più, il
primo giudice sarebbe ripetutamente caduto in arbitrio con apprezzamenti e
valutazioni insostenibili, fondate su convincimenti personali anziché su
riscontri oggettivi.
a) Nella sentenza il presidente dalla Corte ha esordito ricordando
come, nel Ticino degli ultimi anni, locali gestiti alla stregua del __________
si siano moltiplicati. Strutture alberghiere obsolete – egli ha spiegato – sono
viepiù adibite da parte di soggetti spregiudicati alla pratica della prostituzione.
L'esercizio pubblico (di regola un bar) funge da luogo d'incontro tra
avventori, solitamente consapevoli della natura del posto, e prostitute.
L'avventore offre una consumazione alla ragazza, ne nasce – secondo l'ordinario
andamento delle cose – un breve colloquio e ciò può preludere a un rapporto
sessuale a pagamento in una camera locata dalla donna. Il gestore del locale
riesce così a far rendere alloggi vetusti (che in condizioni normali
rischierebbero di rimanere vuoti), anche per le consumazioni al bar,
frequentato grazie alla presenza di prostitute. Queste ultime, da parte loro,
trovano tornaconto nel fatto di poter svolgere la loro attività in una camera
dello stabile, ciò che le agevola e dovrebbe garantir loro maggiore sicurezza
personale (sentenza, pag. 11 seg.).
Il
proliferare di siffatti locali – ha continuato il primo giudice – si deve al
gran numero di donne affluite ultimamente, soprattutto dall'est europeo e
dall'America del sud, convinte (o illuse) di conseguire lauti guadagni.
L'abbondante offerta di ragazze disponibili ha fatto sì che nemmeno fosse
necessario per i gestori sollecitare le ragazze alla prostituzione, essendo
sempre possibile sostituire una ragazza insoddisfatta con un'altra. Al punto
che la prima Corte si è domandata se non fosse emblematico, per finire, che a
fronte di almeno 66 ragazze passate dal __________ fra il 1998 e il 2000,
l'accusa di promovimento della prostituzione si limitasse nella fattispecie a
quattro soltanto (sentenza, pag. 12).
Il
presidente della Corte delle assise correzionali si è soffermato dipoi sullo
svolgimento dell'inchiesta, rilevando che l'intenzione delle parti era quella
di sottrarre alla Corte il confronto tra le ragazze e l'accusato e che solo la
presenza in aula di una di esse __________ ha consentito alla Corte di porre
domande almeno a una delle presunte vittime del reato prospettato nell'atto di
accusa e di prendere conoscenza diretta degli eventi determinanti. La quasi
totale mancanza di contraddittorio – ha soggiunto il primo giudice – richiede accresciuta
cautela anche nella lettura degli atti preprocessuali, ove si considerino i
limiti di alcune verbalizzazioni, conseguenti alle domande talora tendenziose
degli interroganti. Infine la Corte ha ravvisato ulteriori motivi di riserbo
nella relazione sentimentale di __________ con l'imputato, durata circa 6 mesi,
nella relazione affettiva di __________ con __________, nella circostanza che
nonostante quel legame __________ abbia accettato, per propria ammissione, di
avere 5 o 6 rapporti sessuali a pagamento con l'imputato e, in particolare,
nell'enfasi e nei toni riscontrabili nell'istanza di costituzione di parte
civile della stessa __________, volta a ottenere un risarcimento di ben fr.
85'000.– (sentenza, pag. 13 seg.).
b) Nella misura in cui il Procuratore pubblico rimprovera alla prima
Corte di avere anticipato un giudizio assolutorio dando per scontato un
determinato modello di funzionamento dei locali “a luci rosse”, in modo da
precludere ogni applicazione all'art. 195 CP, il ricorso denota mancanza di
obiettività. Nell'affrontare il problema, il primo giudice non ha inteso prosciogliere
l'accusato ancora prima di vagliare l'imputazione sotto il profilo dell'art.
195 CP, ma si è limitato a porre l'accento sul substrato sociale che – a mente
sua – ha contribuito al proliferare di esercizi pubblico come il __________.
Più in generale, la Corte di assise si è proposta di inquadrare le condizioni
in cui le ragazze sogliono esercitare l'attività in posti del genere, anche per
valutare poi oggettivamente il quesito – fondamentale – di sapere se l'imputato
abbia realmente coartato la volontà delle donne, sospingendole a prostituirsi
contro la loro volontà. Tant'è che la prima Corte ha ripreso la questione in
seguito, esaminando i racconti delle singole ragazze.
Certo,
potrà fors'anche apparire opinabile che la prima Corte abbia affrontato l'esame
del caso dipartendosi da fenomenologie ritenute notorie. Il Procuratore
pubblico però non sostanzia l'arbitrio di tali premesse. Si limita a
enunciare, fondandosi sulla propria opinione, il suo divergente punto di vista
su quanto si verifica, a suo giudizio, in locali come il bar __________. Se non
che, per censurare una sentenza a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta reiterare
nell'uso della locuzione “è arbitrario”; occorre anche dimostrare l'arbitrio.
Per quanto riguarda le doglianze volte contro il riserbo manifestato dal primo
giudice nei confronti di alcuni atti dell'inchiesta predibattimentale,
segnatamente di alcuni verbali reputati conseguenti all'eccessiva solerzia
degli agenti, come pure nell'apprezzare l'obiettività di __________ con riferimento
ai toni usati nell'istanza di costituzione di parte civile, anch'esse sono
destinate all'insuccesso. Le riflessioni esposte nei consid. 5.5 e 5.6 della
sentenza impugnata non solo sfuggono alla censura di arbitrio, ma sono
pertinenti. Se mai si può discutere sull'effettiva mancanza di contraddittorio
fra vittime e imputato, dato che un confronto tra __________ e l'imputato ha
pur sempre avuto luogo al processo. La questione non è tuttavia di rilievo ai
fini del giudizio.
- Il Procuratore pubblico ravvisa arbitrio anche negli accertamenti e
nelle valutazioni della Corte di merito sulla credibilità di __________. Alla Corte
egli rimprovera, in sintesi, di avere ingiustificatamente cercato di
individuare nei vari interrogatori della giovane contraddizioni inesistenti e
di avere attribuito senza motivo a determinate dichiarazioni di lei un
significato diverso da quello desumibile da una corretta e serena lettura degli
interrogatori.
a) Il primo giudice ha dapprima riprodotto parte dell'interrogatorio
cui è stata sottoposta il 22 novembre 2000 (act. 51/13) __________, a quel
tempo studente diciottenne. Agli inquirenti essa aveva riferito di essersi
trasferita in Svizzera da Riga (Lettonia), dove viveva con la madre e la nonna
e dove lavorava come ballerina in un locale notturno (senza mai prostituirsi
né far bere clienti), a causa dei debiti lasciati da suo padre dopo il
divorzio. Essa ha dichiarato che una sua conoscente, attiva nello stesso
ambiente, le aveva mostrato verso la fine di settembre 2000 un annuncio di
giornale, stando al quale si cercavano ragazze di almeno 18 anni per uno show
in night club svizzeri. Donde la decisione di presentarsi, allettata dalla
prospettiva di un maggior guadagno, ancorché fosse notorio che lavorare
all'estero rispondendo a simili annunci fosse pericoloso. Così essa si era
incontrata con un nominato __________, il quale le avrebbe assicurato che il
lavoro sarebbe stato quello di ballerina, salvo precisare che essa avrebbe
guadagnato di più salendo in camera con clienti. Non si trattava però, secondo
la ragazza, di un obbligo, ma di una scelta.
ha precisato di avere avuto con __________ quattro o cinque incontri, di avere
firmato in quelle occasioni alcuni formulari con i propri dati anagrafici, come
pure un documento in cui si impegnava a versare fr. 2'800.– a una certa
__________, che le aveva procurato i biglietti per l'autobus e che già si
trovava in Svizzera. La somma comprendeva anche le spese necessarie per
trovarle un lavoro. Poco prima di partire essa aveva conosciuto poi una ragazza
di nome __________, la quale era divenuta sua compagnia di viaggio. Con lei
aveva raggiunto Milano martedì 10 ottobre 2000, dopo due giorni di viaggio. Lì
una donna russa, presentatasi come __________, le aveva accolte, dicendo loro
che erano destinate a un locale denominato __________ dove avrebbero dovuto
prostituirsi. Il lavoro consisteva nello stare al bar, nell'incontrare clienti
e nel proporre loro di salire ai piani superiori per avere rapporti sessuali
dietro versamento di almeno fr. 100.–. Ciò avrebbe gettato le due donne in uno
stato confusionale. A quel momento una ragazza conosciuta a Varsavia durante
una fermata, tale __________, si sarebbe offerta di aiutarle e di condurle in
un luogo fuori pericolo.
La
sera stessa __________ si era presentata all'__________ di __________ insieme
con un certo __________, proprietario del bar __________. Pagata la somma di
fr. 200.–, costui le avrebbe portate in automobile prima a cena e poi al bar
__________, consentendo loro di trascorrervi la notte. Saputo l'indomani da
__________ che cosa era accaduto, __________ avrebbe proposto loro di rimanere
lì a lavorare. Esse avrebbero dovuto intrattenersi al bar fino all'arrivo degli
avventori. Alle due donne sarebbe spettato in seguito di decidere se salire in
camera con loro, secondo gradimento. Il costo della stanza era inizialmente di fr.
50.– giornalieri, per poi arrivare a fr. 90.–, vitto compreso. __________ avrebbe
chiesto loro di vestirsi in modo accattivante, di presentarsi tutti i pomeriggi
alle ore 16.00 e di rimanere al bar fino alla chiusura. Per finire __________
ha raccontato tuttavia di essersi resa conto che con __________ essa avrebbe
dovuto adescare clienti e ciò l'avrebbe indotta a credere di non avere scelta,
dato che __________ era sempre al bar e le indicava gli avventori cui essa doveva
avvicinarsi, mostrandosi risentito nel caso in cui lei rifiutasse. __________
non ha mancato di precisare, in ogni modo, che al suo arrivo al bar __________,
__________ aveva mandato lei e __________ in polizia a __________ per
denunciare __________. Narrato l'accaduto agli agenti, esse avevano poi saputo
da __________ che __________ era stata arrestata. Pur negando che __________
l'avrebbe picchiata o minacciata, __________ ha ribadito che costui le ripeteva
di eseguire quanto le si ordinava senza muovere obiezioni (sentenza, pag. 18 a
21).
Il
presidente della Corte di assise ha poi riportato le successive dichiarazioni
di __________ circa l'inizio della sua attività come prostituta, rilevando però
contraddizioni che ne minavano l'attendibilità. In un verbale del 23 novembre
2000 delle ore 9.26 (act. 51/14), redatto da un altro interrogante, __________
si era espressa per vero in termini ben più pesanti verso il ricorrente,
sostenendo che questi le avrebbe ingiunto di lavorare per lui e di
consegnargli tutto quanto le versavano i clienti, che al suo fabbisogno avrebbe
provveduto lui personalmente. In effetti, per rimanere al bar __________, egli
l'avrebbe obbligata a prostituirsi e a rimettergli il denaro ricavato da tale
attività (sentenza, pag. 21). Un successivo verbale di quello stesso giorno,
delle ore 13.34 (act. 51/15), steso dal funzionario che aveva condotto
l'interrogatorio del mattino, si esauriva in una singolare trascrizione di
frasi contenute nel verbale precedente sulle condizioni in cui era esercitata
la prostituzione.
In
un ulteriore verbale del 29 novembre 2000 (act. 51/126), cui l'interrogante del
giorno 23 non aveva partecipato, __________ era tornata a toni più sfumati,
ammettendo fra l'altro di non nutrire rancore per l'imputato, ma tutt'al più verso
le persone che l'avrebbero ingannata al momento di lasciare la Lettonia
(sentenza, pag. 21 seg.). Il presidente della Corte ha evocato altresì talune
dichiarazioni rilasciate il 1° dicembre 2000 da __________ al Procuratore
pubblico (act. 40), cui essa ha raccontato che lei e l'amica avrebbero accettato
di prostituirsi perché avevano paura di __________ e perché dovevano
rimborsare al prevenuto il costo del loro soggiorno, soggiungendo di avere
detto all'agente di polizia amico dello stesso prevenuto che questi le aveva di
fatto obbligate a prostituirsi (sentenza, pag. 22 seg.). Infine la Corte di
merito ha riportato anche un passaggio del confronto davanti al Procuratore
pubblico (act. 41) in cui , chiamata a spiegare come mai avesse
accettato di prostituirsi al bar __________ dopo avere rifiutato un'analoga
proposta presso l', aveva risposto che nell'esercizio pubblico
dell'accusato le condizioni erano migliori perché lì era più tranquillo, perché
nessuna le minacciava, perché pensava di guadagnare meglio, perché lei e
l'amica necessitavano del denaro per ritornare a casa e per rimborsare
l'accusato e perché al __________ non avevano paura (sentenza, pag. 23).
b) Pur giudicando le dichiarazioni di __________ nel loro complesso
tutto sommato credibili e abbastanza lineari, ancorché in misura minore
rispetto a quelle di un'altra presunta vittima, __________ (sentenza, pag. 23
con riferimento alle pag. 15–18), il presidente della Corte delle assise ha
mantenuto una certa cautela, specie di fronte a certe affermazioni rilasciate
dalla donna alla polizia il 23 novembre 2000, quando essa ha fatto
indiscriminatamente uso di termini come “obbligata a prostituirmi” e
“pressione” subìta dal prevenuto, chiaramente già nell'ottica – da parte
dell'interrogante – di veder applicato l'art. 195 CP. Se non che, ha rilevato
il primo giudice, sia “obbligata” sia “pressioni” sono modi di dire che
premettono una valutazione o una sussunzione di altri elementi di fatto da
parte di chi le esprime. All'atto pratico si cercherebbero invano nelle altre
dichiarazioni della giovane elementi di fatto relativi a comportamenti
dell'imputato che consentirebbero di accertare concretamente l'obbligo di
avviarsi alla prostituzione o pressioni in tal senso, a parte la di lei soggettiva
paura che egli si adirasse per essere contrariato.
Né
va frainteso – ha continuato il presidente della Corte – il senso letterale di
altre ripetute e ben più sfumate asserzioni di , come “ ci
propose di restare lì a lavorare”, “al momento di accettare la proposta di prostituirmi
presso il bar __________ ”, “ci offriva allora la possibilità di restare nel
suo locale, dove avremmo potuto guadagnare del denaro prostituendoci nella
nostra camera” ecc. (sentenza, pag. 24). Affermazioni per altro espresse al plurale,
anche a nome di __________, che escludono coercizioni e pressioni, non da
ultimo ove si consideri che __________ ha ammesso come al bar __________ si
sentisse più tranquilla e sicura, senza timori. Ciò posto, ha concluso la
Corte, non si può dire che l'imputato abbia fatto uso di coercizione per avere
proposto alla ragazza l'esercizio del meretricio e per avere messo a disposizione
la struttura adatta allo scopo (sentenza, pag. 23). Tutt'al più una sua
potenziale responsabilità penale potrebbe dipendere, come nel caso delle altre
ragazze, dalla possibilità di ascrivergli l'avversa situazione in cui
__________ si era trovata, ovvero l'asserita mancanza di alternative alla
proposta di lui, che per questo motivo avrebbe assunto il carattere di una non
scelta. Argomento che la Corte ha trattato più avanti, in un considerando a sé
riferito a tutte le ragazze, ritenendolo per finire il vero problema da affrontare
(sentenza, consid. 17). Ha comunque subito rammentato che __________ ha ammesso
di avere già lavorato come ballerina e spogliarellista in un locale notturno a
Riga, in un posto dove si praticava la prostituzione. Ed ssa ha accettato di
lavorare in Svizzera in un contesto analogo, essendole chiaro, dopo le
spiegazioni fornite da __________, che anche nel locale in cui avrebbe dovuto
far consumare gli avventori, essa avrebbe avuto la possibilità di prostituirsi
(sentenza, pag. 24). __________ sapeva perciò e accettava di lavorare in
Svizzera in un locale dove gli avventori hanno anche la possibilità di avere
rapporti sessuali a pagamento (sentenza, pag. 25).
c) Il Procuratore pubblico lamenta svariati arbitrii negli accertamenti
e nelle considerazioni che hanno indotto il primo giudice a relativizzare la
credibilità di __________. Egli insiste nel far carico alla Corte di avere
arbitrariamente cercato nelle puntuali dichiarazioni della giovane
contraddizioni in realtà inesistenti, dando più peso ad alcune sfumate
affermazioni perché ritenute più credibili rispetto ad altre più categoriche
(quelle del 23 novembre 2000), rilasciate a un altro interrogante che mirava ad
agevolare l'applicazione dell'art. 195 CP. A prescindere dal fatto che,
contrariamente a quanto figura nella sentenza, i verbali del 23 novembre 2000 sono
stati redatti da funzionari diversi, una lettura oggettiva conferma – secondo
il Procuratore pubblico – che le due categorie di termini usati si
accompagnano, mischiandosi in tutte le audizioni, senza che ciò costituisca una
contraddizione. In realtà la giovane avrebbe semplicemente voluto spiegare in
modo sereno e equilibrato ciò che le era occorso. In tutti gli interrogatori
__________ avrebbe confermato che il prevenuto, consapevole che lei e l'amica
erano giunte in Svizzera con l'inganno e che non volevano prostituirsi, ha
offerto loro di rimanere al __________, sempre che si fossero prostituite secondo
le regola da lui fissate. E ciò pur sapendo delle difficili condizioni in cui
versavano le due donne, senza alloggio, ignare della lingua e sprovviste di
mezzi finanziari.
In
quanto il Procuratore pubblico scorge arbitrio nelle considerazioni che hanno
indotto il primo giudice a prediligere le più sfumate dichiarazioni della
giovane per quanto riguarda il modo (ben diverso da quello preteso nel ricorso)
con cui l'imputato avrebbe suggerito alle due ragazze di prostituirsi, il ricorso
si esaurisce sostanzialmente in un atto di appello, per non dire in una
requisitoria. Il Procuratore pubblico si diparte invero da una sua
interpretazione delle varie deposizioni rilasciate da __________ in alternativa
alla diversa valutazione della prima Corte. Ciò non è ammissibile in un ricorso
fondato sul divieto dell'arbitrio. Il Procuratore pubblico sembra disconoscere
altresì che su questo punto la prima Corte ha vagliato solo un aspetto del
problema, quello relativo ai presunti comportamenti dell'imputato che avessero
ecceduto la semplice proposta di darsi alla prostituzione, mentre ha lasciato
irrisolto l'altro tema, non meno importante (e affrontato prematuramente in
questa parte del ricorso) legato al possibile sfruttamento – senza passare a
significanti azioni coercitive – della avversa situazione in cui si trovava la
ragazza. Tale questione sarà ripresa più avanti (consid. 7).
- Il Procuratore pubblico fa carico poi alla prima Corte di essere
trascesa in ulteriori arbitrii nel valutare la credibilità di __________,
compagnia di __________.
a) Ricordato che __________, anch'essa diciottenne e studente
all'ultimo anno di scuola media, è giunta in Svizzera per il tramite
dell'agenzia di __________, conosciuta per mezzo di un'inserzione sulla stampa,
il presidente della Corte di assise ha ripreso alcune dichiarazioni da lei rese
in un verbale del 21 novembre 2000 (act. 51/11). Al funzionario la giovane ha
raccontato che __________ aveva riferito a lei e a sua madre, pure interessata
a raggiungere la Svizzera, che il lavoro offerto era nel settore della
consumazione, che esse avrebbero dovuto rimanere al bar e bere con i clienti,
alloggiando nello stabile dell'esercizio pubblico, e che – se avessero voluto –
avrebbero potuto salire in camera con i clienti per guadagnare di più. Visto il
loro rifiuto di quest'ultima prospettiva, __________ aveva risposto che ciò non
era un problema, dato che potevano decidere esse medesime il da farsi. In
un secondo colloquio __________ aveva ribadito che le si offriva un lavoro
nella “consumazione”, rassicurandola che non occorreva prostituirsi.
Il
primo giudice ha rilevato di poi che il viaggio di __________ dalla Lettonia si
era svolto come quello di , che essa pure aveva raggiunto __________
a Milano, che essa pure aveva appreso subito la vera natura del lavoro, che
essa pure era stata condotta all' e da lì al __________ con
l'intervento di __________. __________ ha poi riferito agli inquirenti che, una
volta a __________, l'accusato aveva aiutato lei e l'amica a scrivere una lettera
alla polizia di __________ per denunciare l'accaduto. Il quarto giorno egli
avrebbe domandato loro se avevano bisogno di soldi e se fossero disposte a
lavorare, in particolare a bere con i clienti. Una bottiglia da fr. 250.–
avrebbe consentito loro di guadagnare fr. 50.–, al che le due donne avevano
accettato. __________ ha precisato che il lavoro iniziava alle ore 16.00, che
il prevenuto aveva raccomandato loro di essere “un po' aperte” e di vestire in
modo provocante, ma di avere rifiutato quest'ultima proposta, pur avendo notato
che le altre ragazze al bar (le quali salivano anche in camera con i clienti)
vestissero in modo succinto. Si era quindi seduta al bar, con le altre ragazze,
e aveva bevuto controvoglia cinque gin-tonic offerti dall'accusato (sentenza,
pag. 25 a 27).
Sempre
all'interrogatorio del 21 novembre 2000 __________ ha dichiarato che a un certo
momento l'accusato le avrebbe indicato un giovane __________, il quale
intendeva accompagnarla in camera. Di fronte al suo rifiuto, egli avrebbe reagito
dicendole che non aveva diritto di decidere né di scegliere, dato che lavorava
per lui. Ha quindi raccontato di essere salita in camera con il cliente, dopo
essersi sentita psicologicamente pronta, di avere guardato l'accusato che da
parte sua la fissava, facendole capire che gli doveva qualche cosa e che lei
non era nessuno. Giunta in camera, essa si sarebbe spogliata; se non che,
__________ le avrebbe passato un asciugamano, dicendole di coprirsi e che che
intendeva solo parlarle. Ciò che essa avrebbe poi fatto, raccontandogli la sua
storia. __________ ha poi aggiunto di essersi incontrata altre volte con quel
giovane e di avere lavorato presso il __________ ininterrottamente per un mese,
incontrando altri clienti (sentenza, pag. 27).
Il
primo giudice ha anche riportato parte delle dichiarazioni rese da __________
al Procuratore pubblico durante un interrogatorio dell'11 dicembre 2000 (act.
42). Al magistrato la ragazza ha ripetuto che quando il prevenuto l'aveva vista
salire in camera con il primo cliente __________, egli l'avrebbe guardata con
un'aria che essa ha interpretato nel senso evocato nel precedente verbale (sentenza,
pag. 27). La Corte di merito ha riprodotto anche alcune affermazioni di un
verbale dell'8 dicembre 2000 (act. 51/12), in cui __________ ha dichiarato che
l'accusato l'avrebbe costretta a prostituirsi per circa un mese, che egli le aveva
ricordato di lavorare per lui e che quindi non poteva dirgli di no, che essa
era stata obbligata a sottostare al volere del prevenuto, nel senso che doveva
accompagnarsi anche a clienti da lui scelti e che l'accusato si prendeva quasi
tutti i soldi da lei guadagnati (sentenza, pag. 28). La Corte di assise ha
infine richiamato anche un verbale dell'11 dicembre 2000, in cui __________ ha
dichiarato al Procuratore pubblico che l'accusato non l'ha mai percossa né
minacciata, ma che di fatto l'aveva obbligata a fare quel che diceva perché
era il padrone e perché lei si sentiva condizionata dal fatto di non avere
denaro. La ragazza ha poi precisato di avere cominciato l'attività di
prostituta un paio di giorni dopo essere stata in polizia per denunciare __________
e di essere stata praticamente obbligata dal prevenuto, insieme con __________,
a prostituirsi con i clienti del bar __________. In occasione del confronto con
il prevenuto, la giovane ha sostanzialmente confermato le proprie dichiarazioni
(sentenza, pag. 29).
La
prima Corte ha ricordato infine che, prima del dibattimento, pure __________ ha
fatto pervenire una dichiarazione di costituzione di parte civile, chiedendo un
risarcimento di
fr.
85'000.–. Sentita in aula, essa non ha tuttavia lamentato pressioni da parte
dell'accusato, ma ha sostenuto di essersi sentita costretta alla prostituzione
per le circostanze in cui si era venuta a trovare (sentenza, pag. 29 seg.).
b) La prima Corte ha valutato di nuovo con prudenza le dichiarazioni
predette, definendo sospetta la circostanza che __________ abbia avuto rapporti
sessuali a pagamento con l'imputato. Inoltre ha considerato come potenzialmente
inquinante la relazione sentimentale da lei avviata con __________, suo primo
cliente, al quale ha poi dato un figlio. La Corte ha ritenuto, in particolare,
che tale rapporto affettivo può avere influito sulle dichiarazioni della
ragazza, soprattutto perché i di lei trascorsi come prostituta, seppur brevi,
avrebbero potuto destabilizzare la coppia. __________ aveva quindi interesse ad
addossare per quanto possibile all'accusato la responsabilità della sua
permanenza al __________. Ciò risulta anche da palesi forzature contenute nella
richiesta di costituzione di parte civile e di risarcimento del danno (ben
fr.
85'000.–), segnatamente dalle pesanti accuse secondo cui il prevenuto l'avrebbe
sequestrata, violentata e rivenduta. Infine la prima Corte ha considerato
singolare che, già prima di partire per la Svizzera, __________ si fosse dichiarata
disponibile a entrare in relazione con i clienti, ossia a bere al bar e a svolgere
un'attività che preludeva a quella costituita dall'appartarsi in camera con
loro per avere un rapporti intimi. Al presidente della Corte è apparso perciò
poco probabile che la donna possa non avere inteso come la prima parte del
lavoro (consumazione) preludesse a una seconda, fin troppo immaginabile
(sentenza, pag. 30 seg.).
Il
presidente della Corte delle assise correzionali ha soggiunto ad ogni modo
che, pur prescindendo dalle citate riflessioni, la lettura delle dichiarazioni
rilasciate da __________ in merito al suo avvio alla prostituzione non
risultavano concludente. Come le altre ragazze, anche lei non aveva saputo
sostanziare le circostanze di fatto che l'avevano indotta ad accusare
l'imputato, eccezion fatta per l'episodio dello sguardo al momento in cui è
salita in camera per la prima volta. Se non che, in quell'occasione essa si era
limitata a un colloquio, ragione per cui, si volesse anche conferire
all'episodio la connotazione di una pressione di una certa intensità sulla
volontà della giovane, rimarrebbe ancora aperta la questione di sapere se vi
sia un nesso con la successiva decisione di prostituirsi (sentenza, pag. 31).
Altri dubbi risultano dal fatto che le dichiarazioni di lei divergono da quelle
di __________ circa il contenuto della proposta avanzata dall'imputato alle
due. Mentre __________ ha sostenuto che era stato loro offerto di far bere i
clienti al bar, dietro corresponsione di una percentuale, __________ – più
credibile – ha affermato che l'imputato avrebbe loro proposto di darsi alla
prostituzione le prostitute (sentenza, pag. 31). Infine il primo giudice ha
ricordato che __________ ha riferito al Procuratore pubblico come le due
ragazze, durante il tragitto da Milano a Como, si fossero informate su quanto
avrebbero guadagnato facendo bere i clienti o appartandosi con loro e avrebbero
manifestando stupore nell'apprendere che avrebbero guadagnato solo
prostituendosi, poiché __________ avrebbe detto loro il contrario.
J__________na ha poi soggiunto che, giunte al centro __________ poco dopo
__________, le ragazze avevano comperato cosmetici, calze e preservativi
(sentenza, pag. 31 seg.). Ciò posto, la Corte di assise ha ritenuto che, pure
per quanto riguardava __________, non risultava nulla di tangibile sulle
concrete pressioni esercitate dall'imputato, tranne le dichiarazioni secondo
cui la ragazza sarebbe stata “di fatto” o “praticamente” obbligata a
prostituirsi (sentenza, pag. 32).
c) Secondo il Procuratore pubblico, nel tentativo di sminuire la
portata delle dichiarazioni della vittima, la Corte avrebbe arbitrariamente
creato motivi di dubbio sulla sua affidabilità, legandoli ai presunti rapporti
instaurati con l'accusato e ad altri suoi interessi personali. I rapporti
sessuali con l'imputato sarebbero dovuti al fatto di essersi ormai
ineluttabilmente spinta alla prostituzione, mentre il legame con __________ non
può costituire motivo di sospetto, questi avendo constatato per primo
l'accaduto e avendo confermato le versione della ragazza. __________ non
avrebbe quindi avuto alcuna necessità di deporre il falso per migliorare la sua
posizione agli occhi dell'amico. Tanto meno la credibilità della ragazza risulterebbe
scalfita dai toni usati nella costituzione di parte civile, in particolare
dalla richiesta di risarcimento. Vagliando le deposizioni della vittima –
argomenta il Procuratore pubblico – la prima Corte avrebbe dovuto constatare
come la vittima, come le altre ragazze, ha sempre inteso riferire i fatti senza
eccessi, ammettendo di non essere mai stata oggetto di minacce o di violenza.
d) Ancorché esposti con diligenza, gli argomenti testé riassunti non
bastano per far apparire arbitrarie nel risultato le considerazioni che hanno
indotto la prima Corte a valutare con accresciuta cautela le dichiarazioni di
__________, sia per i suoi rapporti personali con l'accusato, sia per il suo
legame con __________ e per il suo interesse a ottenere un cospicuo
risarcimento in denaro. Certo, la Corte non ha mancato di rigore valutando la
credibilità della ragazza, ma ciò non basta a integrare gli estremi di eccesso
o di un abuso del potere d'apprezzamento. D'altro canto nella sua tenace argomentazione
il Procuratore pubblico perde di vista, una volta ancora, che la prima Corte si
è limitata su questo punto a esaminare se l'accusato abbia esercitato pressioni
rilevanti sulla ragazza. La questione – non meno importante – di sapere se
costei abbia ceduto a pressioni di tipo ambientale, per l'avversa situazione in
cui si è venuta a trovare (indipendentemente dall'intensità della proposta
fattale dall'imputato), sicché il suo consenso non fosse effettivo, non è
ancora stata trattata. Per ora è sufficiente rilevare che l'accertamento
secondo cui all'accusato non possono ascriversi comportamenti diretti eccedenti
la semplice proposta a __________ di esercitare la prostituzione è scevro di
arbitrio. A questo proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.
- Il Procuratore pubblico reputa pure arbitrarie le argomentazioni
della Corte di assise sulla credibilità di __________.
a) Stando alla sentenza impugnata, __________ (nata nel 1974), ha
frequentato la scuola di polizia a Riga e ha lavorato per 8 mesi come agente,
iscrivendosi poi alla facoltà di chimica dell'università. Sempre stando alla
sentenza, nel verbale del 21 novembre 2000 essa ha sostenuto di essere giunta
in Svizzera con la prospettiva di lavorare come baby-sitter, indirizzatavi da
un'agenzia che offriva posti di lavoro su un giornale. Giunta in aereo a
Zurigo, essa sarebbe stata accompagnata al __________ di __________ e, non
appena arrivata, le sarebbe stato messo in mano un preservativo e le sarebbe
stato detto di salire in camera con un cliente (sentenza, pag. 32). Essa ha
riferito alla polizia di non essersi ribellata a causa dello choc, dell'ora
tarda e della mancanza di denaro. Era quindi salita in camera con quel cliente,
costretta a prostituirsi dall'accusato (sentenza, pag. 32 seg.). Nel successivo
verbale dell'8 dicembre 2000, sempre secondo la sentenza, __________ ha
ribadito tali affermazioni, soggiungendo di avere avuto paura del prevenuto
(sentenza, pag. 33). Al Procuratore pubblico essa ha precisato di avere appreso
che si sarebbe dovuta prostituire solo una volta giunta al __________, di non
essere stata percossa né minacciata, ma di essere stata obbligata di fatto a
prostituirsi nella situazione in cui si trovava, per l'impellente bisogno di
denaro destinato a pagare debiti (sentenza, pag. 33).
b) Anche in questo caso il primo giudice ha ritenuto di valutare con
grande cautela tali affermazioni. Egli si è soffermato dapprima
sull'asserzione contenuta nel verbale del 21 novembre 2000, secondo cui
l'imputato avrebbe persino costretto la donna ad avere un rapporto sessuale con
lui, ricordando che l'accusato sosteneva di avere avuto una relazione sentimentale
di alcuni mesi con __________ e che per finire quest'ultima aveva ammesso tale
circostanza, pur soggiungendo di essersi dovuta prostituire anche durante quel
periodo (sentenza, pag. 33 seg.). Sta di fatto – ha rilevato la Corte – che in
un primo tempo __________ ha denunciato una violenza carnale finanche ripetuta,
salvo poi riconoscere una relazione sentimentale durata di circa sei mesi
(sentenza, pag. 34). Ciò non era di serio affidamento. La Corte ha rammentato
altresì che, secondo l'imputato, la relazione sarebbe stata troncata da lui
medesimo perché l'amica, contro la sua volontà, avrebbe comunque intrattenuto
rapporti intimi con altri uomini e avrebbe partecipato a un festino, per altro
immortalato in fotografia (sentenza, loc. cit.). Quanto a __________, essa
nemmeno si è espressa sui motivi della rottura, che secondo la Corte costituiva
senz'altro motivo di rancore, tanto più nell'ambito di un procedimento penale
(sentenza, loc. cit.).
Il
primo giudice non ha poi mancato di rilevare che __________ è incorsa in altre
imprecisioni, ad esempio quando ha dichiarato di essere stata portata direttamente
al __________, dove le sarebbe stato immediatamente messo in mano un preservativo
e le sarebbe stato assegnato subito un cliente, mentre il tassista che l'aveva
prelevata a Zurigo ha dichiarato di averla portata al bar __________ di
__________, su commissione del titolare di quell'esercizio pubblico (sentenza,
pag. 34 seg.), e che di lì l'imputato l'aveva condotta al __________ (sentenza,
loc. cit.). Comunque sia, ha soggiunto la Corte, nemmeno __________ pretendeva
che fosse stato l'imputato a metterle in mano il preservativo o a ordinarle di
salire in camera con il cliente (sentenza, pag. 35). Per di più, anche
__________ – come __________ – era tornata al __________ dopo un primo rientro
in patria, né risultava traccia di pressioni dell'accusato volte a sospingere
la ragazza alla prostituzione (sentenza, loc. cit.).
c) Nel motivare il suo dissenso il Procuratore pubblico si muove di
nuovo sui binari di una requisitoria e non di un ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell'arbitrio. Il gravame si esaurisce ulteriormente nel ripetuto
uso del termine “arbitrario” rivolto a ogni considerazione e conclusione
divergente, seguito ogni volta da persistenti puntualizzazioni e prese di
posizione appellatorie. Per motivare una censura di arbitrio non basta però
allegare versioni alternative, per quanto preferibili siano, ma occorre
dimostrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da
parte della Corte di merito appaiano a tal punto insostenibili da integrare
gli estremi dell'arbitrio. Il ricorso non adempie nemmeno da lungi tale
requisito, tant'è che per il finire il Procuratore pubblico disquisisce
liberamente su questioni legate alla constatazione dei fatti e
all'apprezzamento delle prove con argomenti riconducibili al suo ruolo di
titolare dell'azione penale e di magistrato inquirente, non di ricorrente che
invoca il divieto dell'arbitrio. Così com'è formulato, il ricorso non può che
essere dichiarato inammissibile.
- Il Procuratore pubblico si duole di arbitrio anche nel mancato accertamento
della condizione di fragilità e vulnerabilità in cui si trovavano le parti
lese, motivo per cui le pressioni esercitate dall'accusato nemmeno dovevano
raggiungere un'intensità rilevante.
a) Nell'intento di accertare se fossero date “pressioni ambientali”
tendenti a far prostituire le ragazze e se ciò fosse sufficiente per
condannare l'imputato a norma dell'art. 195 cpv. 2 CP, il primo giudice non ha
trascurato di esaminare le condizioni in cui versavano le donne. Ha ricordato
che, giunte in Svizzera nella convinzione di essere destinate a un lavoro
onesto, ancorché in tre casi da esercitare in luoghi ove si praticava la
prostituzione, queste si erano viste offrire un lavoro di meretrice, erano
state sollecitate a rimborsare le spese di viaggio e a corrispondere una forte
commissione da parte di chi aveva trovato loro il lavoro, si erano trovate
senza mezzi per il ritorno, si erano indebitate per sostentarsi e non conoscevano
la lingua (sentenza, pag. 36). Pur non disconoscendo il peso di tale
situazione, la Corte non ritenuto tuttavia che l'unica via d'uscita fosse la
prostituzione. Anzitutto perché non si trattava di ragazze ignoranti o
sottosviluppate, disperate né tanto meno affamate: __________, ventottenne, aveva
una formazione e un reddito superiore alla media e non era venuta in Svizzera
per fame né come una sprovveduta. __________, allora ventiseienne, aveva anch'essa
una formazione completa e, pur guadagnando poco come agente di polizia, è una
donna matura, volitiva e apparentemente non influenzabile. __________ e
__________, entrambe diciottenni al loro arrivo in Svizzera, erano studenti e
si trovavano perciò in una situazione privilegiata, nel senso che non si dibattevano
in particolari ristrettezze economiche; benché svantaggiate dalla giovane età,
esse avevano modo di aiutarsi vicendevolmente e apparivano persone di normale
intelligenza, a prima vista non disposte a cedere alla prima sollecitazione.
La
Corte di assise ha ricordato altresì che tutto quanto è pur sempre avvenuto in
Svizzera, ove una ragazza che si presenti in polizia per denunciare un inganno
circa lo scopo del viaggio viene rimpatriata. Nessuna delle donne poi aveva preteso
di essere stata minacciata o privata della libertà personale o dei propri documenti
o della possibilità di chiedere aiuto. Due di loro si sono bensì recate in polizia
per denunciare chi (ma non l'accusato) le aveva raggirate, ma né l'una né
l'altra aveva chiesto il rimpatrio, né vi è ragione di credere che ciò fosse
dovuto a collusione della polizia con l'imputato. In sintesi, ha concluso la
prima Corte, due delle parti lese non avevano ritenuto di andare in polizia a
denunciare la situazione e a chiedere di essere rimpatriate, benché ciò fosse
possibile, mentre le altre due avevano sì sporto querela, ma non avevano per
nulla sollecitato il rimpatrio. Nessuna di loro poi risultava essere stata
minacciata, sicché la prima Corte ha ritenuto in ultima analisi che le ragazze
avevano preferito esercitare la prostituzione piuttosto che tornare a casa, cedendo
liberamente alle “pressioni ambientali” (sentenza, pag. 36 seg.).
Si
volesse nondimeno attribuire maggiore intensità alla proposta dell'imputato –
ha soggiunto il presidente della Corte –ciò non basterebbe automaticamente per
una condanna. Nella fattispecie, in effetti, a costui non poteva in alcun caso
addossarsi il peso di “pressioni ambientali”. L'imputato non aveva ingannato le
ragazze sul lavoro che le attendeva, non aveva chiesto loro alcuna provvigione,
non si era per nulla rivolto all'organizzazione di __________ e __________ o a
terzi perché gli procurassero l'una o l'altra delle ragazze, tesi per altro
nemmeno adombrata dalla pubblica accusa. Egli ha profittato tutt'al più del
disagio in cui le ragazze si trovavano per trarne vantaggi economici,
presentandosi come un buon samaritano, salvo proporre poi quanto anche gli
altri offrivano. Ma ciò non toglie – ha continuato la Corte – che il suo fosse
un intervento di second'ordine e in seconda battuta, limitato a consentire
l'esercizio della prostituzione, senza intensità di rilievo penale, non avendo
egli alcuna responsabilità per la prima fase dell'operazione, in cui le ragazze
sarebbero state raggirate, sradicate dal loro paese e indebitate. Quanto alla
richiesta di fr. 65.–/90.– giornalieri per vitto e alloggio, alla Corte nemmeno
essa è apparsa coercitiva di fronte alla controprestazione fornita. Nelle
circostanze descritte il presidente della Corte ha quindi prosciolto
l'imputato dall'accusa di avere sospinto le quattro ragazze alla prostituzione,
lasciando aperta la questione di sapere se il giudizio sarebbe stato diverso
qualora all'imputato si fosse dovuta ascrivere la responsabilità della situazione
in cui le donne erano venute a trovarsi (sentenza, pag. 37 seg.).
b) Secondo il Procuratore pubblico le infauste condizioni delle ragazze
all'arrivo nel Ticino dovevano necessariamente indurre la prima Corte a
concludere che queste si trovavano in un rapporto di dipendenza e di
inferiorità tale da renderle vulnerabili alla proposta del prevenuto. Le
giovani donne erano giunte in Svizzera nella convinzione di trovare un lavoro
onesto e un alloggio confacente, per quanto consapevoli di dover destinare una
parte del guadagno all'estinzione del debito contratto in patria per
l'organizzazione del viaggio e per il posto di lavoro. Esse non parlavano
italiano e non conoscevano nessuno cui appoggiarsi in caso di bisogno. Ciò
bastava a rendere insicuro e fragile chicchessia, specie di fronte all'esigenza
di trovare un alloggio e di restituire un debito contratto in patria, oltretutto
nella consapevolezza di agire nell'illegalità. Donde, a parere del Procuratore
pubblico, un rapporto di dipendenza non trascurabile verso l'imputato, che le
aveva accolte nel suo esercizio pubblico.
In
realtà con argomentazioni del genere il Procuratore pubblico non si confronta con
le motivazioni del primo giudice. Il quale non ha ignorato quanto è illustrato
nel ricorso. Anzi, egli medesimo ha dato atto che le giovani erano giunte in
Svizzera nella convinzione di essere destinate a un lavoro diverso (ancorché da
esercitare, per tre di esse, in luoghi ove si praticava la prostituzione), che
erano indebitate e non conoscevano la lingua (sentenza, pag. 36). Nondimeno
egli ha ritenuto, a fronte di altri accertamenti, che ciò non fosse decisivo.
Le ragazze, in effetti, non erano ignoranti né sottosviluppate: anzi, avevano
una formazione e un reddito superiore alla media , rispettivamente
una formazione completa (, che pur lamentando l'eseguita del suo
reddito di poliziotta, è apparsa persona matura, volitiva e apparentemente non
influenzabile), rispettivamente il privilegio di essere studenti (__________e
__________), rispettivamente la possibilità di aiutarsi vicendevolmente
(__________e __________). Inoltre non apparivano facilmente influenzabili e
avevano la possibilità di rivolgersi alla polizia (ciò che due di esse hanno
anche fatto), fosse solo per essere rimpatriate (sentenza, loc. cit.). A
dispetto di ciò, tutte e quattro avevano accettato la proposta dell'imputato.
Rimanendo al bar __________ e prostituendosi, esse non hanno pertanto ceduto –
a mente del primo giudice – perché costrette dal disagio di cui l'imputato ha
subdolamente profittato, ma hanno agito per libera scelta. Perché tale conclusione
sarebbe l'esito di un arbitrario accertamento dei fatti o di un'arbitraria
valutazione delle prove, il Procuratore pubblico non spiega. Egli individua per
vero una serie di arbitrii nelle considerazioni che hanno indotto la prima
Corte a sorvolare sul pericolo al quale le ragazze potevano andare incontro ove
non avessero saldato il debito, ma con argomenti di chiara natura appellatoria.
Una volta di più egli si diparte da un proprio accertamento dei fatti e da una
propria interpretazione delle risultanze del processo fondandosi sulle accuse e
sulle dichiarazioni rilasciate dalle donne nei loro interrogatori, dimenticando
che la prima Corte ne ha ridimensionato la portata senza arbitrio (sopra,
consid. 3 a 6).
Il
Procuratore pubblico riscontra estremi di arbitrio anche nelle considerazioni
della prima Corte circa le condizioni economiche delle ragazze nel loro paese
d'origine. Al proposito tuttavia il ricorso denota ulteriore indole
appellatoria. Nonostante la ripetuta invocazione del termine “arbitrio”, esso
si esaurisce daccapo nell'esposizione di un personale punto di vista, del tutto
inidoneo per motivare doglianze di arbitrio. Ne discende che l'accertamento
della Corte di assise, secondo cui le ragazze hanno liberamente accolto la
proposta di lavorare – dandosi il caso – come prostitute al bar __________ e
non perché condizionate in modo rilevante dalla loro fragilità o vulnerabilità
dovuta a “pressioni ambientali” resiste alla critica.
- Sempre nell'ambito dell'accusa ancorata al promovimento della
prostituzione il Procuratore pubblico si duole che l'imputato non sia stato
condannato per la fattispecie contemplata dall'art. 195 cpv. 3 CP, la quale
persegue chiunque leda la libertà d'azione di una persona dedita alla
prostituzione sorvegliandola in tale sua attività o imponendole il luogo, il
tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della
prostituzione.
a) La
finalità dell'art. 195 cpv. 3 CP è quella di garantire a una persona la
possibilità di scegliere liberamente il modo e le condizioni in cui essa
intende esercitare la propria attività (Corboz,
op. cit., n. 45 ad art. 195 CP; Schwaibold/Meng,
op. cit., n. 22 ad art. 195 CP). Consapevole della fragilità delle persone
dedite alla prostituzione, il legislatore ha perciò inteso proteggerle da
individui o da gruppi malavitosi che si propongono di dominarle o di gestire la
loro attività (Corboz, op. cit.,
n. 45 ad art. 195 CP). L'art. 195 cpv. 3 CP presuppone anzitutto che l'autore
eserciti un'influenza rilevante sulla persona (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 22 ad art. 195 CP). Non occorre
che questa si trovi in un rapporto di dipendenza; basta che l'autore eserciti
una pressione che consenta di ottenere dalla prostituta un determinato
comportamento (DTF 125 IV 269 consid. 1 pag. 271). Egli deve far capo quindi a
una forma di dominazione (DTF 126 IV 76 consid. 2 pag. 80) o di costrizione (Trechsel, op. cit., n. 8 a 10 ad art.
195 CP), oppure fare pressione sull'altrui libertà di decisione, purché la
pressione sia tale da non consentire alla vittima di sottrarsene facilmente, (Stratenwerth, Besonderer Teil I, 5ª
edizione, § 9, n. 11, pag. 173). La vittima, in altri termini, non deve più
essere in grado di decidere autonomamente se darsi o no alla prostituzione (DTF
129 IV 81 consid. 1 pag. 84, 126 IV 76 consid. 1 pag. 81; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 195
CP).
Tra
gli esempi di pressioni intese a sospingere in un certo modo alla prostituzione
o a controllarne l'attività, la giurisprudenza annovera il caso di chi
sorveglia la prostituta, le imponga regole sul prezzo o sul comportamento oppure
esiga un rendiconto (DTF 125 IV 269 consid. 1 pag. 271; Corboz, n. 47 ad art. 195). Sapere se la pressione sia di
rilievo penale dipende dalle circostanze concrete. La giurisprudenza ne ha
ravvisato gli estremi nel caso di alcune entraîneuses soggette a
rigorosi controlli di presenza sul luogo di lavoro e sull'attività esercitata,
costrette a prostituirsi già per le condizioni generali di lavoro (locazione obbligatoria
della camera nel medesimo stabilimento, forfaits), seppure potessero
tenere il guadagno per sé (DTF 129 IV 84 con riferimento alle sentenze non
pubblicate 6S.446/2000 del 29 marzo 2001, consid. 3, e 6S.570/1997 del 9 ottobre
1997, consid. 2; v. anche Schwaibold/Meng,
op. cit., n. 28 ad art. 195 CP, ove si precisa che le donne erano costrette a
prostituirsi per evitare il licenziamento). Ne ha pure ravvisato gli estremi
nel caso di un gestore d'agenzia di accompagnatrici che esigeva da queste
ultime la costante disponibilità a essere ingaggiate ed esercitava una costante
sorveglianza per mezzo di autisti che provvedevano anche all'incasso degli
introiti (DTF 129 IV 84 con riferimento a DTF 125 IV 269 consid. 2 pag. 271; v.
anche Schwaibold/Meng, op. cit.,
n. 29 ad art. 195 CP). Un altro caso di applicazione è risultato quello di un
soggetto che aveva portato illegalmente in Svizzera prostitute straniere, le
aveva illegalmente ivi ospitate, aveva loro procurato lavoro in saune e in
locali notturni, le aveva costantemente accompagnate sul posto di lavoro e
sorvegliate, aveva incassato i proventi della loro attività, provvedendo in un
secondo tempo a remunerarle, e aveva loro mutuato denaro da restituire con il
lavoro (DTF 129 IV 84 con riferimento alla sentenza non pubblicata 6P.162/2001
del 22 marzo 2002, consid. 6). Per contro il Tribunale federale non ha ritento
punibile il gestore di una sauna che aveva preteso dalle prostitute il
pagamento dell'ingresso e una quota di guadagno del 40%. In quel caso esisteva
un vincolante tariffario dei prezzi e le ragazze erano tenute a riversare gli introiti
del loro lavoro alla direzione, ma la loro libertà d'azione e di movimento
rimaneva intatta. Le prostitute riscuotevano poi il loro guadagno alla fine di
ogni giornata, dedotta la quota spettante al datore di lavoro (DTF 129 IV 85
con rinvio a DTF 126 IV 76 consid. 3 pag. 81).
In
DTF 129 IV 81 consid. 1.4 pag. 87 il Tribunale federale ha comunque ribadito
che la sorveglianza di prostitute, come la direzione della loro attività, è
punibile giusta l'art. 195 cpv. 3 CP e che il consenso formale delle
interessate non è effettivo se la loro libertà di decisione è fortemente
influenzata da precarie condizioni economiche. Nel caso appena citato la donna
giudicata colpevole di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv.
3 e 4 CO (oltre che di tratta d'esseri umani giusta l'art. 196 CP) aveva
illegalmente ingaggiato nei propri saloni adibiti a postriboli povere ragazze
tailandesi, sprovviste di permessi di lavoro, non particolarmente attraenti e
perciò più remissive. Giunte in Svizzera, esse venivano private del passaporto
e del biglietto aereo di ritorno perché non abbandonassero prematuramente il
lavoro e pagassero mediamente una somma di fr. 12'000.– per l'assistenza all'espatrio
e il viaggio. All'arrivo in Svizzera, tutte si vedevano comminare una pena
convenzionale di fr. 10'000.– qualora fossero ripartite anticipatamente.
Costrette a rimanere nei saloni 17 ore al giorno, esse dovevano consegnare alla
datrice di lavoro tutti i proventi della loro attività, comprese le mance
eccedenti fr. 50.–. Costei tratteneva il 60% degli introiti per sé, lasciando
il resto alle prostitute, le quali però erano tenute prima a estinguere il loro
debito, ciò che richiedeva un mese di lavoro in media. Il saldo spettante alle
ragazze era poi custodito fino alla loro partenza, al fine di garantire la loro
lealtà. Ciò costringeva le donne a chiedere ogni volta piccoli acconti per le
necessità quotidiane. La datrice di lavoro organizzava però il vitto e
provvedeva alla consegna della biancheria, delle scarpe ecc., compensando i
costi con i relativi guadagni. In un salone la datrice di lavoro aveva finanche
installato un impianto di comunicazione attraverso il quale sorvegliava quanto
avveniva nei locali. Essa fissava inoltre i prezzi e il genere delle
prestazioni fornite. Nel bordello vigeva una disciplina ferrea, tant'è che una
ragazza era stata costretta a prostituirsi nonostante le mestruazioni e
infrazioni anche piccole erano punite con multe detratte dai guadagni. Alle
ragazze veniva inoltre reso difficile il contatto con l'esterno, al punto da
vietar loro l'uso del telefono nei saloni per impedire che riferissero delle
condizioni di lavoro. Esse potevano uscire soltanto in gruppo e accompagnate.
b) Vagliando la fattispecie ora in esame sotto il profilo dell'art. 195
cpv 3 CP il presidente della Corte di assise ha riprodotto un verbale del 22
novembre 2000 (act. 51/17) in cui __________ aveva dichiarato che una certa
__________ le avrebbe dato le informazioni sull'orario di lavoro (dalle ore
16.00 all'una di notte) e sulle tariffe da chiedere ai clienti (almeno
fr.
150.– o Lit. 200'000), spiegandole che le ragazze dovevano farsi offrire almeno
una bibita, di regola champagne. Nel verbale __________ aveva precisato altresì
di avere creduto che quelle regole fossero state dettate dal prevenuto: l'obbligo
di presenza delle ragazze dall'apertura fino alla chiusura del locale,
l'obbligo delle consumazioni, il divieto di uscire con clienti durante gli
orari di lavoro senza il permesso del prevenuto, la proibizione di portare
clienti in camera dopo l'orario di chiusura. Ricordato come la giovane avesse
confermato tali dichiarazioni nei successivi verbali del 23 novembre 2000 (act.
51/20) e del 1° dicembre 2000 (act. 38), il primo giudice ha ricordato che
__________ aveva fornito ragguagli anche su comportamenti che non erano regolamentati,
come la completa libertà di movimento durante la giornata e quella di
conservare gli incassi (eccettuato il pagamento della camera). Anzi, talora
l'accusato concedeva sconti sulle consumazioni al bar e mai egli risulta avere
chiesto alle ragazze il versamento di introiti ritratti dalla loro attività.
__________ ha soggiunto poi di essere sempre stata trattata bene, di non avere
subìto minacce, di avere sempre potuto decidere liberamente con chi appartarsi,
di non avere ricevuto disposizioni sulla durata della permanenza in camera con
i clienti e di avere notato il prevenuto attivarsi, inviando una delle ragazze
per verificare se tutto fosse a posto, solo quando una di loro si intratteneva
in camera per più di un'ora. Nel verbale del 23 novembre 2000 __________ aveva
espresso anche una sorta di giudizio sulla propria situazione, riferendo di
essere rimasta al bar __________ volontariamente e senza alcuna costrizione,
salvo pagare fr. 6'000.– e U$ 300 a un certo __________ (sentenza, pag. 38 a
40).
Il
presidente della Corte ha poi evocato il verbale 23 novembre 2000 di __________
(act. 51/14), già valutato con circospezione ai fini dell'art. 195 cpv. 2 CP.
Nel medesimo l'interessata dichiarava che era tenuta a presentarsi al bar alle
16.00 e a rimanervi fino all'orario di chiusura (l'una di notte, dandosi il
caso le tre o le quattro del mattino), che non poteva ospitare nessuno nella
sua stanza fuori degli orari d'apertura del bar, che tutte le ragazze dovevano
vestire in modo elegante e abbastanza succinto, che qualche volta era il prevenuto
a scegliere i vestiti, che il prezzo con i clienti era stabilito da lui, che
lei consegnava i soldi all'accusato subito o l'indomani, che il cliente poteva
trattenersi in camera tutta la notte, che dal bar grande si raggiungeva
attraverso un corridoio il bar piccolo, dove si prendeva il preservativo da un
vaso e poi si saliva in camera, che il prevenuto autorizzava le ragazze a
rimanere in camera con il cliente un'ora al massimo, che tante volte il cliente
era scelto proprio dall'accusato (il quale comunicava se fosse buono o no), che
essa doveva convincere il cliente a salire in camera, che a volte l'accusato
gridava, senza però mai minacciarla o percuoterla, e che mentre le altre
ragazze ricevevano una percentuale sulle bibite smerciate al bar, lei non ha
mai percepito nulla.
Il
primo giudice ha quindi rilevato che, stranamente, la polizia ha ritento di
allestire ancora lo stesso giorno un nuovo verbale, in cui la ragazza ha detto
le stesse cose sulle direttive cui doveva sottostare. Ricordato che __________
ha confermato le proprie dichiarazioni davanti al Procuratore pubblico il 1°
dicembre 2000, egli ha rilevato nondimeno che la giovane aveva riferito nel
verbale del 22 novembre 2000 (act. 51/3) che le ragazze potevano scegliere se
salire in camera con i clienti o no, a loro gradimento, e nel verbale del 29
novembre 2000 (act. 51/16) la stessa __________ aveva dichiarato che durante il
primo mese era il prevenuto a consigliare il cliente cui accompagnarsi,
indicando quello che pagava meglio, ma che lui non l'ha mai obbligata a salire
in camera con nessuno (sentenza, pag. 41 seg.).
Per
quanto riguarda __________, la Corte di merito ha anzitutto rilevato che essa è
stata interrogata in maniera meno sistematica riguardo le regole di esercizio.
Ha comunque riportato alcune dichiarazioni tratte dal verbale dell'11 dicembre
2000 (act. 42), in cui la giovane ha dichiarato che all'inizio occorreva che il
prevenuto fungesse da interprete ed era lui a trattare con i clienti, ma anche
in seguito, quando lei aveva imparato un po' di italiano, era il prevenuto che
le inviava i clienti o che le diceva di andare in camera con uno di loro. Lei
qualche volta aveva rifiutato, ma senza esito. Nello stesso verbale __________
ha confermato che era sempre il prevenuto a scegliere i clienti,
rispettivamente le ragazze, e combinava lui gli accordi. Tutte le donne, ha
proseguito, erano obbligate a essere presenti nel locale, e lei lavorava praticamente
sette giorni su sette, 12 ore al giorno (sentenza, pag. 41).
Infine
il presidente della Corte ha riportato l'interrogatorio di __________ dell'11
dicembre 2000 (act. 43), nel quale essa ha dichiarato che durante l'orario di apertura
vigeva l'obbligo di presenza nel locale e occorreva vestirsi in modo provocante,
che spesso era il prevenuto a mandare una ragazza da un cliente o un cliente da
una ragazza, che a volte lui medesimo sceglieva la ragazza per il cliente e se
questi non aveva i soldi per pagare li anticipava lui e che lei stessa, su
incarico del prevenuto, aveva comunicato a __________ alcune regole quando è
arrivata. Avendo la prima istruito la seconda – ha rilevato il presidente della
Corte – anche a __________ dovevano per forza essere note le regole menzionate
da __________.
c) Il Procuratore pubblico lamenta arbitrii anche nell'accertamento
dei fatti e nell'apprezzamento delle prove sottesi all'appicazione dell'art.
195 cpv. 3 CP. In modo insostenibile, a suo avviso, il primo giudice ha
attribuito rilevanza solo alle regole e alle direttive concordemente riferite
da tutte le ragazze, ignorando arbitrariamente il fatto che non per tutte vigevano
le medesime. A suo parere l'accusato imponeva alle ragazze comportamenti
diversi secondo la situazione, in particolare secondo la disponibilità e il
carattere dell'interessata; all'una era necessario imporre il cliente perché
più restia, all'altra no; all'una bisognava trattenere tutto l'incasso per il
controllo, all'altra poteva essere lasciato tutto in tasca. Simili
argomentazioni potranno fors'anche apparire interessanti, ma denotano evidente
natura appellatoria. In un ricorso per cassazione ancorato al divieto dell'arbitrio
risultano quindi inammissibili.
d) Il Procuratore pubblico sostiene altresì che per decidere sulla
legittimità di talune regole occorre considerare la situazione nel suo insieme
e valutare se sussista un condizionamento inaccettabile. L'imposizione di una
fascia oraria obbligatoria, ad esempio, sarebbe conciliabile con un'attività
di prostituta stipendiata o retribuita a percentuale sugli incassi, ma non è
compatibile con una mancanza di retribuzione né, a maggior ragione, con
l'obbligo di pagare lautamente la camera. Ora, il problema non è stato
trascurato dalla prima Corte, la quale ha visto l'obbligo di presenza al bar
dal tardo pomeriggio fino alle ore piccole e quello di favorire le
consumazioni come regole dalle quali il prevenuto traeva vantaggi economici. È
quindi verosimile – essa ha continuato – che l'imputato pretendesse il rispetto
di tali consegne. Pur ammettendo che simili disposizioni potessero limitare la
facoltà delle ragazze di scegliere luoghi e tempi, come pure la facoltà di
avvicinare liberamente i clienti, il primo giudice ha però sottolineato che grazie
all'obbligo di presenza le ragazze potevano poter facilmente trovare i clienti
che altrimenti avrebbero dovuto cercare altrove, con tutti i rischi connessi.
Tolto l'orario di apertura del bar, il primo giudice ha rammentato però che le
ragazze erano libere di praticare la prostituzione anche altrove, facoltà che
nessuna si è mai vista precludere. La presenza obbligatoria al bar rispondeva
per finire ai reciproci interessi delle parti e aveva carattere tutto sommato
più consensuale che coercitivo, mentre nulla è dato di sapere su come il prevenuto
avrebbe reagito alla violazione di tali obblighi.
Con
le citate considerazioni il Procuratore pubblico non si confronta. Egli non
spiega perché l'obbligo di presenza al bar imposto alla ragazze durante
l'orario di apertura sarebbe ancora rilevante sotto il profilo dell'art. 195
cpv. 3 CP nelle circostanze descritte dal primo giudice, né illustra perché la
fascia oraria obbligatoria era nell'interesse del solo gestore, né indica le
gravi conseguenze che sarebbero seguite a una trasgressione. Egli si limita a
far valere che la Corte di assise sarebbe caduta in arbitrio trascurando che
l'obbligo di presenza al bar si protraeva ben oltre l'una di notte e a esprimere
stupore perché la prima Corte avrebbe arbitrariamente relativizzato il problema
considerando gli orari di lavoro come il frutto di un libero consenso. Ma ciò
non basta per far apparire la più sfumata conclusione del primo giudice come manifestamente
insostenibile, anche perché effettivamente nessuna ragazza ha riferito di
eventuali ritorsioni cui essa sarebbe andata incontro in caso di violazione.
e) Secondo il Procuratore pubblico la Corte di merito avrebbe
arbitrariamente accertato l'inesistenza dell'obbligo imposto alle ragazze di
far bere i clienti e di consumare preferibilmente champagne. Al riguardo la
Corte ha ritenuto nondimeno che anche nella valutazione della portata di tale
obbligo occorresse cautela. Ricordato che il Tribunale federale ha ritenuto
incompatibile con l'art. 195 CP far dipendere l'accesso alla disponibilità dei
servizi della prostituta da consumazioni al bar di costo rilevante, come ed
esempio quello di una bottiglia di champagne (v. anche Schwaibold/Meng, op. cit., n. 27 ad art. 195 CP), egli ha ritenuto
che non vi è invece illecita limitazione della libertà della prostituta
qualora l'obbligo riguardi una bevanda di una decina di franchi. Ora, sempre
secondo la Corte di assise, proprio il fatto di non dover bere consumazioni
costose ha portato al successo locali come il __________, ove – a differenza
dei normali locali notturni – al cliente è consentito l'accesso alle
prestazioni della ragazza senza dover necessariamente pagare costose bottiglie
di champagne, bastando appunto offrire una bevanda di prezzo contenuto. Ma in
un onere tanto limitato, ha proseguito la Corte, non si ravvisa alcun estremo
penale, dato che l'avventore, già di principio disponibile e perfino
desideroso di una consumazione, per finire ne offre una alla ragazza, ciò che
consente l'auspicato approccio. D'altro canto, ha sottolineato la prima Corte,
tre delle quattro ragazze che il prevenuto avrebbe indebitamente sorvegliato
nell'esercizio della prostituzione avevano liberamente accettato di venire in
Svizzera proprio per far bere clienti al bar (sentenza, pag. 43 seg.).
Anche
su questo punto il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio.
Anziché confrontarsi con le considerazioni appena riassunte, il Procuratore pubblico
si duole di arbitrio ricordando quanto le ragazze e altre persone hanno dichiarato
al riguardo in sede predibattimentale e facendo presente che dal rapporto di
polizia risulta come siano state rinvenute numerose fatture attestanti
l'acquisto, in quattro anni, di 2644 bottiglie di champagne. Così argomentando
egli si limita però, di nuovo, a enunciare il proprio accertamento dei fatti e
la propria personale valutazione delle prove, come se argomentasse davanti a
una Corte munita di pieno potere cognitivo. Il che è estraneo a un ricorso per
cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
f) Il Procuratore pubblico si duole inoltre del fatto che la Corte di
assise non abbia dato peso al controllo, da parte dell'imputato, delle tariffe
e della durata delle prestazioni, la cui esistenza risulta in modo
inequivocabile dagli atti. A torto. Stando alla sentenza impugnata, eventuali
indicazioni sulle tariffe da praticare da parte dell'accusato, che non
partecipava in forma percentuale al fatturato delle ragazze, miravano solo a
prevenire sgradevoli situazioni di concorrenza interna, che avrebbero
danneggiato in primo luogo le ragazze stesse, e non avevano invece lo scopo di
limitarne la libertà. Una regolamentazione del genere non è incompatibile con
l'art. 195 cpv. 3 CP, come correttamente rileva il primo giudice con riferimento
a DTF 126 IV 82 (sentenza, pag. 44). Ancora una volta il ricorso è destinato
perciò all'insuccesso.
g) Secondo il Procuratore pubblico la Corte di merito sarebbe trascesa
in un ulteriore arbitrio non accertando l'obbligo, per le ragazze, di
accompagnarsi con clienti imposti dall'imputato o da lui scelti. Su questo
punto la Corte medesima non ha mancato di sottolineare però che un obbligo del
genere costituirebbe una limitazione particolarmente incisiva della libertà
tutelata dall'art. 195 CP. Se non che, in concreto un simile obbligo non
risultava dimostrato. La Corte ha ricordato anzitutto che __________ l'aveva
negato e che __________ si era espressa al riguardo in termini contraddittori.
__________ e __________ avevano effettivamente deposto in favore di un simile
obbligo, ma in modo poco credibile, poiché se così fosse alle ragazze sarebbe
stata imposta una una regolamentazione differenziata. Per di più, come si è visto,
le due donne apparivano inattendibili anche su altre questioni. In realtà, ha
soggiunto la Corte, il prevenuto era probabilmente intervenuto nelle trattative
tra clienti e ragazze, ma solo per indicare alle stesse i soggetti solvibili,
oppure come interprete o ancora, più in generale, per favorire il contatto. La
Corte ha escluso però che si trattasse di coercizione o che alle ragazze fosse
stato imposto di avere rapporti sessuali con determinati clienti, situazione
che per la sua gravità avrebbe dovuto logicamente essere preceduta da minacce o
maltrattamenti, ovvero da comportamenti che le stesse ragazze negavano
(sentenza, pag. 45). Oltre a ciò, ha proseguito la Corte, il ritorno spontaneo
di __________ al __________, il fatto che per circa una settimana del mese in
cui __________ era rimasta al bar __________ era presente anche la di lei
madre, giunta nel Ticino a spese dell'imputato (il che rende inverosimile
l'ipotesi che la giovane sia stata costretta dall'accusato a concupire con
uomini da lui scelti) e il fatto che la madre nemmeno avrebbe notato che la
figlia si prostituiva (sentenza, pag. 45 seg.) concorrono a escludere
coercizioni.
Anche
le considerazioni che precedono resistono a censure di arbitrio proposte nel
ricorso con ennesime argomentazioni appellatorie, che riecheggiano di nuovo i
toni di una requisitoria. Certo, il Procuratore pubblico si duole anche del
fatto che il primo giudice abbia trascurato il divieto imposto alle ragazze di
non lasciare il locale senza il consenso del prevenuto, rispettivamente di non
ospitare persone in camera fuori orario di lavoro. Anche in questo caso
tuttavia egli sorvola sui motivi che hanno indotto la prima Corte a ritenere
normative del genere non dirette a limitare la libertà delle ragazze, ma se
mai, ove fossero realmente esistite, a garantire la loro sicurezza (sentenza,
pag. 46).
-
Il Procuratore pubblico censura di arbitrio anche gli accertamenti
in base ai quali la prima Corte ha negato gli estremi del reato di mantenimento
delle parti lese nella prostituzione (art. 195 cpv. 4 CP). Se non che, il
ricorso si rivela d'acchito inammissibile nella misura in cui si riferisce a
__________, __________ e __________, mancando qualsiasi puntuale contestazione
alle diffuse motivazioni che hanno indotto il primo giudice a escludere un
obbligo fatto alle ragazze – e fondato sulle loro difficoltà economiche,
segnatamente sulla loro situazione debitoria – di rimanere al __________ e di
prostituirsi (sentenza, pag. 47 seg.; v. anche pag. 46). Quanto a __________,
l'arbitrio consisterebbe nel fatto di non averla ritenuta credibile quando ha
riferito di avere prestato fede alle minacce proferite dall'accusato in caso di
mancato pagamento dei debiti. Il Procuratore pubblico non spiega tuttavia
perché la prima Corte sarebbe caduta in un errore qualificato ritenendo la
presunta vittima non credibile ed escludendo che l'accusato abbia profittato
dei debiti della ragazza per mantenerla nella prostituzione (sentenza, pag.
50). Donde, per finire, l'inammissibilità del gravame.
-
Nel concludere l'esposto, il Procuratore pubblico asserisce nuovamente
che il proscioglimento del prevenuto dalle tre ipotesi previste dall'art. 195
CP è contrario a tale norma. Per giungere a tanto egli si fonda però su una
propria versione degli eventi, dando per scontato l'accoglimento del ricorso
diretto contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, ciò che
non è il caso. Che la Corte di merito abbia violato il diritto federale sulla
base degli accertamenti e delle valutazioni illustrati nella sentenza impugnata
egli non pretende. A ragione, poiché stando a tali accertamenti e a tali
valutazioni, come si è visto, non si può far carico all'imputato di avere sospinto
le ragazze a prostituirsi profittando della loro vulnerabilità. Giovi ad ogni
buon conto ribadire come la fattispecie in esame sia del tutto diversa da
quella pubblicata in DTF 129 IV 81, ove appena si pensi che in quel caso le
ragazze erano pressoché segregate nei saloni. Nulla di tutto ciò accadeva al
__________. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
diretto contro il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di promovimento
della prostituzione va disatteso.
-
Il Procuratore pubblico insorge anche contro il proscioglimento
dall'accusa di truffa che l'imputato avrebbe commesso nei confronti
dell'assicurazione malattia __________ per avere riscosso indennizzi di
complessivi fr. 18'9321.25 nel periodo dal 3 marzo al 21 novembre 2000
sottacendo che il suo stato di salute, contrariamente a quanto figurava in
certificati medici allestiti sulla base di sue stesse dichiarazioni, gli
consentiva di lavorare al __________.
a) Stando alla sentenza impugnata, l'imputato soffriva di gravi
affezioni alla schiena, tali da ridurne notevolmente la capacità lucrativa. In
un certificato il dott. __________ ha attestato un'incapacità lucrativa totale
dal 3 marzo all'11 luglio 2000, del 50% dal 12 luglio al 10 settembre 2000 e
nuovamente del 100% dal 13 settembre al 21 novembre 2000 (act. 51/62). La
__________, da parte sua, ha fatto visitare l'accusato dal proprio medico di
fiducia, il dottor __________, che ha confermato la diagnosi del medico curante
(act. 51/62). L'imputato era coperto contro la perdita di guadagno dovuta a malattia
in virtù di una polizza disciplinata dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione. Formalmente egli era un lavoratore dipendente, assunto dalla
moglie per gestire il __________, come confermava l'assicurazione collettiva stipulata
da __________ e la scheda di salario per il computo dell'AVS (act. 51/65). La
Corte di assise ha accertato tuttavia che durante la malattia l'imputato non
risultava avere cumulativamente incassato lo stipendio e l'indennità
assicurativa. Né l'accusa di truffa poteva fondarsi sul fatto che egli avesse
lavorato sottacendo tale circostanza all'assicurazione. Finché era rimasto
degente all'ospedale, egli era impossibilitato a lavorare. Dopo di allora, egli
poteva comunque lavorare al 50%. Che poi egli avesse davvero lavorato e in che
misura non era dato di sapere. Oltre a ciò, mal si intravedeva come potesse
configurare un inganno astuto il fatto di lavorare senza stipendio durante la
malattia. Intanto nelle condizioni generali della polizza non figurava alcun
obbligo per il lavoratore di informare l'assicurazione di una simile circostanza.
In secondo luogo l'assicurazione avrebbe potuto svolgere tutte le verifiche del
caso, comprese eventuali ispezioni sul posto di lavoro (sentenza, pag. 62
seg.).
b) Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di avere
arbitrariamente trascurato che il bar __________ si reggeva su una struttura
fittizia e che in realtà l'imputato era il titolare effettivo, non un semplice
dipendente. Egli compilava perciò la scheda dei salari per l'AVS, si occupava
della contabilità dell'esercizio pubblico e prelevava lo stipendio. Le sue mansioni
andavano dunque ben oltre quelle normalmente svolte da un cameriere qual egli
era agli occhi della __________. Se non che, il Procuratore pubblico omette di
indicare quale rilievo potrebbero avere tali argomenti sull'imputazione di
truffa così com'essa è prospettata nell'atto d'accusa, ove per altro si
addebita all'interessato di avere ingannato la __________ (art. 146 CP) nella
sua qualità di assicurato e non (anche) di titolare dell'esercizio pubblico.
Carente di motivazione, al riguardo il ricorso sfugge perciò a un esame di merito.
c) Il Procuratore pubblico ravvisa un arbitrio anche nell'accertamento
secondo cui non è stato possibile chiarire se e quando l'imputato abbia
effettivamente lavorato nel periodo topico. A parte le settimane in cui egli
non ha potuto lavorare a causa dell'intervento chirurgico – argomenta il
ricorrente – per il resto dell'anno costui era sempre presente al bar, come dimostrano
le testimonianze delle quattro ragazze che hanno esercitato la prostituzione al
__________. Ora, se è vero che dal 12 luglio al 10 settembre 2000, dopo la
degenza in ospedale, l'imputato era inabile al lavoro soltanto al 50%, il mero
fatto ch'egli fosse sempre presente al bar ancora non significa ch'egli
lavorasse a pieno ritmo. Non è perciò arbitraria la conclusione del presidente
della Corte, secondo cui non risulta chiaramente accertato che durante quel
periodo l'imputato abbia lavorato al 100%. Tanto meno si può presumere che
costui fosse in grado di lavorare appieno subito dopo l'intervento chirurgico
o che egli abbia ottenuto indennità assicurative sulla base di certificati
medici inveritieri.
Più
delicata è la questione relativa al periodo dal 13 settembre al 21 novembre
2000, durante il quale l'imputato era nuovamente inabile al lavoro al 100%.
Non consta difatti che in quel periodo egli avesse lasciato completamente la
gestione del bar. In che misura però egli lavorasse effettivamente non è dato
di sapere. Nel risultato la sentenza impugnata non trascende dunque in
arbitrio, tanto meno ove si consideri che, senza incorrere in arbitrio, la
prima Corte ha accertato come l'accusato fosse davvero ammalato (pag. 52).
Stando alla sentenza impugnata, non consta poi che durante il periodo di
malattia costui abbia cumulativamente incassato lo stipendio e l'indennità
assicurativa. Ciò fa cadere d'acchito l'ipotesi di truffa (art. 146 CP),
l'assicurazione non avendo mai preteso che l'accusato fosse in qualche modo
abile al lavoro. Certo, al riguardo il Procuratore pubblico ravvisa ulteriore
arbitrio, sostenendo che il salario assicurato era puramente fittizio e che,
come titolare effettivo del bar, l'imputato partecipava in realtà agli utili
dell'esercizio pubblico e non riceveva solo lo stipendio di fr. 3'600.– mensili
dichiarati alla __________. Il fatto è che, ancora una volta, mancano le prove.
Quale reddito effettivo l'imputato ritraesse dal __________ incombeva al
Procuratore pubblico dimostrare. A lui spettava di provare, in altri termini,
che nel periodo di inabilità al lavoro l'imputato ha conseguito un reddito, pur
non risultando il versamento di alcun salario. Ciò fa difetto in concreto e
rende superfluo esaminare se il comportamento dell'imputato raffiguri gli
estremi dell'inganno astuto (ipotesi scartata dal primo giudice: sentenza, pag.
52). Ne discende che pure il proscioglimento dall'imputazione di truffa resiste
alla critica.
- Il Procuratore pubblico definisce contrario al diritto federale nel
proscioglimento dell'accusato dall'imputazione di avere violato la legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (art. 23 cpv. 1), per avere
– tra l'altro – favorito il soggiorno illegale di 66 ragazze prostituitesi al
__________ e per avere intenzionalmente impiegato cittadine straniere non autorizzate
a lavorare in Svizzera.
a) Richiamata la sentenza emessa da questa Corte il 29 maggio 2001 in
re Z., il primo giudice ha ritenuto infondata l'accusa mossa all'imputato di
avere favorito il soggiorno illegale delle 66 ragazze entrate in Svizzera come
turiste. Il fatto che uno straniero eserciti un'attività lucrativa in Svizzera
senza esservi autorizzato – ha ricordato – non rende illegale il soggiorno se
questo è lecito per un altro motivo, come nel caso di turisti. E in mancanza di
soggiorno illegale (eccezion fatta per una ragazza, __________, che ha
risieduto in Ticino oltre il termine consentito), cade anche l'accusa di avere
favorito tale situazione (sentenza, pag. 56). Tale conclusione è perfettamente
conforme al diritto, come ha stabilito il Tribunale federale in DTF 128 IV 117
consid. 9e e 9f pag. 135 e consid. 9h pag. 136). Ne discende la reiezione del ricorso.
b) Rimarrebbe da esaminare se l'accusato debba essere condannato in
applicazione dall'art. 23 cpv. 4 LDDS, il quale prevede la condanna di chi
intenzionalmente impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera al
pagamento di una multa sino a fr. 5'000.– per ogni straniero impiegato illegalmente.
Se non che, la questione è divenuta senza interesse, dato che – trattandosi di
una contravvenzione – l'azione penale è ormai prescritta. È vero che con
l'entrata in vigore il
1°
ottobre 2002 delle nuove norme sulla prescrizione il termine dell'azione penale
in caso di contravvenzione ex art. 24 cpv. 4 LDDS è non più di uno, ma di due
anni (art. 333 cpv. 5 lett. a nCP, art. 24 cpv. 1 LDDS e art. 109 vCP; cfr. DTF
129 IV 49 consid. 5.5.1 pag. 52), e che con l'emanazione del giudizio di prima
sede qualunque termine di prescrizione relativo all'azione penale “si estingue”
(art. 70 cpv. 3 nCP; cfr. anche art. 333 cpv. 5 lett. d nCP). In base a tali
norme l'imputazione di avere impiegato ragazze sprovviste del permesso di
lavoro non sarebbe prescritta per quanto riguarda il lasso di tempo intercorso
fra il 1998 e il 21 novembre 2000, la sentenza di primo grado (suscettibile di
“estinguere” la prescrizione) essendo del 20 agosto 2001. Ma la nuova
disciplina sulla prescrizione non può applicarsi alla fattispecie, verificatasi
prima della sua entrata in vigore, poiché più sfavorevole rispetto al vecchio
diritto (art. 2 cpv. 2 e 337 cpv. 1 CP; v. DTF 129 IV 49 consid. 5.5 pag. 52).
Secondo l'art. 109 vCP (v. art. 24 cpv. 1 LDDS e 333 cpv. 1 CP), infatti,
l'azione penale si prescriveva in un anno (prescrizione relativa),
rispettivamente in due anni (prescrizione assoluta: art. 72. n. 2 cpv. 3 vCP).
In pendenza di ricorso per cassazione davanti a questa Corte la prescrizione
continuava a decorrere (DTF 129 IV 49 consid. 5.5.2 pag. 53). In concreto la
prescrizione dell'azione penale relativa all'art. 23 cpv. 4 LDDS è perciò
subentrata, in base al principio della lex mitior, al più tardi il 22
novembre 2002. Non vi è quindi più spazio per un'eventuale condanna giusta
l'art. 23 cpv. 4 CP.
II. Sul
ricorso di __________
-
Nei punti 2, 3 e 4 del gravame la ricorrente espone ciò che le sarebbe
accaduto prima e subito dopo il suo arrivo al bar __________, con particolare
riferimento al tipo di lavoro che le sarebbe stato promesso al momento di
lasciare la Lettonia e alla dura realtà che essa ha dovuto affrontare appena
giunta nel Ticino. Da ciò essa non trae però alcuna conclusione, per altro
inammissibile nella misura in cui i fatti si scostano dai vincolanti
accertamenti del primo giudice (art. 295 cpv. 1 CPP). Nei punti 5 e 6 la
ricorrente espone varie riserve e critiche sulle premesse enunciate dal primo
giudice nel consid. 5 della sentenza con riferimento al proliferare di locali
“a luci rosse” come il __________, alle modalità dell'inchiesta, ai suoi
rapporti con l'imputato e al suo interesse nel procedimento individuabile nella
cospicua pretesa di risarcimento. Tali argomenti sono di chiara natura appellatoria,
impropri a sostanziare un preteso arbitrio, per di più invocato – ma non
sostanziato – solo in coda al punto 6. Anche al proposito il ricorso si
dimostra così inammissibile.
-
Riferendosi al proscioglimento dell'imputato dall'accusa di avere
promosso la prostituzione e di avere sospinto le parti lese alla prostituzione
(art. 195 cpv. 2 CP), la ricorrente censura la sentenza impugnata nella misura
in cui il primo giudice non ha individuato nelle dichiarazioni di __________ e
__________ e, più in generale, nella situazione di tutte loro, pressioni
rilevanti nel senso dell'art. 195 CP. Per tacere del fatto però che essa
solleva argomenti riguardanti altre parti lese e non la propria posizione di
parte civile, circostanza che già da sola rende le critiche di dubbia ammissibilità,
il gravame non adempie i requisiti cui deve attenersi un ricorso per cassazione
fondato sul divieto dell'arbitrio. Si ricordi che per motivare una censura del
genere non basta dissentire dalla sentenza impugnata, né contrapporle una diversa
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano manifestamente insostenibili. Nella fattispecie la ricorrente
si limita – confrontandosi solo a tratti con le diffuse motivazioni che hanno
indotto il primo giudice a relativizzare talune accuse delle ragazze,
sdrammatizzando il caso – a proporre una chiave di lettura diversa delle
risultanze processuali, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di
pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatto e nella valutazione
delle prove. Formulato come un atto di appello, se non come arringa di parte
civile, il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e donota tutta
la sua inammissibilità.
-
La
ricorrente critica anche le considerazioni in base alle quali il primo giudice
ha ridimensionato certe dichiarazioni di lei, mettendo in dubbio la sua
credibilità a causa della relazione allacciata con __________ (divenuto poi suo
marito) e al modo in cui essa si è costituta parte civile. Anche in questo caso
tuttavia le motivazioni a sostegno delle doglianze trasdiscono apertamente la
loro natura appellatoria. Il ricorso si esaurisce infatti nella messa in
risalto di valutazioni personali e in una serie di interrogativi che non
sarebbe stata sciolta dal primo giudice al momento di vagliare la credibilità
di lei. Certo, in una costituzione di parte civile, pur seguita da un'elevata
pretesa di risarcimento, non va scorto automaticamente un conflitto d'interessi
tale da togliere credibilità alla persona coinvolta. Ma la prima Corte, come si
è già rilevato, non si è fondata solo sulla costituzione di parte civile o
sulla pretesa di risarcimento. Ha ritenuto di usare prudenza, infatti,
valutando la credibilità della giovane, anche per l'animosità e le pesanti
accuse di lei, che andavano anche ben oltre il promovimento della prostituzione
(sentenza, pag. 30). Perché la prima Corte avrebbe manifestamente abusato del
suo potere d'apprezzamento valutando con maggior rigore le dichiarazioni della
giovane a causa della scarsa serenità che da esse trapelava la ricorrente non
spiega. Donde, ancora una volta, l'inammissibilità del gravame. E alla medesima
sorte sono destinate le critiche rivolte agli accertamenti e alle valutazioni
del primo giudice circa la credibilità di __________. Anche al proposito la
ricorrente fonda le proprie divergenti conclusioni procedendo attraverso vie
proprie, senza sostanziare arbitrio di sorta. Ciò che non è consentito in un
ricorso cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.
-
Infine
la ricorrente si diffonde sulla mancata condanna dell'accusato per promovimento
della prostituzione nella misura in cui egli ha sorvegliato le parti lese
nell'esercizio della loro attività (art. 195 cpv. 3 CP), rispettivamente nella
misura in cui ha mantenuto le parti lese nella prostituzione (art. 195 cpv. 4
CP). La pretesa violazione del diritto federale si fonda però su accertamenti
di fatto completamente diversi da quelli che figurano nella sentenza impugnata,
che com'è noto vincolano questa Corte. Un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio non può essere inteso nel senso che, con uno sforzo
interpretativo, si può anche giungere a un risultato diverso da quello cui è
pervenuto il primo giudice. Se ne conclude che, di palese natura appellatoria e
con censure di fatto frammiste in modo disarticolato a censure di diritto
fondate su accertamenti diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata,
il ricorso in esame non può essere vagliato nel merito. Per il resto si rinvia
alla motivazione che riguarda il parallelo gravame del Procuratore pubblico.
III. Sulle
spese e sulle ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 9
cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP), i quali rifonderanno all'imputato, che ha presentato
osservazioni al ricorso con l'assistenza di un avvocato, un'equa indennità per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
- Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
1'500.–
sono posti a
carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 2'500.– per ripetibili.
-
Il ricorso di __________ è inammissibile.
-
Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono posti a
carico della ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– Ministero
Pubblico di Lugano, 6901 Lugano;
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Corte delle
Assise correzionali di __________;
– Comando della
polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Servizio di
Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– __________
Organizzazione sanitaria, __________ (parte civile).
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con
la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e revisione penale
Il presidente Ia
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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