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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.65
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00065
Lugano
12 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22
ottobre 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2001
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto di accusa del 23 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti e lo ha condannato a 30 giorni di arresto da
espiare, senza revocargli la sospensione condizionale a una pena di 90 giorni
di detenzione decretata dallo stesso Procuratore pubblico il 30 agosto 1999, ma
prolungando il periodo di prova di un anno;
che il
decreto di accusa, intimato per invio raccomandato lo stesso 23 aprile 2001, è
stato ritornato il 7 maggio 2001 al Ministero pubblico dall'ufficio postale di
Lugano 4 perché non ritirato durante i sette giorni di giacenza;
che con
lettera del 22 giugno 2001 al Ministero pubblico __________, dopo avere
affermato di non aver potuto ritirato il plico perché non aveva notato
l'avviso lasciatogli dal portalettere, ha contestato l'imputazione e ha chiesto
un riesame del caso;
che con
sentenza del 1° ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, al
quale gli atti sono stati trasmessi il 27 giugno 2001 dal Ministero pubblico,
ha stralciato il procedimento dai ruoli per tardività dell'opposizione;
che
contro tale giudizio __________ ha presentato il 4 ottobre 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che nella
motivazione scritta, del 22 ottobre 2001, egli espone la sua situazione personale
e le conseguenze legate all'espiazione della pena inflittagli, sottolineando
che – a differenza del decreto di accusa – la citazione al dibattimento gli era
stata intimata una seconda volta per lettera semplice;
che nelle
sue osservazioni del 31 ottobre 2001 il Procuratore pubblico propone di
respingere il ricorso;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 7 cpv. 1 CPP “l'intimazione della sentenza e degli
atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o
della polizia”, applicandosi in via analogica le disposizioni del Codice di
procedura civile (art. 7 cpv. 2 CPP);
che un
invio raccomandato si reputa notificato, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale
(rinvii di giurisprudenza in: Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 124);
che in
concreto, come si è visto, il plico contenente il decreto di accusa, intimato
il 23 aprile 2001, non è stato ritirato durante il termine di giacenza e deve
quindi ritenersi notificato il settimo giorno;
che di
conseguenza l'opposizione formulata dall'accusato il 22 giugno 2001 al Ministero
pubblico, ben oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett.
e CPP, è palesemente tardiva;
che
nemmeno il ricorrente, del resto, mette in dubbio tale circostanza, avendo al dibattimento
esplicitamente ammesso di non escludere di avere ricevuto l'avviso di ritiro,
ma di non averlo visto poiché poteva anche essersi infilato in un giornale, e
limitandosi in questa sede a sostenere di non aver potuto ritirare il plico
raccomandato per non avere notato l'avviso lasciatogli a suo tempo dal portalettere;
che tali
giustificazioni non integrano in alcun modo un titolo di restituzione in intero
giusta l'art. 21 CPP, possibile solo ove la parte dimostri di non aver potuto
rispettare un termine “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore,
segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o
per altre ragioni importanti”;
che per
quanto riguarda l'invio raccomandato, tale forma di spedizione è giustificata
da ragioni oggettive, il Ministero pubblico dovendo dimostrare al Pretore – in
caso di dubbio sulla tempestività dell'opposizione – quando il decreto di
accusa è stato effettivamente consegnato al destinatario (richiami di
giurisprudenza in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 120 CPC);
che
nessuna norma di procedura impone, invece, di ripetere l'intimazione per
lettera semplice ove un invio raccomandato non sia ritirato dal destinatario;
che il
ricorrente non può prevalersi del fatto, dunque, che la Pretura gli abbia nuovamente
inviato per lettera semplice la citazione al dibattimento, intimatagli una
prima volta per raccomandata e ritornata anch'essa dall'ufficio postale per non
essere stata ritirata;
che la
tempestività dell'opposizione a un decreto di accusa costituendo un presupposto
processuale, giustamente il Pretore ha verificato tale requisito d'ufficio e
non è entrato nel merito di contestazioni dirette contro un decreto di accusa
passato in giudicato;
che,
vista la particolarità del caso, si rinuncia in via d'eccezione al prelievo di
oneri processuali per il presente giudizio;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
–
__________ o;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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