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Numero d'incarto:
17.2001.71
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00071
Lugano,
12 dicembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sulla domanda di revisione del 29
novembre 2001 presentata da
__________,
e
__________,
(patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 16 marzo 2000 della Corte delle assise criminali in
Lugano nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
la domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 16 marzo 2000 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto i coniugi __________ e __________, cittadini dominicani,
autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
per avere, tra il 1997 e il 1999, venduto a Lugano in più occasioni complessivi
1.4 kg di cocaina ritraendo un guadagno di fr. 45 000.– e finanziato un
traffico di 1 kg di cocaina dal Venezuela alla Svizzera. In applicazione della
pena, __________ è stata condannata a 3 anni e 10 mesi di reclusione,
__________ a 4 anni e 3 mesi di reclusione, computato a entrambi il carcere
preventivo sofferto. Tutt'e due gli imputati si sono visti infliggere altresì
l'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 10 anni e l'obbligo in via solidale
di rifondere allo Stato del Cantone Ticino fr. 10 000.– come risarcimento
compensatorio per l'illecito profitto conseguito. Tale sentenza è passata in
giudicato.
B. Cinque
mesi più tardi, con sentenza del 22 agosto 2000 la Corte delle assise criminali
in Lugano ha riconosciuto __________, anch'egli cittadino dominicano, autore
colpevole – oltre che di violazione della legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri – di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti per avere, tra il 1997 e il 1999, venduto a __________ 1.2 kg
complessivi di cocaina (dispositivo n. 1.1.1), venduto a __________ altri 200 g
di cociana (dispositivo n. 1.1.2), organizzato un primo traffico di 1 kg di
cocaina dal Venezuela alla Svizzera (dispositivo n. 1.1.3), venduto a Ginevra e
Zurigo ulteriori 200 g di cocaina (dispositivo n. 1.1.4), compiuto preparativi
per un secondo traffico di 1 kg di cocaina dal Venezuela alla Svizzera
(dispositivo n. 1.1.5) e organizzato un terzo traffico di
1 kg di cocaina,
sempre dal Venezuela alla Svizzera (in correità, tra l'altro, con __________ e
__________: dispositivo n. 1.1.6). In applicazione della pena, __________ è
stato condannato a 6 anni di reclusione, computato il carcere preventivo
sofferto, e a 15 anni (effettivi) di espulsione dalla Svizzera (dispositivo n.
2), come pure a rifondere allo Stato del Cantone Ticino fr. 10 000.– come risarcimento
compensatorio per l'illecito profitto conseguito.
C. In
parziale accoglimento di un ricorso per cassazione presentato da __________, il
24 aprile 2001 questa Corte ha annullato i dispositivi n. 1.1.3 (primo traffico
di cocaina dal Venezuela alla Svizzera) e n. 2 (commisurazione della pena)
della sentenza appena citata, rinviando gli atti a un'altra Corte delle assise
criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. __________). La
nuova Corte di assise ha ristatuito il
19 luglio
2001. Preso atto che il Procuratore pubblico desisteva dal perseguire l'imputato
per il (primo) traffico di cocaina formante oggetto del dispositivo n. 1.1.3 annullato
in cassazione, la Corte ha ricommisurato la pena a carico di __________ in 4
anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), confermando
l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni, ma rinunciando alla condanna al
risarcimento compensatorio, “destinato a restare lettera morta”. La nuova
sentenza della Corte di assise è passata in giudicato.
D. Il
29 novembre 2001 __________ e __________ hanno introdotto a questa Corte una
domanda di revisione in cui chiedono che, sospesa l'esecuzione della sentenza
pronunciata a loro carico il 16 marzo 2000, gli atti formanti oggetto del
relativo procedimento siano rimessi a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio.
Essi sostengono – in estrema sintesi – che la nuova sentenza emessa il 19
luglio 2001 dalla Corte delle assise criminali a carico di __________ è “del
tutto inconciliabile” con quella emanata nei loro confronti il 16 marzo 2000.
La domanda di revisione non è stata intimata al Procuratore pubblico.
Considerando
in diritto:
-
L'art. 299 lett. b CPP invocato dagli istanti prevede la
revisione del processo, in caso di condanna, “quando dopo la sentenza ne sia
stata pronunciata un'altra, inconciliabile con essa”. Il condannato può
presentare la domanda in ogni tempo, durante o dopo l'espiazione della pena
(art. 300 cpv. 1 CPP). Per rapporto alla clausola generale dell'art. 397 CP
(ripresa all'art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto
federale in materia di revisione, l'art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in
cui due sentenze di condanna a carico di due persone aventi commesso il medesimo
reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull'accertamento dei fatti,
che la sola contraddizione basti – già di per sé – a rendere verosimile
l'innocenza di uno dei condannati (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758, n. 3538 con numerosi rinvii).
Rispetto alla clausola generale dell'art. 397 CP (art. 299 lett. c CPP), per
ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un apprezzamento previo
circa la rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: basta l'incompatibilità evidente
delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758, n. 3539 a
3541 con richiami).
-
Si
aggiunga che l'abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava testualmente la stessa
disposizione. Già la giurisprudenza correlata a tale norma riteneva data
l'inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato
quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati
nell'uno e nell'altro (CCRP, sentenza dell'8 ottobre 1979 in re R., consid. 2).
Né poteva essere altrimenti, il rimedio strardinario della revisione essendo
destinato a correggere errori di fatto, non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752, n. 3503). Inoltre, secondo la
menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi fatti: due giudizi
inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi (nella fattispecie:
trascuranza dei doveri di assistenza familiare), non erano idonei, per ciò
soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (CCRP, sentenza citata dell'8
ottobre 1979 in re R.).
-
Nel
caso in esame l'unico punto comune tra la sentenza emessa dalla Corte delle
assise criminali il 16 marzo 2000 a carico degli istanti e quella emanata il 22
agosto 2000 nei confronti di __________ riguardava il terzo traffico di
stupefacenti organizzato dallo stesso __________, in correità appunto con i due
istanti (dispositivo n. 1.1.6 di quella sentenza). Se non che, a tale proposito
il parziale accoglimento del ricorso per cassazione di __________ non ha avuto
conseguenza di sorta, il dispositivo n. 1.1.6 di quella sentenza non essendo
nemmeno stato oggetto dell'impugnazione (CCRP, sentenza del 24 aprile 2001,
consid. 1). Né gli istanti sostengono – per avventura – che tra i fatti accertati
alla base del terzo traffico di cocaina nella sentenza del 22 agosto 2000 a
carico di __________ e i fatti accertati alla base del traffico di cocaina
nella sentenza del
16 marzo
2000 a loro carico si ravvisi la minima inconciliabilità. Quanto essi pretendono
è, in realtà, di confrontare la pena loro inflitta (3 anni e 10 mesi,
rispettivamente 4 anni e 3 mesi di reclusione, più l'espulsione) con la pena
irrogata a __________ in esito alla seconda sentenza della Corte delle assise
criminali (4 anni di reclusione, più l'espulsione). Un argomento dei genere
non ha però alcuna attinenza con l'accertamento dei fatti.
-
I
motivi della domanda in esame, anche a prescindere dal titolo di revisione
invocato (art. 299 lett. b CPP), non fanno del resto che confermare la palese
infondatezza dell'istanza. Gli interessati si esauriscono in effetti nel
censurare la commisurazione della pena loro applicata. Fanno valere che
oggettivamente __________ ha trattato maggiori quantità di cocaina e che dal
profilo soggettivo i reati da lui perpetrati non sono meno gravi di quelli da
loro commessi, sicché la seconda sentenza pronunciata dalla Corte delle assise
criminali in odio di lui si rivelerebbe inconciliabile con quella del 16 marzo
2000 a loro carico. La quale risulta, a loro parere, finanche iniqua e denota
come la Corte che li ha condannati fosse “eccessivamente prevenuta nei loro confronti”.
Così argomentando, tuttavia, gli istanti perdono di vista che la commisurazione
della pena è una questione di diritto (art. 63 CP), non di fatto. E il rimedio
strardinario della revisione – proprio perché volto contro sentenze con forza
di giudicato – non è destinato a correggere eventuali errori di diritto. Anzi,
una revisione intesa a rettificare errori giuridici nemmeno esiste. Ne segue
che, già di primo acchito, la loro domanda riesce priva di consistenza. Deve
pertanto essere respinta.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere
l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali il 16
marzo 2000. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 15
cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 combinato con
l'art. 301 cpv. 2 CPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 350.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione:
-
__________;
-
__________;
-
avv.
__________;
-
Procuratore
pubblico avv. __________;
-
presidente
della Corte delle assise criminali in Lugano;
-
Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
-
Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
6807 Taverne;
-
Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
-
Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
-
Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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