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Numero d'incarto:
17.2001.73
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00073
Lugano
5 agosto 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 dicembre 2001 da
(patrocinato dallo studio legale __________)
contro
la sentenza emanata l'8 novembre 2001 dal presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto di accusa del 24 novembre 2000, passato in giudicato, __________
(presentatosi allora con le generalità di __________) è stato ritenuto autore
colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, tra
l'altro, indotto i competenti funzionari della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona a rilasciare, nell'agosto del 1999,
l'attestazione di asilo valida quale documento di legittimazione con
l'indicazione della cittadinanza libica e per essere entrato illegalmente in
Svizzera a Ginevra il 21 agosto 1999 sprovvisto di qualsiasi documento di
legittimazione, chiedendo asilo e soggiornando illegalmente in territorio
elvetico fino al 17 novembre 2000;
che
in applicazione della pena egli è stato condannato e tre mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente, e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un
periodo di tre anni (act. 3);
che
nel corso del 2001 __________ ha subito ulteriori tre condanne per violazione
del bando e/o per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri, l'ultima delle quali con decreto di accusa del 24 agosto 2001
che ha comportato la sua condanna a 40 giorni da espiare e all'espulsione
(nuova) dal territorio svizzero per tre anni (act. 3);
che
il 14 settembre 2001 __________ è stato scarcerato dopo avere espiato l'ultima
condanna, mentre che il 19 settembre 2001 è stata eseguita la sua espulsione in
direzione dell'Italia;
che,
ciononostante, __________ è però subito rientrato in Svizzera nella stessa notte
passando dalla fascia di confine italiana in Zona di __________, per poi essere
fermato a Lugano dalla polizia;
che
in relazione a quest'ultimo episodio, con decreto di accusa del 24 settembre
2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di
violazione del bando, proponendone la condanna alla pena di 90 giorni da
espiare e la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione
decisa il 24 novembre 2000;
che
statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 2001 il presidente della
Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato l'imputazione, condannando
__________ alla pena di 60 giorni di detenzione da espiare e decretando la
revoca della sospensione condizionale delle pena di 3 mesi di detenzione
inflittagli il 24 novembre 2000;
che
contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato una tempestiva dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che
nei motivi del gravame, presentati il 19 dicembre seguente, egli chiede di essere
prosciolto dall'imputazione di violazione del bando, asserendo - in estrema
sintesi - che l'ordine di espulsione non sarebbe stato eseguito in modo
corretto, dato che egli sarebbe stato allontanato dalla Svizzera con la forza e
sprovvisto degli indispensabili documenti di legittimazione;
che
con scritto del gennaio 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
del ricorso;
Considerando
in diritto: che,
secondo l'art. 291 cpv. 1 CP, chiunque contravviene ad un decreto di espulsione
dal territorio della Confederazione, o di un altro Cantone, emanato da
un'autorità competente, è punito con la detenzione;
che
il reato consiste nell'inosservanza dell'ingiunzione mediante entrata illegale
o soggiorno illegale in territorio svizzero (DTF 70 IV 174; Trechsel,
Kurzkommentar zum StGB, 2a edizione, n. 4 ad art. 291; Hauser/Reheberg,
Strafrecht IV, pag. 277);
che
nel caso specifico è incontestabile che una volta scortato al confine in
esecuzione della decisione emanata da un giudice e da tempo passata in
giudicato e quindi non più sindacabile (Trechsel, op. cit. ad 3 n 3 ad art. 291
CP) e una volta varcata la frontiera e raggiunta l'Italia, il ricorrente non ha
esitato a rientrare deliberatamente in Svizzera, benché ciò gli fosse stato
impedito con decreti di accusa del 24 novembre 2000 e del 24 agosto 2001 e
benché egli abbia già subito in precedenza ben tre condanne per violazione del
bando, ossia per mancato rispetto dei provvedimenti che gli impedivano di
entrare o rimanere in Svizzera;
che
agendo in questo modo il ricorrente si è reso colpevole di violazione del
bando, come correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui pertinenti
considerazioni si rinvia;
che
anche se si volesse manifestare qualche riserva sulle modalità con le quali è
stata eseguita l'espulsione nei suoi confronti (peraltro senza che
l'interessato sollevasse obiezioni, dato che per finire egli contava che
avrebbe potuto prima o poi rientrare in Svizzera senza particolari difficoltà,
come avvenuto in precedenza), la sostanza delle cose non muterebbe;
che,
infatti, sia come sia il ricorrente non era autorizzato a comportarsi nel modo
accertato (in modo non arbitrario; art. 288 cpv. 1 lett. c CPP) nella sentenza
impugnata, ossia a reiterare nel trascurare un provvedimento (quello del 20
novembre 2000) da tempo in vigore e in più di un'occasione inutilmente messo in
atto e, pertanto, nel deliberatamente sorvolare su un'ingiunzione (riproposta
ex novo nell'agosto del 2001) - alla quale egli doveva comunque sottostare
anche a prescindere dall'ultima condanna (al termine della quale è stato
accompagnato al confine, come nelle passate occasioni, per essere finalmente
allontanato dalla Svizzera) - con l'evidente intento, costi quel che costi, di
creare le condizioni per prolungare il soggiorno in un territorio dal quale era
stato bandito, contando anche sul fatto di non essere più in possesso dei
documenti di legittimazione che aveva fatto sparire (sentenza, pag.5 e 6);
che,
pertanto, a giusta ragione il primo giudice ha censurato un comportamento del
genere - che ricorda quello di un irriducibile - senza porsi ulteriori
interrogativi, dato che eventuali critiche sulle modalità dell'ultima
espulsione (peraltro sollevate soltanto al dibattimento) andavano, dandosene il
caso, fatte valere con le vie di diritto disponibili e non violando per la
quarta volta l'art. 291 CP al fine di assicurarsi ulteriori illegali periodi di
permanenza in Svizzera;
che
fondato su argomenti al limite del pretesto il ricorso va perciò disatteso, con
carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP);
per
questi motivi,
richiamata
la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b)
spese fr. 100.--
fr. 700.--
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________, c/o
studio legale __________;
– studio legale
__________;
– Procuratore pubblico
avv. __________;
– Presidente della
Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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