AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.10
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00010
Lugano
16 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4
marzo 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 22 gennaio 2002 dalla
presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° aprile 2000, alle ore 17.10 circa, __________ è stato tradotto
alla gendarmeria cantonale di __________, dopo che un agente della polizia
comunale lo aveva visto circolare in via __________ credendolo privo della
licenza di condurre. __________ è stato sottoposto a prova etanografica, che ha
dato un risultato di 2.6 g ‰. Invitato a sottoporsi alla prova del sangue, egli
si è opposto. Un successivo controllo medico, eseguito alle ore 18.55, ha
consentito di riscontrare un'alcolemia di grado lieve.
B. Con
decreto di accusa dell'11 settembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di
opposizione alla prova del sangue, condannandolo a 90 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per 5 anni, oltre a una
multa di fr. 600.–. Nel contempo gli ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale a una pena di 60 giorni di detenzione decretata dal Ministero
pubblico il 9 agosto 1996 per circolazione in stato di ebrietà. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 22 gennaio 2002 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona ha confermato le imputazioni, ma ha ridotto
la pena detentiva a 80 giorni, lasciando invariata la multa e la revoca della
sospensione condizionale riguardante la pena del 9 agosto 1996.
C. Contro
il giudizio citato __________ ha introdotto il 23 gennaio 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 4 marzo 2002 egli chiede la sua completa assoluzione e la
conseguente riforma della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di
intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sindacabili unicamente ove il
giudizio impugnato denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP).
Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a,
125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114
consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Per motivare una censura di arbitrio non
basta quindi criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria
versione dei fatti, per quanto preferibile appaia. Occorre spiegare per quale
ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o
contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125
II 10 consid. 34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid.
3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 127 I 41 consid. 2a).
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La
presidente della Corte di assise ha accertato in concreto, fondandosi sulle dichiarazioni
dell'imputato, che il 1° aprile 2000 quest'ultimo era partito da casa attorno alle
ore 10.30 e aveva posteggiato l'automobile in piazza del __________. Si era intrattenuto
poi nel centro cittadino fino alle ore 14.30 circa, dove aveva pranzato in
compagnia di conoscenti, bevendo – a suo dire – un bicchiere da 1.5 dl di vino
rosso (consid. 3.1 e 3.2). Nel tornare a casa si era accorto però di essere
rimasto senza sigarette. Aveva deciso perciò di tornare in centro per
acquistarle. Posteggiata nuovamente la vettura, aveva raggiunto la piazza
__________, dove era in corso una manifestazione con musica dal vivo. Lì aveva
avuto un alterco e uno scambio d'ingiurie con un terzo, poi condannato con
decreto di accusa del 18 settembre 2000 per vie di fatto. Sentito in aula come
teste, l'agente della polizia comunale che ha condotto l'imputato in
gendarmeria ha dichiarato di essere stato chiamato sul luogo della zuffa
insieme con altri agenti verso le ore 14.30, ma che a quel momento tutto era
finito. L'agente ha soggiunto di avere illustrato all'imputato la procedura
per sporgere querela e che durante quel colloquio l'uomo esalava un fetore
etilico (consid. 3.2). La presidente della Corte di assise ha ritenuto che la
percezione dell'agente non era sicuramente frutto di errore, data la lunga
esperienza professionale che portava spesso il funzionario a contatto con
persone che avevano bevuto alcolici o che ne avevano abusato. Donde la
conclusione che, già alle ore 14.30, l'imputato aveva bevuto (consid. 3.2 in
fine).
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La
presidente della Corte ha accertato inoltre che, già la sera prima dei fatti,
l'imputato aveva consumato alcolici in quantità apprezzabile, tant'è che egli
medesimo riconosceva di avere bevuto 2 dl di vino rosso e 2 birre da 3 dl
(consid. 3.1 in fine). Quanto al vino bianco che l'imputato sosteneva di avere
bevuto una volta tornato a casa, prima di essere condotto dagli agenti in gendarmeria
attorno alle ore 17.10, la prima giudice ha reputato improbabile che nel lasso
di un quarto d'ora egli avesse potuto sorbirne grandi quantità. Viste poi le
indicazioni contrastanti date dall'accusato agli inquirenti, essa ha ritenuto
più attendibile la prima versione da lui resa, quella in cui affermava di avere
bevuto soltanto, una volta tornato a casa, un bicchiere di bianco da 1.5 dl
(consid. 3.4; v. anche sentenza, pag. 5 in fondo).
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In definitiva la presidente della Corte ha accertato che alle ore
16.45, quando è stato notato alla guida della propria vettura dall'agente della
polizia comunale, l'imputato si trovava in stato di lieve ebrietà, come
confermava la prova etanografica eseguita in gendarmeria, indizio importante e
sufficientemente affidabile, pur tenendo conto dell'usuale margine di errore.
Anche presumendo che una volta tornato a casa l'imputato avesse bevuto 2 dl di
vino bianco, onde – per un uomo del peso del prevenuto – un tasso di 0.3 g ‰,
alle ore 16.45 il tasso alcolemico doveva per forza essere superiore al limite
legale. Ciò era confortato dal fetore etilico avvertito alle ore 14.30
dall'agente di polizia e dall'esito dell'esame medico eseguito alle 18.55,
quando verosimilmente la fase di assorbimento (compresa di regola tra 20 e 120
minuti) era terminata. A quel momento l'imputato si trovava ancora in lieve
stato di ebrietà, come del resto egli aveva ammesso (consid. 4.2).
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Il
ricorrente asserisce che la sentenza impugnata viola arbitrariamente gli art.
91 cpv. 1 e 3 LCStr in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU.
A suo parere deve darsi per acquisito che, dal momento in cui era uscito di
casa la mattina del 1° aprile 2000 fino al rientro, egli ha bevuto solo un
bicchiere di vino rosso da 1.5 dl. Ne deriva un tasso alcolemico di 0.25 g ‰. E
siccome l'assorbimento medio è di 1 g ‰ l'ora (recte: 0.1 g ‰), al più tardi
due ore dopo, alle 14.00, il bicchiere era ormai stato smaltito. Il risultato
dell'etilometro (2.6 g ‰) sarebbe pertanto assurdo e inattendibile, a maggior
ragione tenendo conto dei 2 dl di vino bianco bevuti a casa più tardi e ammessi
dalla presidente della Corte, i quali hanno fatto lievitare il tasso di 0.3 g
‰. Riallacciandosi a quanto bevuto la vigilia tra le ore 19.00 e le 02.00, il ricorrente
quantifica il tasso complessivo in 1.25 g ‰, per concludere che al più tardi
alle 08.00 del mattino l'alcol era stato completamente riassorbito. A suo dire,
è quindi impossibile che prima del rientro a casa egli fosse ebbro, anche solo
lievemente. Inoltre egli contesta l'orario delle 16.45 in cui l'agente di
polizia lo ha visto transitare in automobile, definendo inverosimile l'accertamento
della prima giudice, secondo cui solo 15 minuti erano trascorsi dal rientro a
casa al momento in cui gli agenti lo hanno tradotto in gendarmeria. In realtà
l'avvistamento sarebbe avvenuto alle 15.45, sicché tra il rientro a casa e
l'avvistamento era trascorsa almeno un'ora, durante la quale egli ha bevuto 2
bicchieri di vino bianco (mezza bottiglia). Ne deriverebbe un tasso massimo di
1–1.5 g ‰, convergente con le risultanze dell'esame medico poi eseguito.
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La determinazione del tasso alcolico di una persona è una questione
di fatto (DTF 116 IV 75 consid. 4, 105 iV 345 consid. 1, 100 IV 269 consid. 2),
che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata ad esaminare
soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (sopra, consid. 1). È invece
questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina
con pieno potere cognitivo, stabilire se un conducente debba essere considerato
ebbro sulla base dei relativi accertamenti (DTF 100 IV 270 consid. 2), come
pure se le norme federali sulla constatazione dello stato di ebrietà siano
state rispettate (DTF 116 IV 75; Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, n. 18 ad art. 91 LCStr).
-
L'interessato dà per acquisito che tra le ore 10.30 e il rientro a
casa di quel 1° aprile 2000 egli abbia bevuto solo un bicchiere di vino rosso
da 1.5 dl. La prima giudice ha ricordato in effetti che nel suo primo verbale
l'imputato aveva asserito di avere bevuto a pranzo 1.5 dl di rosso e, nel
pomeriggio, due aranciate amare prima di rientrare a casa (sentenza, pag. 5 e
6). Su eventuali altre quantità di alcol ingerite dall'accusato la sentenza di
assise non si esprime, limitandosi a rilevare che mancano riscontri precisi e
che i testimoni citati dalla difesa per confermare la tesi dell'imputato sono
stati respinti perché non in grado di riferire quanto in realtà il soggetto
avesse bevuto la sera prima, durante la mattinata e nel corso del pomeriggio
(sentenza, consid. 4.2, pag. 12). Ma ciò non basta ancora per affermare che la
prima giudice sia caduta in arbitrio accertando che l'imputato avesse bevuto
ben più di quanto dichiarava. Senza cadere in arbitrio, in effetti, essa poteva
fondarsi su indizi convergenti: anzitutto sull'esito della prova etanografica
(2.6 g ‰), inspiegabile se l'imputato avesse bevuto solo 1.5 o 2 dl di bianco
una volta rientrato a casa (sentenza, consid. 4.2, pag. 11), poi sul fetore
etilico avvertito alle 14.30 dal noto agente di polizia (sentenza pag. 6), sul
risultato dell'esame medico eseguito alle 18.55 (allorché la fase di assorbimento
alcolico, compresa di regola tra 20 e 120 minuti, era verosimilmente
terminata), sullo stato di lieve ebrietà in cui l'imputato ammetteva di essersi
trovato (sentenza, consid. 4.2, pag. 11), sul di lui tentativo di equivocare
sulla quantità di vino bianco bevuto tra le 16.45 e le 17.00 (da un paio di
decilitri a mezza bottiglia, in modo da attribuire la lieve ebrietà riscontrata
dal medico all'alcol ingerito a casa: sentenza, pag. 5) e sulla scarsa
credibilità del prevenuto in genere (sentenza, pag. 5). Nemmeno il ricorrente
pretende per altro che la valutazione dei predetti indizi nel loro complesso
non consentisse alla prima giudice di concludere nel modo riportato, a meno di
trascendere in arbitrio.
Del resto
se, come il ricorrente afferma, la quantità d'alcol ingerita la sera prima tra
le ore 19.00 e le 2.00 era stata completamente smaltita alle 8.00 del mattino,
ciò non aveva potuto influire sul risultato dell'etilometro né sull'esito della
visita medica avvenuta nel tardo pomeriggio del 1° aprile 2000. Quanto al
tentativo di confutare il lasso di tempo intercorso dal momento in cui egli
aveva lasciato il posto di polizia (dove aveva ottenuto informazioni su come
sporgere querela) e il rientro a casa, per concludere che l'indicazione delle
ore 16.45 contenuta nel verbale dell'agente è dovuta a un errore “di
battitura” (dovendosi in realtà leggere 15.45), esso si rivela infruttuoso. In
effetti, dal giudizio impugnato risulta che l'agente di polizia, dopo essersi
visto prospettare il passaggio del verbale al dibattimento, lo ha confermato
senza esitazioni come esatto, “specificando di aver deposto all'epoca a pochi
minuti dai fatti (il suo verbale data delle 17.22)” e di “aver reso una
deposizione dettagliata e precisa sugli orari” (sentenza, pag. 8 a metà). Il
ricorrente non assume che tale accertamento sia arbitrario. Per quanto concerne
infine il “fetore etilico” riscontrato dall'agente di polizia già alle
14.30, la tesi del ricorrente che si trattasse di errore si diparte nuovamente
dall'asserzione che quel 1° aprile 2000 egli avesse bevuto, fino al ritorno a
casa, solo 1.5 dl di vino rosso. Come si è visto però la prima giudice poteva
concludere senza arbitrio in senso contrario. Donde l'inconsistenza della
censura.
-
Per
l'accertamento dello stato di ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema
migliore. Se, contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, tale
analisi non è stata eseguita, l'inattitudine a condurre per influsso alcolico
può essere dimostrata con altri mezzi appropriati, come ad esempio il controllo
con etilometro, se il risultato appare univoco, o le dichiarazioni di testimoni
(DTF 127 IV 173 consid. 3). Come detto, in concreto la prova per etilometro ha
dato un risultato di 2.6 g ‰, di gran lunga superiore al limite legale. Ora,
secondo giurisprudenza un risultato dbn i 1.8 g ‰ dato dall'etilometro può
essere ammesso come prova d'alcolemia se, insieme con altre prove, esso
consenta di determinare il tasso alcolemico ove l'analisi del sangue non sia
potuta avvenire, ad esempio, per rifiuto del conducente (DTF 116 IV 75 consid.
4). Nel caso specifico la presidente della Corte ha accertato sulla base degli
indizi testé riassunti che alle ore 16.45 del 1° aprile 2002 l'imputato, quando
era stato visto a bordo della propria vettura dall'agente di polizia, si
trovava per lo meno in stato di lieve alcolemia (consid. 4.2). Tale conclusione
resiste alla critica del ricorrente, il quale si limita di nuovo a contestare
l'accertamento del fetore alcolico avvertito dal noto agente alle ore 14.30 e a
sostenere che l'etilometro non funzionava sulla base di un ragionamento
retrospettivo sulla quantità di alcol che egli avrebbe dovuto ingerire la sera
prima per giustificare il tasso indicato con l'apparecchio. Argomenti del
genere, eminentemente appellatori, sono però improponibili in ricorso per
cassazione e non bastano lontanamente a sostanziare una censura di arbitrio.
-
Da ultimo il ricorrente si oppone alla condanna per violazione
dell'art. 91 cpv. 3 LCStr, asserendo di non avere commesso infrazione alcuna.
Tant'è che nemmeno gli agenti di polizia pretendevano un fatto del genere;
anzi, l'agente __________ era stato categorico nell'affermare che egli non
presentava sintomi di ebbrezza e che era tradotto negli uffici della polizia
per un errore riguardo alla licenza di condurre, e ciò un'ora dopo che egli era
giunto a casa, dove aveva bevuto vino bianco. Di conseguenza egli ritiene di
essersi legittimamente opposto alla prova del sangue. L'argomentazione non può
essere condivisa. In effetti, come detto, la prova per etilometro aveva dato un
risultato di 2.6 g ‰. Dato l'esito di quel primo controllo, egli doveva
attendersi l'invito a sottoporsi alla prova del sangue. L'affermazione ch'egli
avesse bevuto dopo essere tornato a casa non lo esonerava dall'obbligo. Se mai
ciò avrebbe influito sull'apprezzamento del risultato. Rifiutando la prova,
invece, egli ha violato l'art. 91 cpv. 3 LCStr. Anche su quest'ultimo punto il
ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art.
9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
Procuratore pubblico avv. __________;
–
Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
–
Delegato di polizia, Bellinzona;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e
misure, Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione stradale, Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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