AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.24
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.24
Lugano,
8 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10
aprile 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall' __________)
contro
la sentenza emanata l'11 marzo 2002 del Pretore del
Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2001 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a
una pubblicazione punibile (art. 322bis CP) per non avere
deliberatamente impedito, come redattore responsabile del periodico __________,
che fossero stampati:
– nella rivista (che
allora appariva cinque volte l'anno) n. _ del __________ 2000 un articolo (“l
mille tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza di nascosto
politica, economia e televisione. Lo Stato sostiene le logge segrete
all'insaputa del contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) in cui si incolpavano
e si rendevano sospetti di condotta disonorevole l'arch. __________ e il
giornalista __________ (pag. 4 a 7);
– nella rivista (divenuta
nel frattempo bimestrale) n. _ del __________ 2000 un articolo (“Può riciclarmi
50 milioni? Simulando un traffico di denaro sporco, __________ ha contattato 35
fiduciari e avvocati di Lugano. Ecco le loro reazioni”) in cui si incolpava e
si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'avv. __________ (pag. 6 a 9);
– nella rivista n. _ del
__________ 2001 un articolo (“Divise avvelenate – Mobbing, favoritismi e giochi
di potere. Così nella polizia cantonale ticinese si sprecano i soldi e si
bloccano le riforme. __________ ha indagato dietro le quinte”) in cui si incolpava
e si rendeva sospetto di condotta disonorevole l'ispettore __________ (pag. 11
e 12).
In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di
__________ a una multa di fr. 2500.– e al pagamento delle spese (fr. 500.– complessivi),
rinviando l'arch. __________, l'avv. __________ e __________, costituitisi
parti civili, a far valere le loro eventuali pretese davanti al foro competente.
Il 4 dicembre 2001 __________ ha presentato opposizione al decreto d'accusa,
di modo che il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti al Pretore del
Distretto di __________.
B. Al
pubblico dibattimento dell'11 marzo 2002 __________ ha eccepito preliminarmente
un'illegale limitazione dei suoi mezzi di difesa, dolendosi che il Pretore avesse
respinto l'audizione di 14 testimoni a discarico, da lui notificati. Inoltre
egli ha definito tardiva la “querela” di , ha escluso qualsiasi
elemento diffamatorio negli articoli pubblicati dall' e ha concluso
per la sua piena assoluzione. L'arch. , __________ (costituitosi
parte civile al dibattimento), l'avv. __________ e __________ hanno chiesto la
conferma del decreto d'accusa. Il primo ha specificato la sua pretesa in fr.
6475.– per spese legali e in fr. 3000.– per torto morale, il secondo si è
limitato ad annunciare una domanda di risarcimento, il terzo ha postulato la
rifusione di fr. 2433.70 per spese legali e di fr. 5000.– per torto morale,
oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sull', il
quarto ha avanzato una richiesta d'indennità di fr. 1000.– per torto morale,
sollecitando a sua volta la pubblicazione del dispositivo della sentenza
sull'__________.
Posti
i quesiti e chiuso il dibattimento, il Pretore ha statuito sull'opposizione
confermando il capo d'imputazione a carico di __________, ma riducendo
l'ammontare della multa proposta dal Procuratore pubblico a fr. 1500.–. Le
spese processuali (fr. 900.– complessivi) sono state poste a carico di
, condannato a rifondere all'arch. __________ un'indennità di fr.
3000.– e all'avv. __________ un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili. La richiesta
di pubblicare il dispositivo della sentenza sull' è stata respinta.
Le parti civili sono state rinviate a far valere le loro pretese davanti al
foro competente.
C. Contro
il giudizio appena citato __________ ha introdotto il
12 marzo
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, del 10 aprile 2002, egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata, lamentando un'errata applicazione del
diritto sostanziale, vizi essenziali di procedura e arbitrio nell'accertamento
dei fatti. Con osservazioni del 18 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone
di respingere il ricorso. Nelle loro osservazioni del 26 aprile,
30 aprile
e 3 maggio 2002 l'arch. __________, l'avv. __________ e __________ formulano
analoga conclusione. __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha giustificato anzitutto la mancata escussione dei 14
testimoni con l'argomento che l'art. 322bis CP non prevede alcuna
prova liberatoria della verità né della buona fede. L'atto punibile di cui
l'accusato doveva rispondere non era quello di avere diffamato qualcuno (art.
173 CP), ma di non essersi opposto a pubblicazioni costituitive di reato. Il
redattore responsabile che riceve servizi giornalistici diffamatori deve
esigere perciò che la pubblicazione avvenga con la firma dell'autore. Se vi
rinuncia, sopporta le conseguenze dell'art. 322bis CP. Nella
fattispecie il primo dei tre articoli apparsi sull'__________ equiparava la massoneria
a una piovra, cioè a un'organizzazione d'indole mafiosa, destando l'impressione
che i 48 nomi di aderenti ivi menzionati (tra cui quello dell'arch. __________
e di __________) fossero persone dedite a intrallazzi, ad affari segreti e poco
chiari, ad arricchirsi a spese del contribuente. Del resto – ha continuato il
Pretore – mal si vedrebbe come l'accusato avrebbe potuto recare la prova della
verità su accuse tanto disonerevoli quanto generiche, prive di riferimenti
concreti a fatti ed episodi, al punto da non capirsi quali affari fossero stati
conclusi, né tra chi, e con quale vantaggio conseguito.
Per
quanto riguardava l'articolo che vedeva coinvolto l'avv. __________, il Pretore
ha definito palese il contenuto diffamatorio dello scritto, quel legale non
essendosi dichiarato disposto a riciclare “narcodollari”. La prova della verità
sarebbe stata possibile, se mai, ascoltando la persona che aveva prospettato al
legale l'operazione, persona che però era rimasta sconosciuta proprio perché
l'imputato rifiutava di nominarla. Il pezzo giornalistico nel quale si
menzionava __________, infine, denigrava l'ispettore di polizia non solo come
un soggetto che aveva “conti in sospeso con il buoncostume”, ma anche come un
giocatore d'azzardo “problematico”, nei confronti del quale non sarebbero stati
adottari i provvedimenti del caso proprio perché appartenente al corpo di
polizia. Se non che, queste ultime insinuazioni risultavano smentite dalla
__________ in una lettera prodotta dal denunciante. Né l'imputato aveva
proceduto alla benché minima verifica previa circa l'attendibilità dei tre articoli,
onde un'omissione punibile commessa almeno con dolo eventuale.
Nella
commisurazione della pena il Pretore, accertata la diffamazione per mezzo della
stampa, ha ritenuto nondimeno che la responsabilità del redattore sia meno
grave rispetto a quella di chi aveva redatto gli articoli. Proprio perché
costoro rimanevano impuniti, del resto, subentrava la responsabilità
sussidiaria dell'accusato. Di ciò il Procuratore pubblico non aveva dimostrato
di avere tenuto conto, il che giustificava un'attenuazione della pena proposta.
Andavano rinviati al foro ordinario invece le parti civili, che non avevano
comprovato gli estremi per ottenere un'indennità in riparazione del torto
morale, la condanna penale del responsabile costituendo già una forma di
tacitazione. Nemmeno era il caso di pubblicare il dispositivo della sentenza
sull'__________, l'esito del processo essendo stato già stato reso noto agli
organi di informazione i cui inviati avevano assistito al dibattimento.
All'imputato andavano addebitati invece gli oneri processuali e una congrua
indennità per ripetibili in favore di __________ e __________, più elevata al
primo che aveva fatto capo al patrocinio di un avvocato sin dall'inoltro della
denuncia, meno al secondo, che era fatto assistere solo dopo l'emanazione del
decreto d'accusa.
- Il
ricorrente sostiene in primo luogo che gli è stata negata a torto la prova
liberatoria dell'art. 173 n. 2 CP consistente nell'escussione dei 14 testimoni
notificati, giacché l'esistenza di “una pubblicazione con la quale è commesso
un reato” (nel senso dell'art. 322bis CP) presuppone in concreto il
carattere diffamatorio dei tre servizi giornalistici. Ciò denoterebbe una
violazione essenziale di procedura, oltre che del diritto sostanziale. Il
vecchio art. 27 CP concedeva del resto tale beneficio. Quanto al nuovo diritto,
esso non può avere peggiorato la situazione del redattore responsabile al punto
da conferire all'autore dello scritto maggiori garanzie rispetto a quelle di
cui può valersi la persona accusata di avere disatteso l'art. 322bis
CP. Sotto queso profilo la sentenza impugnata lederebbe anche gli art. 32 cpv.
2 Cost. e 6 par. 3 lett. d CEDU.
Per
quanto attiene alla pubblicazione sulla massoneria, il ricorrente afferma che
l'accostamento dell'organizzazione alla mafia è arbitraria, nella vignetta a corredo
dell'articolo illustrandosi un polipo e non una piovra. Soggiunge che la
massoneria è pacificamente un'associazione fondata sulla segretezza e sul
legame di fratellanza tra membri, che l'accenno a intrallazzi e affari segreti
o poco chiari non sono sinonimi di vantaggi illeciti, che __________ e
__________ non sono stati accusati di essersi arricchiti a spese del
contribuente, tanto meno in modo illegale. Ingiustamente il Pretore avrebbe
quindi intravisto estremi di diffamazione, rivolti se mai contro la massoneria
in genere. A parere del ricorrente l'articolo della rivista si è limitato a
porre l'accento sul carattere settario, tentacolare e politicamente trasversale
dell'organizzazione, ricordando che i massoni si arricchiscono a spese del
contribuente ticinese perché gli oboli versati alle logge possono essere
dedotti fiscalmente dal reddito conseguito. In nessun punto la pubblicazione
alluderebbe invece a pratiche mafiose. Essa esprimerebbe solo dubbi e
valutazioni, sottolineando affari poco chiari e intrallazzi dovuti alla
segretezza e alla fratellanza degli adepti, senza accusare __________ né
__________ personalmente di alcunché.
Per nulla
diffamatorio sarebbe anche l'articolo sul riciclaggio in cui si allude a
__________, il quale non è stato definito come un soggetto disponibile a
riciclare “narcodollari”. Né costui ha smentito quanto nell'articolo si
racconta ch'egli abbia detto. Oltre a ciò, la querela del diretto interessato
(del 20 febbraio 2001) era tardiva, la rivista essendo apparsa il __________
2000, sicché il Pretore non avrebbe nemmeno dovuto entrare in argomento. Il
pezzo giornalistico che vedeva coivolto __________, poi, conteneva informazioni
vere, tanto in relazione ai “conti in sospeso con il buoncostume” quanto in
merito alla frequantazione del casinò a . Già nell'articolo, per
altro, l'ispettore di polizia aveva avuto modo di respingere ogni addebito, non
senza ammettere – davanti al Pretore – di avere smesso il gioco d'azzardo dopo
l'apparizione dell'. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il primo
giudice, in sintesi, a pronunciare un'assoluzione.
- L'art.
322bis CP reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in
quanto responsabile di un mezzo d'informazione giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3 CP,
intenzionalmente non impedisca una pubblicazione con la quale è commesso un
reato. In caso di negligenza la pena è dell'arresto o della multa. La norma si
applica a titolo sussidiario, ove l'autore della pubblicazione non possa essere
scoperto o tradotto davanti a un tribunale in Svizzera, e ha lo scopo di
sanzionare il responsabile che ha lasciato fare (FF 1996 IV 478 n. 211.22). Dal
lato oggettivo l'art. 322bis CP presuppone:
– un reato commesso per
mezzo dei mass media (“infrazione primaria”: art. 27 cpv. 1 CP),
– l'impossibilità di
punire l'autore in Svizzera,
– l'esistenza di un
responsabile dell'organo di informazione nel senso dell'art. 27 cpv. 2 e 3 CP e
– la mancata omissione
alla pubblicazione da parte di quest'ultimo.
In
concreto il ricorrente ha sempre detto di non voler rivelare il nome di chi ha
stilato i tre articoli dell'__________, anche dopo essere stato reso attento
dell'art. 322bis CP (sentenza impugnata, pag. 6 in alto).
L'applicabilità della norma alla sua persona è quindi indubbia, come
incontestata è la sua qualifica di “responsabile” della rivista a mente
dell'art. 27 cpv. 2 e 3 CP. Che egli non si sia opposto alla diffusione dei
testi ricevuti e che, anzi, ne abbia disposto la pubblicazione senza procedere
ad alcuna verifica è parimenti incontroverso (sentenza impugnata, consid. 9).
Ciò premesso, rimane la questione di sapere – per quanto riguarda l'aspetto
oggettivo del reato – se ci si trovi in presenza di un'infrazione commessa per
mezzo della stampa.
a) Il
primo dei tre articoli incriminati, apparso sull'__________ del __________
2000, era annunciato in copertina come “Il potere occulto – Massoneria: gli intrallazzi
segreti dei fratelli ticinesi”. Il servizio da pag. 4 a pag. 7 (“l mille
tentacoli dei fratelli ticinesi – La massoneria influenza di nascosto politica,
economia e televisione. Lo Stato sostiene le logge segrete all'insaputa del
contribuente. Ecco i nomi degli adepti”) era corredato da una vignetta in cui
figura un cefalopode rosso, dall'occhio torvo, che aggredisce “governo”,
“cultura”, “amministrazione”, “polizia”, “università” e “informazione”.
Nel testo la massoneria era descritta come “un'organizzazione occulta simile a
una setta”, i cui membri “si aiutano come fratelli per accedere ai posti chiave
e si arricchiscono a spese del contribuente” (pag. 4). Quest'ultima
affermazione era riferita al fatto – si precisa – che il Cantone Ticino
consente di dedurre dalle imposte le donazioni elargite a molti enti di
beneficenza, tra cui alcune fondazioni massoniche, onde “una perdita per le
casse dello Stato che viene compensata dalle imposte pagate dagli altri contibuenti”
(loc. cit.). Il segreto più assoluto che circonda le logge sfocerebbe spesso,
poi, “in affari poco chiari”. E nel Ticino le ramificazioni massoniche pervaderebbero
non solo l'Università della Svizzera Italiana e le manifestazioni culturali, ma
anche la televisione, la polizia, le banche e la vita politica. I massoni
offrirebbero inoltre “protezioni eccellenti” al presidente della __________,
indebitato per decine di milioni, il cui “settimanale __________ attacca i
politici a destra e a manca, ma in genere lascia stare i massoni” (pag. 6).
b) Con
riferimento a __________ in particolare, l'articolo sosteneva che la di lui
entrata nella loggia massonica “__________ ” era coincisa con l'inizio della
sua carriera politica. Presidente del consiglio di fondazione ,
__________ figura anche tra gli organizzatori della __________ insieme con altre
figure del mondo massonico (, __________, __________), le quali
“tramite sponsorizzazioni si garantiscono appoggi incrociati” (pag. 5 in
basso). In qualità di “fratello massone” __________ ha sempre difeso anche il
tenente della polizia __________, “pescato con le mani nel sacco mentre rubava
dai parchimetri”, minimizzandone il reato (pag. 6 a metà). In qualità di
__________ egli siede in Consiglio comunale a __________ con __________, protetto
dai massoni (pag. 7). In un riquadro a parte, intitolato “Affari poco chiari
nel nome della segretezza” (pag. 6 in alto), l'articolista rimproverava inoltre
a __________ di avere favorito l'arrivo in Svizzera di __________, un “faccendiere
della loggia massonica P2 avvelenato dalla mafia”, “fuggito in Svizzera dopo
il crac del __________ per il quale è stato condannato a 4 anni di carcere”,
non senza essersi visto infliggere altri 7 anni per il crac della Banca
__________. Il testo si conclude come segue:
Il
nome di __________ compare anche in un'altra vicenda legata a personaggi della
massoneria; le __________.
Un
progetto di 40 milioni di franchi allestito da __________ che coinvolge le
imprese edili __________, il gruppo di __________ accusato di corruzione in
__________.
Le
due ditte sono già state socie in affari in un precedente progetto in Siberia.
Nel 1997 __________ viene trovato morto a __________. Ufficialmente suicida.
Chi lo conosce bene afferma però che non era il tipo da compiere un atto
simile. Dopo la morte di __________, alla testa dell'azienda viene nominato
l'avvocato __________, pure lui legato alla massoneria.
Le
__________ beneficeranno di oltre 10 milioni di sussidi pubblici per le regioni
di montagna e saranno costruite su un terreno acquistato all'asta dalla
__________.
Quali
sono i legami tra __________ e massoneria? Interpellato dall'_________,
__________ non ha rilasciato dichiarazioni.
Che
ai massoni piacciano i progetti sussidiati dagli enti pubblici lo dimostra
un'altra vicenda poco trasparente. Il programma occupazionale C__________l
organizzato dal massone __________ tramite l'associazione __________ col
beneplacito del massone __________, __________.
(che guarda caso porta lo stesso nome di una loggia segreta a __________) ha
agito per conto dei __________, gruppo appoggiato da __________.
La
fabbricazione delle imbarcazioni commemorative , pagata con i soldi
dell'assicurazione disoccupazione, ha lasciato debiti non pagati per decine di
migliaia di franchi. “Si sta trattando per vendere le barche” dice all'
il segretario comunale __________. “Se non si riuscirà a coprire il disavanzo
chiederemo un credito al Consiglio comunale”.
Nel
consiglio di amministrazione della __________ siede __________, caporedattore
della rivista massonica __________ e membro della loggia __________, la stessa
di cui fa parte __________.
c) Il
secondo dei tre articoli in questione, apparso sull'__________ del novembre
2000, era annunciato in copertina come: “A __________ coi narcodollari –
L'__________ ha simulato un traffico di denaro sporco dal Sudamerica al Ticino.
Ecco i fiduciari e gli avvocati che hanno abboccato”. Il servizio da pag. 6 a
pag. 9 (“Può riciclarmi 50 milioni? Simulando un traffico di denaro sporco,
L'_________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati di __________. Ecco le loro
reazioni”) così esordiva:
“Sono
un commercialista italiano e vorrei trasferire dal Brasile a Lugano una
garanzia bancaria di 50 milioni di dollari”. Con queste parole in ottobre un
giornalista dell'__________ ha contattato 35 fiduciari e avvocati del
__________.
In
cambio dell'aiuto il finto commercialista avrebbe versato una commissione “tra
l'1% e il 2%”. 50 milioni di dollari sono 87 milioni di franchi svizzeri. Per
un lavoretto di pochi giorni l'avvocato o il fiduciario avrebbe così intascato
tra 870 mila franchi e 1.7 milioni.
Un'offerta
che puzza di riciclaggio lontano un miglio e che la maggior parte delle
persone contattate ha subito respinto.
Una
su tre ha invece mostrato interesse.
La
mafia sudamericana usa le garanzie bancarie per nascondere in Svizzera i
proventi di attività criminose, in particolare del traffico di droga.
Nel
testo si raccontava poi che, interpellato, l'avv. __________ avrebbe risposto
all'interlocutore: “La sua proposta è molto interessante. Le ho scritto una
lettera. Non appena la riceve mi chiami che fissiamo un appuntamento” (pag. 7).
Secondo l'articolista l'avvocato __________, “personaggio poco noto
nell'ambiente politico-economico __________, interessa da vicino l'autorità inquirente
italiana. Alcuni suoi clienti sono sospettati di evadere il fisco. Tuttavia non
sono finora stati raccolti elementi tali da aprire un'inchiesta” (pag. 9).
d) Il
terzo articolo, pubblicato dall'__________ nel __________ del 2001 sotto il
titolo “Divise avvelenate – Mobbing, favoritismi e giochi di potere. Così nella
polizia cantonale ticinese di sprecano i soldi e si bloccano le riforme.
L'__________ ha indagato dietro le quinte”, narrava che il commissario
__________, “membro della buoncostume”, aveva “protetto l'albergo a luci rosse
__________ prima della sua chiusura. Il servizio giornalistico conteneva il
seguente passaggio (pag. 11 in basso):
non è il solo ad avere conti in sospeso con il “buoncostume”.
L'_________
ha scoperto che a __________ l'ispettore __________ è ad esempio un assiduo
giocatore d'azzardo. In particolare è “habitué” del casinò __________ dove dopo
il lavoro passa delle ore puntando monete da
5
franchi.
Malgrado
che ai giocatori problematici l'entrata al casinò sia esplicitamente vietata
dalla legge, finora i responsabili della casa da gioco hanno chiuso un occhio.
“Non
sono un assiduo giocatore d'azzardo” obietta __________ all'__________. “Sono
sconcertato. Si tratta di un ottimo collega” dice invece __________.
è – si legge poco sopra nell'articolo – il “responsabile della sezione dei
reati contro l'integrità delle persone e coordinatore del lavoro degli agenti
della buoncostume”.
- Il
Pretore ha ritenuto “chiaro ed evidente” che tutti e tre i pezzi giornalistici
costituiscono pubblicazioni diffamatorie (sentenza, consid. 9), ciò che integra
anche l'ultimo presupposto oggettivo dell'art. 322bis CP. Ora, a
norma dell'art. 173 n. 1 CP è punito – a querela di parte – con la detenzione
fino a sei mesi o con la multa chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o
rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale
incolpazione o un tale sospetto. Qualsiasi forma espressiva è suscettibile di
ledere l'onore, purché abbia un contenuto informativo sufficiente. L'offesa
deve vertere però su un fatto, non su un semplice giudizio di valore. Una
critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta. D'altro lato
non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo: è
sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il
sospetto sia affermato o propagato. Per sapere se il fatto o il sospetto di tale
fatto sia lesivo dell'onore bisogna fondarsi sul significato che un
destinatario non prevenuto attribuirebbe all'affermazione incriminata nelle
circostanze del caso. Trattandosi di un testo, l'analisi deve vertere non solo
sulle espressioni usate, prese separatamente, ma anche sul significato che
risulta dal testo nel suo insieme (riferimenti di dottrina e giurisprudenza in:
Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, n. 35, 38 e 42 ad art. 173 CP).
a) Nel
primo articolo i rimproveri diretti a __________ consistevano sostanzialmente
nel fatto di approfittare della sua presenza tra gli organizzatori della
__________ per garantire appoggi incrociati tramite sponsorizzazioni tra lui
stresso, __________, __________ e __________ (pag. 5 in basso), nell'avere
difeso un tenente della polizia comunale reo di avere tenuto per sé l'incasso
di parchimetri (pag. 6 nel mezzo), di concorrere alla protezione di __________
benché questi dovesse versare non meno di fr. 300 000.– al Comune di __________
(pag. 7), di avere favorito l'arrivo in Svizzera del pregiudicato italiano
__________ (riquadro a pag. 6, nel mezzo), di avere approvato un programma
occupazionale organizzato da un fratello massone che aveva lasciato debiti per
decine di migliaia di franchi (riquadro citato, verso il fondo). Accusare
qualcuno di promuovere scambi di favori valendosi della propria posizione in
seno a organizzazioni culturali, di minimizzare come sindaco appropriazioni indebite
compiute da forze dell'ordine, di proteggere debitori del Comune da procedimenti
esecutivi per tornaconto politico, di favorire l'immigrazione di pregiudicati,
di avallare programmi occupazionali deficitari per compiacenza vuol dire
incolpare qualcuno di condotta manifestamente disonorevole. Un altro problema è
sapere se tali asserzioni fossero vere o se l'autore delle medesime avesse seri
motivi per considerarle vere (art. 173 n. 2 CP). L'addebito di condotta disonorevole
è nondimeno – come ha ritenuto il Pretore – evidente.
b) Si
aggiunga che l'articolo in rassegna, preso nel suo insieme, lasciava trasparire
insinuazioni ben più gravi dei singoli rimproveri mossi a __________. Criticare
la massoneria per il geloso riserbo che tutela una consorteria di persone
legate da interessi comuni non è sicuramente punibile. Asserire che molte
persone affiliate a logge massoniche si ritrovino nel settore dell'informazione
e della cultura, nella polizia, nelle banche, nelle professioni liberali e
nella vita politica è affermazione che non attenta all'onore di nessuno.
Diverso è affermare per converso che “i massoni si arricchiscono a spese del
contribuente”, che il loro comportamento “sfocia spesso in affari poco
chiari”, che la massoneria garantisce “protezioni eccellenti”, influenza “di
nascosto” la politica, l'economia e la televisione, affiancando poi al testo un
elenco di nomi “scovato” – secondo la rivista – con due inchieste mascherate,
quasi si trattasse di delinquenti potenziali. Tale impressione è oggettivamente
corroborata dal titolo che sovrasta l'elenco (“Chi ammette, chi nega e chi
tace”), dall'immagine tentacolare della piovra – o polipo, poco importa – che aggredisce
“governo”, “cultura”, “amministrazione”, “polizia”, “università” e “informazione”,
la quale evoca oggettivamente sinistre infiltrazioni mafiose, tanto più
inequivocabili ove si pensi che a __________ si rimprovera di avere favorito il
trasferimento in Svizzera non di un pregiudicato qualunque, ma addirittura del
“faccendiere della loggia massonica P2 avvelenato dalla mafia”. Per tacere di
__________, socio nell'affare legato alle __________, trovato morto in
circostanze misteriose. Sostenere che una determinata persona appartiene alla
massoneria non lede di per sé – si ripete – la reputazione (anzi, __________ si
è detto orgoglioso di essere massone da 25 anni: sentenza impugnata, pag. 6 in
basso), ma accusare qualcuno di essere affiliato a una cosca come quella
descritta nell'articolo della rivista è sicuramente disonorevole.
c) A
__________ l'articolo in questione non imputava comportamenti particolari. Si
limitava ad annoverarlo nella lista dei massoni ticinesi, confermando poco
oltre (pag. 6):
Anche la televisione è affollata di
personaggi legati alla massoneria. __________, direttore __________,
__________, giornalista __________, __________, assistente di direzione,
__________ e __________, dirigenti di __________.
Come
si è ribadito, non è riprovevole affermare che qualcuno appartenga alla
massoneria (indipendentemente dal fatto che __________ neghi di esservi affiliato,
pur senza precisare se egli vi abbia aderito in passato: sentenza impugnata,
pag. 8 verso l'alto). Diffamatorio è, una volta ancora, accusare una persona di
appartenere alla congrega descritta nel servizio giornalistico.
d) Il
ricorrente reputa arbitrario intravedere allusioni mafiose nell'articolo
citato, ma su questo punto la sentenza impugnata resisterebbe alla critica
anche con libero esame. Che poi la massoneria sia un'organizzazione segreta,
come sottolinea il ricorrente, non giustificava la fosca luce cui essa era
posta nell'articolo. Le locuzioni “intrallazzi segreti”, “affari poco chiari”,
“arricchirsi a spese del contribuente” non potevano essere prese isolatamente
dal contesto, come il ricorrente vorrebbe, ancorché nell'articolo non si
adoperasse esplicitamente il termine “illegale”. Né il servizio giornalistico
si limitava, come il ricorrente assume, a critiche generiche sul carattere
settario, trasversale e tentacolare della massoneria, allegando dubbi e
valutazioni. L'impressione che un lettore non prevenuto ricavava dall'articolo
era quella che siffatta consorteria costituisce un potere occulto, temibile e
pericoloso. E l'immagine di __________ è quella di un boss che garantisce
protezione a pregiudicati, politici, fratelli massoni, in qualunque campo essi
operino. Asserire che il primo giudice abbia ravvisato a torto carattere
diffamatorio nella pubblicazione in discorso è quindi una tesi destituita di
consistenza.
e) Il
secondo articolo dell'__________ rivolge all'avv. __________ l'accusa di avere
mostrato interesse, dietro compenso di una provvigione compresa tra l'1 e il
2%, a eseguire il trasferimento di una garanzia bancaria da 50 milioni di
dollari dal Brasile a Lugano, “affare che puzza[va] di riciclaggio lontano un
miglio”. In realtà l'avvocato __________ non è stato interpellato nel modo
descritto dall'articolo (sopra, consid. 3c), ma con una lettera così formulata
(doc. _ allegato all'esposto):
di
Tel.:
Fax:
__________ Avvocato
Casella
postale __________
CH–__________
svizzera
__________,
6 ottobre 2000
Egregio
signor __________,
Mi
permetto di contattarLa per l'offerta di una garanzia bancaria di valore
consistente che intendo depositare in Svizzera.
Mi
sono indirizzato a Lei in forma scritta – pur sapendo che non è la prassi – in
quanto tale operazione patrimoniale rientra in un più ampio progetto personale
di espansione dell'attività sulla piazza finanziaria elvetica e per la quale
vorrei trovare una forma di collaborazione.
Sicuro
dell'interesse di questa proposta, resto in attesa di un Suo riscontro
Con
stima
commercialista
Comunque
sia, anche a prescindere da ciò, rimproverare a qualcuno di essere pronto ad
accettare un “affare che puzza[va] di riciclaggio lontano un miglio” significa
addossargli un contegno chiaramente disonorevole.
f) Il
ricorrente asserisce che l'articolo non afferma la disponibilità dell'avvocato
__________ a collaborare nel riciclaggio di “narcodollari”, ma il testo
dell'articolo (sopra, consid. 3c) non lascia spazio a equivoci (“La mafia
sudamericana usa le garanzie bancarie per nascondere in Svizzera i proventi di
attività criminose, in particolare del traffico di droga”). Certo, nell'articolo
figura anche un piccolo riquadro in cui si avverte: “Il fatto di interessarsi
a una transazione dubbia non vuole ancora dire partecipare. Può darsi
che i fiduciari e gli avvocati abbiano fatto finta di interessarsi per
poi denunciare il caso alle autorità. Non è dato di sapere chi avesse davvero
questa intenzione” (pag. 7). Tale aggiunta nulla toglie all'affermazione,
però, che l'avvocato __________ abbia definito la proposta “molto
interessante”. Avvertire il lettore che il legale possa avere simulato
l'accordo per poi denunciare il caso alle autorità significa affacciare
un'ipotesi del tutto remota, tanto più ove si consideri che il professionista
“interessa da vicino l'autorità inquirente italiana” e che “alcuni suoi clienti
sono sospettati di evadere il fisco”. L'indole diffamatoria del secondo
articolo non può quindi seriamente essere revocata in dubbio.
g) Il
terzo articolo affermava che , oltre ad avere “conti in sospeso con
il buoncostume”, era un assiduo giocatore d'azzardo, ma che i responsabili del
casinò di __________ non gli vietavano l'ingresso, nonostante fosse un giocatore
problematico, preferendo chiudere un occhio. L'asserzione è palesemente idonea
a ledere la reputazione sociale e professionale dell'interessato. Che un
ispettore di polizia abbia conti in sospeso “con il buoncostume”, sia un
giocatore d'azzardo “problematico” e benefici di trattamenti di favore da
parte dei responsabili del casinò è riprovevole, soprattutto per un funzionario
delle forze dell'ordine. Poco importa che – come obietta il ricorrente – i
“conti in sospeso” dell'ispettore fossero “ristretti alla sua frequentazione
del casinò di Lo ”. La diffamazione appare tanto più flagrante ove si
consideri che, secondo i responsabili della Casino __________ “il comportamento
di __________ è sempre stato corretto, tale da rientrare nella cosiddetta
fascia dei ‘giocatori sociali’, dove il gioco ha uno spazio limitato ed è
tipicamente una forma di divertimento. La limitata frequenza delle visite, la
durata del gioco e gli importi giocati non lasciano trasparire il benché
minimo indizio di gioco problematico o patologico” (lettera del 23 maggio 2001:
doc. _ allegato alla denuncia). Che dopo la pubblicazione dell'articolo il diretto
interessato abbia smesso di frequentare il casinò ancora non significa – e da
lungi – che __________ fosse un giocatore “problematico”. Anche al proposito
il giudizio del Pretore risulta pertanto ineccepibile.
- Ciò
posto, i requisiti oggettivi dell'art. 322bis CP sono tutti dati
nella fattispecie. Quanto all'infrazione commessa per mezzo della stampa il
ricorrente si duole invero di non essere stato ammesso alla prova della verità
(art. 173 n. 2 CP), il Pretore avendo rifiutato l'assunzione dei 14 testimoni
da lui indicati. Così argomentando egli dimentica tuttavia di essere stato
posto in stato di accusa per violazione dell'art. 322bis, non
dell'art. 173 CP. Il vecchio art. 27 CP, che conteneva un disciplinamento
completo della responsabilità della stampa, addossava all'editore – o, in suo
difetto, allo stampatore – la colpa imputabile all'autore di una pubblicazione
punibile nel caso in cui quest'ultimo non potesse essere scoperto oppure la
pubblicazione fosse avvenuta all'insaputa o addirittura contro la volontà di
lui. Nella misura in cui l'editore o lo stampatore si vedesse imputare una
pubblicazione diffamatoria, doveva anche poter invocare quindi la prova liberatoria
della verità. Il nuovo diritto ha inteso sopprimere tale responsabilità per
colpa altrui, la quale era in contrasto con il principio di colpa che domina il
diritto penale. Il redattore responsabile del mezzo d'informazione risponde
ora della sua sola colpa, per non opporsi intenzionalmente o per negligenza
alla pubblicazione punibile (FF 1996 IV 477 n. 211.12). Può essere perseguito,
di conseguenza, solo per violazione dell'art. 322bis CP, e non per
violazione dell'art. 173 CP.
L'abolizione
della responsabilità per colpa altrui fa sì che, al limite, un reato commesso
per mezzo della stampa possa rimanere impunito, in specie nel caso in cui una
pubblicazione non fosse riconoscibile come costitutiva di reato da parte del redattore
responsabile (Zeller in: Basler
Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 2 ad art. 322bis). D'altro lato
il redattore in causa deve farsi carico di tutte le proprie responsabilità, nel
senso che – per legge – deve dar prova di diligenza nell'impedire pubblicazioni
punibili, intervenendo non solo a titolo preventivo, ma anche a stampa avvenuta
(Zeller, op. cit., n. 5 ad art.
ad art. 322bis CP). Il Pretore sottolinea che, ravvisando servizi
giornalistici di contenuto diffamatorio, il redattore responsabile può
cautelarsi imponendo all'autore di firmare l'articolo. Il ricorrente obietta
che l'intento della novella legislativa non era certo quello di costringere il
redattore responsabile a rivelare le proprie fonti d'informazione. L'obiezione
è pertinente, ma nulla sussidia. Il redattore responsabile non è tenuto in
effetti a nominare l'autore dell'articolo: basta che sappia dimostrare, in caso
di pubblicazione diffamatoria, di avere adottato i provvedimenti idonei a
impedire la perpetrazione del reato. La prova della verità non gli incombe né
gli compete, non essendo egli l'autore della diffamazione. Gli art. 32 cpv. 2
Cost. e 6 par. 3 lett. d CEDU invocati nel ricorso sono inconferenti. Anche in
questa prospettiva la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.
-
Analoghe
considerazioni valgono per quanto riguarda l'esposto dell'avv. __________ al
Procuratore pubblico, che il ricorrente definisce una “querela” tardiva. Il
reato dell'art. 322bis CP è perseguito d'ufficio. A querela di parte
è punita la diffamazione, che tuttavia non forma oggetto del procedimento in
esame. Certo, per sapere se una determinata pubblicazione sia diffamatoria ai
fini dell'art. 322bis CP occorre far capo ai criteri dell'art. 173
n. 1 CP, ma tale analisi non presuppone querela alcuna. La querela, del resto,
è solo un presupposto di punibilità (art. 28 cpv. 1 CP). Il fatto che di fronte
a una diffamazione la persona offesa non abbia sporto querela ancora non
significa, in altri termini, che il reato non sussista; vuol dire soltanto che
il Procuratore pubblico non è chiamato a perseguire l'offesa. La pretesa
tardività della “querela” non è quindi, nella fattispecie, di alcun rilievo.
-
Dal
profilo soggettivo l'art. 322bis CP presuppone intenzionalità o
quanto meno negligenza. Ora, agisce con dolo diretto il redattore responsabile
che, consapevole del carattere punibile della pubblicazione, non la impedisce
di proposito. Agisce con dolo eventuale il redattore responsabile che, pur
ravvisando il possibile carattere punibile della pubblicazione, se ne accomoda
e non la impedisce. Agisce con negligenza, infine, il redattore responsabile
che, ravvisato il possibile carattere punibile della pubblicazione, adotta
misure insufficienti per chiarire la questione, come pure il redattore
responsabile che, pur esaminando i testi, per leggerezza, passività o imprevidenza
colpevole non si avvede del loro carattere punibile (Corboz, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 322bis CP; Zeller, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 322bis
CP). Nella fattispecie il ricorrente ha riconosciuto davanti al Procuratore
pubblico e al Pretore di avere pubblicato i testi ricevuti senza procedere ad
alcuna verifica (sentenza impugnata, consid. 9). Nel ricorso egli non pretende
il contrario. Del rischio che le pubblicazioni potessero rivelarsi
diffamatorie egli si è dunque accomodato, sicché a ragione il Pretore ha riscontrato
gli elementi del dolo eventuale.
-
Se
ne conclude che il ricorso, inconsistente, è votato all'insuccesso. Gli oneri
del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con
l'art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente dev'essere tenuto inoltre a rifondere a
__________, __________ e __________, che hanno formulato osservazioni al
ricorso per il tramite di patrocinatori, un'equa indennità a titolo di
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a ognuno dei resistenti __________
un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
Pubblico, 6901 Lugano;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona, 6501 Bellinzona;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– arch.
__________ (parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile);
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile);
– __________;
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile).
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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