AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.30
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.30
Lugano
8 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per stature
sul ricorso per cassazione del 2 maggio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 18 marzo 2002 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel pomeriggio del 16 settembre 1994 __________,
cassiere-portavalori della __________ con ufficio in __________, ha prelevato
alla Banca __________, in via __________, la somma di Lit. 200 milioni e FF
100'000. Riposto il denaro (pari a circa fr. 185'000.–) in una borsa, egli ha
lasciato la banca per tornare in ufficio. Se non che, nel percorrere la salita
__________, egli è stato aggredito da un individuo, il quale lo ha afferrato
con entrambe le braccia e lo ha spinto per terra. Mentre si trovava immobilizzato
in quella posizione, un secondo individuo gli ha strappato la borsa. I due
hanno tentato poi di raggiungere la stazione FFS, risalendo via __________, ma
l'uomo con il bottino è stato ostacolato da un operaio che, accorso dopo avere
sentito le grida, era intento a montare una tenda fuori da un negozio in via
__________. Abbandonata la borsa, caduta in terra, costui si è dato alla fuga insieme
con il complice. Entrambi sono stati arrestati più tardi, mentre si trovavano
nella vettura di un terzo, anch'egli coinvolto nel reato. Dall'inchiesta
è risultato che l'aggressore di __________ era __________, cittadino ungherese,
e quello che si era impossessato della borsa __________, cittadino croato. La
terza persona fermata, che fungeva da basista e autista del gruppo (composto
anche di altre persone), era __________, cittadino bosniaco dimorante a
__________.
B. Con sentenza del 20 aprile 1995 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________, __________ e __________ coautori di rapina. __________
e __________ sono stati dichiarati inoltre autori colpevoli di infrazione alla
legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrati in
Svizzera senza documenti e avervi soggiornato illegalmente. In applicazione
della pena, la Corte ha condannato __________ e __________ a 3 anni e 2 mesi di
reclusione e __________ a 3 anni di reclusione, pronunciando l'espulsione
(effettiva) di tutti i condannati dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha ordinato
altresì la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di
detenzione inflitta il 28 giugno 1993 a __________ da un tribunale distrettuale
di __________. Adita dai condannati, con sentenza del 20 luglio1995 la Corte di
cassazione e di revisione penale ha respinto tutti i ricorsi (inc. __________).
C. Il 22 novembre 1994 è stato arrestata a Nizza un'altra persona
coinvolta nella rapina, il cittadino bosniaco __________ (detto __________)
__________, che il 16 settembre 1994 attendeva alla stazione di __________ gli
esecutori materiali __________ e __________. Con sentenza del 25 marzo 1996 la
presidente della Corte della assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
costui autore colpevole di rapina, commessa in correità, condannandolo a 2 anni
e 6 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Nel
frattempo, il 7 novembre 1994, è stato arrestato al suo domicilio nel Canton
__________ e tradotto nel Ticino anche __________, sospettato a sua volta di
avere partecipato alla rapina.
D. Con sentenza del 18 marzo 2002 la presidente della Corte delle
assise correzionali ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti
preparatori punibili di rapina per avere, nell'agosto del 1994, preso concrete
disposizioni in correità con terzi per l'organizzazione del colpo commesso il
16 settembre 1994, segnatamente per avere funto da autista, partecipato a un
sopralluogo, discusso le modalità dell'operazione e avere messo a disposizione
denaro, oltre alla propria automobile. Essa lo ha riconosciuto colpevole
inoltre di guida in stato di ebrietà per avere, il
18
marzo 1996, circolato a __________ (ZH) a bordo di un veicolo con un tasso di
alcolemia compreso tra 0.92 e 1.30 g ‰ e per avere circolato a __________ (BE)
il 13 luglio 1997, sempre in automobile, con un tasso di alcolemia compreso tra
0.96 e 1.32 g ‰. __________ è stato prosciolto invece dall'accusa di
appropriazione indebita. In applicazione della pena, egli è stato condannato a
9 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. La presidente della Corte
ha disposto infine la confisca di pistole sequestrate.
E. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 18 marzo
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, del 2 maggio successivo, egli postula il
proscioglimento dall'imputazione di atti preparatori punibili di rapina, mentre
per quanto riguarda la guida in stato di ebrietà egli chiede che la pena sia
ridotta al pagamento di una multa di fr. 500.–, subordinatamente a 10 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente. Nelle sue osservazioni del 17 maggio 2002
il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti e una determinata valutazione delle prove siano –
appunto – viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
- Secondo l'art. 260bis cpv. 1 e 3 CP è punito con la
reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque prenda, conformemente
a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed
estensione mostri ch'egli si accinga a commettere – tra l'altro – una rapina
(art. 139 CP), anche se tali atti siano commessi all'estero. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che la punibilità degli atti
preparatori è data solo qualora più atti concreti, eseguiti conformemente a un
piano determinato, denotino una volontà di delinquere tale da doversi ragionevolmente
ammettere che l'autore abbia a persistere nel suo proposito. Non occorre che
costui sia materialmente in procinto di passare all'azione. La legge non esige
nemmeno che gli atti preparatori si riferiscano a un reato concretamente
definito per per quanto riguarda i tempi e il luogo (DTF 111 IV 155 consid. 2a
pag. 157). D'altro lato, per definizione, i preparativi sono atti perpetrati
intenzionalmente. E l'intenzione deve riferirsi sia agli atti preparatori come
tali, sia all'infrazione progettata. L'autore deve agire perciò
intenzionalmente nella consapevolezza di compiere preparativi in vista di uno
dei crimini previsti dall'art. 260bis CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 22 ad
art. 260bis CP con riferimenti).
Ora,
se la dottrina è unanime nell'escludere o nel ritenere problematica la figura
del dolo eventuale riferito al compimento di atti preparatori (Corboz, loc. cit.; Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª
edizione, n. 6 ad art. 260bis; Baumgartner
in: Basler Kommentar, StGB II, n. 19 ad art. 260bis; Rehberg, Strafrecht
IV, 2ª edizione, pag. 166), meno chiaro è
l'orientamento riguardo all'intensità del dolo richiesto per il crimine
progettato. Al proposito solo Trechsel
si esprime in termini univoci, ritenendo sufficiente il dolo eventuale (op.
cit., n. 6 ad art. 260bis CP). Altri autori si limitano a richiedere
che l'autore compia gli atti preparatori con il proposito di compiere uno dei
crimini previsti dall'art 260bis CP, senza aggiungere altro (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª edizione, pag.195 n.
10; Baumgartener, loc. cit.).
Sotto questo profilo giovi rilevare che, per costante giurisprudenza, quel che
l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa
cui egli consente è una questione di fatto (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag.
183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1
consid. 5a pag. 3). La Corte di cassazione e di revisione penale esamina il
problema, perciò, soltanto con potere cognitivo limitato all'arbitrio (sopra,
consid. 1).
- Fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente e dei correi, la presidente
della Corte delle assise correzionali ha accertato che nell'estate del 1994
__________ __________ ha chiamato per telefono __________ e il ricorrente,
chiedendo a quest'ultimo di raggiungerlo a Como perché la sua vettura aveva
problemi e di condurlo in Svizzera per “un lavoro”. Con l'automobile del ricorrente
i due hanno quindi raggiunto la città di confine, dove il 23 agosto 1994 hanno
incontrato __________ e un certo __________. Tutti e quattro hanno poi
raggiunto __________ con la vettura del ricorrente. Durante il tragitto
__________ e __________ hanno accennato al “lavoro” da compiere a __________,
consistente nel sottrarre una borsa a un portavalori seguendo le indicazioni
che avrebbe comunicato loro una signora. Giunti a __________, __________ si è
allontanato a piedi. Poco dopo egli è tornato a bordo di un'automobile guidata
da una donna, la quale ha condotto la comitiva fino a __________. __________ e
__________ hanno preso alloggio al __________ e i quattro hanno discusso
dell'operazione, segnatamente del modo in cui rubare il denaro che un
portavalori avrebbe prelevato da un ufficio cambi di __________. La sera di
quello stesso 23 agosto 1994 __________ e il ricorrente sono tornati a casa loro,
nel Canton __________ (sentenza, pag. 6 a 9).
L'indomani
__________ e il ricorrente hanno incontrato di nuovo __________ e __________.
In loro compagnia essi hanno compiuto un sopralluogo in piazza __________, dove
due altre persone avrebbero dovuto sorprendere e rapinare il portavalori: un
ungherese che abitava a Nizza e un croato che si trovava a Zagabria. La
discussione ha riguardato soprattutto le modalità di fuga, che sarebbe dovuta avvenire
per mezzo di moto o automobili procurate dal ricorrente (sentenza, pag. 9 a
12). Tornati al __________, i quattro hanno cenato e approfondito il piano, con
particolare riferimento all'esecuzione della rapina e alla spartizione del
bottino. Il ricorrente, che disponeva dei necessari mezzi economici e che era
in grado di muoversi con perizia sul territorio svizzero grazie anche alla
conoscenza del tedesco, avrebbe dovuto occuparsi della logistica e della messa
a disposizione dei veicoli per la fuga, fungendo se necessario da autista (sentenza,
pag. 12 a 14). Quella sera il ricorrente e __________ sono rientrati al loro
domicilio con il compito di reperire quanto prima un alloggio a __________ per
__________ e __________, intenzionati ad allontanarsi dal Ticino per non
lasciare tracce, nell'attesa che arrivasse il magiaro, esecutore materiale
della rapina. L'incarico è stato assolto da __________ in collaborazione con
__________, che ha messo a disposizione una camera a casa sua. Sollecitato a
raggiungere immediatamente __________ e __________, i quali si trovavano a
__________, il ricorrente ha affidato a __________ la propria autovettura perché
costui si recasse a __________. Ciò che egli ha fatto, arrivando verso la mezzanotte.
Insieme con __________ e a __________, egli è rientrato subito a __________
(sentenza, pag. 14 a 17).
Il
26 agosto 1994 __________ ha cercato invano di mettersi in relazione con il magiaro.
La sera successiva i quattro si sono ritrovati in un esercizio pubblico di
__________. Trascorsi lì alcuni giorni e constato che il magiaro non arrivava
né aveva lasciato notizie, __________ e __________ hanno deciso di tornare in
Francia. Occorreva però ricuperare l'automobile che si trovava ancora a Como.
Il ricorrente li ha condotti perciò in quella città con la propria automobile,
rifornendoli anche di denaro. La rapina è poi stata compiuta senza la sua
partecipazione (sentenza, pag. 17 e 18).
- Ricordati i presupposti oggettivi e soggettivi che connotano gli
atti preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 e 3 CP), la
presidente della Corte ha rilevato che, agendo come sopra descritto, dal
profilo oggettivo __________ (recte: il ricorrente) aveva perpetrato l'illecito
(sentenza, pag. 20). E, contrariamente a quanto pretendeva al dibattimento,
costui aveva compiuto l'illecito anche dal profilo soggettivo. Tutt'al più – ha
soggiunto la prima giudice – l'imputato poteva, nel suo foro interiore, avere
fatto dipendere la partecipazione al colpo dalle modalità d'azione che per
finire sarebbero state adottate, oltre che – probabilmente – dalla spartizione
del bottino (sentenza, pag. 20). Si trattava però di mere riserve mentali che
non gli giovavano. Dalle concordi deposizioni dei correi era emerso in effetti
che al ricorrente il “lavoro” interessava senz'altro e che nella preparazione
del colpo, in particolare nell'allestimento del piano, egli aveva svolto un
ruolo molto più attivo di quanto riconoscesse (sentenza, pag. 20). Disconoscere
atti preparatori nelle circostanze descritte significherebbe ammettere che
l'imputato si sarebbe limitato a fungere – in estrema sintesi – da osservatore,
mantenendo un comportamento distaccato in attesa di decidere che cosa fare.
Significherebbe ammettere che persone intente a progettare una rapina e a
discutere il piano fino nei dettagli (arrivando a definire ruoli, piani
alternativi e di fuga e riparto del bottino) si sarebbero trovate di fronte un
soggetto non soltanto disinteressato, ma addirittura deciso – stando a quanto
preteso al dibattimento – a dissuaderli, finanche con la minaccia di avvertire
la polizia.
Se
non che, ha sottolineato la prima giudice, mal si comprenderebbe in tal caso
come mai una persona disinteressata alla rapina abbia intrapreso una trasferta
da __________ a Como per prelevare due persone quasi sconosciute, condurle a
__________, conferire con loro del colpo, rientrare a __________, tornare a
__________ per rincontrare tali persone, compiere con loro un sopralluogo,
rimanere sulla piazza per osservare i movimenti dei portavalori, ridiscutere
della rapina, ritornare a __________, rincontrarsi con gli stessi soggetti
parlando con loro ancora del colpo, dare loro soldi per ritornare a Nizza e
riaccompagnarli a Como in automobile (sentenza, pag. 20 e 21). Anche se a quel
momento i contorni della rapina non erano ben definiti, a mente della prima
giudice l'imputato era ben conscio di trasportare da Como a __________ due
persone che venivano in Svizzera per delinquere e che gli proponevano di
partecipare alla commissione del reato. Con altrettanta consapevolezza e
volontà l'imputato aveva effettuato il sopralluogo in base al quale era stato
elaborato il piano d'azione, aveva procurato alloggio a __________ e __________
a __________ (incarico poi assolto da __________) perché gli esecutori
materiali della rapina tardavano ad arrivare, aveva dato all'amico __________
la sua auto affinché prelevasse __________ e __________ nel Ticino e li
portasse a __________. Con piena coscienza e volontà, ha continuato la presidente
della Corte, l'imputato aveva accompagnato __________ e __________ a Como,
dando loro denaro per il rientro a Nizza. Tutto ciò posto, le riserve mentali
di meglio valutare un coinvolgimento nella rapina in dipendenza di altri
fattori apparivano ormai senza peso, decisivo essendo il fatto che l'imputato
aveva compiuto gli atti in questione con dolo diretto, ben cosciente di
preparare una rapina alla cui commissione egli si apprestava a partecipare
(sentenza, pag. 20 e 21).
-
Il ricorrente si duole che nell'accertamento dei fatti la Corte di
merito è caduta in arbitrio. Egli fa valere che le deposizioni dei correi
evocate nella sentenza impugnata non sono equiparabili a una testimonianza, ma
costituiscono un semplice indizio. Ciò avrebbe dovuto indurre la prima giudice
a valutare con rigore simili accuse, tanto più che le alre persone coinvolte
nel procedimento gli serbano un certo certo risentimento per non avere egli
reperito le automobili destinate alla fuga e per avere, anzi, tentato di
dissuaderle dal compiere il colpo, minacciando di far intervenire la polizia.
Un'argomentazione del genere, fondata su una personale interpretazione dei
fatti e su un personale apprezzamento delle prove, non è idonea però a
sostanziare arbitrio di sorta. In che modo debba essere motivata una censura di
arbitrio è già stato spiegato (consid. 1). Prettamente appellatorio, al
proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.
-
Il
ricorrente prosegue sostenendo che la sentenza impugnata fa riferimento alla comune
esperienza per smentire la sua mancanza di volontà. E siccome si tratterebbe di
una questione di diritto, questa Corte dovrebbe vagliare il tema con pieno
potere cognitivo. Egli non sostanzia però il suo pensiero, ossia non spiega
perché le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere il suo
atteggiamento incompatibile con il normale andamento delle cose sarebbero
contrarie al diritto. Onde, una volta ancora, l'inammissibilità del ricorso.
Certo, il ricorrente soggiunge che l'opinione della prima Corte è persino
arbitraria, la propria versione dell'accaduto non essendo per nulla
insostenibile, essendo egli entrato in relazione con i presunti correi, in
specie __________, perché interessato alla compravendita di un bar a Zagabria,
ciò che la prima giudice ha semplicemente ignorato. Così argomentando,
tuttavia, egli perde ancora di vista il potere cognitivo della Corte di
cassazione e di revisione penale chiamata a esaminare un ricorso fondato sul
divieto dell'arbitrio. Il ricorrente si limita in effetti a ribadire la propria
versione dei fatti, contrapponendola a quella della prima Corte come se si
trovasse davanti a un'autorità abilitata a rivedere liberamente anche gli
accertamenti di fatto. Ne segue l'ulteriore inammissibilità del rimedio.
-
Il ricorrente invoca le riserve mentali accertate nella sentenza
impugnata circa la sua partecipazione al reato per affermare che la prima
giudice non poteva accertare senza trascendere in arbitrio la sua piena
intenzione di commettere gli atti preparatori, rispettivamente la rapina.
Tutt'al più – a suo avviso – la prima giudice poteva intravedere un dolo
eventuale, ciò che tuttavia non basta per sorreggere una condanna giusta l'art.
260bis cpv. 1 CP. L'obiezione è infondata. È vero che, come si è
visto (sopra, consid. 4), la Corte di merito non ha escluso qualche riserva
mentale dell'imputato, nel senso che interiormente costui potrebbe anche avere
fatto dipendere la sua attiva partecipazione al piano dalle modalità d'azione e
dalla ripartizione del bottino, non del tutto definite. La Corte ha accertato,
nondimeno, che in buona sostanza il ricorrente è sempre stato seriamente
orientato a perpetrare la rapina, avendo compiuto con piena coscienza e volontà
ripetuti atti di natura inequivocabile: ha trasportato da Como a __________
persone che divisavano una rapina, ha discusso con loro la sera stessa del
colpo, è tornato a __________ il giorno dopo compiendo un minuzioso sopralluogo
in vista di elaborare un primo piano d'azione, ha chiaramente manifestato il
proprio interesse e la propria disponibilità all'operazione, ha promesso un alloggio
a __________ e __________, ha accompagnato costoro a Como, ha prestato loro
denaro. Da tali elementi la prima Corte poteva desumere senza arbitrio che il
ricorrente si stesse consapevolmente accingendo (nel senso dell'art. 260bis
cpv. 1 CP) – senza tuttavia raggiungere la soglia del tentativo (art. 21 CP) –
a commettere una rapina unitamente ai correi. Gli accertamenti del primo
giudice circa la cosciente disponibilità dell'imputato al compimento non solo
degli atti preparatori, ma anche del reato, prevalgono di gran lunga – in altri
termini – su quelli contrari, suffragati unicamente da riserve mentali
correlate al piano d'azione definitivo e al riparto della refurtiva (sentenza,
pag. 21). Non si dimentichi in effetti che, nella prospettiva dell'art. 260bis
CP, basta la punibilità di atti i quali, visti dall'esterno, lascino
dedurre come l'autore si stesse accingendo a perpetrare uno dei reati edittali,
pur senza raggiungere ancora la soglia del tentativo.
-
Richiamando alcuni passaggi dei verbali suoi e dei correi, il ricorrente
insiste nel sostenere che il movente principale della sua trasferta a Como e
dei suoi successivi spostamenti si collegava all'intenzione di acquistare un
bar a Zagabria, proprietà di __________. Nel motivare l'assunto egli si avvale
tuttavia, una volta ancora, di argomenti appellatori, inadatti a sostanziare il
preteso arbitrio. A poco gli giova pretendere di avere recato la prova del suo
mancato assenso alla rapina invocando le proprie dichiarazioni
predibattimentali e dibattimentali. Per censurare una sentenza di arbitrio,
invero, non basta prospettare la propria versione dei fatti, ma occorre
spiegare perché la diversa opinione della prima Corte sia manifestamente
insostenibile. Il ricorrente persiste nel riprendere singoli passaggi contenuti
in verbali istruttori, ma non si confronta con le motivazioni che hanno indotto
la prima giudice a ritenere ben più intenso il suo grado di partecipazione.
Alla luce degli atti preparatori da lui compiuti, del resto, mal si comprende
come egli possa “chiamarsi fuori” e pretendere che quanto eseguito sarebbe, in
fin dei conti, di poco rilievo per stabilire l'intensità del dolo. Il suo
costante coinvolgimento nei preparativi non poteva che essere interpretato come
disponibilità concreta ed effettiva anche alla successiva azione.
Secondo
il ricorrente, la sua mancanza di intenzionalità risulterebbe anche da altre
importanti circostanze: dal fatto che tutto si è svolto sull'arco di soli
cinque giorni, dal fatto che la rapina è stata compiuta 19 giorni dopo il suo
ultimo intervento e dal fatto che egli non ha procurato né i mezzi di trasporto
né gli alloggi richiesti. L'argomentazione non è seria. Intanto, che egli si
sia limitato agli atti accertati dalla prima Corte gli ha semmai giovato,
avendo egli evitato – a differenza dei correi – una condanna per rapina. Quanto
alla circostanza che gli alloggi per __________ e __________ siano stati
procurati da __________ e da __________, poco importa. Dalla sentenza
impugnata risulta che egli non solo ha approvato tale scelta, ma ha anche messo
a disposizione di __________ la propria automobile perché costui raggiungesse
__________ e __________ nel Ticino e li conducesse a __________ (dove i quattro
si sono ritrovati per discutere di nuovo sulla rapina). Nel seguito del
memoriale il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essere caduta in
ulteriori arbitrii circa il suo grado di partecipazione agli atti preparatori.
La natura appellatoria degli argomenti è però palese. E appellatorio è il ricorso
anche laddove il condannato insiste nell'affermare che la sua costante
presenza nei momenti critici non deve sorprendere, dato il suo interesse
all'acquisto del bar a Zagabria.
-
Per il ricorrente il fatto che la prima giudice abbia
accertato come i contorni del reato fossero rimasti indefiniti corrobora la sua
mancanza di intenzionalità. Egli trascura però che per integrare atti
preparatori l'autore non deve necessariamente essere pronto a passare
all'azione, né la legge esige che gli atti preparatori si riferiscano a un
reato che abbia assunto una forma sufficientemente concreta per quanto riguarda
i tempi e i luoghi (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). A parere del
ricorrente, se a ragione la prima Corte ha sottolineato come l'elemento
soggettivo debba emergere dagli atti concreti realizzati in vista della rapina
(DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251), nel caso in esame tale ipotesi vale anche
nella misura in cui non sussistano indizi contrari. E la prima Corte medesima
ha avvalorato quest'ultima ipotesi, ricordando le sue riserve mentali. Se non
che, come si è visto, gli indizi a sostegno dell'opinione della prima giudice
risultano ben più consistenti rispetto a quelli, labili, evocati nel gravame.
Ancora una volta il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
-
Infine,
stando al ricorrente, la condanna per atti preparatori punibili di rapina lederebbe
il principio in dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro
reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la
valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto
riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la
colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza.
Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il
Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV
86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione della prove,
il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il
precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è
disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I
38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag.
40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa
portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Nella
fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente perché non avrebbe
fornito la prova della prova innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole
quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciassero
sussistere rilevanti dubbi sulle sue reali intenzioni. Nemmeno il principio in
dubio pro reo è dunque di ausilio al ricorrente.
-
Se ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere
disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in;
a)
tassa di giustizia fr. 1'200.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'300.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– il
Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
– Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del Penitenziario cantonale La Stampa, Lugano.
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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