AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.34
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00034
Lugano
12 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 10 aprile 2002 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile 2002 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra
marzo e maggio del 2000, fatto preparativi a __________ per l'acquisto di 1 kg
di cocaina. Gli ha inflitto di conseguenza 15 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova
di due anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a una condanna a 30
giorni di detenzione emessa con decreto d'accusa il 3 luglio 2000 dal
Procuratore pubblico.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 14 aprile
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 maggio successivo, egli chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso che di proscioglierlo dall'accusa.
Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato
denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170
consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una
censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle
una propria versione dei fatti, per quanto preferibile appaia. Occorre invece
spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con
gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61
consid. 3a), rispettivamente poggino su un'interpretazione unilaterale dei
mezzi di prova (DTF del 25 aprile 2000 in re S., consid. 3b). Secondo
giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è
arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129
consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c
con rinvii).
- Il presidente della Corte di assise ha accertato nella fattispecie
che in un verbale del 20 dicembre 2000, davanti al Procuratore pubblico,
__________, il quale lavorava in un negozio di telefonini appartenente a suo
padre in via __________, ha dichiarato come il ricorrente, suo cliente e amico,
dopo avergli confidato di consumare cocaina, gli avesse chiesto se potesse
procurargli 1 kg di tale sostanza al prezzo di fr. 170.– il grammo. Perciò
__________ si era rivolto a __________, che sapeva essere legato a traffici di
droga (sentenza, pag. 6 e 7 con riferimento ad act. 47). Costui ha confermato
davanti al Procuratore pubblico la versione di __________, ammettendo di
essersi subito attivato, interpellando __________, trafficante albanese
dimorante nel Canton __________, il quale gli avrebbe comunicato che per una simile
quantità di stupefacente bisognava attendere qualche settimana (sentenza, pag.
7 con riferimento ad act. 64, ossia al verbale del 4 agosto 2000). Sempre secondo
gli accertamenti della sentenza impugnata, __________ ha riconosciuto di avere
tentato di rimediare a tale situazione consegnando a __________ prima 16 g e,
l'indomani, altri 10 g di cocaina che un tale __________ gli aveva dato in pagamento
di quattro cellulari. Stando a __________, __________ però ha protestato,
affermando che la droga era di pessima qualità. Ripresa la cocaina, __________
l'ha ritornata a __________ (sentenza, pag. 7 seg.). __________ – ha rilevato
il primo giudice – ha ammesso a sua volta, di fronte agli inquirenti, che verso
la metà di maggio del 2000 __________ gli aveva commissionato un chilo di cocaina,
ma che egli non era stato in grado di procurarsela. Per non perdere i favori
dell'amico, aveva cercato di guadagnare tempo facendo credere che occorreva
aspettare, la cocaina sul mercato essendo a quel momento di cattiva qualità
(sentenza, pag. 8 con riferimento ad act. 18). __________ ha riferito agli
inquirenti, dal canto suo, di avere telefonato al ricorrente, una volta
ricevuti i
26
g di cocaina, comunicandogli di avere merce per lui. Il ricorrente lo aveva raggiunto
in negozio munito di una bilancia digitale e, pesata la sostanza, l'aveva assaggiata,
giudicandola scadente e constringendolo a restituirla a __________. La pesatura
e la degustazione della droga, sempre secondo __________, sarebbero avvenute in
presenza di un sua apprendista, tale __________ (sentenza, pag. 8 seg.).
-
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha spiegato perché non ha
creduto all'imputato quando affermava che __________ lo aveva coinvolto nel
traffico di droga solo per ingraziarsi gli inquirenti. Egli ha rilevato che la
chiamata di correo appariva lineare, costante, disinteressata e in nessun modo
liberatoria per __________, a sua volta condannato (act. 58). Inoltre essa trovava
conferma non solo nei verbali di __________ e di __________, ma anche in quello
di __________, il quale ha riconosciuto nel ricorrente, per propria ammissione
consumatore di cocaina, la persona che aveva assaggiato e respinto un campione
di tale sostanza. E lo stupefacente non poteva che essere quello (26 g di
cocaina) fornito da __________. D'altra parte – ha soggiunto il primo giudice –
per l'imputato quel campione poteva solo riferirsi alla commessa di 1 kg di
cocaina, sebbene la mera richiesta d'acquisto già basti a connotare il reato.
Non per caso egli ha rifiutato con sdegno la merce offertagli, a riprova del
fatto che per fr. 170.– il grammo egli intendeva acquistare sostanza non
tagliata. Quanto alla giustificazione dell'imputato, che pretendeva di non
poter pagare una somma tanto elevata, il primo giudice l'ha ritenuta
inconferente, non essendo dato di sapere se l'imputato intendesse acquistare a
credito oppure far capo, per il finanziamento o per l'immediata rivendita, a
terze persone rimaste sconosciute. E ininfluente il primo giudice ha definito anche
la circostanza che __________ abbia fatto presente a __________ che lo
stupefacente era atteso da molte persone, trattandosi di un'affermazione
manifestamente destinata a fare pressione sull'interlocutore, affinché la droga
fosse consegnata quanto prima (sentenza, pag. 10 a 12).
-
Il ricorrente si duole di essere stato condannato sulla base di un
arbitrario accertamento dei fatti. Critica anzitutto l'opinione del presidente
della Corte, secondo cui la chiamata in correità di __________ sarebbe lineare,
costante e disinteressata, sottolineando che questi lo ha coinvolto per la
prima volta un mese dopo il suo arresto, il 13 luglio 2000, davanti a un
ispettore di polizia, il giorno dopo che __________ lo aveva indicato quale committente
di 1 kg di cocaina. L'argomentazione è inconcludente. Che __________ non abbia
subito chiamato in causa l'imputato, ma soltanto – almeno così sembra – il 13
luglio 2000 (act. 56/10), dopo che __________ aveva confessato la sua
partecipazione al fallito acquisto di 1 kg di cocaina (act. 56/13), non basta
sicuramente per far apparire arbitraria la valutazione delle prove da parte del
primo giudice. Tanto meno ove si consideri che effettivamente, dal momento in
cui è stata proferita (act. 64, verbale del 13 luglio 2000 davanti al
Procuratore pubblico), la chiamata di correo è rimasta costante e ha trovato
conforto – diretto e indiretto – nei racconti degli altri personaggi implicati
nel traffico.
-
Sempre per quanto riguarda la chiamata in correità di __________, il
ricorrente fa valere che, sia come sia, essa non appare sufficientemente
“vestita”. Sostiene che __________ si è limitato a ripetere quanto riferitogli
da __________, ossia che vi era una persona (rimasta ignota) intenzionata ad
acquistare 1 kg di cocaina. Inoltre __________ si è limitato a ribadire di
essere stato interpellato da __________ per l'acquisto di 50-100 g di droga la
settimana, senza mai parlare di 1 kg di cocaina. Costui ha dato per di più due
versioni discordanti sulla destinazione della droga, prima asserendo che lo
stupefacente era destinato a un terzo (non a __________), il quale l'avrebbe
rivenduto e, poi, che era per una persona cui __________ l'avrebbe fatto assaggiare.
__________, da parte sua, avrebbe riferito su circostanze ininfluenti per gli
atti preparatori imputati al ricorrente, dato che non era presente all'asserita
ordinazione di 1 kg di cocaina e nemmeno sapeva chi fosse l'interessato. Dalle
sue dichiarazioni il presidente della Corte poteva dedurre caso mai che
__________, ricevuta la cocaina da __________, aveva intenzione di rivenderla all'accusato
e che questi non l'ha acquistata a causa della pessima qualità. Infine, secondo
il ricorrente, sostenere che i 26 g di cocaina da lui provati fossero un campione
correlato alla richiesta di 1 kg di cocaina è arbitrario, ove si consideri che
da nessun verbale risulta una congettura simile; anzi, tanto __________ quanto
__________ l'hanno finanche esclusa.
Ora,
si può convenire con il ricorrente che __________ non ha dichiarato quanto ha
accertato – invero frettolosamente – il primo giudice, nel senso che non ha
esplicitamente confermato l'ordinazione di 1 kg di cocaina pretesa da __________.
Ha sì ammesso di essere stato interpellato da quest'ultimo per un affare di
droga, ma ha anche precisato che la richiesta riguardava 50-100 g di cocaina
settimanali, da aumentare se la droga si fosse rivelata di buona quantità (act.
18: verbale del 19 ottobre 2000, ore 13.40, pag. 2, e verbale del 19 ottobre
2000, ore 15.15, pag. 1). A ragione il ricorrente fa notare altresì che
__________ ha sostenuto, come per altro ha rilevato il primo giudice, di avere
dato a __________ i 26 g di cocaina non come campione destinato a terzi, ma in
pagamento di telefoni cellulari (sentenza, pag. 8). Tali precisazioni, in ogni
modo, oltre a confermare che era in corso un traffico di droga, non bastano per
ravvisare arbitrio nell'esito cui è giunta la sentenza impugnata (sopra,
consid. 1). La Corte poteva infatti dedurre l'esistenza di una seria trattativa
intesa a procurare al ricorrente una partita di 1 kg di cocaina, senza cadere
in arbitrio, valutando nel loro complesso le dichiarazioni di __________,
__________, __________ e __________, le quali suffragavano univocamente
l'iniziativa dell'imputato. Ciò non appare manifestamente insostenibile se si
pensa che __________ si è rivolto a __________ dicendogli proprio che un terzo
intendeva acquistare 1 kg di cocaina, che __________ ha delegato il compito a
__________ (il quale ne ha chiaramente compreso la portata, a prescindere dalle
puntualizzazioni in sede istruttoria sull'esatta quantità di cocaina da
acquistare), che, preoccupato per il mancato arrivo della droga, __________ non
ha esitato a far capo a tale __________, ricevendo da lui cocaina in pagamento
di alcuni cellulari venduti per conto di __________, che __________ a sua volta
ha offerto la droga al ricorrente, il quale però l'ha respinta siccome
scadente, come ha attestato __________ (apprendista nel negozio di __________),
tanto da costringere __________ a riprendersela. Pretendere la propria
estraneità ai fatti in un contesto così accertato è infruttuoso, e ciò a
prescindere dalla questione di sapere se i 26 g di cocaina mostrati
all'accusato fossero realmente un campione (ipotesi accreditata dal primi
giudice) o un espediente per guadagnar tempo, in attesa che __________
riuscisse a procurarsi la merce.
-
Il ricorrente censura le considerazioni della Corte di assise sull'irrilevanza
dell'obiezione secondo cui egli non poteva permettersi di acquistare 1 kg di
cocaina, trovandosi in stato di insolvenza. Egli non si confronta però con le
motivazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere irrilevante tale circostanza,
in particolare perché, dato il suo stesso comportamento reticente, non si è
potuto stabilire se egli intendesse acquistare la droga a credito o per conto
di terzi (sentenza, pag.11). Carente di requisiti formali, su questo punto il
ricorso va dichiarato inammissibile.
-
Secondo il ricorrente, la Corte di assise avrebbe comunque violato
l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup ritenendo che a __________ egli abbia commissionato
una partita di droga, avendo egli toccato solo di sfuggita l'argomento in una
sola occasione, durante una conversazione amichevole. La doglianza è priva di
consistenza. Si fosse trattato soltanto di una chiacchierata estemporanea, come
sembra pretendere l'accusato, mal si comprenderebbe perché __________ sia
subito dato da fare interpellando __________, perché __________ si sia rivolto
senza indugio a __________, perché __________ si sia affrettato a comprare
cocaina da tale __________ nell'attesa che __________ fosse in grado di
reperire la sostanza, perché lo stesso __________ abbia consegnato la cocaina
ricevuta da __________ a __________, perché questi l'abbia offerta all'accusato
per assaggio e perché __________ abbia dovuto ritornare la cocaina a
__________, dopo che il ricorrente l'aveva sdegnosamente rifiutata per la sua
pessima qualità. Asserire di fronte a un quadro del genere che __________,
__________ e __________ si siano impegnati senza che sussistesse una relazione
con la natura e la portata del colloquio intercorso tra __________ e il ricorrente
è impresa vana. E, nelle circostanze accertate, la prima Corte poteva, senza
violare il diritto federale, ritenere il ricorrente autore colpevole di atti
preparatori volti all'acquisto di 1 kg di cocaina (art. 19 n. 1 cpv. 6 Lstup;
sulla nozione di atti preparatori: DTF 121 IV 198 consid. 2a).
-
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15
cpv.1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Opere sociali, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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