AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.38
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00038
Lugano
21 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 4 giugno 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 24 aprile 2002 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto A. Con sentenza del 24 aprile 2002 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, dal
gennaio del 2001 al 7 gennaio 2002, venduto circa 700 g di eroina nel Luganese
e in altre località della Svizzera. __________ è stato riconosciuto inoltre
autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale concernente il
domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato illegalmente in
Svizzera, fra il gennaio del 1999 la metà di ottobre del 2001, senza un valido
documento di legittimazione e il necessario visto dai valichi di __________ e
__________ e per avere soggiornato illegalmente a Zurigo, Rapperswil e in altre
località fra la metà di ottobre 2001 e il 7 gennaio 2002. In applicazione della
pena, la presidente della Corte ha condannato __________ a 2 anni e 3 mesi di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva
dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha ordinato infine la confisca di un
cellulare, di carte telefoniche e della documentazione cartacea posta sotto
sequestro.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 aprile
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del ricorso, presentati il 4 giugno successivo, egli chiede
che la condanna a suo carico sia ridotta a 18 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo limitato a 7
anni. In subordine egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il
rinvio degli atti a un'altra nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Il ricorso
non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto della pena irrogatagli,
giudicandola eccessivamente severa per rapporto al grado di colpa, al comportamento
processuale, segnatamente alla collaborazione prestata, alla modesta qualità
delle droga spacciata, alla situazione personale, alla vita anteriore e a
sentenze pronunciate in casi analoghi. Ora, il giudice commisura la pena alla
colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e
delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il
criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del
proposito (determinazione) o della negligenza, risultano ottenuto, assenza di
scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda
e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare
la sua situazione familiare professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione pestata con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 17 IV 112 consid. 1).
-
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione ella legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136
segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti
edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla
Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per
contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il
giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, la
punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127
IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 155 consid. 3b, 241 consid. 1a,
299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).
-
Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, esso
ha – secondo costante giurisprudenza – un'importanza limitata nell'ambito della
commisurazione della pena, ove prevale il principio dell'individualizzazione
voluto dal legislatore. Un'eventuale disuguaglianza di per sé non è quindi
sufficiente per ravvisare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, ma
deve apparire come una disparità flagrante e manifestamente ingiustificata. Il
confronto con casi precedenti o con altri imputati suole perciò essere
infruttuoso, poiché ogni fattispecie comporta inevitabilmente, a causa delle
peculiarità oggettive e soggettive, una certa disuguaglianza (DTF inedita del
18 aprile 2002 in re B., consid. 8b/bb; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c,
123 IV 150 consid. 2). Ne segue che, in materia di parità di trattamento, la
Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale
federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto a abusato del proprio
potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità evidente (CCRP, sentenza
del 15 marzo 2001 in re R., consid. 5d/cc con riferimento a DTF inedita del 6
marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).
-
Nell'infliggere all'imputato la pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione
la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto oggettivamente
grave la colpa, avuto riguardo alla quantità di droga spacciata (700 g di
eroina) ripetutamente sull'arco di circa un anno per mero scopo di lucro, non
essendo egli consumatore. La colpa è stata ritenuta anzi particolarmente grave
perché, a differenza di molti altri connazionali, l'imputato era riuscito a regolarizzare
la sua situazione in Italia, uscendo dalla clandestinità e ottenendo uno
statuto che gli consentiva di vivere nel Comasco in modo trasparente, con la
possibilità di intraprendere un lavoro onesto e di integrarsi socialmente.
Invece, ha soggiunto la prima giudice, l'accusato ha preferito il facile
guadagno grazie alla spaccio di stupefacenti. Lasciata la moglie italiana, egli
ha ripreso a frequentare connazionali fino a incontrarne taluni dediti allo
spaccio di eroina e a diventare loro simile. Spariti costoro, egli ha trovato
altri fornitori tra i suoi connazionali, dei quali nulla si sa, se non che sono
stati in grado di consegnargli all'occasione sacchetti “minigrip” da 5 g per la
rivendita. Premesso che la condanna di 32 mesi di detenzione proposta dal
Procuratore pubblico sarebbe di per sé adeguata alla colpa dell'imputato, visti
anche i suoi precedenti penali (ancorché lievi) e la vita scioperata che egli
stava conducendo, la prima Corte ha nondimeno fissato la pena in 2 anni e 3
mesi di detenzione per tenere conto della confessione sulle quantità
commerciate (700 g di eroina) e della sua condizione personale, familiare e sociale
di giovane cresciuto orfano di padre in una paese travagliato, dal quale si è allontanato
ancora minorenne, attratto dalla speranza di una vita migliore (sentenza, pag.
8 e 9).
-
Il ricorrente critica in primo luogo alcuni accertamenti contenuti
nella sentenza impugnata. Al riguardo giova ricordare tuttavia che il ricorso
per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in
causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi
di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o
in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid.
3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio
non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima
una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece
spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con
gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61
consid. 3a) o poggino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza,
inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella
motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166
consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
-
Stando al ricorrente la Corte di assise sarebbe caduta in un primo
arbitrario accertamento dei fatti, rilevando che in aula egli ha dato atto di
non avere ancora informato la moglie della sua carcerazione consecutiva
all'apertura del procedimento penale. Rileva in sintesi che ciò è dovuto solo
al regime detentivo cui è stato sottoposto, che gli ha impedito di avere
contatti con l'esterno. Soggiunge di avere chiesto formalmente di essere
autorizzato a telefonare alla moglie, ma nonostante il parere favorevole del
Procuratore pubblico la presidente della Corte di merito, cui l'istanza è stata
trasmessa per competenza, non ha preso alcuna decisione. Non potendogli essere
rimproverato alcunché, il fatto evocato dalla prima giudice non può perciò –
conclude il ricorrente – pesare sulla commisurazione della pena. In realtà il
fatto non ha pesato, tant'è che al momento di commisurare la pena la Corte non
ha biasimato l'accusato per non avere informato la moglie del suo stato di
detenzione. Gli ha ricordato soltanto di averla lasciata per riprendere i
contatti con taluni suoi connazionali (sentenza, pag. 8; v. anche pag. 4),
prendendo atto del suo desiderio di ricongiungersi con lei a Como (sentenza,
pag. 5).
-
Sostiene il ricorrente che la prima Corte è caduta in arbitrio accertando
che egli ha venduto 700 g di eroina, mentre egli ha spacciato non più di 630 g,
dovendosi aggiungere ai 100 g di eroina trattati nella Svizzera interna i 530 g
dichiarati dai tossicodipendenti __________, __________ ed __________. La
critica non manca di disinvoltura, ove appena si pensi che l'imputato medesimo
ha ammesso di avere venduto complessivamente 700 g di eroina (quantità
corrispondente a quella indicato nell'atto di accusa), di cui 600 g ad
acquirenti del Luganese (sentenza, pag. 5 e 6). Per di più risulta dalla
sentenza impugnata che egli ha riconosciuto di avere preso in consegna da due
suoi connazionali (__________ed __________) 600 g di eroina e di averli
spacciati (sentenza, pag. 6). Al proposito il ricorso non merita perciò altra
disamina.
-
Il ricorrente definisce irrilevante il rimprovero mossogli dalla presidente
della Corte di assise, la quale lo ha criticato per non avere dato ragguagli
sull'identità di chi lo aveva ospitato in un appartamento a Zurigo,
fornendogli eroina. Ricorda che negli interrogatori davanti al Procuratore
pubblico egli aveva insistito sul fatto che la mancata collaborazione non
dipendeva da cattiva volontà, ma dalla reale impossibilità di fornire
informazioni più precise sull'identità di quelle persone. Rammenta pure di essersi
dichiarato disponibile a riconoscere tali individui dalle fotografie. Con argomenti
del genere però egli non sostanzia alcun arbitrio. Manifestare scetticismo di
fronte alle dichiarazioni del ricorrente, che affermava di non avere idea
dell'identità dei connazionali nel cui appartamento egli si era trasferito non
è sicuramente insostenibile. La questione è del resto senza interesse poiché
la prima Corte, pur sottolineando che tutto si ignora sull'identità delle persone
che hanno fornito droga al ricorrente durante il soggiorno a Zurigo, non ha
fatto dipendere la pena da tale constatazione, la quale non ha influito né a
favore né a sfavore dell'imputato (sentenza, pag. 8).
-
Secondo il ricorrente, l'atto d'accusa e la sentenza impugnata
indicano erroneamente i periodi in cui sono state commesse le infrazioni, tempi
che non sono stati chiariti né dall'inchiesta né al dibattimento. E siccome i
reati sono strettamente connessi l'uno all'altro, non è possibile fondarsi su
due periodi diversi nella medesima sentenza, onde un ulteriore arbitrio
nell'accertamento dei fatti. A prescindere dal fatto però che l'imputato non
risulta avere sollevato tale argomento davanti alla Corte di merito, per finire
egli non pretende che nel caso in cui la Corte di cassazione e di revisione penale
considerasse fondata la critica, gli deriverebbe un qualsivoglia vantaggio
nella commisurazione della pena. La doglianza è quindi inconcludente.
-
Per quanto riguarda il grado di purezza della droga, il ricorrente
fa valere che esso era inferiore al 10%, contrariamente a quanto sembra
desumersi dalla sentenza impugnata. In realtà la Corte di assise non ha
rimproverato all'imputato di avere spacciato droga di buona qualità. Si è
limitata a rilevare che, smerciando 700 g di eroina, egli ha violato in modo
aggravato la legge federale sugli stupefacenti quand'anche ci si dipartisse,
prudenzialmente, da un basso tenore di purezza dell'eroina, dell'ordine ad
esempio del 10%, tipico della cosiddetta eroina di strada. Per quanto
sussistessero indizi che l'eroina venduta fosse – almeno in parte – di qualità
migliore, alcuni grammi provenienti da una fornitura ceduta da __________ a
tale __________ essendo risultati puri nella proporzione del 27.9% (sentenza,
pag. 7; v. act. 9a), la Corte non si è formalizzata al riguardo. Il ricorrente
obietta, certo, che l'inchiesta non ha provato trattarsi, nel caso di
__________, di stupefacente da lui fornito. Egli non pretende però che costei
si approvvigionasse anche da altri oppure acquistasse altra droga. Comunque
sia, nella commisurazione della pena la Corte di assise non si è formalizzata
sulla circostanza che l'imputato abbia spacciato pure droga di buona qualità.
Non soccorre quindi attardarsi al riguardo.
-
Il ricorrente asserisce che, come traspare dalle motivazioni della
sentenza impugnata, la condanna a 2 anni e 3 mesi di detenzione è stata
determinata dalla quantità dello stupefacente venduto, un criterio che secondo
giurisprudenza è di poco rilievo sotto il profilo dell'art. 63 CP. Inoltre la
prima Corte avrebbe considerato come circostanza aggravante – a torto – la sua
situazione personale, migliore rispetto a quella di altri suoi i suoi
connazionali. Infine, secondo il ricorrente, la prima Corte avrebbe scarsamente
tenuto conto della sua spontanea confessione, del suo sincero pentimento e
della sua vita anteriore.
a) La pena irrogata al ricorrente si situa nell'ampio quadro legale
previsto per i casi di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 e n. 2 lett. a LStup e 35 CP). In concreto la
colpa è sicuramente grave. Né la Corte di merito ha posto l'accento in modo
preponderante sulla quantità della droga trattata, che in ogni modo non va
dimenticata (DTF inedita del 18 aprile 2002 in re B., consid. 8c). Essa ha
sottolineato piuttosto la reiterazione nel delinquere e il basso movente del
lucro, l'imputato non essendo consumatore di stupefacenti. Nemmeno si può
rimproverare alla presidente della Corte di assise un abuso o un eccesso del
potere di apprezzamento per avere giudicato più grave la colpa dell'accusato rispetto
a quella di altri albanesi trafficanti. Regolata la sua situazione e uscito
dalla clandestinità, l'imputato aveva motivo per valutare le sue scelte. Per il
resto la Corte ha ponderato anche gli elementi a favore dell'imputato, come la
confessata vendita di 700 g di eroina, la collaborazione con gli inquirenti,
la situazione personale, familiare e sociale, in particolare la difficile
infanzia (sentenza pag. 9).
b) Ne
discende che la sanzione irrogata, ancorché severa, non risulta commisurata
secondo criteri estranei all'art. 63 CP e nemmeno costituisce la risultante di
un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Quanto al richiamo della
sentenza indicata a pag. 12 del ricorso, esso è infruttuoso già per il fatto
che il ricorrente non spiega dove risiederebbe, dandosene il caso, un'eventuale
flagrante disparità di trattamento rispetto al suo caso (sopra, consid. 4).
- Il ricorrente insorge infine contro la durata dell'espulsione (10 anni)
pronunciata dalla Corte di assise, ritenendola manifestamente sproporzionata
rispetto alla pena principale e alla proposta formulata nella requisitoria dal
Procuratore pubblico (7 anni). Tanto più che, secondo il ricorrente, la
sentenza di assise nemmeno illustra i motivi che hanno indotto la prima Corte a
pronunciare una sanzione tanto pesante.
a) Accertato che il ricorrente non ha alcun legame con la Svizzera,
la presidente della Corte di assise ne ha ordinato l'espulsione effettiva per
10 anni. Ha motivato tale decisione rilevando che l'accusato non ha un diritto
soggettivo a rimanere nel nostro paese e che la tutela dell'ordine pubblico di
fronte a gravi e pericolosi spacci di eroina deve prevalere. Essa ha pure
escluso la sospensione condizionale del provvedimento, formulando prognosi
negativa sulla condotta futura del condannato, che non potrà ottenere un
permesso di lavoro in Svizzera. Nel Comasco invece egli potrà trovare un lavoro
onesto. Gli si consentisse di entrare in Svizzera anche solo per diporto, egli
correrebbe il rischio di tornare in contatto con i tossicodipendenti ticinesi
cui ha venduto droga, i quali potrebbero indurlo nella tentazione di
ricominciare le provviste (sentenza, pag. 9).
b) Se la pronuncia dell'espulsione (art. 55 cpv. 1 CP) e la sua mancata
sospensione condizionale (art. 41 n. 1 CP) non prestano il fianco a critiche,
qualche riflessione merita la durata del provvedimento. In DTF 123 IV 107 il
Tribunale federale ha infatti stabilito che, di regola, tra la durata della
pena principale e quella dell'espulsione deve sussistere una certa corrispondenza.
Qualora pronunci un'espulsione di lunga durata accanto a una pena principale
lieve o un'espulsione di durata corta a fianco di una grave pena principale, il
giudice deve motivare sufficientemente la propria decisione. In quel caso il
Tribunale federale aveva perciò rinviato gli atti all'autorità cantonale,
chiamata a spiegare per quale motivo di fronte a una pena di 18 mesi di
detenzione (sospesa condizionalmente) per incendio intenzionale e
danneggiamento, essa avesse pronunciato un'espulsione di 10 anni.
c) Nel
caso in esame la sentenza di assise non appare particolarmente motivata: la
Corte non ha accennato né ai motivi che l'hanno indotta a ritenere troppo breve
la durata di 7 anni proposta dal Procuratore pubblico né al fatto di essersi scostata
dalla più mite requisitoria. Ancorché al limite, questa Corte può esimersi nondimeno
dall'intervenire. Per rapporto al caso esposto in DTF 123 IV 107, nella fattispecie
la colpa dell'accusato è indubbiamente grave, ove appena si consideri l'entità
della pena. E, di regola, di fronte a una colpa grave aumenta l'esigenza di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (DTF 123 IV 111). La prima Corte
aveva motivo di dimostrarsi severa anche per il tipo di reato commesso e per la
facilità dimostrata dall'imputato nel mettersi in relazione con trafficanti di
eroina. Per di più, l'imputato non ha alcun punto di riferimento in Svizzera
(DTF 123 IV 111 in alto), a parte i trafficanti di droga e i tossicomani
acquirenti. È vero che il reale rischio di recidiva nello spaccio di droga in
caso di accesso al territorio svizzero va apprezzato soprattutto al momento di
formulare il pronostico sulla futura condotta (art. 41 n. 1 CP) e non tanto al
momento di determinare la durata dell'espulsione. Nondimeno, anche tale fattore
non va disconosciuto nell'applicazione dell'art. 55 cpv. 1 CP. Nel risultato
non si può dire quindi che la Corte di assise abbia ecceduto o abusato del
proprio potere di apprezzamento stabilendo in 10 anni il periodo
dell'espulsione. Anche su questo punto il ricorso è pertanto destinato
all'insuccesso.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con
rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere
sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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