AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2002.44
Data decisione, Autorità:
10.09.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00044
Lugano
10 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Rusca
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 1° luglio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 23 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________,
che confina a monte con il fondo n. __________già in comproprietà dei coniugi
__________ e __________, ai quali apparteneva anche la proprietà per piani n.
__________, pari a 3.32/1000 della particella n.
__________. Con rogito del 20 ottobre 1963 __________, nella sua veste di
presidente con firma individuale delle società __________ e __________ ha
costituito delle servitù prediali a carico, tra gli altri, del fondo n.
__________ed a favore, pure tra gli altri, di quello n. __________. Una prima
causa di vicinato, avviata il 22 giugno 1971 da __________ e __________ contro
__________ è stata stralciata dai ruoli il 31 dicembre 1981 per perenzione
processuale. Il 28 febbraio 1991 __________ e __________, rappresentate dal
padre avv. __________ a, divenute nel frattempo proprietarie dei fondi n.
__________e __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, che fosse ingiunto a __________ di demolire i manufatti posti sulla particella
n. __________ad un'altezza superiore alla quota di 361,50 metri e di rispettare
il divieto di tenere animali domestici e d'altra specie sul medesimo fondo,
come pure il divieto di sosta e di parcheggio con automezzi sulle particelle n.
__________e __________ (risultante dal frazionamento del fondo n. __________)
all'esterno delle autorimesse. Esse hanno chiesto altresì un'indennità
giornaliera di fr. 150.-- dalla petizione sino alla conclusione della lite,
oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 1991, a titolo di risarcimento per la
violazione delle servitù a loro favore. Concluso lo scambio degli allegati ed
esperita l'istruttoria, con sentenza del 29 aprile 1996 il Pretore ha respinto
la petizione, addebitando gli oneri processuali e le ripetibili ad __________,
nel frattempo divenuta unica proprietaria dei fondi n. __________e __________.
Essa ha impugnato il giudizio del Pretore con appello del 16 maggio 1996, che
la I Camera civile ha parzialmente accolto il 25 luglio 2000, ingiungendo a
__________ di osservare i divieti di tenere animali domestici e d'altra specie
oltre che di sosta e di parcheggio degli automezzi, se non nelle autorimesse,
come a servitù gravanti la particella n. __________.
B. Nelle
more della procedura di appello, con memoria del 12 ottobre 1998 __________ a,
per conto di __________, ha chiesto la ricusa della presidentessa della I
Camera civile e l'esclusione del vice presidente __________. Nel suo allegato
l'avv. __________, alludendo a __________ e al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, __________ ha, tra l'altro, affermato:
"…
egli convenuto ha studiato la situazione e le possibilità di
ribaltare la convinzione e la coscienza del Petore, con l'offerta
più perversa delle corruzioni attive perché:
…
Il Magistrato subisce la perversa pressione esercitata dal
convenuto.
Il
Magistrato riceve la garanzia di salire dal 2 al 3 piano del
Palazzo di Giustizia, con i relativi vantaggi sociali ed economici.
Ed egli, stordito ed incapace di resistere, si adagia a firmare
.
una Sentenza fabbricata per le inique esigenze del convenuto."
C. __________
ha inoltrato il 5 gennaio 1999 al Ministero pubblico una querela per titolo di
calunnia nei confronti di __________. Con decreto di accusa del 14 gennaio 2002
il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di diffamazione
e lo ha condannato ad una multa di fr. 500. –.
Statuendo
su opposizione, con sentenza del 23 maggio 2002 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione che la pena contemplate nel
decreto di accusa.
D. Contro
il giudizio testé citato, __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso
per cassazione il 27 maggio 2002. Nella successiva motivazione scritta del 1°
luglio 2002 egli ha chiesto in via principale l'assoluzione e in via
subordinata il rinvio degli atti alla prima istanza per l'assunzione delle
prove che si impongono. Sia il Procuratore generale che la parte civile, con
osservazioni del 9 e rispettivamente del 26 luglio 2002, hanno postulato la
reiezione del ricorso.
E. Al
pubblico dibattimento del 10 settembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha
prodotto uno scritto portante la data dello stesso giorno in cui eccepisce la
regolarità della composizione della Corte, con riferimento alla presenza del
giudice __________, che già aveva fatto parte della I Camera civile del
Tribunale di appello quando era stata emessa la sentenza del 25 luglio 2000,
richiamando al proposito l'art. 40 lett. e CPP. A sua volta il ricorrente ha
consegnato una lettera, pure datata 10 settembre 2002, in cui comunica di non
partecipare alla discussione. Dopo discussione, essi hanno dichiarato che in
caso di accoglimento della domanda di esclusione rinunciano a chiedere un nuovo
dibattimento, sottoscrivendo il verbale redatto in tal senso.
Considerando
in diritto: I. In ordine
-
Secondo
l'art. 40 cpv. 1 lett. e CPP, ogni giudice, Procuratore pubblico, segretario od
assessore giurato è escluso per legge dal suo ufficio quando abbia avuto parte
nel processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore
della parte lesa o come difensore. Ogni magistrato o funzionario, dal momento
in cui viene a conoscenza di una causa che lo esclude, deve astenersi da
qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente
compiuti (art. 41 CPP). Il presidente del Tribunale cantonale, della Corte di
cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il Pretore,
il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ed il Procuratore pubblico notificano
la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza
del collegio cui fanno parte; gli assessori giurati al presidente della Corte
di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale
funzionano (art. 42 cpv. 1 CPP). L'autorità competente a ricevere la
notificazione, verificata la causa di esclusione, provvede alla sostituzione;
essa deve pronunciare anche in mancanza di qualsiasi domanda quando vi sia
dubbio se un giudice debba essere escluso per legge (art. 42 cpv. 2 CPP).
-
Nel
caso in esame, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale
non ha ritenuto di dovere astenersi dal suo ufficio e nemmeno ha ritenuto
giustificato di demandare la risoluzione della questione alla Camera dei
ricorsi penali (con procrastinamento del procedimento, con conseguente rischio
di intervento della prescrizione penale assoluta, ormai incombente),
apparendogli scontata la non ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 40
cpv. 1 lett. e CPP per determinare la sua esclusione, e ciò per i motivi che
seguono. Egli non ha anzitutto in precedenza partecipato come magistrato in un
procedimento in cui il ricorrente era parte. A ben vedere quest'ultimo era
infatti il patrocinatore della figlia (ossia di una delle parti) nell'ambito
della procedura di appello risoltasi con la sentenza emanata il 25 luglio 2000
dalla I Camera civile. Sia come sia, la procedura alla quale il presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale ha partecipato come magistrato
(ovvero come membro della I Camera civile) era di natura civile (questione di
vicinato, estensione di una servitù) e non penale. Si trattava pertanto di un
altro processo, avente per oggetto questioni del tutto diverse. Per determinare
la sua esclusione, il presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale avrebbe dovuto in precedenza agire in una delle funzioni contemplate
dall'art. 40 cpv. 1 lett. e CPP nell'ambito del medesimo procedimento, penale
(ciò che appare evidente alla sola lettura dell'art. 40 CPP), sfociato con il
ricorso per cassazione penale contro la sentenza del Pretore del. 23 maggio
2002, che ha riconosciuto il ricorrente colpevole di diffamazione. Se non che,
il presidente della Corte di cassazione e di revisione panale, prima dell'inoltro
del ricorso per cassazione, non ha esercitato funzioni nell'ambito del procedimento
penale conseguente alla querela presentata dalla parte lesa, ossia dalla controparte
della figlia del ricorrente nella procedura civile di appello. Ma vi è di più.
Si volesse anche interpretare la nozione di processo in modo più estensivo,
ovvero non limitandolo al solo procedimento penale in corso, non può essere
trascurato che a originare la querela penale e pertanto il relativo contenzioso
penale sono state determinate affermazioni (ritenute dalla parte civile lesive
dell'onore) proferite dal ricorrente nella sua veste di patrocinatore nella
domanda di ricusa e di esclusione della presidente, rispettivamente del
vicepresidente della I Camera civile, proposta nel corso della nota procedura
di appello. Orbene, su tale domanda la I Camera civile (e quindi il presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale) non si è pronunciata, la
stessa essendo stata poi ritirata (v, decreto di stralcio), peraltro senza che
si sia nel frattempo proceduto ad atti istruttori, a parte la notifica della
relativa istanza alle parti interessate per le osservazioni. In realtà il
problema avrebbe dovuto, dandosene il caso, essere semmai affrontato dal
ricorrente con l'istituto della ricusazione, qualora egli avesse dubitato
dell'imparzialità del presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale a seguito della sua partecipazione alla procedura di appello. Se non
che, egli non ha ritenuto di dovere spingersi sino a tanto; anzi ha persino
auspicato la sua presenza nella Corte di cassazione e di revisione penale (v.
lettera del patrocinatore del ricorrente prodotta al dibattimento). D'altro
canto, a quel momento, ossia nel giorno del dibattimento, la via della
ricusazione era preclusa, dato che il termine di 5 giorni per proporla (art. 46
cpv. 1 CPP) era ampiamente trascorso. Infatti, con la citazione al
dibattimento, alle parti è stata comunicata anche la composizione della Corte
giudicante. Orbene, nessuna di esse ha avuto da eccepire sotto questo profilo.
Come visto, all'ultimo momento il ricorrente ha fatto capo a un istituto
diverso, ovvero a quello dell'esclusione, richiamando l'art. 40 cpv. 1 lett. e
CPP, senza però che ne soccorressero lontanamente le condizioni.
II. Nel merito
- A
mente del ricorrente il giudizio di condanna viola gli art. 28 e 173 CP per
difetto di una querela precisa. Egli sostiene, in sostanza, che il querelante
aveva espressamente sporto denuncia per titolo di calunnia con lo scopo di
ottenere una condanna per il reato più grave. Il giudice non poteva pertanto
arrogarsi la facoltà di considerare la querela valida anche per l'art. 173 CP
solo perché quella per il reato più grave non era fondata. Tanto più che,
diversamente dall'art. 173 CP, all'art. 174 CP non vi è menzione alcuna delle
prove liberatorie, ragione per cui, essendo l'onere della prova rovesciato,
spettava al querelante di provare sia che l'affermazione incriminata era falsa,
sia che il querelato sapeva di non dire cosa vera. Per concludere il ricorrente
assevera che, in mancanza di una querela per diffamazione, doveva essere
pronunciata l'assoluzione.
3.1 Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale una querela penale ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 CP è valida quando la persona legittimata ha espresso entro
il termine previsto dall’art. 29 CP all’autorità competente secondo il diritto
cantonale e nelle forme da esso previste la volontà incondizionata a che
l’autore dell’infrazione venga perseguito penalmente (DTF 118 IV 169 consid.
1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 seg. consid. 2, 106 IV 244 consid. 1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch
Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 all'art. 28 CP; Rusca Salmina Verda , Commento del Codice
di Procedura Penale Ticinese, n. 1 all'art. 68 CPP). Sotto il profilo del
diritto federale è persino sufficiente che la querela venga presentata
oralmente (DTF 106 IV 244 consid. 1). Il diritto cantonale (art. 67 e 68 CPP) pone
come condizioni la forma scritta, rispettata non solo quando il querelante
redige e sottoscrive la querela, direttamente o tramite il suo rappresentante,
ma anche quando sottoscrive una deposizione resa davanti alla polizia, nella
quale si esprime la volontà di chiedere l'apertura di un procedimento penale.
In definitiva, quindi, per essere valida una querela deve contenere almeno la
descrizione del reato e la manifestazione della volontà - espressa in modo
sufficientemente univoco ed esplicito- di perseguire l'autore (Rusca Salmina Verda, op. cit., n. 6 e 7
all'art. 68 CPP).
3.2 Nel
caso concreto la querela sporta il 5 gennaio 1999 da __________ menziona sì
quale titolo di reato la calunnia ai sensi dell'art. 174 CP, ma indica
espressamente che essa ha per oggetto le allegazioni espresse dal querelato
nell'istanza di ricusa e rispettivamente di esclusione di due giudici del
Tribunale di appello inoltrata il 12 ottobre 1998 (pagine 41 e 42). D'altro
canto il Procuratore pubblico, cui spetta la sussunzione del diritto ai fatti, ha
notificato al ricorrente il 31 gennaio 2001 la promozione di accusa per titolo
di calunnia, subordinatamente diffamazione. Fermo resta il fatto che, posti i
principi giurisprudenziali e dottrinali succitati, già in quello stadio il
Procuratore generale ha interpretato la querela quale espressione chiara e
incondizionata della volontà di ottenere la condanna del querelato semmai per
il reato minore di diffamazione, qualora non fosse stato realizzato quello più
grave di calunnia. Ora, a parte il fatto che la promozione di accusa per la
subordinata di diffamazione non è stata impugnata avanti la Camera dei ricorsi
penali (art. 191 cpv. 1 CPP), notificando già a quello stadio tale eventualità
di reato, non ne sono stati pregiudicati i diritti di difesa poiché restava
aperta la possibilità di portare le prove liberatorie previste dall'art. 173 CP
durante il prosieguo dell'istruttoria. Del resto, se è vero che il querelante
evidenzia il lato soggettivo del reato, ossia la consapevolezza del querelato
di avere detto cose non vere, non vi è nella querela elemento alcuno che lasci
concludere che egli intendeva lasciare impunite le allegazioni offensive del
suo onore proferite dalla controparte, qualora non fosse emersa o provata la
consapevolezza di non dire il vero. Fatte queste premesse, il Pretore non ha
violato l'art. 28 CP nella misura in cui ha ritenuto adempiute le esigenze
poste per l'esistenza di una valida querela alla base di un giudizio per il
reato di diffamazione.
- Il
ricorrente sostiene poi che da un lato né il Pretore __________ né l'avv.
__________ sono da considerare "terzi" e dissente dalla prassi del
Tribunale federale, che qualifica tali i giudici ai quali sono indirizzate le
informazioni lesive della personalità. Dal momento che i giudici del Tribunale
di appello sono legati dal segreto di ufficio, le espressioni usate
nell'istanza di ricusa non dovevano né potevano essere ulteriormente divulgate
e pertanto viene a cadere l'intenzionalità di nuocere alla reputazione del
querelante.
La
censura, nella quale il ricorrente si limita ad esprimere una propria opinione,
può essere evasa con il semplice rinvio alla giurisprudenza del Tribunale
federale, che considera quali "terzi" ai sensi dell'art. 173 CP le
autorità e, in particolare, anche le istanze giudiziarie (DTF 80 IV 57; Trechsel, op. cit., n. 5 all'art. 173
CP e n. 4 all'art. 174 CP).
-
Ancora,
secondo il ricorrente, è escluso il carattere di reato ai sensi dell'art. 32 CP
perché, nell'interesse della parte patrocinata, l'avvocato deve motivare
un'istanza di ricusa in modo da garantire che chi ne è oggetto comprenda i
motivi che hanno indotto il ricusante a formulare la richiesta. In tal senso il
ricorrente ritiene che era necessario menzionare nell'istanza di ricusa il
fatto più clamoroso occorsogli nell'ambito della causa civile di vicinato in
cui parte attrice era la figlia. Orbene, al proposito va rilevato che
nell'ambito di una procedura civile un patrocinatore può prevalersi dell'art.
32 CP a condizione che si limiti a quanto necessario e pertinente, senza far
uso di affermazioni inutilmente offensive (DTF 118 IV 252 consid. 2c). Nel caso
concreto non è dato di vedere in che misura le allegazioni lesive dell'onore
del querelante contenute nell'istanza di ricusa e di esclusione di due giudici
del Tribunale di appello dovevano assurgere ad elemento necessario per
sostanziarla né, tantomeno, in che modo esse potessero tutelare gli interessi
della figlia nell'ambito della causa di vicinato. Anche su questo punto il
ricorso deve essere disatteso.
-
Il
ricorrente sostiene ancora che andava ammessa la prova della buona fede. Al
proposito egli menziona nel proprio allegato ricorsuale "una serie di
stranezze che fanno credere in un imbarazzante inquinamento" di cui
sarebbero stati oggetto lui stesso e la figlia quale attrice nella causa di
vicinato, di modo da far dubitare su uno svolgimento normale di due semplici
procedure civili fondate su servitù chiare. In tale contesto -assevera il
ricorrente- poteva ragionevolmente credere a quanto riferitogli nel 1996 dal
compianto avv. __________ riguardo alla promessa di una carica di maggior
prestigio formulata da parte del convenuto __________ al Pretore __________ per
ottenere una sentenza a lui favorevole. Del resto -prosegue il ricorrente- avesse
voluto nuocere all'onore di __________, avrebbe divulgato subito e a un vasto
pubblico quanto svelatogli dall'avv. __________ e non avrebbe atteso sino al 12
ottobre 1998, quando le necessità di procedura lo esigevano, limitandosi ad una
cerchia ristretta di persone.
6.1 Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 116 IV 212 segg.), chi, in
occasione di una procedura giudiziaria, fa affermazioni lesive dell'onore può
prevalersi non solo della prova liberatoria prevista dall'art. 173 n. 2 CP, ma
anche delle norme applicabili della procedura cantonale (per esempio l'obbligo
di esporre i fatti e di motivare le proprie allegazioni), a condizione che
queste affermazioni concernano l'oggetto del litigio e non esorbitino da quanto
necessario, che il loro autore non sappia di dire cosa non vera e che designi
come tali semplici sospetti. Entro questi limiti, affermazioni lesive
dell'onore possono essere, in linea di principio, giustificate in base all'art.
32 CP in relazione con le corrispondenti norme del diritto di procedura
applicabile. Determinante per decidere sino a dove si estenda nel singolo caso
l'impunità è, oltre i principi in oggetto, il contenuto concreto del diritto di
procedura.
6.2 Nel
caso concreto, già si è visto che il ricorrente non può beneficiare
dell'applicazione dell'art. 32 CP. D'altro canto egli si limita a dare per
acquisito che il compianto avv. __________ gli avrebbe riferito della promessa
di __________ al Pretore __________ di cui si è ampiamente detto. Se non che,
al proposito egli non solleva censura di arbitrio alcuna riguardo
all'accertamento del Pretore, secondo il quale né dagli atti istruttori né
dalle risultanze dibattimentali era emersa prova alcuna che l'avv. __________
avesse riferito quanto indicato al ricorrente: sia perché il Pretore __________
aveva categoricamente smentito tali illazioni, precisando che all'epoca neppure
conosceva __________, circostanza confermata da quest'ultimo; sia perché
all'epoca non si trattava di sostituire un giudice di appello ma occorreva designare
un giudice federale e soltanto se lo fosse stato il giudice di appello
__________ si sarebbe posta la questione della sua successione; sia perché era
quantomeno improbabile che una persona della caratura morale, e solitamente al
corrente di quanto avveniva all'interno del suo partito, quale era l'avv.
__________ i, si lasciasse andare a considerazioni del genere, tanto più che
__________ e __________ neppure si conoscevano (sentenza consid. 5d pag. 7). Ma
c'è di più. Non va dimenticato che le affermazioni incriminate sono state
espresse in un'istanza di ricusa e di esclusione della presidentessa e del vice
presidente della I Camera civile. Ora, i motivi di ricusa e di esclusione sono
contemplati dagli art. 26 e 27 del CPCTI e la parte che si prevale di uno di
essi ne deve provare la sussistenza. Nel caso concreto, quindi, il ricorrente
doveva proporre nell'istanza del 12 ottobre 1998 argomenti atti a motivare la
ricusa, rispettivamente, l'esclusione dei due giudici. Le allegazioni contenute
nelle pagine 41 e 42 dell'istanza, oggetto del decreto di accusa, pur dando
atto che il termine per presentarla è ridotto a 5 giorni (art. 29 cpv. 2 CPC),
non avevano rilevanza alcuna in quella sede. Un patrocinatore non può permettersi
di esternare affermazioni tanto gravi se non hanno pertinenza alcuna con la
causa, salvo poi pretendere di essere ammesso a fornire la prova della buona
fede. Agendo in quel modo il ricorrente -come rettamente rilevato dal Pretore
(sentenza, pag. 7)- ha fatto della semplice maldicenza e, quindi, non doveva
essere ammesso alla prova della verità e della buona fede (Trechsel, op. cit., n. 18 all'art. 173
CP).
- Da
ultimo il ricorrente censura il rifiuto del Pretore di assumere le prove
notificate l'11 marzo 2002, impedendogli di provare la propria buona fede
tramite testimonianze indirette.
7.1 Il
diritto di essere sentito assicura, tra l'altro, la facoltà di assumere le
prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 11 consid. 2b con
citazioni), rispettivamente – in sede penale – di interrogare i testi a carico
e di far escutere quelli a discarico (DTF 116 Ia 291 consid. 3 con richiami).
In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6
par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza
impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 54
consid. 2a con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire
che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione
delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi
probatori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF
124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in
DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento anticipato
delle prove non viola la garanzia di equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU
(Miehsler/Vogler in: Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi;
CCRP, sentenze del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b, e G., consid. 2.1 con
riferimenti).
7.2 Nell'istanza
dell'11 marzo 2002 il ricorrente aveva, tra l'altro, chiesto l'escussione al
dibattimento di sette testimoni, indicando che avrebbero dovuto deporre segnatamente
su contatti con il Pretore riguardo ai due processi pendenti, su un "avis
de droit" del prof. __________ introdotto da __________ nel processo n.
__________, sul sopralluogo del 22 aprile 1993, sull'intervento del giudice
d'appello __________, sulla divulgazione della sentenza emessa dal __________,
sulla presenza di animali sul terreno della villa di __________ e sul traffico
di veicoli in sosta e parcheggio all'aperto. Il 2 aprile 2002 il Pretore ha
respinto le offerte di prova, rilevando che tutte le prove testimoniali
richieste erano volte ad accertare fatti che potevano essere esposti dall'accusato
al dibattimento e comunque non in stretta relazione con quanto indicato nel
decreto di accusa.
7.3 Come
si è visto, nel ricorso l'accusato assevera che le testimonianze offerte potevano
servire indirettamente a giudicare se potesse avvalersi della prova della buona
fede. Con simili argomenti però il ricorrente non dimostra assolutamente che, negando
l'assunzione dei sette testi notificati, il Pretore sarebbe caduto in un
arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, limitando i suoi diritti di
difesa. Si ricordi che il ricorrente è stato condannato per avere diffamato il
querelante nell'ambito di un'istanza di ricusa e di esclusione di due giudici
della I Camera civile. Nel ricorso l'accusato non pretende che i testimoni da
lui indicati avrebbero potuto sovvertire il giudizio del Pretore nel
procedimento penale per diffamazione, in particolare confermare che nel 1996 il
compianto avv. __________ gli avrebbe rivelato quanto preteso nell'istanza di
ricusa del 12 ottobre 1998.
- Ciò
posto, il ricorso, infondato, deve essere integralmente respinto. Gli oneri processuali
sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), il quale verserà inoltre
alla controparte, che per presentare le osservazioni al ricorso si è avvalsa dell'assistenza
di un legale, congrue ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
inoltre per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800. –
b)
spese fr. 100. –
fr.
900. –
sono
a carico del ricorrente, che verserà inoltre alla parte civile fr. 1'500. – di
ripetibili in questa sede.
- Intimazione
a:
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– avv. __________ o,
per la parte civile avv. __________;
– Procuratore
generale __________;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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