AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.53
Data decisione, Autorità:
13.08.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00053
(rinvio TF)
Lugano
13 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione presentato il 13 maggio 2001 da
__________,
(patrocinato dagli
avvocati __________)
contro
la
sentenza emanata il 3 aprile 2001 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con persona
incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale.
La Corte ha accertato che l'imputato aveva, il mattino del 16 ottobre 1995,
compiuto la congiunzione carnale con __________, nel di lui studio medico in
via __________, conoscendo e sfruttando l'inettitudine a resistere della
paziente, sottoposta poc'anzi a gastroscopia e ancora sotto l'influsso del
farmaco “Dormicum” somministratole per via endovenosa. La Corte ha accertato
inoltre che il mattino del 21 marzo1995 l'imputato aveva tentato di costringere
la paziente __________, ancora lievemente inebetita per gli effetti residui del
“Dormicum” somministratole a fini di gastroscopia, a farsi toccare i genitali.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 2 anni di
detenzione e all'interdizione dall'esercizio della professione per due anni. Sospeso
condizionalmente quest'ultimo provvedimento con un periodo di prova di 3 anni,
essa ha condannato inoltre l'imputato a versare fr. 25'000.– di indennità e fr.
85'000.– per ripetibili a __________, rispettivamente fr. 10'000.– di indennità
e fr. 20'000.– per ripetibili a __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 3 aprile
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 13 maggio successivo, egli ha
chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a
un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, la
riforma della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni
imputazione. Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2001 il Procuratore pubblico
ha proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione hanno formulato le
parti civili __________ e __________ con osservazioni del 5 e del 15 giugno
2001. Al pubblico dibattimento del
7
novembre 2001 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni. Il Procuratore
pubblico e le parti civili hanno postulato di nuovo la reiezione dei ricorsi.
Statuendo con sentenza dell'8 novembre 2001, la Corte di cassazione e di
revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso, in quanto ammissibile e
non divenuto privo di oggetto, e ha prosciolto __________ dall'accusa di
tentata coazione sessuale nei confronti di __________. Riguardo all'accusa di
atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere
riferita a __________, essa ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise
correzionali per nuovo giudizio secondo i considerandi (inc. __________).
C. Con ricorso di diritto pubblico __________ ha impugnato al Tribunale
federale la sentenza appena citata, chiedendo di annullarla per quanto la
concerne e di confermare la decisione della Corte delle assise correzionali, o
quanto meno – in subordine – di rinviare gli atti all'autorità cantonale per
nuovo giudizio. Statuendo il 30 luglio 2002, la I Corte di diritto pubblico ha
accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti a
questa Corte per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Considerando
in diritto: 1. In seguito alla sentenza emanata il 30 luglio 2002 dal Tribunale
federale questa Corte deve statuire nuovamente sul ricorso dell'imputato
relativamente alla condanna per tentata coazione sessuale. Non può tornare
invece sui motivi per cui ha respinto, in quanto ammissibili, le eccezioni
processuali sollevate preliminarmente nel ricorso o su quelli che l'hanno indotta
a rinviare gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi sull'imputazione di atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere. La sentenza emessa da questa Corte l'8
novembre 2001 è infatti stata annullata nella sola misura in cui ha prosciolto
l'imputato dall'accusa di coazione sessuale. Quanto figura nei considerandi 2 a
28 e nel considerando 31 di quella sentenza (riferito appunto all'imputazione
di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere)
rimane impregiudicato. In ordine al potere cognitivo di questa Corte (art. 288
cpv. 1 CPP), si rinvia al consid. 1 della sentenza medesima.
-
Per quanto attiene alla tentata coazione sessuale nei confronti di
__________, la Corte delle assise correzionali aveva accertato che il mattino
del 21 marzo 1995 costei si era presentata dal ricorrente per sottoporsi a
gastroscopia su richiesta del suo medico curante, dott. __________, il quale
sospettava un'ulcera allo stomaco. Il 4 dicembre 1995 la paziente è stata
sentita dal Ministero pubblico in seguito a denuncia sporta il 29 novembre 1995
contro l'imputato per abusi sessuali subìti durante la visita. Essa ha
dichiarato che nel corso del colloquio successivo alla gastroscopia l'imputato,
dopo averle comunicato l'esito dell'esame, ha cominciato a molestarla con frasi
scurrili. Nonostante l'invito a limitarsi all'aspetto clinico, costui avrebbe
persistito nel suo contegno sconveniente. Anzi, al momento del congedo,
alzatosi e uscito da dietro la scrivania, le avrebbe preso un polso, allontanandola
dalla porta. Essa sarebbe riuscita a divincolarsi, ma il ricorrente l'avrebbe
di nuovo afferrata con forza al polso e, dicendole di non fare la difficile,
avrebbe portato la mano di lei sopra i pantaloni, sul suo membro eretto. Quindi
avrebbe sollevato la tunica corta che indossava e avrebbe tentato di infilarle
la mano nei pantaloni. Liberatasi dalla presa, la denunciante ha abbandonato lo
studio (sentenza, pag. 57). __________ ha soggiunto di essersi poi fermata in
un piccolo bar dietro lo stabile, in preda ad agitazione, e di avere raggiunto
lo studio del dott. , cui ha narrato l'episodio. Ha ripetuto la
vicenda, senza scendere nei dettagli, anche al suo nuovo gastroenterologo,
dott. __________ (sentenza, pag., 58). Invitata a spiegare perché non aveva
sporto subito denuncia, essa ha detto agli inquirenti di non aver ritenuto
opportuno ciò, visto che si trattava della sua parola contro quella del medico.
Ha raccontato di avere trovato il coraggio di farsi avanti solo casualmente,
quando ha saputo della denuncia sporta da un'altra paziente (:
sentenza, pag. 59).
-
La
prima Corte ha creduto alla vittima, sia perché il racconto le è apparso
lineare, dettagliato e privo di fronzoli, sia perché la donna non aveva motivo
per dichiarare il falso (sentenza, pag. 61). Il fatto risultava confortato
anche da altri indizi, a cominciare dall'immediata reazione e dalle conseguenze
sul piano psichico. Stando alla cartella clinica, __________ si era veramente
recata dal dott. __________ il 21 marzo 1995 e quel medico le aveva
diagnosticato il 24 aprile successivo una sindrome ansiosa depressiva. Il dott.
__________ e __________ (quest'ultima aiuto medico del dott. __________) hanno
dal canto loro confermato che la donna non ha più voluto tornare dal ricorrente
per altri controlli. __________ ha pure riferito di essere stata chiamata dal
dott. __________ in presenza della paziente perché questa si lamentava di avere
subito approcci sessuali da parte dell'imputato, sicché bisognava trovarle un
altro gastroenterologo. __________, altra aiuto medico del dott. __________, ha
confermato di avere appreso dalla collega __________ che la paziente si era
lamentata del comportamento dell'imputato. __________, aiuto medico e
fisioterapista, ha raccontato di avere saputo dalla denunciante degli approcci
quando era stata nello studio del ricorrente (sentenza, pag. 62).
I
primi giudici hanno poi rilevato, ricordando le testimonianze di __________ ed
__________, che il malvezzo di molestare sessualmente, e non sempre solo a parole,
pazienti o altre donne nello studio rispondeva a un comportamento non estraneo
alle abitudini del ricorrente (sentenza, pag. 82 a 65). La Corte di assise ha
infine richiamato la deposizione del dott. __________, il quale ha riferito
delle lamentale di una paziente che egli aveva mandato dal ricorrente per un
consulto, come pure la deposizione del dott. __________, il quale ha riferito
di pazienti che, pur senza dirlo espressamente, gli avevano fatto capire che le
visite endoscopiche sembravano piuttosto visite ginecologiche (sentenza, pag.
66 a 68).
-
Il ricorrente fa anzitutto carico alla prima Corte di avere ritenuto
assolutamente credibile la vittima, facendo astrazione delle conseguenze che il
“Dormicum” può provocare, in particolare di fronte al consumo di alcol e di
psicofarmaci. Non soltanto egli fonda l'obiezione avvalendosi di argomenti
appellatori, ma nemmeno si confronta con le considerazioni (illustrate anche a
pag. 6 della sentenza del Tribunale federale) che hanno indotto i primi giudici
a ritenere che il racconto della vittima non fosse riconducibile a fantasia
sessuale provocata dalla somministrazione di quel farmaco (sentenza, pag. 68).
Donde, su questo punto, l'inammissibilità della critica.
-
Secondo il ricorrente, la Corte di assise sarebbe trascesa in arbitrio
ravvisando nelle annotazioni riportate dal dott. __________ sulla cartella
clinica della paziente, di cui la Corte avrebbe fatto uso in spregio degli
accordi raggiunti al dibattimento con l'accusato, un ulteriore elemento che
corroborerebbe la credibilità della vittima. La censura è fondata nella misura
in cui i primi giudici hanno stabilito una connessione tra lo stato depressivo
diagnosticato alla vittima un mese più tardi (24 aprile 1995) e il preteso
abuso sessuale. La prima Corte, infatti non disponeva di alcun elemento utile
che giustificasse una conclusione del genere (sentenza del Tribunale federale,
pag. 7), sicché l'arbitrio in cui essi sono incorsi al riguardo è
inconfutabile. Più delicato è valutare l'incidenza dell'annotazione del dott.
__________ circa la presenza della donna nello suo studio il 21 marzo 2001, il
giorno del preteso abuso sessuale. Pur riconoscendo che __________ si è recata
dal dott. __________ in quella data (onde più non si pone il problema di un
eventuale uso illecito della cartella clinica per l'accertamento del fatto),
il ricorrente fa valere che da quella circostanza la Corte di assise non poteva
– salvo trascendere in arbitrio – dedurre alcunché di rilievo, né tanto meno
poteva per ciò solo ritenere che la denunciante avesse reagito immediatamente
alle pretese molestie. In realtà, afferma il ricorrente, __________ si era si
recata dal medico quel giorno non per raccontare l'episodio, ma per eseguire un
trattamento fisioteratico per la schiena. La sentenza impugnata si fonderebbe
perciò su elementi che non corroborano affatto la credibilità della donna.
a) Nel
suo primo giudizio questa Corte aveva considerato ininfluente il fatto che
__________ avesse raggiunto lo studio del dott. __________ dopo essersi sottoposta
a gastroscopia dal ricorrente, lei stessa non pretendendo di essersi recata dal
secondo medico solo per denunciare l'abuso, essendo anzi probabile che la
visita fosse già stata concordata (consid. 29c). Il Tribunale federale non ha
condiviso tale conclusione. Ha rilevato che nelle circostanze del caso questa
Corte non poteva sottovalutare la visita di __________ proprio quel giorno al
medico di famiglia, l'aiuto medico __________ avendo dichiarato che, probabilmente,
lo stesso giorno della gastroscopia la paziente era stata da lei per una
fisioterapia e che, in quell'occasione, le aveva accennato ad approcci da parte
del ricorrente. L'aiuto medico __________ aveva inoltre riferito, senza però ricordare
l'esatta circostanza e se ciò fosse avvenuto in presenza della vittima, che il
dott. __________ le aveva parlato – senza entrare nei dettagli – di approcci a
carattere sessuale subìti dalla paziente e della necessità di trovarle un nuovo
specialista. Anche l'aiuto medico __________ ha dichiarato che la collega
__________ le aveva detto dei citati approcci (sentenza del Tribunale federale,
pag. 7).
b) Pur
considerando che a ragione questa Corte ha riscontrato arbitrio nell'accertamento
dei primi giudici, stando ai quali il dott. __________ aveva discusso con
l'aiuto medico __________ dinanzi a __________ degli abusi pretesi dalla paziente,
il Tribunale federale ha nondimeno ritenuto che, alla luce delle precedenti
considerazioni, ciò non bastasse per escludere un'immediata reazione della
donna presso il suo medico di famiglia subito dopo la gastroscopia. Né – ha proseguito
il Tribunale federale – tale manifestazione poteva apparire irrilevante, la
stessa Corte di cassazione e di revisione penale avendo menzionato, ritenendolo
un fattore di incertezza, il ritardo della vittima nel denunciare l'abuso.
Ricordato che questa Corte ha disposto il rinvio degli atti alle assise per
ulteriori accertamenti sul reato di atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere, il Tribunale federale ha stimato che pure
la reazione della donna presso il suo medico di famiglia meriti
approfondimento, in specie sulle circostanze della visita e sulla descrizione
dell'asserito abuso. Secondo il Tribunale federale questa Corte non poteva pertanto,
senza disporre ulteriori accertamenti sulle circostanze in cui la donna si era
recata dal medico di famiglia e sul colloquio da lei avuto con quest'ultimo,
ritenere irrilevante che ciò sia avvenuto il giorno medesimo della gastroscopia
(sentenza del Tribunale federale, pag. 7).
c) All'esigenza di altri accertamenti riguardo alla manifestazione di
__________ presso il dott. __________ e alla versione dei fatti a lui riferita,
il Tribunale federale ha insistito anche dopo avere ricordato che questa Corte
ha ritenuto – dando sostanzialmente ragione all'accusato – che le
dichiarazioni delle collaboratrici del medico di famiglia, pur rafforzando
l'opinione secondo cui l'imputato era trasceso in comportamenti lesivi
dell'integrità sessuale della paziente, non erano sufficientemente precise
riguardo ai fatti incriminati, né consentivano di determinarsi sulla loro
valenza. E ciò anche dopo avere rammentato che, secondo questa Corte, neppure
le deposizioni delle ex pazienti, in particolare della teste __________, permettevano
di trarre conclusioni significative, il Procuratore generale non avendo
proceduto nei confronti dell'accusato per tali episodi. Certo, la Corte di cassazione
e di revisione penale ha sottolineato non essere stato chiarito che cosa
esattamente fosse accaduto, né la testimone aveva dato ragguagli, né la Corte
di assise aveva precisato quali fossero gli atti suscettibili di adempiere il
reato di coazione sessuale. Il Tribunale federale ha ritenuto tuttavia che ciò
non bastasse per prescindere dagli accertamenti necessari. E ha riconfermato
l'esigenza di ulteriori accertamenti anche dopo avere evocato che, secondo
questa Corte, dai racconti resi direttamente da altre pazienti, come pure
indirettamente dai medici __________ e __________, non sarebbe stato arbitrario
concludere che la mattina del 21 marzo 1995 il gastroenterologo avesse
molestato sessualmente la paziente e che i primi giudici avessero ecceduto nel
loro potere di apprezzamento accreditando la versione della donna senza
disporre di seri riscontri. Tanto più che, vista l'incertezza della fattispecie
e il ritardo con cui la vittima aveva denunciato il caso, occorreva optare per
la derubricazione nel reato meno grave di molestie sessuali (sentenza del
Tribunale federale, pag. 8 con riferimento ai considerandi 29d a 29f e 30 della
sentenza della CCRP).
d) Ribadita
la necessità di accertamenti supplementari riguardo alla manifestazione della
vittima presso il dott. __________ e alla versione dei fatti a lui riferita, il
Tribunale federale ha deciso che questa Corte deve stabilire, nell'ambito di un
nuovo giudizio, se i nuovi riscontri oggettivi e le valutazioni che ne
deriveranno, permetteranno ancora di valutare allo stesso modo gli ulteriori
indizi e di giungere alle medesime conclusioni circa l'intensità dell'abuso.
Nel nuovo giudizio questa Corte deve pure considerare, tra l'altro, che le
assise non hanno accertato i fatti litigiosi fondandosi essenzialmente e in
modo determinante sulle deposizioni delle ex pazienti e dei medici, ma si è
basata soprattutto sulla testimonianza della vittima, ritenuta credibile sia
come tale sia nel contesto di un esame complessivo degli ulteriori elementi
disponibili. Pur rilevando che talune deposizioni non permettono di appurare
l'intensità degli atti incriminati, il Tribunale federale ha soggiunto che
nella misura in cui questa Corte non si è confrontata con la deposizione di
__________ – ritenuta credibile dalle assise – le circostanze esposte nella
sentenza impugnata non appaiono, senza il conforto di ulteriori accertamenti, decisive
per sminuire la credibilità della donna e minimizzare il suo resoconto. In
mancanza di un puntuale confronto con la versione delle parti e in difetto di
altri riscontri le argomentazioni di questa Corte non consentono, sempre
secondo il Tribunale federale, di ritenere arbitrari i fatti posti a fondamento
del giudizio di assise, ove si consideri che le difficoltà probatorie
generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale
possono rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte
(sentenza del Tribunale federale, pag. 8 e 9).
e) Già
si è visto che il Tribunale federale non ha condiviso l'irrilevanza del fatto
che la vittima si sia recata dal medico di famiglia subito dopo la
gastroscopia, onde la necessità di ulteriori accertamenti sulla reazione della
ricorrente, segnatamente sulle circostanze della visita e sulla descrizione del
preteso abuso. A tale proposito però la sentenza di assise non è di tangibile
aiuto, i primi giudici essendosi limitati a rilevare (sentenza, pag. 61) che il
racconto di __________ era credibile anche perché corroborato dalla reazione
immediata della donna (oltre che dalle conseguenze sul piano psichico,
circostanza quest'ultima accertata, come si è visto, in modo arbitrario). La
sentenza non indica in quale contesto ciò sarebbe avvenuto e di quale reazione
si sarebbe trattato. Stabilito che __________ aveva raggiunto lo studio del
dott. __________ quello stesso giorno, andavano elucidate le circostanze della
visita e soprattutto andava indagato in quali termini la donna si fosse rivolta
al medico di famiglia.
f) È
vero che in un verbale del 4 dicembre 1995 (act. D2) __________ aveva dichiarato
al Procuratore pubblico che, raggiunto lo studio del dott. __________, aveva
esclamato, rivolgendosi alle aiuto medico che le domandavano come fosse andato
l'esame gastroscopico, che avrebbe chiesto al dott. __________ “dove diavolo mi
aveva mandato”, il dottor __________ avendole “perfino messo le mani addosso”
(sentenza, pag. 58). Nessuna delle aiuto medico ha confermato però tale fatto,
limitandosi a dichiarare di avere appreso di non meglio precisati approcci
sessuali. Neppure il dott. __________, il gastroenterologo succeduto al
ricorrente, è stato in grado di confermare che la paziente gli avrebbe riferito
di approcci sessuali, segnatamente che il ricorrente le avrebbe messo le mani addosso
(act. D7 pag. 2). Certo, nello stesso verbale __________ ha soggiunto di avere
subito raccontato sommariamente l'accaduto al dott. __________, lamentandosi
che “il dott. __________ mi aveva trattato molto male, in modo volgare,
mettendomi le mani addosso, aggiungendo che io non ci sarei più tornata” (sentenza,
pag. 58). La Corte di assise avrebbe dovuto indagare però se la donna si fosse
realmente espressa in quel modo, visto che le aiuto medico non avevano
confermato il fatto nei termini da lei pretesi e verificare se il modo in cui
__________ si era espressa davanti al medico di famiglia fosse compatibile con
l'esposto contenuto nella denuncia. Doveva interrogarsi in particolare se si
trattasse di una reazione immediata (sentenza, pag. 61), corroborante la sua
credibilità, __________ avendo in seguito precisato di avere informato il dott.
__________ del modo in cui si era svolta la visita soltanto in una visita susseguente
(sentenza, pag. 58 con riferimento ad act. D2). Ulteriore motivo di riflessione
era costituito dal fatto che, secondo la denunciante, il dott. __________ aveva
cercato di sdrammatizzare la cosa (sentenza, pag. 58 sempre con riferimento ad
act. D2), salvo rinunciare a insistere dopo averla vista infuriata. Ciò non
esonerava la Corte di assise però dal domandarsi se una persona che avesse
subìto la prevaricazione accertata nella sentenza si sarebbe limitata a
protestare, ancorché in toni accesi, senza precisare che cosa fosse realmente
accaduto. Che __________ fosse stata molestata sessualmente con un trattamento
volgare ancora non significava necessariamente, in effetti, che l'imputato
avesse compiuto l'atto incriminato.
g) Chi
poteva in realtà contribuire a far luce sugli interrogativi lasciati irrisolti
dalla prima Corte su quanto era avvenuto quel giorno nello studio del dott.
__________ era anzitutto lo stesso medico. Il quale però non è comparso al dibattimento
per gravi – ancorché non meglio precisati – motivi di salute (sentenza, pag.
58). A ciò si sarebbe potuto ovviare con la lettura del verbale istruttorio, salvo
che il ricorrente vi si è opposto, i suoi difensori non essendo stati ammessi
dal Procuratore pubblico all'audizione del soggetto (sentenza, pag. 59). Così è
venuto meno però un punto di riferimento non trascurabile per valutare la
credibilità della vittima. Il momento e il contenuto del colloquio con il
medico di famiglia, persona che si presume essere in maggior confidenza con la
paziente, come pure il modo in cui il dott. __________ ha recepito la doglianza
della paziente (sempre che essa sia stata realmente manifestata in quel modo
già durante la visita del 21 marzo 2001), possono costituire un riscontro utile
per apprezzare l'attendibilità della denunciante nel quadro delle altre risultanze
del processo, segnatamente le testimonianze circa le lamentale della donna,
poco dettagliate. Un circostanziato accertamento sull'incontro con il dott.
__________ quel giorno appare tanto più necessario per confrontare le versioni
delle parti, segnatamente per valutare se, nelle circostanze in cui si è svolto
l'esame gastroscopico e alla luce dei poco lusinghieri apprezzamenti espressi
dall'imputato (sentenza, pag. 59 a 61 con riferimento al verbale act. BB3),
quest'ultimo aveva motivo di comportarsi come accertato nella sentenza di
assise, oppure se, per finire, costui non sia solo scaduto nei disdicevoli
comportamenti ricordati al pubblico dibattimento (sentenza, pag. 61). Non si
tratterebbe peraltro di contrapporre le versioni reciproche in totale antitesi,
nel senso che una annulli necessariamente l'altra, ma di verificare se al
momento di sporgere denuncia la vittima abbia riferito dello spiacevole e
riprovevole episodio in modo esagerato rispetto a quanto riferito in un primo
momento al dott. __________ (”mi aveva trattato molto male, in modo volgare, mettendomi
le mani addosso”) e all'aiuto medico __________ (approcci sessuali), rispettivamente
a quanto lamentato da altre pazienti che censuravano la disinvoltura del medico.
-
Come questa Corte ha già deciso nel ricorso contro la condanna per
atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, gli
accertamenti mancanti e le valutazioni che ne derivano (pretesi dal Tribunale
federale) non competono all'autorità di cassazione. Anche in questo caso gli
atti vanno perciò rinviati a un'altra Corte di assise perché proceda
all'emanazione di un nuovo giudizio sull'imputazione di tentata coazione
sessuale. Prima di determinarsi, la nuova Corte dovrà cercare anzitutto di
chiarire – giovi riepilogare – la reazione della vittima dinanzi al medico di
famiglia, segnatamente per quanto concerne le circostanze della visita
gastroscopica e la descrizione dell'asserito abuso riferite dalla donna. La
Corte dovrà rideterminarsi dipoi sulla credibilità della denunciante,
confrontarsi con le versioni dei protagonisti e stabilire quale di esse e in
che misura è preferibile nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti
gli elementi disponibili. Senza dimenticare che __________ ha affermato di
avere raccontato al dott. __________ l'episodio così com'è realmente successo
solo in una visita successiva a quella del 21 marzo 1995, in occasione della
quale si è limitata a lamentarsi di comportamenti disdicevoli, ma non ancora di
atti coattivi, tanto da indurre il dott. __________ a sdrammatizzare. Non si tratta
di una circostanza decisiva, ma nemmeno da passare sotto silenzio. Spetterà
comunque alla nuova Corte vagliarne la portata.
-
Alla prima Corte il ricorrente rimprovera altresì di essere caduta
in arbitrio fondandosi sulle inconcludenti deposizioni delle collaboratrici del
dott. __________ (__________, __________, __________) e sull'altrettanto
inconcludente deposizione del dott. __________. Inconferenti sotto il profilo
di una coazione sessuale, sempre secondo il ricorrente, risulterebbero inoltre le
deposizione delle sue ex pazienti __________ ed __________. Tali argomentazioni
andranno a loro volta vagliate in esito agli accertamenti supplementari
richiesti dal Tribunale federale (sentenza, pag. 8). In mancanza di ciò non
bastano, da esse sole, per prosciogliere l'imputato.
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è
divenuto privo di oggetto (v. consid. 31 della sentenza 8 novembre 2001), il
ricorso va parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti
trasmessi a una nuova Corte di assise perché statuisca di nuovo nel senso dei
considerandi anche sull'imputazione di tentata coazione sessuale. Ciò comporta
una modifica dei dispositivo n. 1 della sentenza emanata l'8 febbraio 2002 da
questa Corte, che il Tribunale federale ha in parte annullato. Rimane ancora da
rideterminarsi, nelle condizioni descritte, sulle spese e sulle ripetibili.
-
La Corte di cassazione e di revisione penale giudica sulle spese
(art. 15 cpv. 1 CPP). Se vi pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le
spese posteriori all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). Con la
sentenza dell'8 novembre 2001 questa Corte aveva addebitato gli oneri
processuali allo Stato nella misura di due terzi e al ricorrente per il resto,
condannando lo Stato a versare al ricorrente un'indennità di fr. 5000.– per
ripetibili ridotte. A quel momento essa aveva considerato che il ricorrente
otteneva causa vinta per quanto riguarda l'accusa di tentata coazione sessuale,
dalla quale era prosciolto, ma usciva soccombente nella misura in cui postulava
l'annullamento della sentenza impugnata, non senza uscire parzialmente
vittorioso circa l'imputazione di atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere, da rigiudicare. Ora l'imputato esce in
parte soccombente anche per quanto riguarda l'accusa di coazione sessuale,
dovendo egli essere riprocessato anche a tale riguardo. Nelle circostanze
descritte si giustifica dunque di addebitare gli oneri processuali al
ricorrente e allo Stato in ragione di metà ciascuno. A titolo di ripetibili
ridotte lo Stato verserà al ricorrente un'indennità di fr. 4000.– (art. 9 cpv.
6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura cui è ammissibile e non è divenuto privo di
oggetto, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi sull'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti
di __________.
Per
il resto il dispositivo n. 1 della sentenza emanata l'8 novembre dalla Corte di
cassazione e di revisione penale rimane invariato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4'000.–
b)
spese fr. 200.–
fr.
4'200.–
sono
posti a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno. Lo
Stato rifonderà al ricorrente fr. 4'000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– dott.
__________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– avv.
__________ (per la parte civile __________);
– avv.
__________ (per la parte civile __________).
Per
la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster