AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.56
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.56
Lugano,
6 maggio 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9
settembre 2002 presentato da
__________,
(patrocinata dagli avvocati __________,
e __________)
contro
la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte
delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
non
ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali
in Lugano ha dichiarato __________ autrice colpevole di:
– ripetuta truffa per
mestiere in danno dei coniugi __________ e __________, cittadini tedeschi
residenti a __________,
-
in 39 occasioni commessa da sé sola per un importo di
complessivi fr. 1 506 994.– e DM 939 120.– (dall'ottobre del 1990 all'ottobre
del 2000), e
-
in 13 occasioni commessa in correità con __________ per un
importo di complessivi DM 23 278 300.– (nel corso del 2000);
– lesioni gravi per
avere, dal 1997, cagionato con dolo eventuale un'infermità mentale
irreversibile, ovvero un danno grave e permanente alla salute di __________, e
– conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione per avere, in correità con terzi, indotto
con l'inganno, in qualità di acquirente, il notaio __________ ad attestare in
un rogito di compravendita immobiliare, il 24 marzo 2000, un prezzo inferiore a
quello effettivamente pagato (fr. 280 000.– invece di fr. 385 000.–).
è stata prosciolta invece dall'accusa di truffa aggravata per avere fornito nel
1994, 1995 e 1997 ai coniugi __________, dietro versamento di complessivi DM
307 690.–, medicamenti destinati all'amico di famiglia __________. È stata prosciolta
altresì dalla medesima accusa, sino a concorrenza di
fr. 351
000.–, per avere effettivamente destinato quest'ultimo importo, come dichiarato,
a opere di beneficenza.
Con la
stessa sentenza la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore
colpevole di:
– truffa per mestiere in
danno dei coniugi __________ e __________, come detto, commessa in correità con
__________ in 13 occasioni per complessivi DM 23 278 300.– (nel corso del
2000) e
– riciclaggio di denaro
per avere fatto trasferire, il 20 ottobre 2000, una somma di DM 5 300 000.– da
un suo conto presso la __________ a un conto della moglie presso il medesimo
istituto allo scopo di vanificarne il ritrovamento e la confisca.
In
applicazione della pena, __________ si è vista infliggere 9 anni di reclusione
(compreso il carcere preventivo sofferto). A __________, cui è stato
riconosciuto uno stato di grave scemata responsabilità, sono stati irrogati 2
anni di reclusione (computato anche nel suo caso il carcere preventivo
sofferto) e 7 anni di espulsione dalla Svizzera. Entrambi gli imputati sono
stati condannati inoltre a rifondere solidalmente a __________ e __________
complessivi fr. 18 762 591.30 con interessi a titolo di risarcimento danni.
La Corte
ha ordinato altresì la confisca di otto conti bancari e della particella n.
__________ RFD di __________, intestata ad __________
,
“deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali”. Tali beni
sono stati attribuiti a __________ e __________ in parziale risarcimento del
danno. La Corte ha mantenuto anche il sequestro conservativo – in garanzia del
risarcimento assegnato ai coniugi __________ – di ulteriori quattro conti
bancari, così come delle particelle n. __________ e __________ RFD di
__________, pure intestate ad __________. Infine la Corte ha ordinato la
confisca in favore dello Stato di strumenti medici e di documentazione
sequestrata al domicilio di __________. Due ultimi conti bancari sono stati
invece dissequestrati, il loro saldo non risultando costituire provento di
reato.
B. In
estrema sintesi la fattispecie si riconduce agli accertamenti che seguono. I
coniugi __________ e __________, facoltosi cittadini germanici, hanno conosciuto
a __________ nel 1986/87 __________, la quale risiedeva a __________ e si diceva
dottoressa laureata all'Università di __________, già ricercatrice in un
__________ -Institut sull'uso del laser in medicina, per tacere di altre lauree
e specializzazioni come un asserito titolo di professore ottenuto per lavori
nel campo della psico-neuro-immunologia. __________ si dichiarava dedita
inoltre, per filantropia, all'assistenza di vecchi e malati della regione.
Così, ha accertato la Corte, pur essendo semplice naturopata senza alcuna
formazione universitaria, con l'inganno astuto essa ha conquistato la fiducia
degli anziani coniugi, divenendone medico personale. Per un decennio almeno,
tra l'ottobre del 1990 e l'ottobre del 2000, essa ha percepito da loro un
compenso fisso di fr. 5000.– mensili, oltre a un'indennità di fr. 10 000.–
mensili da destinare a opere caritatevoli. A ciò si è aggiunto altro denaro da
lei ottenuto per ulteriori devoluzioni in beneficenza, per presunti corsi di
formazione, per l'acquisto di un computer e per la fornitura di medicamenti (il
più delle volte importati dall'America), compresa l'asserita elaborazione in
laboratori della __________, nel dicembre 1999, di uno specifico farmaco
genetico destinato a combattere il morbo di Alzheimer, costato a __________ DM
890 000.–. In realtà, ha accertato la Corte, i farmaci in questione non erano
di alcuna efficacia terapeutica dimostrata, i pretesi corsi di formazione si risolvevano
in vacanze e solo una piccola parte del denaro ricevuto per opere di
beneficenza è stato destinato a scopi caritatevoli. Inoltre negli Stati Uniti
non è stato preparato alcunché di specifico per __________: quanto __________
ha consegnato al paziente nel dicembre del 1999 era solo “Wobenzym N”, un antinfiammatorio
non registrato in Svizzera ch'essa già procurava ai coniugi. Tutto ciò ha
consentito ad __________ di arricchirsi, sull'arco di un decennio, di
complessivi fr. 1 506 994.– e DM 939 120.–.
Nel 1997
__________ ha cominciato ad accusare gravi problemi di salute. Sin dal 1986
egli soffriva di forte ipertensione, per contrastare la quale nel 1995
__________ gli aveva consegnato preparati diversi (“Coradol”, “Rauvolfia”, “Rutina”).
La salute dell'anziano è andata tuttavia peggiorando, tant'è che nel 1997 il
dott. __________, cui __________ si rivolgeva per ottenere la periodica
attestazione di idoneità alla guida, gli ha prescritto l'assunzione di
“Zestril”, un antipertensivo, e di “Aspirina cardio”, un antiaggregante.
__________, nella quale __________ aveva cieca fiducia, ha sostituito
l'aspirina – che riteneva avere troppe controindicazioni – con il noto “Wobenzym
N”, che i coniugi già assumevano. Ciò ha vanificato, secondo la Corte, gli
effetti della terapia. La salute dell'uomo, ottantenne, è continuata a peggiorare.
__________ appariva viepiù confuso e rallentato, con progressivo degrado
intellettuale (perdite di memoria, difficoltà di espressione). Per finire sono
subentrate manifestazioni di demenza che lo hanno reso irreversibilmente
disorientato nel tempo e nello spazio. __________ sapeva che il vero problema
di __________ era la pressione alta (sebbene paventasse il morbo di Alzheimer o
quello di Parkinson), conosceva i rischi dell'ipertensione arteriosa (danni
cerebrali) ed era del tutto consapevole che il suo trattamento era inefficace.
La Corte ha accertato del resto che __________ non era affetto da altre
patologie e che con grande probabilità la demenza, di tipo
vascolare-multinfartuale (non senile), poteva essere evitata con l'adeguato uso
di ipertensivi classici, scientificamente approvati.
Alla fine
del 1999 __________ ha parlato ai coniugi __________ di un grande medico
ricercatore, specializzato in chirurgia sperimentale e biotecnologia,
professore e candidato al premio Nobel, che lavorava segretamente per
l'esercito tedesco in un __________ -Institut, che viaggiava sotto scorta e che
lei conosceva per avere operato gratuitamente la di lei madre al cuore, in
Germania. In realtà __________ era un ex elettricista, divenuto aiuto
infermiere – senza nemmeno una formazione completa – dopo essere entrato nel
1977 come novizio nell'ordine monastico degli ospedalieri (che ha lasciato due
anni dopo). Nel 1984 egli aveva cominciato a praticare abusivamente la medicina,
ma era stato scoperto e perseguito penalmente, salvo sfuggire a sanzioni
poiché riconosciuto ai limiti dell'irresponsabilità. Dopo di allora egli non
aveva più lavorato, sostentandosi grazie alla rendita di invalidità percepita
dalla moglie (sposata nel 1994) e a prestiti di amici. __________ ha fatto
credere con astuzia ai coniugi __________ – ha accertato la Corte – che, tra
gli altri meriti, __________ era un luminare nella ricerca sul morbo di
Alzheimer. Così, nella seconda metà di gennaio del 2000 lei e __________ si
sono recati dai coniugi __________, in elicottero, e hanno prelevato a
__________ un campione di sangue da portare subito all'Università di Boston per
la preparazione di un rimedio genetico. In realtà la fiala è stata gettata.
Per la pretesa elaborazione del medicamento __________ ha pagato DM 1 500
000.–. Inoltre __________ si è vista consegnare da __________ un testamento in
cui i coniugi destinavano un quarto del loro patrimonio a una fondazione che la
stessa __________ avrebbe amministrato.
Una
decina di giorni più tardi __________ e __________ hanno nuovamente raggiunto
__________ in elicottero, hanno somministrato a __________ l'asserito medicamento
genetico (una semplice soluzione salina comperata in farmacia) e hanno prelevato
un campione di sangue anche a __________. Con il pretesto di sintetizzare un
rimedio anche per lei (a loro dire affetta da un aspergiloma) e, soprattutto,
di continuare la cura del marito essi hanno ottenuto altri DM 2 100 000.–. Su
richiesta di __________ a quel versamento ne sono seguiti altri: uno di DM 3
800 000.– ai primi di marzo del 2000, uno di DM 345 000.– una ventina di giorni
dopo, uno di € 1 352 300.– all'inizio di aprile e uno di DM 720 000.– il 20
aprile 2000. Infine __________ ha proposto ai coniugi __________ di costituire
una società anonima, creando nel Ticino un laboratorio per sfruttare economicamente
le presunte scoperte di __________, non senza precisare che all'operazione era
interessato il dott. __________, sindaco di __________. Nel maggio del 2000 i
coniugi __________ hanno versato così fr. 200 000.– per costituire il capitale
della ditta, fondata sotto la ragione sociale __________ S.A. con un capitale
di fr. 100 000.–. Gli altri fr. 100 000.– sono stati trattenuti da __________.
Per finanziare la ricerca di __________ nel quadro della __________ S.A.
__________ ha ottenuto dai coniugi __________ ancora DM 2 000 000 ai primi di
maggio del 2000, DM 550 000.– a fine mese, DM 2 500 000.– nel giugno successivo,
fr. 2 400 000.– alla fine del mese di luglio, DM 2 418 300 nell'agosto e DM 1
500 000.– a settembre. Nell'ottobre del 2000 essa ha riscosso ancora DM 200
000.– per onorari di __________. La vicenda si è conclusa poco dopo, con
l'arresto di __________ e, successivamente, di __________.
C. Contro
la sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte delle assise criminali
__________ ha introdotto il giorno stesso una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 9
settembre 2002 essa chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, sia
pronunciata:
– la sua assoluzione, in
tutto o in parte, dall'accusa di truffa per mestiere (dispositivo n. 1.1);
– la sua assoluzione
dall'accusa di lesioni gravi (dispositivo n. 1.2);
– la sua assoluzione
dall'accusa di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (dispositivo n.
1.3);
– la riduzione a 20 mesi
di detenzione della pena inflittale, con scarcerazione immediata (dispositivo
n. 4.1);
– l'annullamento, in
tutto o in parte, delle condanna al risarcimento del danno (dispositivo n. 5);
– l'annullamento, in
tutto o in parte, delle confische in favore dei coniugi __________ (dispositivo
n. 6);
– l'annullamento, in
tutto o in parte, delle conferme di sequestro in favore dei medesimi
(dispositivo n. 7);
– l'annullamento della
confisca relativa ai medicamenti, ai macchinari e alla documentazione rinvenuta
al suo domicilio di __________ (dispositivo n. 8) e
– l'annullamento del
giudizio sulle spese (dispositivo n. 10).
In
subordine la ricorrente postula la cassazione della sentenza impugnata e il
rinvio della causa a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio, “con stralcio
dagli atti processuali della perizia psichiatrica della dott. __________ con
annessi esami testistici del signor __________ ”.
Nelle
loro osservazioni del 27 settembre 2002 __________ e __________ propongono di
respingere il ricorso nella misura in cui fosse ammissibile. Con osservazioni
del 2 ottobre 2002 il Procuratore pubblico conclude a sua volta per il rigetto
dell'impugnazione.
D. __________
è deceduto a Berlino il __________ 2003. Al pubblico dibattimento del 6 maggio
2003 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale i difensori di
__________ hanno esposto le loro tesi, ribadendo le loro conclusioni. Il Procuratore
pubblico ha postulato una volta ancora il rigetto del ricorso, nella misura in
cui fosse ricevibile. Il patrocinatore delle parti civili ha formulato analoga
richiesta. La ricorrente si è rimessa alle allegazioni dei propri difensori,
rammaricandosi per l'accaduto.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente
su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.
30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II
129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a
pag. 211).
- Davanti
alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti
né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza
(Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P.,
consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re
I., consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base
dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non possono dunque
entrare in linea di conto ai fini del giudizio né il referto medico del 3
settembre 2002 sull'efficacia del farmaco “Wobenzym N”, accluso al ricorso, né
quello del 23 aprile 2003, inviato a questa Corte il 30 aprile successivo, in
cui si afferma che non solo l'ipertensione, ma anche altre cause possono
portare a sindromi di demenza. Sapere se tali documenti possano eventualmente
suffragare una domanda di revisione (art. 299 CPP) è, con tutta evidenza, un
quesito estraneo all'oggetto del giudizio odierno.
Si
aggiunga, per abbondanza, che la Corte di assise ha dichiarato l'imputata colpevole
di lesioni gravi non solo per avere sostituito a suo tempo l'“Aspirina cardio”
prescritta dal dott. __________ con il “Wobenzym N”, “ma anche e soprattutto
[per] il mancato adeguamento della terapia antipertensiva che si dimostrava nei
fatti inefficace” (sentenza impugnata, pag. 108 verso l'alto). Sapere se il
“Wobenzym N” sia o non sia un surrogato dell'aspirina non sarebbe quindi
decisivo ai fini del giudizio. Quanto al fatto che non solo l'ipertensione
arteriosa, ma anche altri fattori possano generare fenomeni di demenza, come le
malattie cardiache (fibrillazioni atriali, affezioni coronariche, insufficienza
cardiaca), il diabete mellito, il fumo, le macroangiopatie, l'abuso di bevande
alcoliche, l'età avanzata e il sesso maschile, ciò poco sussidia, dal momento
che – come si vedrà oltre – all'infuori dell'ipertensione il perito giudiziario
non ha riscontrato alcun'altra patologia che potesse causare demenza (sentenza,
pag. 105 in basso). Per di più, il referto medico del 23 aprile 2003 si diparte
dalla premessa che __________ soffrisse di arteriosclerosi generalizzata (pag.
2 in alto), ipotesi che non trova alcun conforto agli atti. In concreto nemmeno
tale parere si rivelerebbe dunque di rilievo per il giudizio.
-
Al
pubblico dibattimento del 6 maggio 2003 il secondo difensore della ricorrente
ha esposto doglianze e argomentazioni in modo assolutamente autonomo, senza il
benché minimo riferimento al contenuto del memoriale redatto dal primo
difensore. Ciò non è ammissibile. È vero che la Corte di cassazione e di
revisione penale non è legata alle motivazioni di un ricorso (art. 295 cpv. 2
CPP), nel quadro però delle censure sollevate. Critiche enunciate per la prima
volta al dibattimento (art. 292 CPP, identico all'abrogato art. 233 vCPP) non
sono mai state ricevibili (CCRP, sentenza del 16 dicembre 1981 in re S.,
consid. 4.3.4; più recentemente: CCRP, sentenza del 18 ottobre 1994 in re E. e
litisconsorti, consid. 22a). Se così non fosse, un imputato potrebbe limitarsi
a formulare nel ricorso scritto le proprie richieste di giudizio, riservandosi
di addurre le motivazioni al dibattimento, ciò che appunto la giurisprudenza
vieta (CCRP, sentenza del 7 ottobre 1986 in re H., consid. 1; Rep. 1974 pag.
217 consid. 2). Quanto il secondo patrocinatore della ricorrente ha addotto il
6 maggio 2003 può quindi essere considerato nella sola misura in cui trovi adeguato
riscontro nel gravame scritto. Per il resto, va dichiarato irricevibile.
-
L'imputata
esordisce anzitutto, nel ricorso, contestando l'accusa di lesioni gravi
(memoriale, punto 1.1). Sostiene di avere frainteso l'origine dei sintomi
manifestati da __________, attribuendoli alla malattia di Alzheimer o a
senilità, onde la sua inconsapevolezza circa la vera causa del male (“primo
assunto”), e soggiunge di non avere inteso cagionare un danno alla salute di
__________ (“secondo assunto”) né di avere assistito consapevolmente al
degrado valetudinario dell'uomo (“terzo assunto”). L'argomentazione è
irricevibile. Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di
fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV
242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag.
22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii), che vincola la Corte di cassazione e di
revisione penale. Il relativo apprezzamento quindi può essere criticato solo
per arbitrio. La ricorrente non tenta nemmeno di dimostrare estremi del genere,
limitandosi a doglianze meramente appellatorie. Tali censure sfuggono perciò a
qualsiasi esame.
-
Il
ricorso è irricevibile anche nella misura in cui la ricorrente insorge contro
il rapporto di causalità naturale tra la forte ipertensione sofferta da
__________ e il manifestarsi della demenza (ricorso, punto 1.2). Il nesso di
causalità naturale è, a sua volta, un dato di fatto (DTF 125 IV 195 consid. 2b
pag. 197, 123 III 110 consid. 2 pag. 111, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con
richiami). Non può quindi essere discusso liberamente, come se la Corte di
cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere
cognitivo. I primi giudici hanno accertato senza ambagi, con riferimento alla
perizia giudiziaria, che “un'adeguata terapia antipertensiva avrebbe evitato i
danni cerebrali intervenuti” (sentenza, pag. 105). La ricorrente non nega che
ciò sia vero: ribadisce di non avere diagnosticato la vera causa del male e di
avere errato involontariamente nella terapia, ma ciò riguarda una volta di più
la sua consapevolezza, che è – come si è appena visto – un altro dato di fatto.
Al dibattimento l'interessata ha contestato altresì la perizia giudiziaria,
definendola superficiale e inconcludente. Totalmente estranee al contenuto del
memoriale scritto, simili argomentazioni non sono ricevibili. In cassazione del
resto non si tratta di valutare la forza probante di una perizia: si tratta di
sapere se, valutando tale perizia, la prima Corte sia caduta in arbitrio. Privo
di adeguata motivazione, al proposito il ricorso si dimostra una volta ancora improponibile.
-
Circa
la qualifica delle lesioni riportate da __________ (memoriale, punto 1.3) la
ricorrente torna a contestare – senza alcun accenno all'arbitrio – la sua
intenzionalità. Non giova ripetere però che l'intenzione è un dato di fatto. La
ricorrente critica anche l'adeguatezza del nesso causale, affermando che
il paziente stesso rifiutava i farmaci prescritti dal suo precedente medico, il
dott. __________. Dimentica però che tale renitenza si riferisce al periodo
anteriore al 1995, mentre le lesioni gravi a lei imputate sono successive al
1997 (sentenza, pag. 96 consid. 6.2 e pag. 98 consid. 6.3). L'asserto cade
dunque nel vuoto. Che nel 1999 __________ si sia rivolto d'urgenza a uno
specialista di malattie polmonari poco giova, giacché non consta che quel
medico si sia curato della pressione arteriosa (sentenza, pag. 113). E da un
chirurgo polmonare, il quale avrebbe verosimilmente verificato la pressione arteriosa,
__________ ha poi rinunciato a presentarsi, proprio su indicazione della ricorrente
(sentenza, pag. 115 consid. 7.2 in fine).
Per
quanto riguarda la qualifica del reato, l'interessata sostiene che __________
ha riportato solo lesioni semplici (art. 123 CP) o, tutt'al più, colpose (art.
125 CP). A parte il fatto però che nessuno dei precedenti da lei menzionati
(ricorso, punti 1.3.1 a 1.3.5) è simile o anche solo assimilabile al caso in
esame, non può seriamente revocarsi in dubbio che cagionare l'occlusione di
arterie cerebrali (ancorché piccole) a una persona, sicché quest'ultima subisca
danni irreversibili al cervello, non sia più capace di orientarsi nel tempo e
nello spazio, ragioni a rilento e solo su temi semplici, fatichi a parlare,
perda il filo del discorso, non sia più in grado di spostarsi né di vestirsi o
di lavarsi o di nutrirsi senza l'aiuto altrui (sentenza impugnata, pag. 101
consid. 6.4) costituisca – in assenza di altre patologie accertate (sentenza,
pag. 105 in basso) – una lesione grave nel senso dell'art. 122 seconda e terza
frase CP. Su questo punto, checché asserisca la ricorrente sulla base dei
precedenti da lei evocati, il gravame è privo di consistenza.
Diversa è
la questione di sapere se la ricorrente abbia agito con dolo eventuale – come
ha ritenuto la Corte di assise – o per imprevidenza colpevole. L'interessata si
diffonde in teorie su “sapere” e “volere”, ma dimentica una volta di più che
quanto la Corte ha accertato circa la sua consapevolezza e la sua volontà è un
fatto vincolante in sede di cassazione (sopra, consid. 3). In concreto la
ricorrente sapeva che __________ andava curato, sapeva che l'ipertensione può
causare danni cerebrali, sapeva che la pressione arteriosa di __________
rimaneva troppo alta, sapeva che la salute dell'uomo peggiorava (sentenza, pag.
111) ed era “perfettamente consapevole” circa l'inefficacia della sua terapia
(sentenza, pag. 108 a metà). Ciò nondimeno essa si è adoperata “affinché gli
__________ non fossero visitati da nessun altro” (sentenza, pag. 108 in basso),
affermando che i medici ticinesi non erano all'altezza delle sue competenze
(sentenza, pag. 109). Tali constatazioni non possono essere semplicemente
tacciate di arbitrio o di contraddittorietà. Incombeva alla ricorrente spiegare
con chiari richiami agli atti ove risiederebbe l'arbitrio, illustrando perché
simili accertamenti sarebbero in contrasto palmare con le risultanze istruttorie.
Invano si cercherebbe una motivazione del genere nel ricorso e invano la si è attesa
al dibattimento.
-
Sempre
per quanto attiene alla qualifica delle lesioni riportate da __________, la
ricorrente allega altre citazioni giurisprudenziali (memoriale, punti 1.4 e
1.5) intese ad allegare che in campo terapeutico un nesso causale può essere
“agevolmente” interrotto da una diagnosi errata, che lesioni semplici possono
anche cagionare malattie gravi e che in caso di intervento medico “un attentato
importante” alla salute può configurare anche una mera lesione semplice, alla
stessa stregua – per esempio – di iniezioni non autorizzate dal paziente. La
ricorrente insiste dipoi sulla distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto,
asserendo che i danni alla salute costituiscono per principio lesioni semplici.
Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultima opinione non può lontanamente
essere condivisa, il ricorso si esaurisce in una rassegna di giurisprudenza
puramente astratta e non si confronta né con quanto l'imputata sapeva circa le
conseguenze dell'ipertensione in generale né con le lesioni concretamente
riportate da __________ nel caso specifico. Per di più, la ricorrente confonde
fatti e diritto come se si rivolgesse a un'autorità chiamata a giudicare liberamente,
senza vincoli cognitivi. Formulato come un atto di appello, senza alcuna chiara
censura cassatoria, il ricorso si dimostra una volta ancora infruttuoso.
-
Nel
punto 1.6 del memoriale l'interessata riprende a trattare la questione della causalità
naturale fra il suo comportamento e la demenza in cui versa ormai __________.
Essa rammenta lo “stato patologico preesistente (l'alta pressione)” del
soggetto, la sua età, le sue resistenze a adottare “uno stile di vita meno pesante
e abitudini alimentari più sane”. Richiama anche il nuovo referto medico del 3
settembre 2002 – accluso al ricorso (sopra, consid. 2) – sull'efficacia del
“Wobenzym N” e fa valere che in concreto, comunque sia, il nesso causale è
stato interrotto “dalle ripetute visite mediche effettuate dal dott. __________
in occasione dei controlli periodici ai quali regolarmente __________ si
sottoponeva”, come pure dalla proposta di terapia formulata da un altro medico,
entrambi i professionisti avendo sollecitato __________ ad assumere aspirina.
La ricorrente sottolinea inoltre la sua mancanza di intenzionalità (in specie
di dolo eventuale) e contesta nuovamente l'esistenza di lesioni gravi. Che al riguardo
il ricorso si presenti come una commistione appena districabile di fatti e diritto
è dir poco.
a) Per
quanto concerne il nesso di causalità naturale, anzitutto, esso sussiste ove un
determinato comportamento appaia come la condizione necessaria per il verificarsi
di un risultato (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a
pag. 212 con richiami). Tale comportamento non deve apparire per forza come la
causa unica e immediata: è sufficiente che, insieme con altre cause, esso abbia
contribuito con alto grado di verosimiglianza a produrre l'evento (sentenza del
Tribunale federale 6S.54/2002 del 27 giugno 2002 in re C., consid. 4.2). Il
nesso di causalità naturale è – si ribadisce – un dato di fatto che vincola
Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 4). Accertato un
nesso di causalità naturale, occorre ancora domandarsi se esso sia adeguato,
cioè se il comportamento dell'autore fosse idoneo, secondo la comune esperienza
e il normale andamento delle cose, a provocare o a favorire quel risultato (DTF
123 III 110 consid. 3a pag. 112, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212 con rinvii). La
causalità adeguata può – eccezionalmente – essere interrotta ove circostanze
concomitanti (come la forza della natura, un difetto del materiale, un vizio di
costruzione, la colpa di un terzo o quella della vittima) appaiano tanto imprevedibili
da relegare in sott'ordine il comportamento dell'autore e tutte le altre
concause (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65 con riferimenti). Il nesso di causalità
adeguata è un problema di diritto (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213).
b) Nella
fattispecie la Corte di assise ha accertato che la sindrome demenziale di cui
soffre __________ è dovuta all'occlusione irreversibile di arterie cerebrali
causata da persistente ipertensione, ciò che con grande probabilità un'adeguata
terapia farmacologica avrebbe evitato (sentenza, pag. 105 con riferimento alla
perizia giudiziaria). La ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe
arbitrario né pretende che la Corte di assise abbia frainteso la nozione di
causalità naturale. L'interruzione del nesso evocata nel ricorso riguarda, in
realtà, la causalità adeguata. Mal si comprende tuttavia come l'età del
soggetto (nota alla ricorrente), la forte e annosa ipertensione (nota alla
ricorrente: sentenza, pag. 96 a metà), la renitenza di lui a cambiare ritmi di
vita e abitudini alimentari (per altro di scarso influsso: sentenza, pag. 104),
le prescrizioni del dott. __________ o del medico di __________ possano
apparire circostanze concomitanti eccezionali tanto imprevedibili da relegare
in sott'ordine il comportamento dell'imputata. Tanto meno ove si consideri che
proprio la ricorrente ha modificato la terapia prescritta dal dott. __________,
sostituendo l'aspirina con il noto “Wobenzym N”. Non privo di disinvoltura, al
riguardo il gravame non merita altra disamina.
c) Quanto
alla mancanza di dolo eventuale, la nozione è sicuramente giuridica (art. 18
CP). Dolo eventuale sussiste ove un autore, pur ritenendo possibile che il suo
comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato,
se ne accomodi e agisca ugualmente, augurandosi tutt'al più che l'evento o il
risultato non si verifichi (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti).
Quel che l'autore sa o vuole nel caso specifico è nondimeno – come si è ripetuto
– un dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale
(sopra, consid. 3). In concreto la ricorrente conosceva i possibili esiti di
un'eccessiva pressione arteriosa di lunga data e sapeva che la terapia da lei
applicata era inefficace (“poiché ne constatava nei fatti l'inefficacia”:
sentenza, pag. 111 in basso). Lasciando le cose come stavano essa ha quindi
accettato che il rischio di danni cerebrali o di eventi cardiaci acuti
(infarti) si avverasse. Chi si accomoda di un evento, invero, lo accetta, anche
se non lo approva (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). E l'ipotesi – puramente
soggettiva – che __________ fosse colpito dal morbo di Alzheimer non dispensava
la ricorrente dal curare in modo idoneo almeno l'ipertensione. Tanto meno ove
si pensi che a tal fine sarebbe verosimilmente bastato intensificare il trattamento
(sentenza, pag. 103) e che come medico di fiducia essa aveva una posizione di garante
(sentenza, pag. 106 in fondo). Nella misura in cui tenta di mettere in discussione
il nesso di causalità adeguata, la ricorrente non può dunque trovare ascolto.
d) Quanto
all'esistenza di lesioni gravi, la ricorrente insiste nel sostenere che il
semplice fatto di lasciar peggiorare una malattia preesistente non può, contrariamente
a quello di provocare una malattia, configurare una lesione grave. Essa
dimentica tuttavia che la qualifica di lesione grave dipende dal risultato (DTF
124 IV 56; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 ad art. 122 CC; Roth in: Basler Kommentar, StGB II,
Basilea 2003, n. 1 ad art. 122), non dalle condizioni in cui si trovava il
soggetto prima dell'atto illecito. E sulle condizioni irreparabili in cui è
venuto a trovarsi __________ non mette più conto ormai di diffondersi (sopra,
consid. 5).
- In
merito alla condanna per truffa aggravata la ricorrente censura in primo luogo
l'accertamento stando al quale essa medesima ha orchestrato l'artificio che nel
dicembre del 1999 ha indotto i coniugi __________ a elargire la somma di DM 890
000.– per la pretesa elaborazione, in laboratori della __________ a Boston, di
uno specifico farmaco genetico destinato a combattere il morbo di Alzheimer.
Essa afferma di essere stata uno strumento inconsapevole alla mercé di
__________, il quale non solo ha partecipato, ma ha subdolamente ideato – come
vero “motore” dell'operazione – il primo episodio di “un meccanismo collaudato
per attingere a piene mani al patrimonio degli __________ ” (ricorso, punti
2.1 e 2.2).
a) La
Corte di assise ha riassunto le due contrapposte versioni di __________ e di
__________, che si addossavano a vicenda la responsabilità dell'inganno,
spiegando per finire di avere creduto a quella del secondo sia perché suffragata
“in modo granitico” dalle dichiarazioni costanti e categoriche di __________,
“secondo cui la __________, nel proporle questi medicamenti, non le fece neppure
il nome di __________. Soltanto in seguito (…) iniziò a parlarle di __________
– di cui le aveva accennato in termini più generali nella primavera precedente
– vantandone le qualità di medico e di ricercatore” (sentenza, pag. 83). Fosse
stato __________ a escogitare l'invenzione della cura contro l'Alzheimer – ha
soggiunto la Corte – “certamente la __________ lo avrebbe detto alla
__________, anche soltanto per meglio convincerla della bontà della cura” (loc.
cit.). Non senza malevolenza, la ricorrente taccia la Corte di parzialità, ma
non spende una parola – né l'ha spesa al dibattimento – per contestare l'argomentazione
testé riassunta. Carente di motivazione, su questo punto il ricorso si dimostra
inammissibile. Certo, la ricorrente si vale del fatto che nella loro istanza di
risarcimento i coniugi __________ abbiano accusato __________ di essere “già
nel gioco” il giorno del loro primo versamento. A parte il fatto però che le
persuasioni di parte civile non sono per ciò solo determinanti, l'interessata
trascura che un ricorso per cassazione non è un atto di appello e che il
ricorrente deve confrontarsi con la sentenza impugnata, non con l'opinione
delle parti civili o con quella della pubblica accusa.
b) Che
__________ non fosse l'ideatore del raggiro legato alla possibilità di elaborare
un rimedio contro il morbo di Alzheimer ancora non significa, con ogni
evidenza, ch'egli fosse totalmente estraneo alla riscossione dei DM 890 000.–.
La Corte medesima ha accertato che sin dal dicembre del 1999 la ricorrente
aveva proposto a __________ di fingersi medico e di eseguire un prelievo di
sangue a __________ (sentenza, pag. 120 in alto). Al dibattimento la ricorrente
ha sottolineato altresì come __________ abbia ammesso di essere stata interpellata
il 28 dicembre 1999 direttamente da __________, il quale le aveva significato
la sua disponibilità a far produrre pillole speciali per il marito __________,
non ancora autorizzate in Germania (act. A.21, pag. 4 a metà). Inoltre, dei DM
890 000.– riscossi da __________, non meno di DM 550 000.– sono finiti su un
conto intestato ai suoceri di __________ (sentenza, pag. 84 verso l'alto),
senza che la Corte di assise abbia potuto trovare una spiegazione plausibile
(“semplicemente, visti i rapporti fra __________ e __________, il primo ha
beneficiato di parte dei soldi prelevati dalla seconda senza avere un ruolo
negli eventi che hanno portato a tale prelievo”: sentenza, pag. 84 a metà).
__________ invero doveva fungere anche da tesoriere e custodire denaro dell'imputata
(sentenza, pag. 146 in alto). Che ciò basti per giustificare il riversamento
dei DM 550 000.– ai suoceri di lui, tuttavia, appare dubbio. Comunque sia, si
volesse anche supporre che __________ non fosse estraneo all'operazione, resta
il fatto che contro di lui non risulta essere stato promosso alcun capo
d'imputazione correlato all'incasso dei DM 890 000.–. Inoltre nel diritto penale
ognuno risponde delle proprie colpe. Quand'anche __________ avesse concorso
alla commissione del reato, ciò non solleverebbe la ricorrente dalle proprie
responsabilità, sicché un eventuale coinvolgimento di __________ in veste di
complice o di correo non apporterebbe all'interessata alcun giovamento dal
profilo penale.
-
Sempre
contestando la condanna per truffa, la ricorrente assume di non avere abusato
della qualifica di dottore, essendo per lo meno naturopata (quantunque senza
alcun titolo accademico), di essersi limitata a esercitare la medicina con
un'attività “di piccolo cabotaggio”, curando qualche malanno ad anziani del paese,
e di avere in ogni modo assistito i coniugi __________ “con discreto successo”
(ricorso, punto 2.3.1). Asserisce inoltre – ciò che ha ribadito anche al
dibattimento – che medicinali come il “Neytumorin”, il “Wobenzym N” e altri da
essa procurati sono ottimi farmaci, ingiustamente screditati dalla pubblica
accusa (ricorso, punto 2.3.2). Prive di qualsiasi riferimento alla sentenza
impugnata, simili argomentazioni – del tutto appellatorie – si rivelano già di
primo acchito irricevibili. A qualsiasi esame sfugge anche la successiva
argomentazione, in cui la ricorrente assume che “nessun inganno, men che meno
astuto, a lei può essere imputato” (punto 2.3.3). La Corte di assise ha dedicato
svariati paragrafi alla questione (sentenza, pag. 85 consid. 5.2). La ricorrente
non tenta nemmeno di spiegare perché tali passaggi – che contengono precisi accertamenti
sul comportamento da lei tenuto – sarebbero errati o, in qualche modo,
giuridicamente viziati. Anzi, essa nemmeno vi allude, esaurendosi in un'arringa
tanto appassionata quanto infruttuosa in un ricorso per cassazione, nel cui
ambito l'applicazione del diritto è verificata bensì con libero esame, ma
limitatamente ai fatti accertati.
-
In un
capitolo successivo la ricorrente epiloga la sua biografia, proponendone una
“sobria rivisitazione” atta a “rileggere tutta la vicenda eliminando col
pensiero dalla [sua] vita tutto quanto ha a che vedere con __________ ” (punto
2.4.1). Analogamente essa procede nei confronti di __________, di cui descrive
i foschi precedenti (punto 2.4.2). Nel seguito essa ripercorre “i punti e le caratteristiche
essenziali che hanno fatto da sfondo alla conoscenza __________ ”, con ampi
richiami a verbali istruttori, commenti e deduzioni personali (punto 2.4.3).
Più oltre, la ricorrente fa valere di non essere stata indotta ad agire da
impellenti bisogni finanziari (punto 2.4.4) ed elenca tutta una serie di
menzogne raccontate da __________ (punto 2.4.5), ciò che giustificherebbe una
“conclusione intermedia” (punto 2.4.6), secondo cui essa non poteva sapere che
__________ non era medico, non è stata l'ideatrice della truffa verso i coniugi
__________, non ha attuato alcun inganno astuto e si è trovata in balìa di
__________ come uno strumento inconsapevole. Donde, a suo parere,
l'arbitrarietà dei contrari accertamenti della Corte. Ora, un ricorso per cassazione
non può essere motivato a tale stregua.
È appena
il caso di ricordare che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una
corte d'appello. Un condannato non può quindi limitarsi ad allegare la propria
versione dei fatti e la propria interpretazione degli eventi “a ruota libera”,
senza alcun riferimento alla sentenza impugnata, dolendosi di arbitrio perché
le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie. Egli deve
distinguere tra fatti e diritto. Nella misura in cui reputa che singoli
accertamenti di fatto siano arbitrari, gli tocca di indicare con un minimo di
precisione quali siano tali accertamenti e con quali risultanze agli atti essi
risultino manifestamente inconciliabili. Nella misura in cui ritiene invece che
– sulla base dei fatti accertati – la legge sia stata applicata in modo erroneo,
gli incombe di specificare quale sia la violazione censurata e perché essa sarebbe
tale. La Corte di cassazione e di revisione penale, in effetti, “è vincolata
agli accertamenti di fatto del giudice del merito” e “non può andar oltre i
limiti delle conclusioni del ricorrente” (art. 295 cpv. 1 CPP). Solo alle
motivazioni delle censure essa non è legata (art. 295 cpv. 2 CPP). Sapere se la
ricorrente conoscesse sin dall'inizio l'impostura di __________, fosse o non
fosse l'ideatrice della truffa, fosse o non fosse un ignaro strumento nelle
mani di __________ sono questioni di fatto. Al proposito la ricorrente avrebbe
dovuto precisare dove la Corte sarebbe caduta in arbitrio e perché. Sapere se
la ricorrente abbia attuato un inganno astuto è invece una questione di
diritto. Se non che, a tale riguardo l'interessata argomenta non sulla base dei
fatti accertati dalla prima Corte, ma fondandosi sulla propria versione degli
eventi. Comunque lo si consideri, il gravame in oggetto non è motivato come un
ricorso per cassazione, ma tutt'al più come un atto di appello – ammesso e non
concesso che in un atto di appello si possa prescindere da qualsiasi riferimento
alla sentenza impugnata – destinato a un'autorità munita di libera cognizione.
- La
ricorrente passa in rassegna, in una terza parte del memoriale, singoli aspetti
della condanna per truffa, contestando una volta ancora l'inganno astuto,
negando l'indebito profitto conseguito e sottolineando la diligenza di cui
avrebbero dovuto far uso i coniugi __________ (punto 3.1). Limitato a pochi
cenni che la stessa ricorrente definisce “generiche premesse” (pag. 45 in alto),
per altro senza particolare motivazione, al proposito il ricorso non ha portata
propria. Ciò posto, la ricorrente insorge contro quello che l'atto di accusa
definisce “salario”, ovvero il compenso fisso di
fr.
5000.– mensili da lei percepito tra il 1990 e il 2000 per i servigi resi ai
coniugi __________ (in totale almeno fr. 600 000.–: sentenza, pag. 63 in alto),
sostenendo che non si trattava di una mercede per prestazioni mediche, ma –
come ha ripetuto al dibattimento – della rimunerazione per un insieme di
servizi “non difforme dalle aspettative dei coniugi __________ ” (punto 3.2).
Invano essa tenta però di equivocare sui termini. La truffa ravvisata dalla
Corte di assise non consiste invero nel fatto che la ricorrente abbia fornito
prestazioni diverse da quelle richieste (di chiaro carattere medico,
contrariamente a quanto asserisce l'interessata), bensì che abbia fornito
prestazioni senza disporre delle conoscenze specialistiche presunte dai
pazienti. Nemmeno l'interessata pretende, del resto, che i coniugi __________ sarebbero
stati d'accordo di farsi curare a quel costo da una semplice naturopata. Non
esente da arditezza, al riguardo l'impugnazione sfiora il pretesto.
- L'elemento
dell'inganno astuto è contestato dalla ricorrente anche per quanto attiene
all'indennità di fr. 10 000.– mensili percepita dai coniugi __________, sempre
tra il 1990 e il 2000, per opere di beneficenza (in totale almeno fr. 1 200
000.–: sentenza, pag. 63 in basso). La ricorrente assevera che il denaro le è
stato elargito spontaneamente ed è stato effettivamente devoluto in beneficenza,
eccettuata la somma di fr. 100 000.– da lei usata per acquistare un terreno a
__________ (ricorso, punto 3.3). La Corte di assise ha accertato nondimeno che
i coniugi __________ hanno stanziato il versamento periodico proprio perché
persuasi che l'imputata fosse un medico (sentenza, pag. 63 consid. 4.2.1 e pag.
89 consid. 5.4.2). L'interessata non censura di arbitrio tale accertamento
(anzi, lo ignora nel ricorso e lo ha ignorato al dibattimento). Quanto
all'entità dell'arricchimento, la Corte ha accertato “un solo caso – quello di
don __________ – in cui l'attività benefica della __________ si è concretizzata
in aiuti finanziari” (consistenti in
fr.
3000.– mensili dal febbraio del 1992 al 1° dicembre 1997, più Lit. 10 000 000
circa per l'acquisto di attrezzature sanitarie: sentenza, pag. 66 in basso). La
ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe arbitrario. Asserisce di
non avere voluto rivelare il nome delle altre persone da lei beneficate per
non esporre queste ultime a pesanti sanzioni fiscali, ma ciò non basta – con
ogni evidenza – a sostanziare una censura di arbitrio. Insufficientemente
motivato, anche su tal punto il ricorso va dichiarato irricevibile.
-
Ad
analoga sorte è votata la contestazione dell'inganno astuto per quel che è dei
fr. 5000.– ottenuti dalla ricorrente nel luglio del 2000 in vista di
ricompensare l'amica __________, che la aiutava nelle opere di carità
(sentenza, pag. 68 consid. 4.2.3). La Corte di assise ha ritenuto che il denaro
non fosse destinato a riparare l'automobile con cui distribuire pasti caldi
agli anziani della regione (sentenza, pag. 89 in fondo), onde la truffa. La ricorrente,
come detto, non discute – né ha discusso al dibattimento – l'accertamento
secondo cui i coniugi __________ hanno sussidiato opere di beneficenza,
compresi i fr. 5000.– in favore di __________, perché certi che l'imputata
fosse un medico (ricorso, punto 3.4). Ne segue, una volta di più, l'irricevibilità
del ricorso.
-
La
ricorrente contesta l'inganno astuto anche per quanto concerne altri importi
da lei riscossi e distratti dalle finalità dichiarate: DM 3000.– per
partecipare a una conferenza medica e procurarsi testi scientifici, fr. 3000.–
per frequentare una giornata di studio a St. Moritz, fr. 5000.– per presunte
ricerche scientifiche, fr. 10 000.– per seguire un seminario medico a Basilea e
fr. 5000.– per un altro seminario, sempre a Basilea (memoriale, punto 3.5). La
Corte di assise ha accertato nondimeno che i coniugi __________ hanno
accondisceso alle richieste dell'imputata proprio per i titoli da essa vantati
(dottorati, lauree, diplomi) e per gli agganci da essa pretesi “con scienziati
e medici specializzati nella ricerca negli USA (grazie ai contatti creati mediante
il suo defunto marito, dipendente della __________)” (sentenza, pag. 68 consid.
4.2.4). La ricorrente obietta che i due anziani hanno omesso qualsiasi
verifica. Secondo la Corte di assise, però, costoro non avevano motivo di
sospettare “che la donna che era stata loro presentata come medico, che si era
qualificata come tale vantando esperienze e specializzazioni, che vedevano praticare
come medico, che come medico era conosciuta in tutta la regione, che procurava
loro medicinali di ogni tipo, del cui spirito altruistico erano convinti grazie
anche alla garanzia di buona fede data dalla collaborazione con don __________
”, il parroco di __________, era un'imbonitrice (sentenza, pag. 87 in alto). Perché,
nonostante la rassicurante situazione descritta, i coniugi __________
dovessero promuovere indagini la ricorrente non spiega. Ne deriva l'ulteriore
inammissibilità del rimedio. Quanto al finanziamento di fr. 5000.– ottenuto
dall'imputata nel giugno del 2000 per procurarsi un computer (sentenza, pag. 72
in fondo), costei sembra pretendere di avere acquistato il computer per
davvero, ma dimentica di avere ottenuto il finanziamento – sia come sia – con
inganno astuto, di cui non contesta le premesse (memoriale, punto 3.5 in fine).
L'argomentazione addotta nel ricorso è dunque infruttuosa.
-
Non
solo l'inganno astuto, ma anche l'arricchimento contesta l'imputata in
relazione agli importi da lei incassati per la fornitura di medicamenti ai
coniugi __________ (ricorso, punto 3.6). La Corte di assise ha ravvisato truffa
per l'ammontare di fr. 648 994.– e
DM 46
120.– (sentenza, pag. 91), sia perché i farmaci consegnati non erano stati
sintetizzati in alcun laboratorio di ricerca ed erano anzi – almeno in un caso
– “potenzialmente pericolosi”, sia perché “l'assenza di ricevute per importi
così importanti non può che essere considerata la prova che anche queste
operazioni hanno carattere truffaldino” (sentenza, loc. cit.). Che in concreto
– contrariamente a quanto la ricorrente asseriva (sentenza, pag. 75 in basso) –
non si trattasse né di preparati sperimentali, men che meno di tecnologia
genetica, né di prodotti personalizzati, specificamente elaborati in
laboratorio, la ricorrente non nega. Essa adduce che i destinatari avrebbero
dovuto informarsi ed eseguire controlli, ma non tenta nemmeno di confrontarsi
con quanto la Corte ha rilevato poc'anzi, ovvero che nelle particolarità del
caso i due anziani non sarebbero potuti sfuggire alla frode nemmeno facendo
uso di spirito critico (sopra, consid. 15). Insufficientemente motivato,
sull'inganno astuto il ricorso denota una volta ancora la sua irricevibilità.
Rimane la
questione legata all'arricchimento indebito, contro cui la ricorrente insorge,
sottolineando come manchi “la benché minima prova che da quel negoziare di
medicinali [essa] si sia arricchita”. A suo avviso dunque, “mancando il
requisito dell'arricchimento, cade il reato di truffa” (memoriale, pag. 49). La
conclusione è affrettata. Ai fini dell'art. 146 cpv. 1 CP (come pure dell'art.
148 cpv. 1 vCP, abrogato il 1° gennaio 1995) basta l'intenzione di
“procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”. Non occorre che un
vantaggio economico intervenga realmente (Corboz,
op. cit., n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno occorre che
l'autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 148 CP;
Arzt in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 131 ad art. 148 CP con rinvii). In concreto la ricorrente non contesta
di avere fornito i noti farmaci ai coniugi __________, fra il 1994 e il 2000,
con l'intenzione di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto”.
Tanto meno si duole di arbitrio circa l'accertamento di tale intenzione, che
vincola la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 4).
Ancora una volta il ricorso è destinato dunque all'insuccesso.
- È
vero che, per finire, nella fattispecie non è stato possibile stabilire quale
guadagno abbia concretamente tratto l'imputata dalla vendita dei farmaci. Le
cifre accertate dalla Corte di assise (complessivi fr. 648 994.– e DM 46
120.–) si riferiscono a quanto i coniugi __________ hanno versato alla
ricorrente. Quale fosse il margine utile di lei non è dato di sapere, tutto
ignorandosi sul valore effettivo dei prodotti (definiti dal Procuratore
pubblico di “poco prezzo”: sentenza, pag. 18 a metà). Come si è appena
spiegato, nondimeno, ciò non osta a una condanna per truffa. È quindi superfluo
domandarsi se – come reputa la Corte di assise – nel caso in esame “l'assenza
di ricevute per importi così importanti non può che essere considerata la prova
che anche queste operazioni hanno carattere truffaldino”. Per i motivi che seguono
si impone in ogni modo una verifica circa l'applicazione del diritto, che sulla
base dei fatti accertati la Corte di cassazione e di revisione penale verifica
d'ufficio.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di truffa l'arricchimento
dell'autore deve corrispondere al danno patrimoniale subìto dalla vittima (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP
cui rinvia la n. 40 ad art. 146 CP; DTF 119 IV 210 consid. 4b pag. 214). Tale
principio (“identità della materia”, Stoffgleichheit) consente di distinguere la truffa dal danno patrimoniale
procurato con astuzia a norma dell'art. 151 CP (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb
pag. 430). Nella fattispecie il danno patito dai coniugi __________ è
sicuramente più elevato del guadagno netto conseguito dalla ricorrente, la
quale ha dovuto comperare i prodotti. Ci si attenesse con rigore al citato
principio, come nel diritto germanico (e come sembrava essere il caso fino a
poco tempo addietro: v. ancora Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ª edizione, pag. 338 n. 60 con
richiami di dottrina), l'esistenza di una truffa potrebbe quindi apparire dubbia.
Recentemente il Tribunale federale ha precisato nondimeno, seguendo
l'indirizzo di Schubarth, che in
caso di truffa la relazione fra l'arricchimento dell'autore e il danno della
vittima non va intesa in senso quantitativo, ma solo come nesso causale.
L'arricchimento può anche rimanere a livello di intenzione (o risultare
meramente indiretto, come in DTF 99 IV 80 consid. 4d pag. 87): decisivo è che
l'indebito profitto cui mira l'autore e il pregiudizio arrecato alla vittima si
riconducano alla stessa decisione (DTF 122 II 422 consid. 3b/ bb pag. 431). Il
che, nella fattispecie, è pacifico. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata
sfugge dunque alla critica.
-
La
ricorrente torna a soffermarsi sulla somma di DM 890 000.– riscossa dai coniugi
_____ il 9 dicembre 1999, ascrivendo l'ideazione dell'artificio a __________.
Il tema è già stato affrontato (sopra, consid. 9). Nel punto 3.7 del memoriale
la ricorrente soggiunge che nei verbali istruttori __________ ha dichiarato di
avere sentito parlare di __________ sin dalla primavera del 1999. Ciò
dimostrerebbe come __________ non fosse per nulla estraneo all'operazione,
tant'è che una quota dell'incasso (DM 550 000.–) è finita su un conto intestato
ai suoceri di lui. Ancora una volta la ricorrente non si confronta però con la
sentenza impugnata. La Corte di assise non ha escluso in effetti che __________
abbia sentito l'imputata parlare di __________ “in termini generali” già
nell'aprile del 1999. Anzi, ha accertato il fatto esplicitamente, salvo
rilevare che in seguito essa non l'aveva più sentito nominare (sentenza, pag.
83 a metà). La ricorrente non censura tale accertamento di arbitrio, né spiega
perché esso sarebbe manifestamente insostenibile. Quanto alla somma di DM 550
000.– finita ai suoceri di __________, essa conforta l'ipotesi – se mai – che
__________ potesse essere coinvolto nell'operazione (ciò di cui la ricorrente
non può giovarsi: sopra, consid. 8), ma non che l'imputata fosse uno strumento
inconsapevole nelle mani di lui. Basti ricordare che la millantata conoscenza
di scienziati al servizio della __________ è un'invenzione della ricorrente
(sentenza, pag. 53 consid. 3.7.4), come pure la diagnosi circa il morbo di
Alzheimer (sentenza, pag. 81 in alto e 100 in basso). Pretendere in simili
circostanze di essere stata inconsciamente alla mercé di __________ non è serio
né credibile.
-
Per
quanto riguarda la costituzione della __________ S.A., la società destinata a
sfruttare le presunte scoperte scientifiche di __________, la ricorrente
sostiene che il vero dominus della messinscena era lo stesso
__________, che ad ogni modo essa non ha causato alcun danno (i coniugi
__________ essendosi visti semplicemente convertire il denaro in titoli
azionari), che dall'operazione nessuno si è arricchito, che la fallace dichiarazione
circa l'ammontare del capitale sociale (fr. 200 000.– invece di fr. 100 000.–)
configura un dolo puramente civile e che nessun inganno è stato attuato da parte
sua (ricorso, punto 3.8). La ricorrente sottolinea poi di non avere tratto
arricchimento alcuno dalla costituzione della società, la manovra avendo
comportato tutt'al più qualche spesa per i coniugi __________ (punto 3.8.1), e
asserisce che la nota somma di fr. 100 000.– finita nella disponibilità di
__________ era un fondo di riserva per la società, ancorché “poco trasparente”
(punto 3.8.2). Ora, la totale mancanza di qualsiasi distinzione tra fatti e
diritto tradisce l'impostazione chiaramente appellatoria dell'esposto, che
potrebbe essere dichiarato irricevibile già a un primo esame. Si volesse da ciò
prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito.
La Corte
di assise ha accertato – senza che al proposito la ricorrente muova alcuna censura
di arbitrio – che la proposta di fondare una società anonima intesa a far fruttare
le scoperte di __________ è stata formulata ai coniugi __________ dall'imputata,
la quale ha esplicitato anche i termini del progetto, che __________ era una
conoscenza di lei (come sindaco di un paese vicino), che essa medesima aveva
detto ad __________ di conservare la somma di fr. 100 000.– per sé, che in
pratica __________ non ha avuto alcun ruolo nella costituzione della ditta (e
nemmeno è diventato azionista) e che le prime spese della società sono servite
all'acquisto di due automobili, l'una per la ricorrente e l'altra per
__________ (sentenza, pag. 137 consid. 8.13). Sostenere nelle circostanze
descritte che __________ fosse il vero dominus dell'operazione rasenta
la temerarietà. Pretendere poi di non avere cagionato alcun danno quando è
pacifico che i coniugi __________ sono stati indotti a investire fr. 200 000.–
in una società destinata sin dall'inizio a rimanere inattiva (sentenza, pag.
152 in alto) è una tesi meramente audace. Insinuare che la somma di fr. 100
000.– finita a __________ fosse una riserva per la società quando la stessa ricorrente
aveva detto ad __________ di tenere l'importo per sé (sentenza, pag. 139 in
alto) è un assunto di pari arditezza. Insistere nel negare l'inganno astuto,
infine, è un vuoto esercizio quando – secondo gli accertamenti della Corte di
assise, non censurati di arbitrio – “la __________ poteva essere certa che la
signora __________ (il marito, ormai, non era più in grado di valutare nulla)
non avrebbe mai dubitato della parola – oltre che sua – di __________, che lei
le aveva presentato come un avvocato, che in tale veste aveva agito per loro
in precedenza e che, in più, era sindaco di un paese vicino (e l'occupare una
carica pubblica di questo tipo è, soprattutto per le persone anziane, una
grande patente di irreprensibilità)” (sentenza, pag. 152 nel mezzo).
-
La
ricorrente reitera dipoi nell'asserto di avere “creduto a __________ fino alla
fine” e di avere agito come strumento di lui. Assume inoltre che il perdurare
dei depositi pecuniari su conti a lei intestati dimostrerebbe come il denaro
fosse depositato non a destinazione sua, ma di __________, tanto più ch'essa –
contrariamente a __________ – non ha tentato di far sparire alcunché
(memoriale, punto 3.9). Ancora una volta l'irricevibilità del ricorso è palese.
Quanto una persona crede o ha creduto è, come si è ormai spiegato a profusione,
un dato di fatto vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale.
Sapere chi sia il tesoriere di chi è un'altra questione di fatto da cui la
Corte di cassazione e di revisione penale non può scostarsi (e in concreto la
Corte di assise ha accertato che il tesoriere era __________, non il contrario:
sentenza, pag. 146 in alto). L'interessata disattende che in un ricorso per
cassazione non giova rinnovare la propria versione dei fatti in una sorta di
arringa d'appello, seppure tale versione appaia credibile o finanche più
credibile di quanto ha accertato la Corte di assise: occorre spiegare perché
gli accertamenti della Corte di assise siano arbitrari, con puntuale
riferimento agli accertamenti impugnati e agli atti con cui essi si
troverebbero in aperto contrasto. Ciò che in concreto il memoriale della ricorrente
trascura.
-
Nel
punto 4 del ricorso l'imputata dichiara di accettare la condanna per conseguimento
fraudolento di falsa attestazione. Come mai essa deduca in cassazione anche il
dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata (ricorso, secondo foglio) non è dato
pertanto di capire. Nel punto 5 del memoriale la ricorrente chiede di
stralciare dagli atti la perizia giudiziaria qualora gli atti fossero rinviati
a un'altra Corte di assise per nuova decisione. Quest'ultima ipotesi non
verificandosi in concreto, la domanda risulta senza oggetto.
-
La
ricorrente critica anche la commisurazione della pena inflittale, giudicandola
insufficientemente motivata e facendo valere “l'assenza di un qualsivoglia
malanimo, come pure di una qualsivoglia biasimevole disposizione d'animo”, contestando
ogni crudeltà o mancanza di scrupoli e negando di avere estorto la fiducia di
chicchessia (memoriale, punto 6.1). Essa menziona cinque precedenti giudicati
da Corti di assise, invocando il precetto della parità di trattamento, e censura
la pena in via generale siccome eccessivamente severa, affermando di avere
agito non per avidità né per desiderio di arricchimento, ma perché plagiata
dalla figura di __________ (punto 6.2).
a) Nella
commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si
fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti
da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente
mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento
(DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a
pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
b) Quanto
ai criteri determinanti per la commisurazione della pena, la gravità della
colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che
il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati
fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,
l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il
risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del
reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre
considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità
di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle
rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP
diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole
invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base
alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.
anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
c) In
concreto la Corte di assise ha richiamato anzitutto, ai fini dell'art. 63 CP,
il complesso di truffe perpetrate e reiterate con determinazione sull'arco di
almeno un decennio, con un pregiudizio per i coniugi __________ di oltre 24
milioni di franchi (di cui circa fr. 4 400 000.– non ricuperati). Si tratta di
illeciti – essa ha ritenuto – premeditati e commessi senza remore, profittando
dell'affetto sincero dimostrato dalle vittime e mettendo a repentaglio
l'incolumità di __________, irrimediabilmente offeso nella salute. Tutto ciò
non senza palesare ingratitudine verso i coniugi __________ (accusati di
avarizia), ulteriormente e pesantemente circuiti in un crescendo di truffe
milionarie con l'ausilio di __________. La mancanza di scrupoli è addirittura
trascesa in crudeltà – ha continuato la Corte – quando la ricorrente, riferendo
circa le pretese analisi del sangue riguardanti __________, ha inventato oltre
al morbo di Alzheimer una pregressa malattia sessuale, tanto per rendere la
vittima ancor più indifesa.
“Nello
stesso solco dei reati patrimoniali” si inserisce – ha soggiunto la Corte – il
crimine di lesioni gravi, nella valutazione complessiva ancora più inquietante
dei reati patrimoniali. Tali lesioni sono state commesse a loro volta con colpa
flagrante, l'imputata avendo assistito imperturbabile e con piena coscienza
al declino di __________. La necessità di mantenere il dominio sulla salute dei
due anziani – ha concluso la Corte – predominava evidentemente su tutto, poiché
da esso dipendevano gli introiti dell'imputata. A favore di quest'ultima la
Corte di assise ha ravvisato solo l'incensuratezza e l'infanzia difficile,
“segnata dagli orrori della guerra, dalle difficoltà del dopoguerra e
dall'assenza del padre, il cui ritorno è stato a lungo e invano (…) aspettato”
(sentenza, pag. 158 consid. 11.1). Ora, contrariamente a quanto si prospetta
nel ricorso, la motivazione addotta dalla Corte a sostegno della condanna è
sufficiente, anche per rapporto alla lunga durata della reclusione inflitta.
Nemmeno l'interessata pretende, del resto, di non avere capito a quali criteri
si siano orientati i giudici per determinare l'entità della pena.
d) L'art.
122 CP (in vigore dal 1° gennaio 1990) punisce le lesioni gravi con la reclusione
fino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni. L'art. 146
cpv. 2 CP reprime la truffa per mestiere con la reclusione fino a dieci anni o
con la detenzione non inferiore a tre mesi (l'art. 148 cpv. 2 vCP prevedeva
solo la reclusione fino a dieci anni e la multa). L'art. 253 CP, infine,
commina in caso di conseguimento fraudolento di falsa attestazione la
reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Dandosi concorso di reati, il
giudice si diparte dalla pena prevista per il reato più grave e la aumenta in
misura adeguata, ma non oltre la metà della pena massima comminata (art. 68 n.
1 CP). Ciò premesso, in concreto la ricorrente avrebbe potuto vedersi irrogare
fino a un massimo di quindici anni di reclusione.
e) Ci
si fondasse esclusivamente sui fattori considerati dai primi giudici, la commisurazione
della pena non giustificherebbe un intervento della Corte di cassazione e di
revisione penale. Tenuto conto che l'imputata ha agito per lucro (sentenza,
pag. 150 nel mezzo), che ha carpito ai coniugi __________ una cifra enorme
(oltre fr. 24 000 000.–: sentenza, pag. 145 in fondo), che in dieci anni non ha
avuto un ripensamento (sentenza, pag. 160 a metà), che anzi ha assistito indifferente
al degrado di __________, insidiato da sindrome demenziale (sentenza, pag.
160 a metà), che non si è fatta scrupolo di tradire il sincero affetto
riservatole dalle vittime (sentenza, pag. 160 in fondo) e che ancora al dibattimento
essa ha tentato ostinatamente di “giustificare l'ingiustificabile” (sentenza,
pag. 126 a metà; si veda anche a pag. 47 verso il basso), nel suo risultato la
pena di 9 anni di reclusione appare indiscutibilmente severa, se non molto severa,
ma non può dirsi la risultante di un eccesso o di un abuso del potere d'apprezzamento.
L'incensuratezza è un elemento assai importante nel caso di una persona di 61
anni (al momento del giudizio), tuttavia l'assenza di precedenti penali e l'infanzia
travagliata (di cui la Corte di assise ha tenuto conto) sono gli unici
parametri che hanno stemperato in qualche modo la colpa dell'imputata, la quale
non ha potuto valersi né di una scemata responsabilità, né di un possibile
disadattamento sociale o di un'eventuale incultura (essa è pur sempre naturopata),
né ha denotato una qualsiasi manifestazione di pentimento o una pur minima
volontà di resipiscenza (tanto da apparire irriducibile anche al processo).
f) I precedenti che la ricorrente accenna nel memoriale appaiono
da parte loro, dopo quanto si è detto (sopra, consid. a), poco proficui già di
primo acchito. Sia come sia, si volesse anche conferire al precetto della
parità di trattamento portata generale, estendendolo oltre le rare eventualità
in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP siano luogo a
un'obiettiva disuguaglianza, il ricorso cadrebbe nel vuoto. Dei cinque casi
citati nel ricorso, in effetti, l'interessata non spiega minimamente quali
sarebbero le analogie oggettive e soggettive con la fattispecie odierna,
limitandosi a menzionare le pene inflitte. Ciò non basta lontanamente per
sostanziare una disparità qualsiasi. Insufficientemente motivato, al proposito
il ricorso va dichiarato una volta ancora irricevibile. Quanto alla doglianza
di avere agito non per avidità, ma sotto l'influsso di __________, con “uno
spazio di manovra e decisionale pari a zero” (memoriale, pag. 59), la
ricorrente si scosta una volta ancora dai fatti accertati dalla Corte di
assise, senza motivare alcuna censura di arbitrio. Il che comporta l'ulteriore
irricevibilità del gravame.
g) Ciò
posto, non si deve trascurare che – comunque sia – la corretta osservanza
dell'art. 63 CP rimane una questione di diritto. Nella misura in cui rilevi dalla
sentenza impugnata elementi di valutazione non considerati dai primi giudici,
la Corte di cassazione e di revisione penale deve quindi applicare essa medesima
la legge e ricommisurare la pena ponderando gli elementi disattesi. Nel caso
specifico tre circostanze, pur debitamente accertate, non sono state considerate
dalla prima Corte. Del fatto che la ricorrente ha beneficato don __________,
allora parroco di __________, con generosità (rimettendogli fr. 3000.– mensili
per quasi cinque anni e pagandogli attrezzature sanitarie per Lit. 10 000 000:
sentenza, pag. 66 in basso) la Corte non ha tenuto calcolo. Certo, si
trattava di denaro che la ricorrente riceveva dai coniugi __________ proprio a
fini di carità. Che almeno in quell'occasione però l'imputata abbia promosso
una fondata opera di beneficenza è un merito che non andava semplicemente
ignorato. Dalla sentenza impugnata risulta altresì che, per anni, l'imputata ha
assistito gratuitamente persone anziane o bisognose a __________ e nei paesi
vicini, fornendo piccole prestazioni (sciroppi per la tosse, semplici cure per
malesseri influenzali) e aiuto morale anche in caso di malattie incurabili,
tant'è ch'essa era ben voluta dalla popolazione locale (sentenza, pag. 65
consid. 4.2.2). Benché prestato da un falso medico, foss'anche per
commiserazione, tale volontariato senza secondi fini, volto solo ad alleviare
sofferenze, è pur sempre una dimostrazione tangibile di filantropia e non va
ignorato nel quadro dell'art. 63 CP.
h) Di
un terzo elemento – questa volta di diritto – la Corte di assise non ha tenuto
conto. Nel novembre del 1995 il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare
una causa all'autorità sede cantonale, in effetti, per non avere questa
considerato che l'imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non
diretto (Wiprächtiger in: Basler
Kommentar, op. cit., n. 69 ad art. 63 CP). In concreto la Corte di assise ha
ravvisato bensì dolo eventuale per quanto riguarda le lesioni gravi riportate
da __________ (sentenza, pag. 111 a metà), ma non consta averne tenuto calcolo
nella commisurazione della pena a carico della ricorrente (sentenza, pag. 158
consid. 11.1). A ciò deve rimediare questa Corte, tenuta ad applicare il
diritto federale d'ufficio. Ora, si conviene che nell'insieme, vista la gravità
dei reati commessi, i tre elementi appena citati non possano influire oltre
misura sulla commisurazione della pena. Meritano però un chiaro segno di
riconoscimento. Ne segue che, pur rispettando la severità della prima Corte
(conforme all'ampia latitudine di apprezzamento che a questa competeva), la
pena inflitta va ricommisurata equamente e ragionevolmente in 8 anni di
reclusione. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto di buon esito.
i) Un'altra
circostanza, anch'essa accertata, potrebbe invero vanificare – in tutto o in
parte – gli aspetti positivi riconosciuti poc'anzi. La Corte di assise ha
ricordato per vero che nel 1990 la ricorrente aveva accolto in casa sua a
__________ una pensionata tedesca conosciuta anni prima, di nome __________, la
quale ha accettato di accudire a lavori domestici e al giardino. La ricorrente,
da parte sua, le prodigava cure e assistenza. Quando nell'agosto del 1995
__________, malata e non più autosufficiente, è stata ricondotta in Germania,
i parenti hanno scoperto ch'essa ormai non aveva più nulla e che tra il luglio
del 1984 e l'agosto del 1995 almeno di DM 465 000.– erano finiti nelle mani
della ricorrente e della di lei madre (sentenza, pag. 37 consid. 1.4). La
vicenda potrebbe dimostrare un episodio di spoliazione analogo a quello subìto
dai coniugi __________. Se non che, la Corte di assise non ha accertato quale
fosse il costo effettivo delle cure e dell'assistenza prestate a __________. La
Corte medesima, del resto, non ha evocato quella vicenda valutando la
personalità dell'imputata nel quadro dell'art. 63 CP. Quanto meno nel dubbio,
l'accadimento non può quindi gravare in senso negativo su di lei.
- Da
ultimo la ricorrente impugna la sua condanna, in solido con __________, alla rifusione
di fr. 18 762 591.30 più interessi a __________ e __________ in risarcimento
del danno. Essa contesta il vincolo di solidarietà (“siccome è ovvia la necessità
di imporre a ciascuno la restituzione – individualizzata – di quanto dallo
stesso incamerato”) e la quantificazione del danno, di cui chiede la riduzione
a non più di DM 3 500 000.–, con annullamento delle confische e dei sequestri
relativi (memoriale, punto 7.1). L'interessata disconosce tuttavia che contro i
dispositivi di una sentenza penale aventi per oggetto pretese di risarcimento
è possibile “ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti
dal Codice di procedura civile” (art. 268 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie il
dispositivo n. 5 pronunciato dalla Corte di assise è quindi impugnabile con
appello, da introdurre nei venti giorni che seguono il passaggio in giudicato
della sentenza penale (art. 269 CPP). La Corte di cassazione e di revisione
penale può essere adita solo contro dispositivi di condanna a risarcimenti
parziali (art. 268 cpv. 2 CPP), il che si verifica qualora il giudice di
merito, stimando insufficienti i dati del processo, si pronunci solo su
determinate poste del danno e rinvii per il rimanente la parte civile davanti
al foro competente (art. 267 cpv. 2 CPP). Ciò non è manifestamente il caso
nella fattispecie, ove la Corte di assise ha statuito sull'intera pretesa di
risarcimento (sentenza, pag. 163 consid. 12). La contestazione del dispositivo
n. 5 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non è dunque proponibile.
Più
delicata è la questione legata ai sequestri conservativi che la Corte di assise
ha mantenuto su quattro conti bancari, oltre che sulle particelle n. __________
e __________ RFD di __________, in garanzia del risarcimento accordato a
__________ e __________ (dispositivo n. 7). Ancora più delicata è la questione
legata alla confisca dei beni assegnati alle parti civili, “deduzion fatta
della tassa di giustizia e delle spese processuali” (dispositivo n. 6). Dovesse
in effetti, la ricorrente, ottenere causa vinta – in tutto o in parte –
sull'ammontare del risarcimento dinanzi alla Camera civile di appello, i
sequestri e le confische potrebbero risultare – in tutto o in parte –
ingiustificati, con l'ulteriore difficoltà che i beni confiscati potrebbero essere
stati assegnati nel frattempo agli aventi diritto. Per quel che è dei
sequestri, la questione è risolvibile nel senso che la ricorrente potrà ancora
rivolgersi al giudice penale, in caso di sentenza civile favorevole, e sulla
scorta di tale sentenza (passata in giudicato) postulare la liberazione – in
tutto o in parte – dei beni sequestrati (art. 165 cpv. 2 terza frase CPP per
analogia). Per quel che è delle confische, il problema implica una disamina più
articolata.
In
concreto la ricorrente non insorge contro le confische nella loro legittimità
di principio, tant'è che nemmeno accenna agli art. 58 o 59 CP. Sostiene che
tali provvedimenti devono decadere perché nessun obbligo di risarcimento può
essere a lei imposto, se non – tutt'al più – fino a concorrenza di DM 3 500
000.–. Ciò premesso, non si vede perché dovrebbe essere annullato il dispositivo
n. 8 relativo alla confisca “dei medicamenti, dei macchinari, della
documentazione e degli oggetti sequestrati presso il domicilio di __________ ”,
che non sono stati assegnati ai coniugi __________. Quanto al dispositivo n. 6,
esso riguarda effettivamente confische in favore delle parti civili. I
dispositivi n. 6.1 a 6.9 si esauriscono tuttavia in un'elencazione di beni. E
siccome le confische come tali non sono contestate, non vi è motivo di
intervenire al riguardo. Occorre precisare invece il dispositivo n. 6.10, che
prevede l'assegnazione dei beni confiscati a __________ e __________ (art. 60
CP). Nell'eventualità in cui il giudice civile dovesse accogliere in tutto o in
parte le contestazioni della ricorrente, in effetti, costei dovrà poter
impedire un'assegnazione in tutto o in parte ingiustificata. Si impone di
specificare perciò il dispositivo n. 6.10, nel senso che l'assegnazione ai
coniugi __________ potrà avvenire non appena e nella misura in cui il
dispositivo n. 5 (obbligo di risarcimento) sarà passato in giudicato. È appena
il caso di ricordare nondimeno che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di risarcimento
risultasse inferiore al valore dei beni confiscati, la quota non assegnata
alle parti civili decadrà a favore dello Stato siccome provento da attività
criminosa (art. 58 CP).
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 15 CPP combinato con l'art. 9 cpv. 1). La ricorrente esce vittoriosa in
misura ridotta (pena ricommisurata da 9 anni di reclusione a 8 anni,
assegnazione dei beni confiscati prorogata sino al passaggio in giudicato del
sindacato sull'ammontare del risarcimento). Si giustifica pertanto di
addebitarle nove decimi dei costi, con obbligo di rifondere alle parti civili
__________ e __________, che hanno formulato osservazioni al ricorso per il
tramite di un legale, un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6
CPP). Il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese di
primo grado, che possono rimanere invariate. L'emanazione dell'attuale giudizio
rende senza oggetto, infine, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
ricorso (memoriale, punto 7.2).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
4.1 __________
è condannata alla pena di 8 anni di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto.
6.10 Gli
averi e i beni confiscati formanti oggetto dei dispositivi n. 6.1 a 6.9 saranno
assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese
processuali, alle parti civili __________ e __________ in risarcimento del
danno non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 sarà passato in
giudicato. La quota eventualmente non assegnata rimarrà in favore dello Stato.
Per
il resto il ricorso è respinto.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 200.–
fr.
2700.–
sono
posti per un nono a carico dello Stato e per il resto a carico della
ricorrente, che rifonderà agli eredi fu __________ e a __________ un'indennità
di fr. 4000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario Cantonale “La Stampa”, Lugano;
– Avv.
__________;
– Avv.
__________;
– __________,
c/o avv. __________;
– Avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Sezione
esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, Bellinzona;
– Direzione
del Penitenziario cantonale “La Stampa”, Lugano;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna;
– avv.
__________ (per le parti civili).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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