AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2002.59
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00059
Lugano
25 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
settembre 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 28 agosto 2002 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore
di __________, apostrofandolo durante una telefonata del 26 novembre 2001 come
“figlio di puttana”, e di infrazione alla legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri per avere, come titolare della fabbrica __________, impiegato
illegalmente lo stesso __________ dal maggio all'ottobre del 2000 per
l'assemblaggio di benne, senza essere al beneficio di alcun permesso
amministrativo. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto
la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. __________ ha sollevato
opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 28 agosto 2002 il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato sia le imputazioni
sia la proposta di pena contenuta nel decreto d'accusa.
B. Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 2 settembre
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 settembre successivo, egli
chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la propria assoluzione. Con
osservazioni del
21
ottobre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga
richiesta formula il 18 ottobre 2002 __________, costituitosi parte civile.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al Pretore di averlo ritenuto autore
colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri, benché al momento in cui è stato avviato il procedimento penale per
tale reato (fine novembre o inizio dicembre 2001) fosse già subentrata la
prescrizione dell'azione penale. Trattandosi di una contravvenzione e tenuto
conto che l'illecito è cessato, secondo lo stesso Procuratore pubblico, alla
fine di ottobre del 2000, la prescrizione relativa è intervenuta – in mancanza
di atti interruttivi – alla fine di ottobre del 2001 e quella assoluta, in ogni
modo, un anno dopo.
a) Giusta
l'art. 23 cpv. 4 LDDS, chiunque intenzionalmente impiega stranieri non
autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato
illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi. Se l'autore ha agito per
negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima
gravità si può prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di
lucro, il giudice non è vincolato a questi massimi. Prevedendo come pena
soltanto la multa, il reato – come rileva il ricorrente – costituisce una mera
contravvenzione (art. 101 CP cui rinvia l'art. 24 LDDS; DTF 128 IV 117 consid.
9).
b) L'art.
109 CP, entrato in vigore il 1° ottobre 2002, prevede che in caso di contravvenzione
l'azione penale si prescrive in 3 anni. Il fatto che ha determinato in concreto
il procedimento per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri risale però al 2001, quando era ancora in vigore l'art. 109 vCP
che prevedeva un termine di prescrizione di un anno (prescrizione relativa),
rispettivamente di due (prescrizione assoluta). Torna perciò applicabile il
diritto anteriore, che costituisce una lex mitor (art. 2 cpv. 2 CP).
Ora, secondo il diritto previgente la prescrizione era interrotta da ogni atto
d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento, come pure da ogni
decisione del giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e da
interrogatori, da ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da ordini
di perizia, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una
decisione (art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP). Dopo l'interruzione cominciava a decorrere
una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale si prescriveva in tutti i
casi quando il termine ordinario della prescrizione fosse superato della metà
o, se si trattava di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di
un termine pari al doppio della normale durata (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP).
c) La
contravvenzione addebitata al ricorrente si è consumata tra il maggio e l'ottobre
del 2000. Dal fascicolo processuale risulta che l'autorità inquirente si è occupata
la prima volta del caso trattando la querela sporta il 26 novembre 2001 da
__________ contro il ricorrente per abuso di impianti di telecomunicazione e
minaccia (act. 1 con i relativi annessi). Se non che, a quel momento la prescrizione
relativa dell'azione penale fondata sull'art. 23 cpv. 4 LDDS era già subentrata.
Non vi era motivo dunque per gli inquirenti, né tanto meno per il Procuratore
pubblico, di perseguire il ricorrente per tale reato. Poco importa che né
allora né al pubblico dibattimento l'accusato abbia fatto valere la
prescrizione. Il compimento di questa, in effetti, va rilevato d'ufficio (DTF
116 IV 80; CCRP, sentenza del 4 novembre 200 in re F. SA e L., consid. 2). Per
di più, durante la procedura di ricorso è subentrata anche la prescrizione
assoluta dell'azione penale. È vero che la prescrizione non comporta un
proscioglimento, ma solo l'archiviazione del caso. Accertato che l'azione
penale era prescritta, nondimeno, il primo giudice avrebbe dovuto astenersi
dall'entrare nel merito del capo d'imputazione (CCRP, sentenza citata, consid.
3). Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto in tal senso.
- Il ricorrente si duole anche della condanna per ingiuria, facendo
valere che, contrariamente all'opinione del Pretore, la parte civile non ha
inteso querelarlo per tale reato. Ciò risulta non solo dal contenuto
dell'esposto, ma anche dal deposito degli atti da parte del Procuratore
pubblico, in cui la procedura consta riferirsi ai soli reati prospettati dal
querelante. L'interessato lamenta altresì una violazione del suo diritto
d'essere sentito, non avendo egli avuto modo di difendersi dall'imputazione
nella fase predibattimentale.
a) Secondo
costante giurisprudenza una querela (art. 28 cpv. 1 CP) è valida quando la
persona offesa esprime all'autorità competente entro il termine dell'art. 29
CP, secondo il diritto cantonale e nelle forme da esso previste, la volontà
incondizionata a che l'autore dell'infrazione sia perseguito penalmente (DTF
118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 consid. 2, 106 IV 244
consid. 1; Trechsel, StGB, Kurzkommentar,
2ª edizione, n. 7 all'art. 28 CP; Rusca/Salmina/
Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 68). Per il
diritto federale è sufficiente una querela orale (DTF 106 IV 244 consid. 1).
Il diritto ticinese esige la forma scritta (art. 67 e 68 CPP), ma basta al
proposito che l'interessato firmi una dichiarazione in polizia nella quale
esprima la volontà di chiedere l'apertura di un procedimento penale. In
definitiva, quindi, per essere valida una querela deve contenere almeno la
descrizione del preteso reato e la manifestazione della volontà – espressa in
modo sufficientemente univoco ed esplicito – di veder perseguire l'autore (Rusca/ Salmina/Verda, op. cit., n. 6 e
7 all'art. 68 CPP; CCRP, sentenza del 19 settembre 2002 in re D., consid. 3.1).
b) Il
Pretore ha ricordato che nel verbale del 4 dicembre 2001 __________ aveva
riferito come il prevenuto avesse continuato a insultarlo, tacciandolo tra
l'altro di “figlio di puttana”. In calce a quel verbale egli aveva dichiarato
poi di “sporgere denuncia/querela” per i reati indicati. Ciò basta – secondo il
Pretore – per ravvisare i presupposti di una querela (sentenza, pag. 8). A
prescindere dal fatto però che nell'esposto del 26 novembre 2001 __________ si
limitava a dolersi di presunte minacce, tanto da limitare la denuncia al reato
dell'art. 180 CP, l'interrogatorio del 4 dicembre 2001 ricordato dal Pretore
aveva per oggetto la querela che gli inquirenti avevano espressamente
circoscritto – perché così l'avevano intesa – ai reati di abuso di impianti di
telecomunicazioni e di minaccia (verbale del 4 dicembre 2001, in alto). Certo,
nel descrivere i fatti __________ aveva detto anche di essere stato insultato
come “figlio di puttana”. Ciò nonostante, in calce al verbale egli ha insistito
per l'apertura del procedimento penale soltanto per i reati indicati, ossia
abuso di impianti di telecomunicazioni e minaccia.
c) Che
questa fosse la reale portata della sua dichiarazione è attestato in modo
inoppugnabile anche dall'interrogatorio del 10 dicembre 2001, in cui l'accusato
è stato chiamato e difendersi dagli addebiti di abuso di impianti di
telecomunicazioni e di minaccia e, al termine della sua audizione, dall'accusa
di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La
reale portata della dichiarazione risulta altresì dal modulo fatto
sottoscrivere dagli inquirenti all'accusato per l'inchiesta preliminare di
polizia (art. 207-207a CPP), messa in atto limitatamente – appunto – ai
reati previsti dagli art. 179septies CP (abuso di impianti di
telecomunicazioni), 180 CP (minaccia) e dalla legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri. E la medesima conclusione si trae anche dal deposito
atti del 21 gennaio 2002, in cui il Procuratore pubblico ha espressamente
prospettato i tre citati reati, e non quello di ingiuria oggetto del successivo
decreto di accusa. Sostenere in simili circostanze che la volontà “evidente”
del querelante fosse quella di veder perseguire l'accusato anche per ingiuria
(osservazioni al ricorso, pag. 2) non è serio.
d) Il
Procuratore pubblico sottolinea che spetta all'autorità penale qualificare giuridicamente
una fattispecie. Se non che, fosse stato palese che l'accusato intendesse
querelare il prevenuto anche per l'ingiuria menzionata nel decreto d'accusa, lo
stesso Procuratore non avrebbe ordinato un deposito atti limitato alle imputazioni
figuranti nella dichiarazione fatta sottoscrivere all'interessato (art. 207-207a
CPP). In realtà, abbandonate le imputazioni per minaccia e per abuso di
impianti di telecomunicazioni (verosimilmente per mancanza di prove), il Procuratore
pubblico avrebbe dovuto archiviare il caso, accertando che la rimanente accusa
– quella di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri
– era caduta a sua volta per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
Quanto alla condanna per ingiuria, essa dev'essere annullata per difetto di querela,
ossia per mancanza di un presupposto processuale. Il che non implica un
proscioglimento. Come si è visto dinanzi riguardo all'infrazione alla LDDS, l'intervenuta
prescrizione dell'azione penale comporta soltanto l'archiviazione del caso (Trechsel, op. cit. n. 11 ad art. 28
CP). Ancora una volta il ricorso va pertanto accolto in tal senso.
- Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza
dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente un'equa indennità
per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). La tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese di fr. 100.– inerenti al decreto d'accusa, come pure la tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative alla sentenza impugnata
vanno anch'esse addebitate allo Stato, che deve sopportare le conseguenze
legate all'emanazione di un decreto d'accusa per un reato prescritto, rispettivamente
per un reato perseguibile solo a querela di parte (art. 9 cpv. 3 CPP). Per
ripetibili di prima sede lo Stato verserà al ricorrente, assistito da un legale,
la somma di fr. 1000.–.
Per questi motivi.
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto, nel senso che le condanne per ingiuria (dispositivi n. 1 e 3
della sentenza impugnata) e per infrazione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri (dispositivi n. 2 e 3) sono annullate nel senso dei
considerandi. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– del
decreto di accusa, come pure la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 100.– relative alla sentenza impugnata (dispositivo n. 4) sono poste a
carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– studio
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile);
– Pretura
di Mendrisio Nord, 6850 Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
federale degli stranieri, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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