AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2002.7
Data decisione, Autorità: 14.02.2003, CCRP
Incarto n. 17.2002.7
Lugano 14 febbraio 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 gennaio 2002 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 17 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 aprile 2001 la Posta svizzera ha sporto denuncia contro ignoti, tramite il suo responsabile della sicurezza aziendale __________, per ripetuto furto (subordinatamente appropriazione indebita), violazione del segreto postale e abuso di impianto per l'elaborazione dei dati. Nell'esposto essa ha precisato, tra l'altro, di avere avviato un'inchiesta interna in seguito ai reclami di due clienti __________, i quali avevano rilevato addebiti sui loro conti correnti senza avere prelevato alcunché e senza nemmeno avere ricevuto la __________ con il numero di identificazione personale (NIP). L'inchiesta interna, stando alla denuncia, aveva chiarito che le buste contenenti le __________ e le raccomandate con i relativi NIP erano state spedite dagli uffici di __________, rispettivamente a __________, ed erano arrivate al centro postale di __________, ma non erano giunte ai destinatari. Qualcuno le aveva intercettate, le aveva aperte e aveva usato le __________ con i NIP, prelevando denaro a cinque riprese (a __________, __________ e __________) per complessivi fr. 3'000.–. Un tentativo di prelievo presso il Postomat di __________ era infine andato a vuoto, l'apparecchio avendo ritirato la carta a causa del blocco programmato dalla Posta.
B. Le indagini interne condotte da __________ in seguito al primo reclamo hanno consentito di appurare che la “Postcard”
n. __________ era stata stampata il 5 dicembre 2000 e inviata per “posta A” a __________ che però non l'ha ricevuta. La raccomandata contenente il NIP era stata iscritta (verosimilmente sabato 9 dicembre 2000, se non prima) nel relativo registro postale per essere distribuita lunedì 11 dicembre 2000 dal portalettere __________, cui era assegnato il turno n. __________, lo stabile di via __________ trovandosi nel settore __________ di sua competenza. __________ però aveva libero un sabato sì e uno no, sicché ogni quindici giorni era sostituito dal collega __________, il quale assicurava la distribuzione nel comprensorio __________, oltre che nella zona di sua competenza __________. __________ a sua volta suppliva __________ nei sabati liberi. Il mattino di lunedì 11 dicembre 2000, ad ogni modo, __________ si è reso conto, raffrontando a occhio la lista dei numeri iscritti nel libretto delle raccomandate con quello che aveva in mano, che mancava un plico. Non ha avvisato subito però il suo superiore, pensando a uno sbaglio. Tornato alla posta verso mezzogiorno e avuta conferma che mancava la raccomandata destinata a __________, egli ne ha parlato con il responsabile, che ha apposto a fianco del numero della raccomandata la propria sigla con la dicitura “manca”.
C. L'inchiesta interna ha consentito di stabilire altresì che il primo prelievo abusivo con la “Postcard” intestata a __________ mediante uso del NIP (fr. 500.–) è avvenuto a __________ il 13 dicembre 2000 alle ore 15:51:21. Agli inquirenti è apparsa anomala la circostanza che 40 secondi dopo, alle ore 15:52:01, dallo stesso Postomat era stata prelevata la somma di fr. 100.– con la “Postcard” n. __________ intestata a __________. Chiamato a spiegarsi dai responsabili della Posta, nel suo verbale del 27 marzo 2001 __________ non ha escluso di avere eseguito egli medesimo il prelievo di fr. 100.–. Ha negato invece di essersi in qualche modo appropriato della “Postcard” intestata a __________, invocando una mera coincidenza. Sentito il 12 aprile 2001, __________ ha confermato che __________ aveva trascorso il pomeriggio del 13 dicembre 2000 con lui per aiutarlo a far legna, precisando di essersi recato anzitutto verso le ore 15, insieme con il collega, alla scuola del figlio di lui, che terminava la lezione di catechismo, e di avere raggiunto poi la Posta di __________. Al distributore automatico __________ aveva eseguito il noto prelevamento mentre egli lo aveva aspettato sul sedile accanto a quello del conducente del veicolo, dal quale aveva potuto vedere la scena. In seguito erano ripartiti tutti insieme, dopo che il ragazzo si era comprato una merenda nel vicino negozio, per andare a far legna a __________ e recarsi infine __________. Il secondo prelievo abusivo (ancora fr. 500.–) con la “Postcard” di __________ è avvenuto il 23 gennaio 2001 dal Postomat di __________. Il 9 febbraio 2001, come detto, è stato tentato dal Postomat di __________ un terzo prelievo, ma senza successo perché nel frattempo la Posta aveva bloccato la carta, che è rimasta nel distributore. Sottoposta ad analisi, la tessera non ha denotato tracce o impronte utili al confronto.
D. Sollecitato a ulteriori indagini da un reclamo sporto il 2 aprile 2001 da __________, il capo del servizio di sicurezza postale __________ ha assodato che il 26 febbraio 2001 lo stesso __________, domiciliato a __________, aveva ordinato per sé e la moglie __________ una “Postcard”, mai ricevuta. Anzi, al reclamante non era mai giunta nemmeno la raccomandata contenente l'indicazione del NIP. Entrambi gli invii erano spariti dal centro postale di __________. A ciò erano seguiti tre prelievi abusivi, il primo di fr. 500.– avvenuto mercoledì 28 gennaio 2001 alle ore 14.16 dal Postomat di __________ (giorno in cui __________ era in servizio), il secondo di fr. 500.– effettuato sabato
3 marzo 2001 alle ore 5.50 dal medesimo Postomat (anche quel giorno __________ lavorava, mentre __________ era libero) e il terzo di fr. 1'000.– operato il 6 marzo 2001 alle ore 12.59 dal Postomat di __________.
E. Con decreto di accusa del 17 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha posto __________ in stato d'accusa per ripetuto furto, ripetuto abuso di impianto per l'elaborazione dei dati e ripetuta violazione del segreto postale. Egli ha rimproverato all'accusato di essersi impadronito delle “Postcard” e dei relativi NIP destinati a __________ e __________ con __________, prelevando poi denaro da vari Postomat del __________ per complessivi fr. 3'000.–. In conseguenza di ciò, egli ha proposto a carico dell'accusato una condanna a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla rifusione di fr. 3'000.– alla Posta svizzera, costituitasi parte civile. Statuendo su opposizione, con sentenza del 17 dicembre 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato le imputazioni a carico dell'opponente, condannandolo a 7 mesi di detenzione con la sospensione condizionale per 2 anni, oltre che al risarcimento di fr. 3'000.– alla parte civile.
F. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 19 dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 28 gennaio successivo, egli chiede la propria assoluzione o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. La Posta svizzera è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Con lettera del 30 aprile 2002 il ricorrente ha chiesto alla Corte di cassazione e di revisione penale l'indizione del dibattimento. Se non che, a quel momento il termine per postulare il pubblico dibattimento (10 giorni dalla notifica delle osservazioni al ricorso, rispettivamente dalla scadenza infruttuosa del termine per presentarle) era ampiamente decorso (art. 292 cpv. 1 CPP). Tardiva, la richiesta non è pertanto ricevibile. Nella misura in cui essa potrebbe interpretarsi come intesa a conoscere la data della deliberazione (art. 292 cpv. 3 CPP), essa ha trovato riscontro nella comunicazione del 5 febbraio 2003.
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
La presidente della Corte di assise ha rilevato in primo luogo che nella fattispecie la sottrazione delle due “Postcard” e delle raccomandate contenenti i NIP potevano teoricamente ascriversi a qualsiasi funzionario del centro postale a __________ (sentenza, pag. 23). Essa ha rilevato tuttavia che il primo prelievo abusivo del 13 dicembre 2000 alla posta di __________ addensava i sospetti – almeno per quanto riguardava la carta intestata a __________ – su due persone: il ricorrente e __________, che per costante ammissione erano arrivati a __________ insieme, senza avere notato nessuno accostarsi o sostare presso il distributore automatico né prima né durante né dopo il prelievo eseguito dall'imputato (sentenza, pag. 24). La presenza contemporanea di un terzo in quel luogo risultava per contro inverosimile. Ciò avrebbe significato che un terzo avrebbe sorvegliato i due e li avrebbe seguiti a __________ per prelevare l'indebito di nascosto, 40 secondi prima dell'imputato, con __________ a pochi metri, seduto nel veicolo, e il ricorrente presso il Postomat, contando sul fatto che costui fosse distratto dalla breve conversazione con il figlio ed eseguisse di lì a poco il legittimo prelievo, sottoscrivendo così quello abusivo (sentenza, pag. 26).
Nelle circostanze descritte la presidente della Corte ha esaminato la posizione dei due funzionari postali, raggiungendo il convincimento che il prelievo del 13 dicembre 2000 è opera dell'imputato. Nel verbale di polizia del 10 maggio 2001 costui aveva confermato in effetti che, a __________, __________ non era sceso dal veicolo (sentenza, pag. 26). Posto di fronte alla constatazione che un prelievo dal distributore richiede circa 35 secondi e che in concreto la seconda operazione (quella lecita) era cominciata 40 secondi dopo l'inizio della prima, in un verbale del 18 maggio 2001 il ricorrente aveva sfumato la sua ammissione, dicendo di non poter escludere che __________ avesse lasciato il veicolo (sentenza, loc. cit.). Il 23 maggio 2001 egli aveva precisato inoltre di essere sceso dal veicolo con il figlio e, dando di spalle entrambi all'automezzo e al Postomat, si era intrattenuto con lui il tempo di verificare se il ragazzo avesse il necessario per comprare la merenda, estrarre il borsello e consegnarli fr. 10.–. Se non che, ha continuato la presidente della Corte, nella misura in cui ciò sembrava adombrare l'ipotesi che __________ avesse avuto il tempo di operare egli medesimo un prelievo, l'eventualità andava scartata, sia perché prospettata dall'imputato solo in un secondo tempo, sia perché __________ non avrebbe potuto eseguire il prelevamento in quei pochi secondi, risalendo sul veicolo senza farsi sentire né notare dal collega (sentenza, loc. cit.).
D'altro canto – ha rilevato la prima giudice – per credere a una simile congettura occorrerebbe partire dall'idea che __________ abbia deliberatamente profittato della casuale sosta voluta dal ricorrente e dall'ancor più casuale e imprevedibile conversazione fra padre e figlio per lasciare il veicolo senza farsi sentire né notare, compiere l'operazione abusiva e tornare poi di soppiatto nella vettura, rimettendosi al suo posto 5 secondi prima che l'imputato cominciasse il suo prelievo (sentenza, pag. 26 seg.). Tutto ciò non era di alcuna attendibilità. La presidente della Corte non ha mancato di domandarsi che cosa abbia indotto l'imputato a eseguire immediatamente un secondo prelievo con la propria carta di credito, giungendo alla conclusione che in tal modo l'imputato avrebbe potuto giustificare la sosta al Postomat, avvenuta di fronte a un testimone (sentenza, pag. 28).
Tutto ciò posto, la presidente della Corte ha accertato che l'abusivo prelievo dal Postomat di __________ era opera del ricorrente, come quello successivo del 23 gennaio 2001 dal Postomat di __________, ai danni dello stesso __________ (sentenza, pag. 28). E anche il fallito tentativo del 9 febbraio 2001 dal Postomat di __________ non poteva che ricondursi all'imputato, la cui presenza sul luogo a quel momento era senz'altro plausibile. Considerate le analogie con quanto accaduto in precedenza anche con riferimento alle ubicazioni dei distributori automatici, la presidente della Corte ha ritenuto il ricorrente colpevole pure degli abusivi prelievi con la “Postcard” e il NIP dei coniugi __________ (sentenza, pag. 28). Donde la condanna per i reati formanti oggetto dei capi d'imputazione.
a) In primo luogo il ricorrente evoca le date in cui le “Postcard” sono state stampate e spedite ai destinatari, dichiarandosi stupito per il fatto che i plichi destinati a __________ (lettera per “posta A” contenente le “Postcard” e raccomandata contenente il NIP) abbiano impiegato più giorni per giungere al centro di __________, mentre gli invii destinati ai coniugi __________ sono pervenuti al centro già l'indomani. Così argomentando, egli non specifica però dove risiederebbe l'arbitrio commesso dalla prima giudice e nemmeno spiega perché la sua meraviglia consentirebbe di ravvisarne gli estremi. Carente di motivazione, su questo punto il ricorso risulta inammissibile.
b) Il ricorrente sottolinea dipoi che al momento di iniziare il turno di servizio, quel mattino di quell'11 dicembre 2000, __________ non ha comunicato immediatamente al superiore che mancava una raccomandata da recapitare. Ha segnalato di non avere trovato la raccomandata destinata a __________ – non per caso – solo al rientro, dopo avere avuto tutto il tempo per tastare le buste, riconoscere quelle contenenti eventuali “Postcard” e impossessarsi del parallelo invio raccomandato contenenti il codice NIP. È stato poi il funzionario __________ ad accorgersi che mancava la raccomandata e a esigere spiegazioni da __________. Ancora una volta però il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta (termine al quale egli nemmeno accenna). Nuovamente carente di motivazione, il ricorso si dimostra anche al riguardo inammissibile.
c) Sostiene il ricorrente che al pubblico dibattimento è stata prodotta una videoregistrazione dalla quale risulta come nei dieci secondi intercorsi tra il primo prelievo dal Postomat, (con la carta sottratta a __________) e il secondo (con la sua propria carta) una persona, dopo avere svoltato l'angolo dello stabile, supera abbondantemente la metà della facciata del palazzo dov'è installato il distributore automatico. E dalla ricostruzione fotografica agli atti – egli soggiunge – si desume che il fronte del palazzo lungo la strada cantonale misura 23 m. Ciò dimostra come non necessariamente egli abbia potuto vedere chi ha eseguito il primo prelievo e che – contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata – non occorre essere un fulmine per scendere da un veicolo, attraversare il marciapiede, prelevare denaro e tornare sul veicolo senza essere visto, soprattutto da chi volge le spalle e sta conversando con un terzo che si dirige al negozio __________.
Con argomenti del genere il ricorrente non si confronta però con le motivazioni che hanno indotto la prima giudice, la quale ha visionato anch'essa la cassetta, a scartare le obiezioni dell'imputato. La presidente della Corte ha rilevato infatti che al dibattimento l'imputato ha dovuto “accorciare i tempi”, ammettendo che il primo uomo ripreso nel filmato in realtà non ha prelevato denaro, ma ha solo inserito la tessera e digitato lo “stop”, ciò che non richiede i 35 secondi necessari per un prelevamento. Avesse eseguito l'intera operazione, quella persona avrebbe potuto estrarre il denaro e recuperare la tessera solo 35 secondi dopo le ore 15:51:21, ovvero alle 15:51:55, rispettivamente 15:51:56, ciò che non le avrebbe consentito – contrariamente a quanto risulta dal filmato – di lasciare il luogo senza essere vista dal ricorrente nei pressi del Postomat. Tanto meno – ha soggiunto la presidente della Corte – se si fosse trattato del collega __________ e tanto meno ancora se si considera che tra la fine di un prelievo e l'inizio di una nuova operazione passano solo 5 secondi. Il ricorrente non si confronta con quanto ha addotto la prima giudice, che ha ritenuto __________ estraneo alla malversazione e nemmeno contesta di avere ammesso in un primo momento che il collega non era sceso dall'autofurgone, né mette in dubbio che un complotto dello stesso __________ in suo danno avrebbe presupposto uno spirito di improvvisazione incredibile. Una volta di più il ricorso, per altro palesemente appellatorio, manca di consistenza.
d) Secondo il ricorrente la conclusione della presidente della Corte condurrebbe ad affermare che per almeno tre giorni, se non addirittura cinque, egli abbia tenuto in tasca la “Postcard” e il NIP di un terzo, per poi effettuare l'abusivo prelevamento proprio al suo luogo di domicilio e per di più alla presenza di un collega di lavoro. Gli sarebbe stato facile invece agire diversamente, cioè prelevare indisturbato denaro altrove e senza lasciare traccia. Chi aveva interesse a costruire un simile intrigo poteva essere unicamente __________, il quale poteva confidare nel fatto di circolare spesso con lui. Con tesi siffatte il ricorrente non solo trascura la differenza tra un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e un appello, ma men che meno si confronta con le motivazioni che hanno indotto la prima giudice a escludere l'ipotesi di un complotto in suo danno e a ritenere per nulla insensato il suo comportamento una volta eseguito il primo – illecito – prelievo dal Postomat di __________ (sentenza, pag. 28).
e) Nel seguito del ricorso l'interessato si duole del fatto che non sia stato dato peso alle contraddizioni di __________ nei suoi vari interrogatori. Sprovvista di una sostanziata censura di arbitrio, la critica è tuttavia inammissibile. Infine il ricorrente critica la sentenza di assise laddove la prima giudice ha ritenuto nulla la deposizione di __________, secondo cui essi avrebbero trascorso insieme parte del pomeriggio del 9 febbraio 2001 e secondo cui alle ore 14.30 essi si trovavano a __________, di modo che alle ore 14.36 egli non può avere tentato il prelevamento dal Postomat di __________. Ancora una volta però il ricorrente non dimostra alcun arbitrio, limitandosi a fornire la propria versione dei fatti e la propria valutazione delle prove, senza spiegare perché la prima Corte avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la deposizione di __________ non consentisse di escludere che alle 14.36 l'imputato potesse trovarsi ad __________, i ricordi del teste non essendo precisi sugli orari e le versioni su quanto era accaduto quel pomeriggio non collimando le une con le altre (sentenza, pag. 29). Ne segue l'ulteriore inammissibilità del ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– La Posta, Sicurezza aziendale, 6501 Bellinzona (parte civile) __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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