AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.7
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.7
Lugano
14 febbraio 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 28 gennaio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 17 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 aprile 2001 la Posta svizzera ha sporto denuncia contro
ignoti, tramite il suo responsabile della sicurezza aziendale __________, per
ripetuto furto (subordinatamente appropriazione indebita), violazione del
segreto postale e abuso di impianto per l'elaborazione dei dati. Nell'esposto
essa ha precisato, tra l'altro, di avere avviato un'inchiesta interna in
seguito ai reclami di due clienti __________, i quali avevano rilevato addebiti
sui loro conti correnti senza avere prelevato alcunché e senza nemmeno avere
ricevuto la __________ con il numero di identificazione personale (NIP).
L'inchiesta interna, stando alla denuncia, aveva chiarito che le buste contenenti
le __________ e le raccomandate con i relativi NIP erano state spedite dagli
uffici di __________, rispettivamente a __________, ed erano arrivate al centro
postale di __________, ma non erano giunte ai destinatari. Qualcuno le aveva
intercettate, le aveva aperte e aveva usato le __________ con i NIP, prelevando
denaro a cinque riprese (a __________, __________ e __________) per complessivi
fr. 3'000.–. Un tentativo di prelievo presso il Postomat di __________ era
infine andato a vuoto, l'apparecchio avendo ritirato la carta a causa del
blocco programmato dalla Posta.
B. Le indagini interne condotte da __________ in seguito al primo
reclamo hanno consentito di appurare che la “Postcard”
n.
__________ era stata stampata il 5 dicembre 2000 e inviata per “posta A” a
__________ che però non l'ha ricevuta. La raccomandata contenente il NIP era stata
iscritta (verosimilmente sabato 9 dicembre 2000, se non prima) nel relativo registro
postale per essere distribuita lunedì 11 dicembre 2000 dal portalettere
__________, cui era assegnato il turno n. __________, lo stabile di via
__________ trovandosi nel settore __________ di sua competenza. __________
però aveva libero un sabato sì e uno no, sicché ogni quindici giorni era
sostituito dal collega __________, il quale assicurava la distribuzione nel
comprensorio __________, oltre che nella zona di sua competenza __________.
__________ a sua volta suppliva __________ nei sabati liberi. Il mattino di
lunedì 11 dicembre 2000, ad ogni modo, __________ si è reso conto, raffrontando
a occhio la lista dei numeri iscritti nel libretto delle raccomandate con
quello che aveva in mano, che mancava un plico. Non ha avvisato subito però il
suo superiore, pensando a uno sbaglio. Tornato alla posta verso mezzogiorno e
avuta conferma che mancava la raccomandata destinata a __________, egli ne ha
parlato con il responsabile, che ha apposto a fianco del numero della raccomandata
la propria sigla con la dicitura “manca”.
C. L'inchiesta
interna ha consentito di stabilire altresì che il primo prelievo abusivo con la
“Postcard” intestata a __________ mediante uso del NIP (fr. 500.–) è avvenuto a
__________ il 13 dicembre 2000 alle ore 15:51:21. Agli inquirenti è apparsa anomala
la circostanza che 40 secondi dopo, alle ore 15:52:01, dallo stesso Postomat
era stata prelevata la somma di fr. 100.– con la “Postcard” n. __________
intestata a __________. Chiamato a spiegarsi dai responsabili della Posta, nel
suo verbale del 27 marzo 2001 __________ non ha escluso di avere eseguito egli
medesimo il prelievo di fr. 100.–. Ha negato invece di essersi in qualche modo
appropriato della “Postcard” intestata a __________, invocando una mera
coincidenza. Sentito il 12 aprile 2001, __________ ha confermato che __________
aveva trascorso il pomeriggio del 13 dicembre 2000 con lui per aiutarlo a far
legna, precisando di essersi recato anzitutto verso le ore 15, insieme con il
collega, alla scuola del figlio di lui, che terminava la lezione di catechismo,
e di avere raggiunto poi la Posta di __________. Al distributore automatico
__________ aveva eseguito il noto prelevamento mentre egli lo aveva aspettato
sul sedile accanto a quello del conducente del veicolo, dal quale aveva potuto
vedere la scena. In seguito erano ripartiti tutti insieme, dopo che il ragazzo
si era comprato una merenda nel vicino negozio, per andare a far legna a
__________ e recarsi infine __________. Il secondo prelievo abusivo (ancora fr.
500.–) con la “Postcard” di __________ è avvenuto il 23 gennaio 2001 dal
Postomat di __________. Il 9 febbraio 2001, come detto, è stato tentato dal
Postomat di __________ un terzo prelievo, ma senza successo perché nel frattempo
la Posta aveva bloccato la carta, che è rimasta nel distributore. Sottoposta ad
analisi, la tessera non ha denotato tracce o impronte utili al confronto.
D. Sollecitato a ulteriori indagini da un reclamo sporto il 2 aprile
2001 da __________, il capo del servizio di sicurezza postale __________ ha
assodato che il 26 febbraio 2001 lo stesso __________, domiciliato a
__________, aveva ordinato per sé e la moglie __________ una “Postcard”, mai
ricevuta. Anzi, al reclamante non era mai giunta nemmeno la raccomandata contenente
l'indicazione del NIP. Entrambi gli invii erano spariti dal centro postale di
__________. A ciò erano seguiti tre prelievi abusivi, il primo di fr. 500.–
avvenuto mercoledì 28 gennaio 2001 alle ore 14.16 dal Postomat di __________
(giorno in cui __________ era in servizio), il secondo di fr. 500.– effettuato
sabato
3 marzo
2001 alle ore 5.50 dal medesimo Postomat (anche quel giorno __________
lavorava, mentre __________ era libero) e il terzo di fr. 1'000.– operato il 6
marzo 2001 alle ore 12.59 dal Postomat di __________.
E. Con decreto di accusa del 17 dicembre 2001 il Procuratore pubblico
ha posto __________ in stato d'accusa per ripetuto furto, ripetuto abuso di
impianto per l'elaborazione dei dati e ripetuta violazione del segreto
postale. Egli ha rimproverato all'accusato di essersi impadronito delle
“Postcard” e dei relativi NIP destinati a __________ e __________ con
__________, prelevando poi denaro da vari Postomat del __________ per
complessivi fr. 3'000.–. In conseguenza di ciò, egli ha proposto a carico
dell'accusato una condanna a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni, e alla rifusione di fr. 3'000.– alla Posta
svizzera, costituitasi parte civile. Statuendo su opposizione, con sentenza del
17 dicembre 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano
ha confermato le imputazioni a carico dell'opponente, condannandolo a 7 mesi di
detenzione con la sospensione condizionale per 2 anni, oltre che al risarcimento
di fr. 3'000.– alla parte civile.
F. Contro
la sentenza di assise __________ ha introdotto il 19 dicembre 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta, presentata il 28 gennaio successivo, egli chiede la propria
assoluzione o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a un'altra Corte
delle assise correzionali per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 31
gennaio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. La Posta
svizzera è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Con lettera del 30 aprile 2002 il ricorrente ha chiesto alla Corte
di cassazione e di revisione penale l'indizione del dibattimento. Se non che, a
quel momento il termine per postulare il pubblico dibattimento (10 giorni dalla
notifica delle osservazioni al ricorso, rispettivamente dalla scadenza
infruttuosa del termine per presentarle) era ampiamente decorso (art. 292 cpv.
1 CPP). Tardiva, la richiesta non è pertanto ricevibile. Nella misura in cui
essa potrebbe interpretarsi come intesa a conoscere la data della deliberazione
(art. 292 cpv. 3 CPP), essa ha trovato riscontro nella comunicazione del 5
febbraio 2003.
-
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54
consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag.
168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre,
per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato,
non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166
consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
-
La presidente della Corte di assise ha rilevato in primo luogo che
nella fattispecie la sottrazione delle due “Postcard” e delle raccomandate
contenenti i NIP potevano teoricamente ascriversi a qualsiasi funzionario del
centro postale a __________ (sentenza, pag. 23). Essa ha rilevato tuttavia che
il primo prelievo abusivo del 13 dicembre 2000 alla posta di __________
addensava i sospetti – almeno per quanto riguardava la carta intestata a
__________ – su due persone: il ricorrente e __________, che per costante
ammissione erano arrivati a __________ insieme, senza avere notato nessuno
accostarsi o sostare presso il distributore automatico né prima né durante né
dopo il prelievo eseguito dall'imputato (sentenza, pag. 24). La presenza
contemporanea di un terzo in quel luogo risultava per contro inverosimile. Ciò
avrebbe significato che un terzo avrebbe sorvegliato i due e li avrebbe seguiti
a __________ per prelevare l'indebito di nascosto, 40 secondi prima
dell'imputato, con __________ a pochi metri, seduto nel veicolo, e il
ricorrente presso il Postomat, contando sul fatto che costui fosse distratto
dalla breve conversazione con il figlio ed eseguisse di lì a poco il legittimo
prelievo, sottoscrivendo così quello abusivo (sentenza, pag. 26).
Nelle
circostanze descritte la presidente della Corte ha esaminato la posizione dei
due funzionari postali, raggiungendo il convincimento che il prelievo del 13
dicembre 2000 è opera dell'imputato. Nel verbale di polizia del 10 maggio 2001
costui aveva confermato in effetti che, a __________, __________ non era sceso
dal veicolo (sentenza, pag. 26). Posto di fronte alla constatazione che un
prelievo dal distributore richiede circa 35 secondi e che in concreto la
seconda operazione (quella lecita) era cominciata 40 secondi dopo l'inizio
della prima, in un verbale del 18 maggio 2001 il ricorrente aveva sfumato la
sua ammissione, dicendo di non poter escludere che __________ avesse lasciato
il veicolo (sentenza, loc. cit.). Il 23 maggio 2001 egli aveva precisato
inoltre di essere sceso dal veicolo con il figlio e, dando di spalle entrambi
all'automezzo e al Postomat, si era intrattenuto con lui il tempo di verificare
se il ragazzo avesse il necessario per comprare la merenda, estrarre il
borsello e consegnarli fr. 10.–. Se non che, ha continuato la presidente della
Corte, nella misura in cui ciò sembrava adombrare l'ipotesi che __________
avesse avuto il tempo di operare egli medesimo un prelievo, l'eventualità
andava scartata, sia perché prospettata dall'imputato solo in un secondo tempo,
sia perché __________ non avrebbe potuto eseguire il prelevamento in quei pochi
secondi, risalendo sul veicolo senza farsi sentire né notare dal collega
(sentenza, loc. cit.).
D'altro
canto – ha rilevato la prima giudice – per credere a una simile congettura occorrerebbe
partire dall'idea che __________ abbia deliberatamente profittato della casuale
sosta voluta dal ricorrente e dall'ancor più casuale e imprevedibile conversazione
fra padre e figlio per lasciare il veicolo senza farsi sentire né notare, compiere
l'operazione abusiva e tornare poi di soppiatto nella vettura, rimettendosi al
suo posto 5 secondi prima che l'imputato cominciasse il suo prelievo (sentenza,
pag. 26 seg.). Tutto ciò non era di alcuna attendibilità. La presidente della
Corte non ha mancato di domandarsi che cosa abbia indotto l'imputato a
eseguire immediatamente un secondo prelievo con la propria carta di credito,
giungendo alla conclusione che in tal modo l'imputato avrebbe potuto
giustificare la sosta al Postomat, avvenuta di fronte a un testimone
(sentenza, pag. 28).
Tutto ciò
posto, la presidente della Corte ha accertato che l'abusivo prelievo dal Postomat
di __________ era opera del ricorrente, come quello successivo del 23 gennaio
2001 dal Postomat di __________, ai danni dello stesso __________ (sentenza,
pag. 28). E anche il fallito tentativo del 9 febbraio 2001 dal Postomat di
__________ non poteva che ricondursi all'imputato, la cui presenza sul luogo a
quel momento era senz'altro plausibile. Considerate le analogie con quanto
accaduto in precedenza anche con riferimento alle ubicazioni dei distributori
automatici, la presidente della Corte ha ritenuto il ricorrente colpevole pure
degli abusivi prelievi con la “Postcard” e il NIP dei coniugi __________
(sentenza, pag. 28). Donde la condanna per i reati formanti oggetto dei capi
d'imputazione.
- Il ricorrente sostiene la condanna dà per acquisiti fatti che non
sono per nulla accertati e interpreta in modo arbitrario elementi oggettivi
che, sulla base di tutte le risultanze, potrebbero interpretarsi a suo favore e
avvalorare la sua estraneità ai fatti. Nella sostanza egli fonda la sua
impugnazione, quindi, sull'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP, censurando la
constatazione dei fatti e l'apprezzamento delle prove.
a) In
primo luogo il ricorrente evoca le date in cui le “Postcard” sono state stampate
e spedite ai destinatari, dichiarandosi stupito per il fatto che i plichi
destinati a __________ (lettera per “posta A” contenente le “Postcard” e
raccomandata contenente il NIP) abbiano impiegato più giorni per giungere al
centro di __________, mentre gli invii destinati ai coniugi __________ sono
pervenuti al centro già l'indomani. Così argomentando, egli non specifica però
dove risiederebbe l'arbitrio commesso dalla prima giudice e nemmeno spiega
perché la sua meraviglia consentirebbe di ravvisarne gli estremi. Carente di
motivazione, su questo punto il ricorso risulta inammissibile.
b) Il
ricorrente sottolinea dipoi che al momento di iniziare il turno di servizio,
quel mattino di quell'11 dicembre 2000, __________ non ha comunicato immediatamente
al superiore che mancava una raccomandata da recapitare. Ha segnalato di non
avere trovato la raccomandata destinata a __________ – non per caso – solo al
rientro, dopo avere avuto tutto il tempo per tastare le buste, riconoscere
quelle contenenti eventuali “Postcard” e impossessarsi del parallelo invio
raccomandato contenenti il codice NIP. È stato poi il funzionario __________ ad
accorgersi che mancava la raccomandata e a esigere spiegazioni da __________.
Ancora una volta però il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta (termine al
quale egli nemmeno accenna). Nuovamente carente di motivazione, il ricorso si
dimostra anche al riguardo inammissibile.
c) Sostiene
il ricorrente che al pubblico dibattimento è stata prodotta una videoregistrazione
dalla quale risulta come nei dieci secondi intercorsi tra il primo prelievo dal
Postomat, (con la carta sottratta a __________) e il secondo (con la sua
propria carta) una persona, dopo avere svoltato l'angolo dello stabile, supera
abbondantemente la metà della facciata del palazzo dov'è installato il distributore
automatico. E dalla ricostruzione fotografica agli atti – egli soggiunge – si
desume che il fronte del palazzo lungo la strada cantonale misura 23 m. Ciò
dimostra come non necessariamente egli abbia potuto vedere chi ha eseguito il
primo prelievo e che – contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata
– non occorre essere un fulmine per scendere da un veicolo, attraversare il
marciapiede, prelevare denaro e tornare sul veicolo senza essere visto, soprattutto
da chi volge le spalle e sta conversando con un terzo che si dirige al negozio
__________.
Con
argomenti del genere il ricorrente non si confronta però con le motivazioni che
hanno indotto la prima giudice, la quale ha visionato anch'essa la cassetta, a
scartare le obiezioni dell'imputato. La presidente della Corte ha rilevato infatti
che al dibattimento l'imputato ha dovuto “accorciare i tempi”, ammettendo che
il primo uomo ripreso nel filmato in realtà non ha prelevato denaro, ma ha solo
inserito la tessera e digitato lo “stop”, ciò che non richiede i 35 secondi necessari
per un prelevamento. Avesse eseguito l'intera operazione, quella persona avrebbe
potuto estrarre il denaro e recuperare la tessera solo 35 secondi dopo le ore
15:51:21, ovvero alle 15:51:55, rispettivamente 15:51:56, ciò che non le
avrebbe consentito – contrariamente a quanto risulta dal filmato – di lasciare
il luogo senza essere vista dal ricorrente nei pressi del Postomat. Tanto meno
– ha soggiunto la presidente della Corte – se si fosse trattato del collega
__________ e tanto meno ancora se si considera che tra la fine di un prelievo e
l'inizio di una nuova operazione passano solo 5 secondi. Il ricorrente non si
confronta con quanto ha addotto la prima giudice, che ha ritenuto __________ estraneo
alla malversazione e nemmeno contesta di avere ammesso in un primo momento che
il collega non era sceso dall'autofurgone, né mette in dubbio che un complotto
dello stesso __________ in suo danno avrebbe presupposto uno spirito di
improvvisazione incredibile. Una volta di più il ricorso, per altro palesemente
appellatorio, manca di consistenza.
d) Secondo il ricorrente la conclusione della presidente della
Corte condurrebbe ad affermare che per almeno tre giorni, se non addirittura
cinque, egli abbia tenuto in tasca la “Postcard” e il NIP di un terzo, per poi
effettuare l'abusivo prelevamento proprio al suo luogo di domicilio e per di
più alla presenza di un collega di lavoro. Gli sarebbe stato facile invece
agire diversamente, cioè prelevare indisturbato denaro altrove e senza lasciare
traccia. Chi aveva interesse a costruire un simile intrigo poteva essere
unicamente __________, il quale poteva confidare nel fatto di circolare spesso
con lui. Con tesi siffatte il ricorrente non solo trascura la differenza tra un
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e un appello, ma men
che meno si confronta con le motivazioni che hanno indotto la prima giudice a
escludere l'ipotesi di un complotto in suo danno e a ritenere per nulla
insensato il suo comportamento una volta eseguito il primo – illecito –
prelievo dal Postomat di __________ (sentenza, pag. 28).
e) Nel
seguito del ricorso l'interessato si duole del fatto che non sia stato dato peso
alle contraddizioni di __________ nei suoi vari interrogatori. Sprovvista di
una sostanziata censura di arbitrio, la critica è tuttavia inammissibile.
Infine il ricorrente critica la sentenza di assise laddove la prima giudice ha
ritenuto nulla la deposizione di __________, secondo cui essi avrebbero
trascorso insieme parte del pomeriggio del 9 febbraio 2001 e secondo cui alle
ore 14.30 essi si trovavano a __________, di modo che alle ore 14.36 egli non
può avere tentato il prelevamento dal Postomat di __________. Ancora una volta
però il ricorrente non dimostra alcun arbitrio, limitandosi a fornire la
propria versione dei fatti e la propria valutazione delle prove, senza
spiegare perché la prima Corte avrebbe commesso un manifesto errore di
valutazione ritenendo che la deposizione di __________ non consentisse di
escludere che alle 14.36 l'imputato potesse trovarsi ad __________, i ricordi
del teste non essendo precisi sugli orari e le versioni su quanto era accaduto
quel pomeriggio non collimando le une con le altre (sentenza, pag. 29). Ne
segue l'ulteriore inammissibilità del ricorso.
- Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza
del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– La
Posta, Sicurezza aziendale, 6501 Bellinzona (parte civile) __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster