AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.60
Data decisione, Autorità:
24.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.60
(rinvio TF)
Lugano
24 maggio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 4 luglio 2003 presentato dalla
contro
la sentenza emanata il 16
giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 giugno 2000 la polizia cantonale ha sequestrato due apparecchi
automatici del gioco “Reflex Balls”, uno dei quali appartenente a __________,
al Ristorante __________. Due apparecchi dello stesso tipo sono stati
sequestrati il
27
novembre successivo al Bar __________, entrambi appartenenti a __________. In
base agli accertamenti compiuti dalla Commissione federale delle case da gioco
(CFCG), gli apparecchi in questione sono stati usati, senza autorizzazione, per
giochi d'azzardo.
B. Per quel che è dell'apparecchio sequestrato ad __________, con
decreto penale del 28 marzo 2002 la Commissione federale delle case da gioco ha
riconosciuto __________ autore colpevole di violazione delle legge federale sul
gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52), condannadolo a una
multa di fr. 2'500.– (inc. __________). Per quel che è degli altri due apparecchi,
con decreto penale del 23 novembre 2001 la Commissione ha condannato
__________, per il medesimo titolo, a una multa di fr. 10'000.– (inc.
__________). In entrambi i decreti è stata ordinata anche la confisca delle
somme in denaro rinvenuta negli apparecchi sequestrati e di valori patrimoniali
non più reperibili per complessivi fr. 19'375.–, come pure la confisca e la
distruzione degli apparecchi stessi.
C. Statuendo su opposizione di __________, con decisioni del 27 giugno
e 28 marzo 2002 (inc. __________), la Commissione ha confermato entrambi i
decreti penali. __________ ha chiesto allora di essere giudicato da un
tribunale (art. 72 DPA). E con sentenza del 16 giugno 2003 il giudice della
Pretura penale, investito del caso, ha prosciolto __________ dall'accusa di contravvenzione
alla legge federale sulle case da gioco, ordinando unicamente la confisca e la
distruzione degli apparecchi sequestrati. Quanto alla confisca delle somme
rinvenute negli apparecchi, oltre a quella di valori patrimoniali non
reperibili, il provvedimento è stato dichiarato decaduto. Tale decisione è
stata impugnata il 4 luglio 2002 dalla Commissione federale delle case da gioco
con ricorso per cassazione del 4 luglio 2003 inteso a ottenere l'annullamento
della sentenza e la conferma dei due decreti penali. Con sentenza del 16 luglio
2003 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato il ricorso
inammissibile per mancata dichiarazione previa nel senso dall'art. 276 cpv. 2
CPP.
D. Adito dalla Commissione federale delle case da gioco, con sentenza
1P.481/2003 del 17 ottobre 2003 il Tribunale federale ha accolto il ricorso per
cassazione, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa
Corte per nuovo giudizio. Si impone di conseguenza un nuovo sindacato.
Considerando
in diritto: 1. La
ricorrente sostiene che entrambi i casi da lei decisi denotano la violazione dell'art.
56 cpv. 1 lett. c LCG, secondo cui è punito con l'arresto o con la multa sino a
fr. 500'000.– “chiunque installa, allo scopo si gestirli, sistemi di gioco o
apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità
o omologazione”. Il sequestro di __________ adempirebbe altresì le premesse
dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, che punisce “chiunque organizza o gestisce
per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie”.
-
Ricordato che la Commissione ha riscontrato la violazione dell'art.
56 cpv. 1 lett. a e c LCG per avere l'accusato gestito tre apparecchi
automatici da gioco “Reflex Balls” usati a scopo d'azzardo, il giudice della
Pretura penale ha rilevato che quel tipo di apparecchio era stato pacificamente
autorizzato dall'amministrazione federale il 2 dicembre 1997 come apparecchio
automatico per i giochi di intrattenimento, allora non sottoposto alla legge
federale sulle case da gioco. Tale autorizzazione è poi stata revocata il 28
febbraio del 2001, la Commissione avendo accertato che quel genere di
apparecchio veniva regolarmente usato per giochi d'azzardo. Se non che, ha
continuato il primo giudice, nel periodo dei fatti rimproverati all'accusato
(tra il gennaio e il 15 giugno 2000 nel primo caso, tra l'aprile o il luglio e
il 27 novembre 2000 nel secondo), l'apparecchio non era considerato uno
strumento per il gioco d'azzardo. L'imputato non poteva quindi avere integrato
gli estremi dell'art. 56 cpv. 1 lett. c LCG. Quanto alla fattispecie prevista
dall'art. 56 cvp. 1 lett. a LCG (riferita soltanto ai fatti di __________), il
giudice della Pretura penale non ha trovato elemento alcuno a sostegno della
tesi secondo cui l'accusato avesse organizzato o gestito giochi d'azzardo per mestiere.
-
La ricorrente fa valere anzitutto come i gestori dei due esercizi
pubblici interessati abbiano ammesso che le vincite agli apparecchi erano
pagate in denaro e come l'accusato medesimo abbia riconosciuto davanti alla
Commissione che in un caso al Bar __________ era stata rimunerata una vincita
in denaro. Essa dà atto che l'apparecchio da gioco “Reflex Balls”, autorizzato
il 2 dicembre 1997 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia come
apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, non ricadeva sotto la
vecchia legge del 5 ottobre 1929, in vigore fino al 1° aprile 2000. Tuttavia,
già poco tempo dopo la messa in commercio di tali apparecchi, al Dipartimento
erano giunte varie denunce, poiché in numerosi casi i gerenti o i gestori di
tali apparecchi tramutavano in denaro o altri vantaggi economici le vincite a
punti. Ciò avveniva soprattutto nel Cantone Ticino, come ha ricordato anche un
articolo pubblicato il 31 luglio 1999 dal Corriere del Ticino, onde un
controllo eseguito dall'autorità federale con la polizia cantonale, il 9-10
marzo 2000, in numerosi locali pubblici ove si trovavano apparecchi automatici
“Reflex Balls”. Ciò ha permesso di appurare due modalità di gioco, di cui una
illegale.
Con
l'entrata in vigore il 1° aprile 2000 della nuova legge federale del 18
dicembre 1998, la Commissione fa notare di essere divenuta l'autorità preposta
in materia di case da gioco e gioco d'azzardo. Essa ha proceduto pertanto al
riesame dell'apparecchio “Reflex Balls”, che ha consentito di accertare un
divario tra la situazione di fatto al momento in cui il Dipartimento federale
di giustizia e polizia aveva autorizzato l'uso del medesimo e quella al
momento in cui tali apparecchi erano stati messi in esercizio, il vetro esterno
dell'apparecchio sottoposto a esame rivelandosi diverso da quello originale. Durante
i controlli eseguiti il 9-10 marzo 2000 – soggiunge la ricorrente – si è
chiarito che l'apparecchio consente una seconda modalità di gioco, paragonabile
a quella di una slot-macchine e che conferisce a un “Reflex Balls” le
caratteristiche di apparecchio automatico per giochi d'azzardo. Ciò ha trovato
conferma anche in una perizia privata commissionata il 4 ottobre 2000 dalla
ditta __________. Al riesame svolto dalla Commissione il 6 febbraio 2001 tale
seconda modalità di gioco non è più stata riscontrata, tuttavia alla
Commissione non è stato assicurato che apparecchi del tipo “Reflex Balls” in circolazione
non la prevedessero. L'autorizzazione del 2 dicembre 1997 è stata così revocata.
Nel
Ticino apparecchi da gioco “Reflex Balls” sono stati rinvenuti – tra l'altro –
al Ristorante __________, al Bar __________ e al Bar __________ nei mesi
seguenti l'operazione di controllo intrapresa dall'autorità federale insieme
con la polizia cantonale. Ciò ha indotto alla decisione di revocare
l'autorizzazione d'esercizio per simili apparecchi. L'argomentazione del primo
giudice – conclude la ricorrente – non può pertanto essere condivisa,
l'autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Dipartimento essendo avvenuta
sulla base di un apparecchio che non corrispondeva a quello poi messo in
circolazione. Che al momento del controllo da parte delle autorità presso i
vari esercizi pubblici l'autorizzazione del 2 dicembre 1997 del Dipartimento
non fosse ancora stata revocata ancora non esclude il rischio che gli apparecchi
potessero essere usati per i giochi d'azzardo.
- Già a un primo esame il ricorso appare irricevibile, ove appena si
consideri che nei decreti penali del 23 novembre 2001 e del 28 marzo 2002, come
pure nelle decisioni penali del 28 marzo 2002 e del 27 giugno 2002 la
Commissione aveva individuato un'infrazione alla legge nell'uso illecito di
noti apparecchi, segnatamente nell'illecito pagamento in denaro o in natura
delle vincite (senza per altro spiegare come ciò avvenisse), mentre nel ricorso
per cassazione essa scorge la medesima violazione in tutt'altra fattispecie.
Dopo avere rammentato che la verifica dell'apparecchio da essa compiuta il 6
febbraio 2001 ha rivelato una discrepanza tra la situazione di fatto il 2
dicembre 1997 (rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento) e quella
al momento in cui gli apparecchi sono stati posti in esercizio, il vetro
esterno dell'apparecchio esaminato differendo in più punti da quello originale,
e dopo avere ricordato che durante i controlli del 9 e 10 marzo 2000 si è
scoperta una seconda modalità di gioco (paragonabile a quella di una
slot-machine), la Commissione reputa invero che tutti gli apparecchi allora in
circolazione contenessero questa seconda modalità di gioco. Così argomentando,
tuttavia, essa pone alla base del ricorso uno stato di fatto non solo estraneo
al fascicolo del processo, ma non prospettato nei decreti e nemmeno nelle
decisioni penali. Mai prima d'ora, in effetti, la ricorrente ha preteso che nei
due esercizi pubblici interessati si trovassero apparecchi con caratteristiche
diverse da quelle formanti oggetto dell'autorizzazione dipartimentale. Del
resto, ciò che avrebbe costituito – se mai – una violazione dell'art. 56 cpv. 1
lett. d LCG, che punisce chiunque modifichi apparecchi oggetto di un esame, di
una valutazione di conformità o di un'omologazione, installandoli poi allo
scopo di gestirli.
Questa
nuova impostazione di fatto enunciata nel ricorso per cassazione sfugge di
conseguenza a un esame di merito. Questa Corte ha avuto modo di ribadire ancora
recentemente – e al riguardo la procedura è disciplinata dal diritto cantonale
(art. 82 DAP) – che un ricorso per cassazione va giudicato sulla base dello
stesso materiale processuale vagliato in primo grado (CCRP, sentenza del 6 maggio
2003 in re R. consid. 2). Ciò significa che il ricorso dev'essere vagliato
sulla scorta dei medesimi fatti che hanno condotto alla formalizzazione
dell'accusa e all'emanazione delle decisioni impugnate (nella fattispecie: art.
73 cpv. 2 DAP). Né la ricorrente pretende che nel caso specifico si ravvisi una
violazione dell'art. 56 pcv. 1 lett. c LCG anche dipartendosi dagli
accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Quanto alla pretesa violazione
dell'art. 56 cpv. 1 lett. a LCG, la ricorrente nemmeno si confronta con la
conclusione del giudice della Pretura penale, secondo cui invano si cercherebbe
nel fascicolo processuale un riscontro atto a dimostrare che l'accusato abbia
organizzato e gestito giochi di azzardo per mestiere. In proposito il ricorso
va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.
- Improponibile nel suo intero, il gravame comporta l'addebito degli
oneri processuali alla ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1
CPP). Non è il caso invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il
memoriale non essendo stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Commissione
federale delle case da gioco, Berna;
– Procuratore
pubblico __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Procuratore
pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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