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Numero d'incarto:
20.2003.457
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
20.2003.457
DA
1497/2003
Bellinzona
8
luglio 2003
Decreto
di rateazione della multa
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Marchetti nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA
/ di data __________ __________ 2003 nei confronti di
, .., fu __________ e
fu __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________
/TI, domiciliato a __________, Via __________, celibe, __________
per il
reato di lesioni semplici, ingiuria
reati
previsti dagli art. 123 Cifra 1 CP, art. 177 CP
ed ora per
statuire sull’istanza __________ 2003 con la quale __________ __________ chiede
di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 700.-- pari alla multa,
tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;
considerato
che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della
Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la
multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;
- dagli
atti risulta in effetti che __________ __________ non è in grado di operare il
versamento della multa in un unico importo;
richiamato l’art.
347 CPP,
decreta: 1. In
accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 700.-- pari
alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA
__________/__________del __________ 2003, in 3 rate mensili, la prima
volta entro il 31 luglio 2003.
- Intimazione:
Ministero Pubblico, Viale S.
Franscini 3, Bellinzona,
__________ __________, Via
__________, __________,
Il
giudice: la
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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