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Numero d'incarto:
30.1998.221
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1998.00221
bs/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del __________ 1998
di
__________ e __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________,
__________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 19 ottobre 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
le richieste di versamento di una rendita di vecchiaia presentate da __________
(classe 1927) e __________ __________ (classe 1928), cittadini jugoslavi, in
quanto non hanno mai contribuito all’AVS.
1.2. Contro le
succitate decisioni sono insorti i coniugi __________, per il tramite del loro
legale, postulando l’erogazione di una rendita AVS.
Essi
evidenziano innanzitutto di essere entrati in Svizzera il 12 novembre 1991 e di
aver beneficiato, quale persone senza attività lucrativa, di un permesso di
dimora.
Per
questi motivi l'avv. __________ __________ ha rilevato che i signori __________
:
"
Hanno sicuramente avuto un reddito proveniente
da sostanze e pensioni superiori ad un anno e pertanto hanno diritto ad essere
posti al beneficio di una rendita AVS per coniugi.
Il fatto di non aver intimato loro la
decisione di pagamento dell'assicurazione da parte della competente autorità
non può esser posto a loro carico.
I coniugi __________ hanno regolarmente
pagato le imposte, é stato loro assegnato un numero AVS e contribuzione.
I disguidi fra singole autorità
amministrative non devono essere posti a carico del richiedente né quale base
di una decisione di rifiuto di rendita.
Il principio della buona fede deve trovare
applicazione anche in materia di assicurazioni sociali; tale principio é stato
espressamente richiamato dal Tribunale Federale nella sentenza 121 V pag. 71ss,
dove la nostra massima corte ha stabilito che il rapporto di fiducia deve
essere applicato nell'ambito della fissazione di lacune contributive. Di
conseguenza, e a maggior ragione questo principio deve trovare applicazione nel
caso di specie dove le contribuzioni sono state stabilite ed accettate dalle
competenti autorità."
Contestualmente i ricorrenti hanno chiesto di essere sentiti dal
TCA.
1.3. Mediante risposta del 1 marzo 1999 la Cassa propone di
respingere il gravame, osservando in particolare che:
"
Occorre innanzi tutto precisare che i diritti e
gli obblighi dei cittadini jugoslavi nei confronti dell'AVS e dell'AI svizzere
sono regolati dalla legislazione svizzera e dalla Convenzione di sicurezza
sociale conclusa tra la Svizzera e la Jugoslavia l'8 giugno 1962 (in vigore dal
1° marzo 1964) e dall'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982."
Condizioni per il diritto a prestazioni
dell'AVS per cittadini Jugoslavi
Un diritto ad una rendita ordinaria
dell'AVS esiste se la persona assicurata presenta una durata contributiva di
almeno un anno. Essa deve:
· aver versato contributi AVS/AI per almeno un anno intero o
· aver vissuto in Svizzera con il coniuge esercitante un'attività lucrativa
che deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo o
· presentare che le sono stati computanti almeno per un anno accrediti
per compiti educativi o assistenziali.
Nel caso specifico, per i coniugi
__________ non é possibile soddisfare una delle condizioni sopra elencate
poiché sono entrati in Svizzera il 12 novembre 1991 e non hanno mai contribuito
all'AVS svizzera."
1.4. In occasione
dell'audizione 29 ottobre 1999 davanti al giurista del TCA è stato steso il
seguente verbale:
"
La signora __________ __________, preso atto
delle spiegazioni fornite dal giurista, dichiara di ritirare il ricorso, per
cui la relativa causa verrà stralciata dai ruoli, senza spese né tassa di
giustizia.
Il signor __________ __________ (nato
__________ 1927), per contro, ribadisce la propria richiesta ricorsuale.
Infatti al momento in cui sono entrato in
Svizzera (12 novembre 1991) avrei dovuti versare i contributi quale persona
senza attività lucrativa e questo fino al compimento del mio 65o anno di età.
Visto che sin dall'inizio ho versato le imposte, in buona fede pensavo di esser
stato annunciato alla la Cassa di compensazione, la quale infatti mi ha
rilasciato il tesserino con il relativo numero.
Vorrei rilevare che già negli anni settanta
possedevo un appartamento di vacanza a __________ e per un certo periodo siamo
stati soggetti all'imposizione fiscale. Durante quel periodo beneficiavamo di
un permesso di dimora di tre mesi e in seguito di sei mesi.
Questa imposizione è diventata regolare dal
1991. Per questo motivo chiedo che il TCA richiami il mio incarto fiscale.
Per tutti questi motivi chiedo nuovamente
che mi venga assegnata la rendita."
1.5. Con
osservazioni __________ 1999 al succitato verbale, la Cassa ha scritto quanto
segue:
" Ø Le persone senza
attività lucrativa che eleggono il loro domicilio
in Svizzera
devono versare i contributi dal primo giorno del mese seguente quello durante
il quale hanno eletto il loro domicilio (v. COA, DCC).
Ø Visto quanto
sopra e considerando la data di entrata in Svizzera (12 novembre 1991) e l'età
della pensione (8 ottobre 1992), anche se avesse contribuito, l'assicurato non
maturava il diritto a rendita in quanto il suo periodo contributivo è di soli
11 mesi.
Ø Per quanto
riguarda l'affiliazione si rimanda all'art. 64 cpv. 5 LAVS il quale cita: i
datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le
persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da
datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono
già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione."
1.6. Con scritto
del 5 novembre 1999 il legale del ricorrente ha rilevato che:
"
Con riferimento alla lettera 29 ottobre 1999
dell'Istituto delle Assicurazioni sociali, Vi significo che l'affermazione al
punto 3 è destituita da ogni fondamento, in quanto al signor __________ è stato
dato un numero di AVS, come risulta d'altronde dalla lettera 29 ottobre 1999, e
conseguentemente è stato affiliato alla Cassa Cantonale di Compensazione,
altrimenti non avrebbe ricevuto il predetto "numero AVS"."
in
diritto
In
ordine
2.1. Considerato
che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell’art. 2 della Convezione sulla sicurezza sociale tra la Jugoslavia e la
Svizzera, il cittadino jugoslavo che risiede in Svizzera, riservate
disposizioni contrarie della Convenzione (che non concerno il caso in esame,
cfr. art. 7 s), gode degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi
imposti dalla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale.
Secondo
l’art. 1 cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono assicurati
all’AVS:
a. le
persone fisiche domiciliate (ai sensi del diritto civile: cfr.
art.
96 LAVS) in Svizzera;
b. le
persone fisiche fisiche che esercitano un’attività lucrativa
in
Svizzera;
c. i
cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della
Confederazione o di istituzione designate dal Consiglio
federale.
2.3. Secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.
L’art. 50
OAVS prescrive inoltre che si ha un anno di contribuzione quando una persona è
stata assicurata secondo gli art. 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi e se,
durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta un
periodo di contribuzione secondo l’art. 29ter capoverso 2 lett. b e c LAVS.
2.4. Nell'evenienza
concreta, in sede di audizione __________ __________ ha ritirato il proprio
gravame. Di conseguenza lo stesso può essere stralciato dai ruoli.
Del
resto, in via abbondanziale va rilevato che al momento dell'elezione del
domicilio in Svizzera (12 novembre 1991) la ricorrente, nata il 27 novembre
1928, non poteva contribuire all'AVS avendo già compiuto 62 anni.
L’art. 3
cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 1996 applicabile al caso
in esame, prevedeva infatti per una donna senza attività lucrativa la
cessazione dell’obbligo contributivo sino alla fine del mese in cui compiva 62
anni.
2.5. Oggetto del
ricorso rimane dunque a stabilire se __________ __________ ha diritto a
percepire una rendita AVS.
__________, nato __________ 1927, al momento dell'elezione del domicilio (nel
senso del diritto civile: art. 95a LAVS) in Svizzera (12 novembre 1991)
risultava essere assoggettato all'AVS (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS), per
cui la Cassa avrebbe dovuto riscuotere i contributi ex art. 10 LAVS.
L'insorgente
addebita all'amministrazione la negligenza di non avergli chiesto i contributi,
rilevando comunque che, in buona fede, si riteneva assicurato all'AVS poiché
aveva ricevuto il relativo tesserino d'assicurazione.
Orbene, è
singolare che la Cassa, dopo aver rilasciato un numero AVS, non abbia riscosso
i contributi.
Rettamente
il ricorrente rileva pertanto che quanto sostenuto dalla Cassa nella lettera
del 29 ottobre 1999, ossia che egli si sarebbe dovuto affiliare ai sensi
dell'art. 64 cpv. 5 LAVS, è privo di fondamento.
Tuttavia,
per il ricorrente il rilascio del tesserino AVS non può costituire motivo
sufficiente per ritenersi assicurato, visto che egli non ha mai versato alcun
contributo.
Inoltre
egli non può ricorrere alla protezione della buona fede per colmare la lacuna
contributiva, in quanto non vi è stata un'informazione errata da parte
dell'autorità amministrativa
(cfr. DTF
121 V 65).
A
prescindere da quanto rilevato sopra, se il ricorrente avesse contribuito, non
avrebbe comunque presentato più di 11 mesi di contribuzione.
L'obbligo
di contribuzione del ricorrente doveva infatti iniziare il 1° dicembre 1991,
poiché secondo il marginale 2042 delle Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS,AI e IPG (DIN),
edite dall'UFAS, le persone senza attività lucrativa che eleggono il loro
domicilio in Svizzera devono versare i contributi dal primo giorno del mese
seguente quello durante il quale hanno eletto il loro domicilio.
Questo
obbligo è cessato il 30 ottobre 1992, ovvero la fine del mese in cui
egli ha compiuto 65 anni (cfr. il citato art. 3 cpv. 1 LAVS).
Infine,
la circostanza che negli anni settanta il ricorrente abbia dimorato a
__________ nell'appartamento di vacanza non muta l'esito della fattispecie. In
quegli anni non risultano esser stati versati dei contributi (cfr. richiamo
degli estratti dal conto individuale eseguito dalla Cassa). Del resto, se il
ricorrente ha soggiornato nel nostro paese per vacanze, certamente non vi ha
costituito domicilio (cfr. in merito ad esempio: RCC 1990 pag. 261 consid. 3a e
RCC 1982 pag. 171 ss. consid. 2a con riferimenti) per cui non era assoggettato
obbligatoriamente all'AVS e di conseguenza non doveva versare i contributi.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata risulta essere corretta e merita
conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
di __________ è stralciato dai ruoli.
2.- Il ricorso
di __________ __________ è respinto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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