AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1998.232
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1998.00232
bs/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1998
di
__________ __________, __________ __________ __________,
rappr. da: __________ __________
__________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
scala di rendita 43 (cfr. decisione 26 ottobre 1994).
A seguito
del compimento del 65.o anno di età dell’assicurato, con decisione del 26
ottobre 1998, la Cassa cantonale di compensazione ha sostituito la corrente
rendita AI con una rendita di vecchiaia di fr. 1’587.-- al mese.
La
prestazione assicurativa è stata infatti determinata in base agli elementi di
calcolo della precedente rendita poiché più favorevole per l’assicurato.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il
tramite del proprio rappresentante, rilevando che:
"
MOTIVO DEL RICORSO: La durata del periodo
computato di 28 anni e 10 mesi.
Questa durata si riferisce unicamente
al periodo fino alla decisione del 26.10.1984. A partire dal ricevimento
dell'invalidità il nostro cliente ha pagato i contributi AVS quale contribuente
senza attività lucrativa.
Le prove seguiranno appena possibile.
Concludendo si chiede:
. che venga riveduta dopo la
calcolazione giusta degli anni di computo."
1.3. Mediante
risposta del 4 marzo 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame, osservando
quanto segue:
"
Quando una rendita di vecchiaia succede a una
rendita semplice d'invalidità in corso a seguito del compimento dell'età della
pensione, la rendita di vecchiaia deve essere determinata secondo le
disposizioni valide dal 1° gennaio 1997 (cifra 3001 DR volume 2).
Quando l'importo della rendita di
vecchiaia così determinato é inferiore a quello che é stato versato fino a quel
momento quale rendita semplice d'invalidità, si continuerà a far uso della base
di calcolo che é stata determinante per il calcolo della rendita semplice
d'invalidità (scala delle rendite, reddito annuo medio determinante) (cifra
3002 DR volume 2).
Nel caso specifico, la Cassa ha
stabilito l'importo mensile dell'assicurato conformemente alla cifra 3002 delle
DR volume 2 in quanto detto calcolo risulta essere più favorevole
all'assicurato.
Infatti, il calcolo effettuato
conformemente alle disposizioni valide dal 1° gennaio 1997 ha determinato un
importo mensile di fr. 1'383.-- (scala delle rendite 44 e reddito annuo medio
di fr. 29'850.--).
La verifica del calcolo ha potuto
stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria semplice
di vecchiaia."
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo
della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il
1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che
procede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del
coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4
lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà
tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio
dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con
il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun
accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito
per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito
corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso
di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita
l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nella
fattispecie in esame la Cassa ha dapprima determinato la rendita in questione
secondo le norme della 10 a revisione della LAVS riportate ai consid. 2.2 e
2.3.
Dal
foglio di calcolo allegato dalla Cassa risulta che il ricorrente (classe 1933)
ha contribuito ininterrottamente all’AVS dal 1 ° gennaio 1954 (1° gennaio
susseguente il compimento del 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1997 (31
dicembre che precede l’anno in cui è sorto il diritto alla rendita) per
complessivi 44 anni. Le lacune contributive sono state infatti colmate con i
periodi di contribuzione degli anni giovanili ex art. 52b OAVS e con i mesi
supplementari ex art. 52d OAVS.
Per
questo motivo all’assicurato è stata riconosciuta la scala di rendita 44,
che è la massima prevista.
Per
determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i
redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del
ricorrente durante il periodo di contribuzione, ripartire i redditi coniugali
ed assegnare gli accrediti per compiti educativi. L’importo risultante deve
essere infine suddiviso per i 44 anni di contribuzione.
Da
rilevare inoltre che i contributi versati dalle persone senza attività
lucrativa vengono equiparati a reddito da attività lucrativa secondo le
modalità di calcolo previste dall’art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS.
Procedendo
in tal senso, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa
iscritti nel conto individuale dall’assicurato e proceduto alla ripartizione
dei redditi coniugali giungendo così all’importo di fr. 547’347.--.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere,
comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51 OAVS) e che varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1954, vale a dire l’anno successivo in cui egli
ha compiuto i vent’anni (cfr. consid. 2.2).
Pertanto,
dalle citate tavole, edizione 1998 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita
AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,799. Ne discende che i redditi
da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 984’677,25 (547’347.-- x 1.
799). Tale importo deve essere diviso per 44 anni e il reddito anno medio (RAM)
ammonta dunque a fr. 22’379.--.
A seguito
del riconoscimento di accrediti per compiti educativi tale RAM è salito a fr.
29’706.-- che, arrotondato al multiplo superiore secondo le citate tabelle
sulle rendite, corrisponde a fr. 29’850.--.
Con un
RAM di fr. 29’850.-- ed una scala di rendita 44, la rendita AVS da erogare al
ricorrente, in applicazione delle tabelle sulle rendite, corrisponderebbe a
fr. 1’383.-- mensili.
Questo
importo è comunque inferiore ai fr. 1’587.-- della corrente
rendita AI. Pertanto rettamente la convenuta ha optato per la variante AI e
quindi nella decisione contestata sono stati riportati i relativi elementi di
calcolo (periodo di contribuzione, scala di rendita e reddito annuo medio
aggiornato al 1998).
Infatti,
l’art. 33 bis cpv. 1 LAVS prescrive che le rendite di vecchiaia e superstiti
che sostituiscono una rendita d'invalidità sono calcolate fondandosi sugli
stessi elementi di calcolo valevoli per la rendita AI se da ciò deriva un
vantaggio per l’avente diritto (cfr. anche la cifra 3002 delle Direttive sulle
rendite (DR) edite dall’UFAS e citate nella risposta di causa).
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che
confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire
a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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