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Numero d'incarto:
30.1999.108
Data decisione, Autorità:
11.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00108
BS/sc
Lugano
11 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 1999 di
arch. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________ nel biennio
1998/1999, per la sua attività lucrativa indipendente (affittacamere), sulla
base di un reddito aziendale di fr. 25'000.--, aumentato della media dei
contributi dovuti negli anni di computo (fr. 209.--), ritenuto un capitale
investito nell'azienda nullo.
Avendo l'assicurato già compiuto l'età pensionabile, la Cassa ha dedotto dal
reddito fr. 16'800.-- come previsto dall'art. 6 quater cpv. 2 OAVS.
I succitati dati sono stati evinti dalla tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro la
decisione amministrativa l'assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di
ricorso del seguente tenore:
"
(…)
Si contesta: Il
non riconoscimento del capitale investito, rispettivamente del suo interesse
poiché il reddito aziendale imposto proviene da un reddito quale affittacamere
che l'UT purtroppo non specifica sulla motivazione.
Si chiede: Il
riconoscimento del 4,55 di interesse del capitale investito di fr. 167'547.--,
ossia fr. 7'539.60.
Si produce: quali
giustificativi: 1. la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
(1.1.98-31.12.99) del 25.6.99; 2. la notifica della tassazione 1997/98 con
rispettiva motivazione; 3. richiesta dell'Ufficio di Tassazione di __________ e
la mia risposta dalla quale traspare quanto ho dichiarato quale reddito dagli
appartamenti di vacanza (PPP4129 e PPP4130); 4. il sommarione della part. 3892
dal quale traspare che gli appartamenti affittati quali appartamenti di vacanza
corrispondono a 29/100 (12+17) del valore totale dell'immobile, stimato con fr.
577'750.-- (fr. 167'547.50)." (Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 26 agosto 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando che:
"
(…)
Il competente ufficio di tassazione ha confermato
che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva, precisando
che il capitale aziendale è pari a 0, in quanto coperto interamente da debiti (doc.
2). (…)" (Doc. III, pto. 4)
1.4. Con
osservazioni 7 settembre 1999 alla risposta di causa, il ricorrente rileva come
l'autorità di tassazione non abbia considerato gli interessi passivi sulla
parte aziendale dell'immobile.
1.5. In data 11
febbraio 2000 il TCA ha richiamato dall'UT di __________ l'incarto fiscale
relativo alla notifica di tassazione 1997/98.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di
calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22
seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. Deve essere
ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
a) le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b)
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c) le
perdite commerciali subite e allibrate;
d) le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte
elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni
fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge
sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di
guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione
civile;
e)
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f)
l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale
fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale
dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo
AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito
determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente
il contributo dovuto negli anni di computo.
Il TFA
così spiega le necessità di questa aggiunta:
" L'addebito
ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa
dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti.
Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato
fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto
di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono,
unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni."
(cfr. RCC 1986, pag. 171)."
2.5. Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha determinato i contributi in oggetto secondo
la procedura ordinaria ex art. 22 OAVS, vale a dire sulla base del reddito
aziendale di fr. 25'000.--, evinto dalla comunicazione fiscale 22 maggio 1999
dell’UT di __________ (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione IFD 1997/98
(anni di computo 1995/1996), cresciuta in giudicato.
L'assicurato è proprietario di un immobile, di cui una parte è adibito per
l'attività di affittacamere.
Per quanto riguarda il capitale aziendale, occorre rilevare che l'assicurato ha
dichiarato fr. 700'000.-- di debiti privati (doc. B2), largamente maggiore del
valore di stima dell'immobile di fr. 381'314.--. Pertanto, la quota parte aziendale
fatta valere dall'assicurato (fr. 167'547.--) è largamente coperta da debiti,
per cui rettamente la Cassa ha ritenuto il capitale commerciale nullo.
Per quel che concerne la determinazione del reddito aziendale, invece, va
rilevato che dall'art. 9 cpv. 2 lett. a, b, c, d LAVS (cfr. consid. 2.5)
concordano con quelle dell'IFD (art. 27 LIFD ss, cfr. anche RCC 1986 pag. 173)
e perciò tali detrazioni vengono già operate in sede fiscale (STCA 22 settembre
1989 in re R. Sch.-W.). Il reddito comunicato dal fisco alla Cassa è quindi al
netto delle spese (STCA 29 marzo 1993 in re H.S.).
Nel caso
in questione, il fisco ha comunicato che il reddito aziendale del biennio
1997/98 ammonta a fr. 25'000.--, per cui generalmente sono state considerate
tutte le deduzioni riconosciute.
Del resto la comunicazione fiscale si basa su una notifica di tassazione
divenuta definitiva, che è vincolante anche per il TCA.
Infatti, l'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione
fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni
sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le
questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss), ciò che non è
il caso in esame.
Ne consegue che la decisione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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