AIUTO
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Numero d'incarto:
30.1999.109
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00109
BS/tf
Lugano
15 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: avv. __________ __________
__________, ____________________,
contro
la decisione del __________
__________emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________ nel biennio
1998/1999, per la sua attività lucrativa indipendente, sulla base di un reddito
aziendale di fr. 102'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti negli
anni di computo (fr. 9'205.--), ritenuto un capitale investito nell'azienda
nullo.
I succitati dati sono stati evinti dalla tassazione d'ufficio IFD 1997/98.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite
del proprio legale, postulandone l'annullamento.
L'assicurato rileva innanzitutto che il reddito aziendale è stato definito
nell'ambito di una tassazione d'ufficio in una misura nettamente superiore a
quello effettivamente conseguito. Tassazione che è stata oggetto di un ricorso
alla Camera di diritto tributario. A tal proposito egli sottolinea come la
stessa Camera, pur non potendo apportare delle correzioni alla notifica di
tassazione, abbia riconosciuto l'iniquità degli effetti che tale notifica ha
portato al contribuente, auspicando che almeno la Cassa di compensazione
potesse tener conto delle particolari circostanze che hanno determinato il
calcolo delle imposte contestate.
Fatte queste premesse, il ricorrente sostanzialmente postula che per la
determinazione del reddito aziendale la Cassa esuli dalla comunicazione
fiscale, poiché la tassazione d'ufficio in questione non corrisponde alla
situazione reale.
1.3. Mediante
risposta del 26 agosto 1999 la Cassa postula la reiezione del gravame,
osservando in particolare che per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono
determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di
calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22
seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura
ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito
ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le indicazioni
fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione, e,
in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle
autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di
compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa
che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Per
giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275 consid. 3a).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha determinato i contributi in oggetto secondo
la procedura ordinaria ex art. 22 OAVS, vale a dire sulla base del reddito
aziendale di fr. 102'000.--, evinto dalla comunicazione fiscale 22 maggio 1999
dell’UT di __________ Città (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione IFD
1997/98 (anni di computo 1995/1996), cresciuta in giudicato.
Trattasi dunque di un reddito determinato d'ufficio in valutativa, poiché
l'assicurato, nonostante le diffide e le multe, non aveva presentato la
dichiarazione d'imposta.
Con il presente gravame il ricorrente chiede di poter discostarsi dalla comunicazione
fiscale.
Orbene,
come riportato al considerando precedente, le comunicazioni fiscali sono
vincolanti per le Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in
der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.8.32, pag. 212; P.Y.
Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.9 LAVS, N.151
pag.312).
Va comunque ricordato che il
vincolo assoluto per le casse di compensazione alle indicazioni delle autorità
tributarie, e per il giudice delle assicurazioni sociali alle tassazioni
fiscali cresciute in giudicato, è limitato alla valutazione del reddito
determinante e del capitale proprio investito nell'azienda. Tale vincolo non
concerne quindi la qualifica contributiva del reddito, rispettivamente lo
statuto del contribuente, e non riguarda di conseguenza il tema a sapere se
esista effettivamente reddito di attività lucrativa, se si tratta di attività
indipendente o di attività dipendente, e se colui che lo consegue sia o meno
tenuto a contribuire. Pertanto spetta alle casse di compensazione, in questo
caso svincolate dalle indicazioni delle autorità fiscali, sulla sola scorta del
diritto dell'AVS, di stabilire chi è tenuto al pagamento dei contributi su un
reddito comunicato dall'autorità fiscale (Pratique VSI 1993 pag. 233 consid.
4b, Pratique VSI 1993 pag. 242 consid. 3a, DTF 114 V 75 consid. 2 = RCC 1988
pag. 480 consid. 2, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 44 consid. 4, DTF
110 V 370 consid. 2a = RCC 1985 pag. 120 consid. 2a, DTF 102 V 30 consid. 3b e
sentenze ivi citate = RCC 1976 pag. 274 consid. 3b).
Si
giustifica inoltre di lasciare le casse di compensazione giudicare in modo
autonomo se un reddito della sostanza comunicato dall'autorità fiscale debba
dal profilo contributivo essere considerato un reddito dell'attività lucrativa
(DTF 111 V 294, 110 V 86 consid. 4 e 370 consid. 2a, 102 V 30 consid. 3b, 98 V
20 consid. 2 e sentenze ivi citate; STFA 29 dicembre 1992 in re G.L. Dall'A.,
STCA 23 marzo 1993 in re L. D. C.).
2.6. Nell'evenienza
concreta non vi sono i presupposti per scostarsi dalla comunicazione fiscale in
quanto non si tratta di qualificare dal profilo contributivo un determinato
reddito.
Pertanto al TCA non rimane altro che prendere atto della decisione 17 maggio
1999 della Camera di diritto tributario ove ha confermato la tardività del
reclamo contro la tassazione d'ufficio 1997/98. Questo anche se, come emerge
dalla citata sentenza (cfr. consid. 1), l'Ufficio di tassazione, prima di
emettere la contestata notifica, era venuto in possesso del bilancio aziendale
del ricorrente, circostanza che avrebbe potuto conferire esito positivo al
reclamo.
Infatti, il TFA ha statuito che il giudice delle assicurazioni sociali non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, anche se risulta
che quest'ultima avrebbe potuto essere corretta qualora il contribuente
l'avesse tempestivamente impugnata con un rimedio giuridico (RCC 1980 pag. 548,
cfr. Greber/Duc/Scartazzini, op. cit, ad art. 9 LAVS, N. 156 pag. 315).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di statuire che non vi è un motivo
sufficiente per discostarsi da una notifica di tassazione crescita in giudicato
anche nel caso in cui l'autorità non è entrata in materia su un ricorso tardivo
contro la tassazione dell'imposta federale diretta, accogliendo parzialmente
nel contempo un ricorso contro la tassazione d'imposta cantonale riguardante il
medesimo periodo fiscale (RCC 1992 pag.31, cfr. Käser, op. cit., N.8.32 pag.
212 e Greber/Duc/Scartazzini, op. cit, ad art. 9 LAVS, N. 156 pag. 315).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata non può che essere
confermata.
Da ultimo, si ricorda al contribuente che se rende verosimile di
trovarsi in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti
ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può
concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di
pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento
(art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).
D'altro
canto i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente
richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere
adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Sia in
caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi
l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non
potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione
formale ex art. 84 LAVS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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