AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.1999.119
Data decisione, Autorità:
16.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00119
BS
Lugano
16 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: __________ SA __________
fiscali e fiduciarie,
____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 luglio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi
personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1994/1995, per
la sua attività lucrativa indipendente, determinati sulla base di un reddito
netto di fr. 45'000.-- imposti nella notifica di tassazione IFD 1995/96;
1.2. Contro la decisione
amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del suo
fiduciario, chiedendone l'annullamento poiché negli anni 1994 e 1995 non ha mai
esercitato un'attività lucrativa indipendente e che i fr. 45'000.--
costituiscono un reddito da pensione determinato dall'autorità fiscale in base
al suo dispendio;
1.3. Con risposta
del 13 settembre 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame e di annullare
la decisione contestata in quanto effettivamente il ricorrente ha cessato
un'attività lucrativa nel 1993. Pertanto l'amministrazione postula che
l'assicurato debba essere affiliato nella categoria delle persone senza
attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1994 ed i contributi personali
determinati in base ad una sostanza netta di fr. 572'933.-- ed un reddito da
pensione di fr. 45'000.--;
1.4. In data 23
febbraio 2000 il TCA ha richiamato d'ufficio l'incarto fiscale del ricorrente
relativi ai bienni 1995/96 e 1996/97;
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Effettivamente
l'autorità fiscale ha allestito una notifica di tassazione intermedia 1993/94
per cessazione d'attività lucrativa (periodo di assoggettamento 1.03.1993 -
31.12.1994) corrispondente a quella relativa al biennio 1995/96 in quanto il
periodo di computo è il medesimo.
Di conseguenza il versamento di contributi negli anni 1994 e 1995 da indipendente
non è giustificata e quindi la decisione amministrativa deve essere annullata.
Nel contempo l'assicurato deve essere affiliato come persona senza attività
lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 1994;
2.3. Ai sensi
dell'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività
lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a
pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde
ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid.
2 con riferimenti).
2.4. Nella sua
giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante.
L'Alta
corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che
esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività
lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), gli alimenti del coniuge
divorziato (ZAK 1990 pag. 429) ed infine parzialmente il reddito del coniuge
non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V
244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le
rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni
della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI
1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui
l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC
1976 pag. 153).
Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit, pag.
228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations;
Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.5. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS,
nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza
sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa (in seguito DIN), cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in
re V.G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Tale disposto è stata recentemente dichiarato dal TFA
conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 118). Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà;
2.6. Nel caso in
esame, dunque, i contributi senza attività lucrativa di __________ __________
devono essere fissati sulla base delle "condizioni sociali" in vigore
all'inizio dell'obbligo contributivo ex art. 10 LAVS, questo in analogia alla
procedura per la fissazione dei contributi degli indipendenti ex art. 25 OAVS,
di cui al rinvio dell'art. 29 cpv. 4 OAVS.
Quindi, per quanto riguarda i contributi del 1994 questi sono da
determinare sul reddito da pensione imposto in quell'anno (cfr. marg. 2089 ss.
DIN) risultante dalla notifica di tassazione 1995/96.
La sostanza di riferimento è invece quella al 1° gennaio 1995.
Per i contributi del 1995, anno precedente il periodo ordinario
1996/1997 (applicazione analogica dell'art. 25 cpv. 3 OAVS), fa stato il
reddito da pensione riferito al citato periodo ordinario, ossia secondo gli elementi
di calcolo imposto nella notifica di tassazione 1995/96 (periodo di computo
1993 e 1994). Anche per la sostanza deve essere fatto riferimento al 1° gennaio
1995.
Dagli atti fiscali relativi al biennio fiscale 1995/96 si evince che
l'assicurato è stato tassato con un reddito valutato secondo il dispendio in
fr. 45'000.--.
Ora, secondo l’art. 21 cpv. 2 DIFD (dal 1.01.1995 art. 16 cpv. 2 LIFD) sono
considerati come reddito anche i proventi di natura di qualsiasi specie (vitto
e alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall’industriale o
dall’agricoltore che le ha prodotte ecc.).
Inoltre
l’art. 29 cpv. 6 OAVS stabilisce che l’importo delle spese per il calcolo
dell’imposta secondo il dispendio (imposta globale) giusta l’art. 18 bis DIFD
(dal 1.01.1995 art. 14 LIFD) deve essere parificato al reddito sotto forma di
rendita (cfr. anche Käser, op. cit., pag. 229, N. 10.29). La corrispondente
tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione
(art. 29 cpv. 6 OAVS).
Pertanto
questa norma può essere applicata in via analogica alla fattispecie in esame,
ove si è in presenza di un reddito valutato secondo il dispendio minimo della
ricorrente (cfr. STCA ..1995 in re __________ inc.
__________________________________________________, cons. 2.3, STCA
..1997 in re __________ C: inc. __________).
La sostanza imposta al 1 ° gennaio 1995 è di fr. 572'933.--, alla quale devono
essere aggiunti fr. 30'000.-- di deduzione sociale prevista dalla Legge
tributaria ma non dall'AVS.
2.7. Dalla
notifica di tassazione 1997/98 (anno di computo 1995/96) richiamata d'ufficio
dal TCA risulta che il reddito da pensione è stato imposto in fr. 26'996.-- con
una sostanza imponibile (inclusa la deduzione sociale ) di fr. 471'473.--.
Rispetto alla precedente tassazione gli elementi di calcolo hanno subito una
modifica.
Orbene, va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, se dal termine del
periodo di conteggio la sostanza o il reddito conseguito in forma di rendite si
sono modificati a tal punto che i contributi calcolati in base ai nuovi
elementi sarebbero inferiori o superiori del 25% a quelli dovuti, i
contributi devono essere rideterminati dalla data di modifica, purché la cassa
di compensazione ne sia a conoscenza (cfr. anche DTF 105 V 117 = RCC 1980 pag.
306 e marginale 2091 delle DIN ).
Pertanto,
i contributi del 1994 e 1995 sono da determinare sulla base di un reddito da
pensione di fr. 45'000.-- ed una sostanza netta di fr. 602'933.-- (cfr. consid.
2.6), ma solo se i contributi, fissati con i nuovi elementi di calcolo della
notifica di tassazione 1997/98, risultino inferiori al 25% a quelli
dovuti.
Ne consegue comunque che il ricorso deve essere accolto e l'amministrazione
verserà al ricorrente fr. 100.-- di ripetibili, anche in difetto di una
esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione __________ 1999 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati alla Cassa affinché determini una nuova decisione ai sensi dei
consid. 2.6 e 2.7.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà al ricorrente fr. 100.-- di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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