AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.130
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00130
mm
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: __________ __________,
____________________ -__________o,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione __________ 1999 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha
fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ (1955), per
l’attività indipendente da essa esercitata durante il periodo 1° dicembre
1998-31 dicembre 1999, sulla base di un reddito medio annuo pari a fr. 30’000 e
di un capitale investito uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla
base del reddito presumibile annuo indicato dall’assicurata stessa nel
questionario d’affiliazione 25 marzo 1999 (doc. 1).
1.2. Con
tempestivo ricorso 26 agosto 1999, l’assicurata, rappresentata dalla __________
fiduciaria, ha impugnato la suddetta decisione formale, chiedendo che la Cassa
venga condannata ad emanare una “... nuova decisione per il periodo 1° dicembre
1998-30 giugno 1999 la quale rifletterà i contributi effettivamente dovuti
calcolati in base ai compensi ricevuti” (I).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall’insorgente a supporto della
propria pretesa ricorsuale:
"
La signora __________i, per un periodo
determinato (dal 01.12.1998 al 30.06.1999), impartiva lezioni presso la Scuola
__________ __________ di __________ quale indipendente.
Durante questo periodo, come risulta
dall’allegata dichiarazione, ha percepito un compenso di CHF 15’400 (media di
CHF 26’400 annui).
(...).
Vi informiamo che i docenti della
__________ __________ non sono dipendenti bensì indipendenti, nel caso
specifico, tassati alla fonte. Non ci sarà pertanto conguaglio alcuno dato che
non verrà mai emessa una notifica della tassazione.
La signora __________ inoltre ha terminato
la sua attività in Svizzera per cui dovrà comunque essere emesso un conteggio
pro rata temporis a tutto il 30.06.1999” (I).
1.3. Con risposta
di causa 7 settembre 1999, la Cassa di compensazione ha postulato che il
gravame venga evaso ai sensi dei considerandi, limitando l’affiliazione
dell’assicurata al periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999 e fissando i
contributi sociali sulla base di un reddito annuo medio pari a fr. 26’400
(III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.3. Ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle
svalutazioni
subite;
-
le
perdite commerciali subite e allibrate;
-
le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di
computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,
sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano
ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte
unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i
contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per
l'invalidità
e della legge sull'indennità di perdita di guadagno
ai
militari e alle persone obbligate al servizio della
protezione civile;
- un
interesse del capitale proprio investito nell'azienda,
fissato
dal Consiglio federale su proposta della
Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti
e l'invalidità.
La decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di
computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre
che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge
sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare o di protezione civile.
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”.
2.4. Le relative
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo
annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni.
Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia
ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello
dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.5. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
2.6. In concreto,
__________ __________ é stata affiliata alla categoria delle persone che
esercitano un’attività lucrativa indipendente a contare dal 1° dicembre 1998,
conformemente alle indicazioni contenute nel questionario per l’affiliazione
degli indipendenti 25 marzo 1999 (doc. 1).
Dalla
dichiarazione 18 agosto 1999 della Scuola __________ di __________ emerge che
l’assicurata ha svolto la propria attività presso il medesimo istituto soltanto
sino al 30 giugno 1999 (doc. A2). È, pertanto, a ragione che l’autorità
amministrativa convenuta ha provveduto, in data 3 settembre 1999 (doc. 2), a
stralciare, con effetto appunto dal 30 giugno 1999, __________ __________ dalla
categoria delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
A
proposito del metodo di calcolo per stabilire l’ammontare dei contributi, si
osserva che, avendo l’assicurata iniziato un’attività indipendente nel dicembre
1998, per la determinazione dei contributi sociali dovuti per il periodo 1°
dicembre 1998-30 giugno 1999, torna chiaramente applicabile la procedura
straordinaria ex art. 25 OAVS e, quindi, i redditi percepiti nel periodo di
contribuzione stesso.
A mente
dell’art. 24 cpv. 1 OAVS, qualora le autorità fiscali cantonali non possano
comunicare il reddito, spetta alla cassa di compensazione valutare il reddito
netto determinante per stabilire il contributo annuo.
In
casu, dalla querelata decisione formale risulta che la Cassa si é fondata
su di un reddito annuo presumibile pari a fr. 30’000, desumendolo dal
questionario per l’affiliazione degli indipendenti compilato dall’insorgente
stessa in data 25 marzo 1999 (cfr. doc. 1). Ciò nondimeno, la Scuola __________
ha attestato che, durante il periodo 1° dicembre 1998-30 giugno 1999,
__________ __________ ha, in realtà, percepito onorari ammontanti a fr. 15’400
(doc. A2), ciò che corrisponde ad un reddito annuo pari a fr. 26’400.
Ora -
così come espressamente riconosciuto dalla Cassa in risposta (III) - i
contributi dovuti per l’attività indipendente esercitata dal 1° dicembre 1998
al 30 giugno 1999, vanno definitivamente fissati in base ad un reddito
determinante di fr. 26’400.
In
siffatte circostanze, l’impugnata decisione formale 18 agosto 1999 non può che
venire annullata.
L’affiliazione
quale indipendente di __________ __________ decorre, pertanto, dal 1° dicembre
1998 e termina il 30 giugno 1999, rispettivamente, i contributi AVS/AI/IPG
dovuti per questo stesso periodo vanno calcolati in base ad un reddito annuo
pari a fr. 26’400.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata é annullata.
§§ L’affiliazione
alla Cassa di compensazione quale indipendente di __________ __________
ha avuto inizio il 1° dicembre 1998 ed é terminata il 30 giugno 1999.
§§§ L’incarto
é rinviato alla Cassa affinché stabilisca i contributi sociali
dovuti da __________ __________ dal 1° dicembre 1998 al 30 giugno 1999
sulla base di un reddito aziendale di
fr.
26’400.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
di compensazione verserà a __________ __________ fr. 200.-- a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ___________ _________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster