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Numero d'incarto:
30.1999.176
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
30.1999.00176
BS
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 1999 di
__________ __________, __________ __________o,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________
__________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che - con due decisioni 5 ottobre 1999
la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali dovuti da
__________ __________, quale persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente, nel biennio 1996/1997;
non potrebbe essere
ragionevolmente richiesto dagli
assicurati possono essere
ridotti fino al contributo minimo di
legge. Se il contributo
minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per la persona
assicurata può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione
dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. (art. 11 cpv. 2 LAVS). In
Ticino tale competenza è attribuita al Dipartimento delle opere sociali,
Ufficio dell’assistenza sociale (art. 17 Decreto legislativo di applicazione
alla LAVS);
- nel caso che ci occupa, il
ricorrente non contesta l'ammontare dei contributi dovuti, ma postula il
condono degli stessi.
Considerato che egli ha
già versato complessivamente
fr. 1'400,74 (cfr.
conguaglio) un condono ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LAVS non è proponibile.
Rimane dunque la
possibilità di chiedere una riduzione dei contributi, domanda che deve essere
comunque indirizzata alla Cassa cantonale di compensazione (art. 32 OAVS);
- che da parte
dell'amministrazione non esiste una decisione in merito, per cui su tale
richiesta il TCA non può statuire.
Secondo l'art. 84 cpv. 1
LAVS l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto
solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione (DTF
110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152,
STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
- pertanto gli atti sono da
inviare alla Cassa affinché emani una decisione formale in merito alla
richiesta di riduzione dei contributi, contro la quale __________ __________
potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
richiamato l’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura davanti
al TCA del 6 aprile 1961
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Gli atti sono rinviati per
competenza alla Cassa affinché statuisca sulla domanda di riduzione.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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