AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.2
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00002
BS/sc
Lugano
23 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 1999 di
__________ Gestione __________ SA, ____________________,
rappr. da: Fiduciaria __________ SA,
__________ __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa di comp. AVS __________, ____________________ __________
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. A seguito di
un controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 ss OAVS), per il periodo 1°
novembre 1994 - 31 dicembre 1997, da parte di un ispettore della Cassa di
compensazione AVS __________ presso la __________ Gestione __________ SA,
gerente del __________ __________ FFS, è risultato che alcune prestazioni non
sono state notificate all'AVS.
Ritenendo
queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa ha
fissato, mediante decisione formale del 3 dicembre 1998, alla __________ SA i
relativi contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per complessivi fr. 10'018,75.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta la società, per il tramite
del suo fiduciario, contestando alcune riprese salariali effettuate, vale a
dire:
"g Ripresa nel 1996 e 1997 per un totale di Frs. 12'000.-- pagati
alla Signora __________ __________, __________, per il certificato di gerenza.
La signora __________ ha emesso regolari fatture in quanto è persona iscritta
alla Cassa di Compensazione AVS, __________ quale indipendente, (Doc. All.
"B").
Purtroppo, essendo la signora, in questo periodo di feste
assente, non siamo in grado di poter produrre una sua dichiarazione a tal
riguardo. L'abbiamo però contattata telefonicamente e ci ha assicurato che al
suo rientro ci invierà una conferma che Lei ha provveduto a dichiarare, quanto
percepito, all'AVS di __________. Sarà nostra premura trasmettervi tale
dichiarazione.
g Ripresa nel 1996 e 1997 per un totale di Frs. 24'000.-- pagati
al signor __________ __________, __________, per il certificato di gerenza. In
allegato vi trasmettiamo fotocopia dichiarazione AVS __________ (Doc. All.
"C"), con la quale viene confermato che anche il Signor __________ è
iscritto quale persona indipendente all'AVS. Anche per lui riceveremo una sua
dichiarazione che vi trasmetteremo.
g Ripresa nel 1996 di Frs. 1'427.-- pagati alla signora Da
__________ __________ -__________ __________ __________ con la causale
"liquidazione 1994".
Dal documenti che vi alleghiamo si può notare che trattasi
dello stipendio del mese di dicembre 1994, che non era stato pagato dalla
__________ alla dipendente, in quanto le fu contestato un certificato medico.
La procedura di contestazione è durata sino al mese di aprile 1996 e in data
15.04.1996 fu versato l'importo di Frs. 4'427.70. Tale importo comprende lo stipendio
di Frs. 1'202.35 e Frs. 225.35 per interessi di mora e per spese sostenute
dalla dipendente. Lo stipendio di dicembre 1994 di Frs. 1'440.-- lordi è stato
regolarmente dichiarato alla __________ nel 1994 (vedi fotocopia scheda salari
allegata) (Doc. All. "D")."
1.3. In data 27
gennaio 1999 la fiduciaria __________ SA ha trasmesso
al TCA le dichiarazioni di
__________ Unternäher e __________ __________
relativamente alla loro attività indipendente svolta nel periodo in questione.
1.4. Mediante risposta
dell'8 febbraio 1999 la Cassa ha postulato la reiezione del gravame.
Dopo aver
elencato i presupposti per considerare un'attività lucrativa di natura
indipendente, l'amministrazione in merito alla posizione __________ e
__________ ha osservato quanto segue:
"
(…)
Nella fattispecie, solamente per il fatto
che negli anni 1996 e 1997 due persone si sono succedute nella gerenza del
__________ __________ __________, con lo stesso datore di lavoro, è
un'ulteriore conferma del grado di dipendenza che esse avevano nei confronti
della __________ __________ __________ SA.
altre persone si sono succedute nella
gerenza del __________ e sono state regolarmente notificate sul quaderno dei
salari.
Nel presente caso, per la determinazione
dello statuto di dipendente, si è tenuta in considerazione unicamente
l'attività presso la __________ __________ __________ SA, senza valutare
l'attività di indipendente per la quale esiste l'affiliazione presso la Cassa
cantonale di compensazione AVS. Questo significa che possono far parte del
salario determinante anche retribuzioni assegnate a persone che esercitano a
titolo principale un'attività indipendente.
Infine, il fatto che siano emesse delle
regolari fatture da parte dei due gerenti e che molto probabilmente da parte
del fisco questo reddito sarà trattato come proveniente da attività lucrativa
indipendente, non ha nessuna influenza sullo statuto d'assicurato. A questo
proposito va evidenziato che, per principio, il fisco non opera distinzioni tra
attività lucrativa indipendente o dipendente se non per una doppia imposizione intercantonale."
(Doc. V)
Al
riguardo della terza posizione contestata, la Cassa ha osservato che:
"
Per quanto concerne la retribuzione di Fr.
1'427.00 versata alla signora __________ __________ e contestata dalla
ricorrente, facciamo rilevare quanto segue:
I salari soggetti a contributi e notificati
per l'anno 1994 ammontano a Fr. 30'006.20, corrispondono regolarmente a quanto
allibrato in contabilità. Essi sono comprensivi dell'importo citato di Fr.
1'427.00.
Per l'anno 1996, i salari soggetti a
contributi e notificati sul quaderno salari, ammontano a Fr. 917'605.75 lordi.
Dalla verifica effettuata abbiamo potuto accertare che i salari registrati in
contabilità risultavano superiori a quanto notificato. La relativa differenza
ammonta a Fr. 2330.80 lordi, del quale fa pure parte l'importo di Fr. 1'427.00.
Nel corso della procedura ricorsuale potrà
essere accertato se si tratta di una doppia registrazione o di liquidazioni
supplementari." (Doc. V)
1.5. Il 21
ottobre 1999 il TCA ha chiesto delle informazioni alla Cassa cantonale di
compensazione in merito alla posizione assicurativa del signor __________
__________ la cui risposta è pervenuta il 28 ottobre 1999. Ne è seguito un
altro scambio di corrispondenza.
Le parti hanno inoltre presentato le loro osservazioni in merito agli
accertamenti eseguiti.
1.6. In data 11
gennaio 2000 si è svolta un'udienza di discussione e con scritto del 24
febbraio 2000 la ricorrente ha trasmesso la documentazione preannunciata in
quella sede.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
2.2. Per costante
giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione concernenti i
contributi paritetici devono essere notificate per principio non solo al datore
di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni ammesse per
ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione dell’attività dei
lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di determinanti versamenti.
Questa procedura deve in generale essere applicata allorché si è in presenza di
una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag. 4 consid. 3).
Quali
ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore
di lavoro, il TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese
salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il
domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta
di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine,
quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una
decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di
compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che
constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando
il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6 consid.
4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione
dell'amministrazione.
Nella fattispecie in esame, la Cassa non ha intimato a __________ __________ e
__________ __________ una decisione relativa alle riprese salariali che li
concernevano (cfr. verbale udienza 11 gennaio 2000).
Tuttavia essi hanno avuto modo di prendere parte al contenzioso nella misura in
cui hanno trasmesso alla __________ SA una loro dichiarazione in merito
all'attività svolta presso la __________ SA che considerano esser stata di
natura indipendente (doc. E1/2). Essendo cointeressati, anche a loro deve
essere intimato il presente giudizio.
Nel
merito
2.3. A norma dell'art.
4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata,
sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2
LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Il reddito da
attività dipendente comprende in particolare i tantièmes, le indennità fisse e
i gettoni di presenza versati ai membri dell'amministrazione di persone
giuridiche (art. 7 lett. h OAVS).
Per l'art.
9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente
"comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri".
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In
particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a
motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC
1986, pag. 650).
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi
principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni
caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse. Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (DTF 122 V 283 consid.
2a, 119 V 162 consid. 2 con riferimenti).
2.4. Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i
criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono
sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid.
2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Siamo in
presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un
contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un
lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore
di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di
quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, pag. 34 ss; Vischer, der Arbeitsvertrag,
SPR VII/1, pag. 306 citati in Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126, consid. 2b; RCC 1986 pag.
347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una
cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile
a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993
pag. 226 consid. 3b).
2.5. Il TFA ha
pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra
categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la
natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere
escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione
come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio
1989 in re D. SA; STCA 3 ottobre 1991 in re A.B, cfr. Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per
questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come
salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per
ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique
VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Oggetto del
contendere è innanzitutto sapere se le retribuzioni versate a __________
__________ sono da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o
indipendente.
2.6.1. Riguardo al
signor __________, dalla corrispondenza avuta con la Cassa cantonale di
compensazione (CCC) si evince che egli è stato affiliato come indipendente dal
1° gennaio 1991 al 31 maggio 1998 (causa partenza nel Canton Zurigo) per
l'attività in proprio di commercio degli immobili (scritto 28.10.1999 della CCC
doc. VIII); dal 1 giugno 1996 anche per l'attività di consulente nel campo
della ristorazione (scritto 22 10.1996 della CCC a __________ __________ in doc
C 1 allegato al ricorso).
Tali consulenze l'interessato le ha anche svolte per conto della ricorrente,
mandato conferito il 13 giugno 1996 (doc. XIX trasmesso con lo scritto 24
febbraio 2000), emettendo due fatture di complessivi fr. 12'961,70 (doc. 14 e
15 allegati allo scritto 4 novembre 1999 della CCC, doc. X).
Tuttavia, oggetto della ripresa sono i fr. 22'000.-- (fr. 23'542.-- rivalutati
al lordo degli oneri sociali) che egli ha ricevuto dalla ricorrente quale
retribuzione per la sua gerenza del __________ __________ __________
(dall'agosto 1996 a giugno 1997, cfr. conteggio in doc. A4 prodotto con il
ricorso). Questo in conformità di quanto deciso durante la riunione del 25
luglio 1996 (doc. XIX allegato allo scritto 24 febbraio 2000).
Sentito in merito alla posizione di __________ __________ durante il periodo di
gerenza, all'interno della società, in sede di udienza dell'11 gennaio 2000, il
rappresentante della ricorrente ha dichiarato quanto segue:
"
Per quanto riguarda la posizione del sig.
__________, su domanda del giurista il sig. __________ risponde che
l'interessato durante il periodo che ci concerne (agosto 1996 - giugno 1997)
quale titolare di certificato di gerenza si occupava appunto della gerenza del
Ristorante __________ . Per questa sua attività è stata concordata
una remunerazione di fr. 2'000.-- al mese. Era lui che assumeva e licenziava il
personale del ristorante. Tuttavia i contratti e le disdette venivano firmate
dalla __________ SA. Il contratto di locazione dello stabile è stato parimenti
concluso tra la __________ SA e la proprietaria (). L'inventario è
anche di proprietà della __________ SA. Per ciò che concerne i pagamenti era il
signor __________ che quindicinalmente presentava le fatture alla Fiduciaria
__________ SA che provvedeva alla liquidazione delle stesse in nome e per conto
della __________ SA.
Il rischio di incasso e di delcredere era
anche di spettanza della __________ SA. Tuttavia il signor __________
avverrebbe potuto rispondere di tasca propria in casi di mancato incasso dovuto
a sua negligenza. Mi impegno di trasmettere al TCA entro 10 giorni
copia del contratto di gerenza."
Orbene, dalla deposizione riportata sopra si evince chiaramente che l'attività
di gerenza svolta dal signor __________ è di natura dipendente.
Infatti, egli non ha effettuato alcun investimento (l'inventario era della
__________ SA), non ha avuto alcun rischio imprenditoriale ( era la __________
SA che provvedeva ai pagamenti, che sopportava il rischio di incasso e delcredere
e che ha firmato il contratto di locazione). Inoltre Otto __________ ha sempre
agito per nome e per conto della società ricorrente.
La circostanza che l'interessato dovesse rispondere per le inadempienze dovute
a sua negligenza rientra comunque nell'obbligo del salariato di eseguire il
proprio lavoro con la dovuta diligenza e fedeltà (cfr. art. 321 a CO).
Infine, la circostanza che egli sia stato tassato come indipendente non è rilevante,
poiché la qualifica di un reddito da parte del fisco non è vincolante per le
casse di compensazione e per il giudice delle assicurazioni sociali (DTF 122 V
289 consid. 5d; 114 V 75 consid. 2).
Ciononostante,
al fine di evitare una doppia imposizione contributiva, la Cassa dovrà
esaminare se il salario ripreso non è stato inglobato nel reddito aziendale
oggetto di un’eventuale decisione di contribuzione per i contributi da
indipendente AVS (sulla percezione dei contributi AVS degli indipendenti cfr. art.
22 OAVS ss) e se ciò fosse il caso, l’amministrazione dovrà restituire i
contributi da indipendente non dovuti (art. 14 cpv. 4 lett. c LAVS in relazione
all'art. 41 OAVS).
2.6.2. Per quel che
concerne la seconda posta contestata, con la presa di posizione del 16 novembre
1999, la ricorrente ha prodotto una fattura di contributi personali dovuti
dalla signora __________ (doc. F).
Al riguardo, durante l'udienza dell'11 gennaio 2000 il responsabile della Cassa
ha precisato che:
"
Adr il signor __________ rileva che la signora
__________ dal 1993 è affiliata insieme al marito presso la __________ in
qualità di indipendente per la gestione del ristorante Ristorante __________ a
__________. Al riguardo produce la conferma di affiliazione e la richiesta di
acconto per contributi paritetici in quanto i coniugi Unternäher sono anche
datori di lavoro.";
mentre la
ricorrente ha rilevato che:
"
Per ciò che concerne la signora __________ il
sig. __________ conferma che anch'essa è stata gerente del Ristorante
__________, prima del signor __________. Pertanto quanto riportato per il
signor __________ vale anche per l'interessata."
Pertanto,
la ripresa effettuata dalla Cassa concerne unicamente le prestazioni ricevute
per la gestione del Ristorante __________ Stazione __________ devono essere
qualificate di natura dipendente, questo in analogia a quanto è stato riportato
per __________ __________.
Anche in questo caso, la Cassa è tenuta ad esaminare un'eventuale doppia
imposizione di contributi.
2.6.3. Infine,
riguardo alla terza posizione, durante l'udienza dell'11 gennaio 2000 è
risultato che:
"
Per quanto concerne la posizione della signora
__________ il signor __________ ribadisce che il salario di fr. 1'202,35 è
stato notificato nel 1994 ma versato, a seguito di una controversia
giudiziaria, solo nel 1996 al quale sono stati aggiunti fr. 225,35 di spese di
mora ed interessi sostenuti dalla dipendente.
Preso atto di quanto detto sopra il signor
__________ dichiara di annullare la ripresa di fr. 1'528.-- fatta durante la
revisione."
Dal momento che effettivamente il salario è stato notificato nel 1994 (doc. D1
allegato al ricorso), sul quale sono stati calcolati i contributi paritetici,
anche se versato solo nel 1996 (doc. D2), la ripresa deve essere pertanto
annullata (cfr. DTF 110 V 225).
In conclusione, visto quanto detto sopra, dalla massa salariale del 1997
ripresa deve essere dedotto il salario della signora __________ __________,
mentre per il resto la decisione contestata è da confermare.
La Cassa pertanto dovrà versare alla ricorrente, patrocinata da un fiduciario,
fr. 80.--, anche in difetto di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 3 dicembre 1998 deve essere modificata nel senso che dalla massa
salariale sono dedotti fr. 1'528.--, per il resto la stessa è da confermare.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
di Compensazione AVS __________ verserà alla __________ Gestione __________ SA
fr. 80.-- di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ______ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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