AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.1999.22
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00022
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1998
di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 18 dicembre 1998, la Cassa cantonale di compensazione __________ ha
stabilito i contributi sociali dovuti da __________ __________, __________, per
l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata, sulla base di un reddito
medio pari a fr. 20’000, a cui é stata aggiunta la media dei contributi dovuti
negli anni di computo (fr. 966.--) e di un capitale investito uguale a zero. I
contributi sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale federale
1997/1998 (doc. III).
1.2. Con
tempestivo ricorso __________ 1998 (I), __________ __________ ha impugnato la
decisione emanata dall’amministrazione, osservando quanto segue:
"
... presento ricorso alla decisione di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo 1.1.98 al 31.12.99 del
18.12.98.
Nonostante il mio ricorso del 24 maggio
1997 sia stato solo parzialmente accolto, non accetto la suddetta decisione,
infatti dovrei ora pagare più di quanto precedentemente fissato.
Le mie condizioni fisiche non sono
migliorate rispetto al passato e attualmente non ho lavoro, non sono
assolutamente in grado di pagare questa cifra qualunque sia, e ribadisco
pertanto un adeguamento al minimo del premio per contributi AVS.” (I)
1.3. Con risposta
__________ 1999 (V), la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame,
precisando, in particolare, che, per il calcolo dei contributi relativi al
biennio 1998/1999, si applica la tassazione fiscale federale 1997/1998, in forza
delle disposizioni legali relative alla procedura ordinaria.
1.4. In replica,
__________ __________ - oltre ad aver prodotto alcuni certificati medici che
attestano una parziale inabilità lavorativa nella sua attività di muratore
perlomeno a far tempo dal 1990 - ha fatto valere che:
"
... gli allegati acclusi dimostrano e confermano
i miei disagi fisici durante gli scorsi anni come anche attualmente; dal
1987 devo convivere con questo problema alla schiena al quale le autorità
fiscali non hanno mai dato importanza e di cui non sono né sarò mai d’accordo
con le decisioni da loro prese! Subirò tutte le conseguenze di questo
accanimento delle autorità fiscali nonché delle altre autorità coinvolte, ma
non accetterò queste persecuzioni a cui, contrariamente a quanto asserito dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS, ho sempre fatto valere a tempo debito la
mia situazione e perdita di guadagno che come detto non é mai stata presa in
considerazione malgrado le prove concrete, per la persecuzione e l’abuso di potere
di autorità di cui ritengo inutile elencare in questa sede. Aggiungo che, oltre
alla mia situazione fisica di cui non ricevo nessuna indennità, non sempre ho
lavoro e in qualità di indipendente non ricevo disoccupazione, ho una famiglia
a carico e posso capire la risposta di causa della Cassa di compensazione, ciò
non toglie che la mia situazione la conosco io e che non posso esprimermi in
modo diverso.” (VII)
1.5. Pendente causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'UCT di
__________ l'intero incarto fiscale relativo ai bienni 1997/1998 e 1999/2000
(XI).
in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
nel merito
2.2. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività
salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.3. Ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa
indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
-
le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo;
-
gli
ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
-
le perdite commerciali
subite e allibrate;
-
le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte
elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni
fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge
sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di
guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione
civile;
-
un
interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio
federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4. Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo
AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito
determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente
il contributo dovuto negli anni di computo.
2.5. Va ancora
rilevato che la decima revisione dell’AVS, entrata in vigore il 1 gennaio 1997,
ha leggermente modificato il tenore dell’art. 9 cpv. 2 LAVS in tal senso
"
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il
periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia
garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro
uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non
sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli
previsti dalla leggesull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare o di protezione civile.
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per
quanto quivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il
Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Il Consiglio federale può accordare,
all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività
lucrativa indipendente."
Nel caso
della lettera d si tratta di una modifica di natura redazionale a seguito della
quinta revisione della LIPG, mentre la lettera e corrisponde alla deduzione già
prevista all’art. 18 cpv. 3 OAVS. Ora quindi tutte le deduzioni ammissibili
sono previste nella legge (Messaggio del consiglio federale relativo alla
decima revisione, p. 50).
Il vecchio
capoverso 3 è inoltre stato abrogato in quanto superfluo.
Con il
nuovo capoverso 3 invece viene proposto il capoverso 4, leggermente modificato.
La legge regola infatti direttamente il fatto che il reddito e il capitale
proprio devono essere accertati dall’autorità cantonale (Messaggio citato p.
50).
2.6. Le
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS (cfr. dal 1 gennaio 1997 anche art. 9 cpv. 3
LAVS), le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per
il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda
in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in
giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.7. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge (cfr. SVR 1995 AVS
Nr. 4 p. 7 consid. 2.3). La norma ha carattere eccezionale e non può essere
interpretata estensivamente (RCC 1971 p. 31 consid. 1). La sua applicazione
presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell’attività economica (vedasi
a titolo esemplificativo RCC 1981 p. 239 consid. 3c; RCC 1980 p. 210 consid.
2).
2.8. Nel caso di
specie, __________ __________ ha sostenuto, in sostanza, di non essere in grado
di versare i contributi richiestigli, a fronte di una difficile situazione
finanziaria, determinata - sempre a mente dell’insorgente - e dai problemi di
salute che lo affliggono sin dal 1987 e dal fatto che il lavoro é spesso
fluttuante.
In virtù
di quanto esposto ai considerandi precedenti si rileva che, per il calcolo dei
contributi dovuti nel biennio 1998/1999, sono rilevanti, in virtù delle
disposizioni relative alla procedura ordinaria, i redditi percepiti nel
1995/1996 (periodo di computo) e quindi tassati nel 1997/1998, così come
rettamente indicato dalla Cassa convenuta. Del resto, l'assicurato non ha
evidenziato alcun motivo giustificante l'applicazione della procedura
straordinaria ex artt. 24ss. OAVS: il fatto che egli, in ragione di disturbi
alla schiena, non sia in grado d'esprimere un pieno rendimento nell'esercizio
della sua professione, non può certo essere considerato tale, nella misura in
cui si tratta di una situazione che si trascina, sostanzialmente immutata,
ormai da molti anni (l'infortunio di cui egli è rimasto vittima ha avuto luogo
nel 1987).
Dall'incarto
fiscale richiamato d'ufficio da questo TCA emerge che, con pronunzia 18
dicembre 1997 - cresciuta in giudicato (tanto il ricorso di diritto
amministrativo quanto quello di diritto pubblico interposti contro la sentenza
cantonale, sono stati giudicati, in effetti, inammissibili dal TF [cfr.
sentenza 21 ottobre 1998]) - la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello ha fissato a fr. 20'000 il reddito aziendale annuo,
determinante per il calcolo IC/IFD 1997/1998.
Trattandosi
di un reddito netto (cfr. doc. 2), in forza dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, al
reddito aziendale esposto fiscalmente deve essere aggiunta la media dei
contributi dovuti negli anni di computo (fr. 966).
Alla luce
di quanto precede, si deve concludere che i contributi richiesti a __________
__________ sono stati stabiliti conformemente al diritto. L'impugnata decisione
formale appare, pertanto, meritevole d'esser tutelata in questa sede.
2.9. Con il
proprio gravame, l’assicurato ha fatto stato di una difficile situazione
finanziaria che gli impedirebbe, apparentemente, di pagare i contributi sociali
richiestigli.
Ai sensi
dell’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o
10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o
indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo
minimo. Giusta l’art. 31 cpv. 1 OAVS, chi intende chiedere la riduzione dei
suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui é affiliato
una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere
verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
D’altra
parte, secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere
condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di
domicilio (in Ticino, il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio
dell’assistenza sociale; cfr. art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla
LAVS). Tale autorità, infatti, paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS).
La domanda di condono, comunque, deve essere indirizzata alla Cassa di
compensazione (art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere
dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).
In casu,
non esiste al riguardo una decisione emanata dalla Cassa, per cui il TCA non
può entrare nel merito della richiesta formulata dalla ricorrente. Infatti,
secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa
di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51
consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23
marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; F. Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine).
Si
giustifica, pertanto, un rinvio degli atti alla Cassa affinché proceda alle
proprie incombenze istruendo e decidendo sulla domanda di riduzione,
rispettivamente di condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
sono retrocessi alla Cassa per le sue incombenze come dai considerandi.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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