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Numero d'incarto:
30.1999.31
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00031
BS/nh
Lugano
1 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1999
di
__________ __________ -__________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 10 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ - __________,
per la sua attività lucrativa indipendente, nel biennio 1998/1999 sulla base di
un reddito aziendale di fr. 15'311.--, ritenuto un capitale investito
nell’azienda nullo.
I
contributi sono stati fissati in base alla tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro
la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, osservando
quanto segue:
"
Nel mese di gennaio 1997 ho iniziato un'attività
lucrativa indipendente accessoria, basata sulla medicina alternativa, con la
specializzazione nel trattamento __________ e nella cristalloterapia.
Alla fine del citato anno ho provveduto
a dichiarare alla cassa di compensazione AVS il mio guadagno netto, pari a
frsv. 15'311.-.
Giustamente l'ufficio ha calcolato i
contributi su questa cifra, stimati a frsv. 839,40 annui, importo da me
regolarmente pagato e non contestato.
Nel 1998 per motivi vari, la mia
attività si è molto ridotta, tanto ché il mio guadagno netto ha raggiunto la
cifra (al 31.12.1998) di frsv. 6'243.-.
Le previsioni per il 1999 non sono
positive e di questo passo sarò costretta a chiudere l'attività in quanto le
spese supereranno i profitti.
Ho ricevuto in data 10 febbraio u.s. la
decisione di fissazione degli importi da pagare per l'anno 1998 e 1999, oggetto
del presente ricorso.
L'ufficio ha calcolato tali importi in
base al guadagno netto dell'anno di inizio attività, ossia il 1997 e
segnatamente sulla cifra di frsv. 15'311.-.
Contesto evidentemente questa
decisione. Sono d'accordo che venga rivisto il calcolo dei miei contributi da versare
per il 1998, basandosi sul guadagno del suddetto anno, ossia sulla cifra di
frsv. 6'243.-.
E' fuori luogo, a mio modo di vedere,
che si debba versare un contributo AVS pari al 13,44 per cento del
guadagno netto e su di un importo irrisorio!
La tabella AVS sulle percentuali del
reddito annuo, riportata sul retro del form. di contesto annesso, ne dà
chiaramente la prova."
1.3. Mediante
risposta del 18 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando in particolare che:
"4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i
dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva (doc.
2).
-
Un'eventuale diminuzione o perdita di guadagno deve essere
quindi fatta valere, a tempo debito, in sede fiscale, e se ammessa anche la
Cassa ne terrà debito conto per il prossimo periodo contributivo.
-
La ricorrente ha la possibilità di versare il saldo richiesto
in rate mensili, presentando domanda scritta alla Cassa (Servizio incassi),
conformemente ai disposti dell'art. 38bis OAVS."
1.4. Interpellata
del TCA, con lettera del 1° novembre 1999 la ricorrente ha informato
dell'intenzione di cessare la propria attività lucrativa indipendente
accessoria al 31 dicembre 1999 e di comunicarlo all'agenzia comunale AVS del
proprio Comune di domicilio.
1.5. Il TCA ha
inoltre richiamato d'ufficio l'incarto fiscale della ricorrente relativo ai
periodi fiscali 1995/96 e 1997/98.
Infine, il 17 gennaio 2000 il Tribunale ha chiesto delle informazioni all'UT di
__________, ricevute il 20 gennaio 2000 (doc. XI) e trasmesse per conoscenza
alle parti.
in
diritto
In
ordine
2.1. Considerato
che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente, sia essa
esercitata professionalmente o a titolo occasionale.
Se una
persona svolge contemporaneamente sia un'attività salariata, sia un'attività
indipendente, pagherà il contributo AVS da una parte sul salario conseguito e
dall'altra sul reddito dell'attività lucrativa indipendente, anche se
quest'ultima è svolta a titolo accessorio.
Le
disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. Nella
fattispecie in esame, l'assicurata ha sostenuto di aver iniziato la sua
attività lucrativa indipendente (telechiosco) al 1° gennaio 1997.
Dalla notifica
di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo 1995/96) si evince un reddito
aziendale di fr. 15'311.--.
Tuttavia, nella relativa dichiarazione fiscale, richiamata dal TCA, alla voce
"reddito aziendale" dell'assicurata il tassatore ha inserito a mano la
seguente annotazione "dal 1.1.1997 telechiosco (netto).
Questa
circostanza è stata in seguito confermata dall'UT di __________ stesso (cfr.
doc. XI), comunicando inoltre che i
fr. 15'311.-- corrispondono al reddito conseguito nel 1997, mentre quello del
1998 ammonta a fr. 6'248.--.
In queste circostanze, dunque, non può essere applicata la procedura ordinaria
ex art. 22 OAVS utilizzata dalla Cassa (cfr. risposta).
Applicabile è la procedura straordinaria prevista per l'inizio di attività
indipendente dell'art. 25 cpv. 1 OAVS .
Questo disposto di legge prevede infatti che se l'assicurato inizia un'attività
indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo per il
quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole
modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda,
all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione
del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò
ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione
accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il
periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai
suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di
contribuzione.
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982
pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,
l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni
anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si
considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno
nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente
costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22
cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono
rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983
pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
Di
conseguenza, nell'evenienza concreta i contributi del 1998 sono da determinare
sulla base del reddito conseguito in quell'anno, vale a dire fr. 6'243.-- (cfr.
risposta UT __________, doc. XI).
Atteso che la ricorrente ha dichiarato di terminare la sua attività lucrativa
al 31 dicembre 1999, i contributi di quell'anno dovranno essere determinati sul
reddito conseguito nel 1999. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, se
l'attività indipendente cessa prima del passaggio alla procedura ordinaria
(ovvero nel 2000) deve essere mantenuta la procedura straordinaria (cfr. VSI
1993 pag. 257).
Pertanto la decisione è annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinche ne
emetta un'altra ai sensi di quanto esposto sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione 27 febbraio 1999 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati alla Cassa ai sensi del consid. 2.4.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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