AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.44
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00044
mm/
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa di comp. AVS __________, ____________________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
distinte decisioni formali - datate 16 marzo 1999 - la Cassa di compensazione
AVS __________ ha fissato, a titolo definitivo, i contributi AVS/AI/IPG dovuti
da __________ __________ per l’attività lucrativa indipendente da lui svolta,
rispettivamente, durante i periodi 1° novembre-31 dicembre 1995, 1° gennaio-31
gennaio 1996 e 1° gennaio-31 ottobre 1997.
I
contributi sono stati calcolati sulla base di un reddito aziendale medio pari a
fr. 47’000 e di un capitale investito nell’azienda uguale a fr. 4’000,
rispettivamente - per i contributi dovuti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre
1997 - uguale a zero (cfr. doc. A1-3).
1.2. Con
tempestivo ricorso 6 marzo 1999, __________ __________ ha impugnato le suddette
decisioni formali, osservando quanto segue:
“...
intendo fare ricorso alla
decisione __________contributi personali AVS/AI/IPG (____________________),
perché li ho già pagati a suo tempo.
In
base alla mia attività in proprio, purtroppo non soddisfacente, la __________
mi ha attribuito un reddito non reale.
Inoltre
tali richieste mi sono giunte a più di un anno dalla fine dell’attività con
conseguente stralcio.
L’attività
l’iniziai il 11.11.1995 e la chiusi il 30.10.1997” (I).
1.3. La Cassa di
compensazione AVS __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (III).
1.4. In replica,
l’assicurato ha precisato quanto segue:
“Devo precisare che la chiusura é avvenuta
il 31 ottobre non il 30 novembre e che da tale data fino al 31 gennaio 98 sono
rimasto inattivo senza percepire l’indennizzo di disoccupazione essendo stato
indipendente.
Attualmente
sto pagando ancora per estinguere il debito accumulato nel periodo in questione
e avendo una famiglia a carico (moglie e 2 figlie agli studi) non sono in grado
di pagare niente di più” (V).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.3. Ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
consentiti
dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
-
le
perdite commerciali subite e allibrate;
-
le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di
computo, a scopo di beneficenza al proprio personale,
sempreché
sia garantito che siffatte elargizioni non possano
ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte
unicamente
a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i
contributi
da versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi
in conformità della legge sull'assicurazione per
l'invalidità
e della legge sull'indennità di perdita di guadagno
ai
militari e alle persone obbligate al servizio della
protezione
civile;
- un
interesse del capitale proprio investito nell'azienda,
fissato
dal Consiglio federale su proposta della
Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti
e l'invalidità.
La decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di
computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre
che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge
sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare o di protezione civile.
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”.
2.4. Le relative
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo
annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni.
Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia
ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con
quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.5. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
2.6. In concreto,
__________ __________ é stato affiliato alla Cassa di compensazione convenuta,
nella categoria delle persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a
contare dal 1° novembre 1995. L’affiliazione é stata stralciata con effetto al
31 ottobre 1997 (doc. A8).
A suo
tempo, l’autorità amministrativa aveva, in forza dell’art. 24 OAVS, provvisoriamente
fissato i contributi dovuti dall’assicurato, basandosi su di un reddito annuo
di fr. 36’000 (doc. 2), reddito che era stato comunicato dal ricorrente stesso
in data 28 febbraio 1996 (cfr. questionario per la fissazione del contributo
personale provvisorio).
Con le
impugnate decisioni, la Cassa di compensazione __________ ha finalmente
stabilito i contributi definitivi (doc. A1-3). Da __________ __________
é poi stato preteso il pagamento del conguaglio, tenuto conto di quanto egli
aveva già, nel passato, versato (cfr. doc. 5).
A questo
punto, l’obiezione secondo cui il ricorrente avrebbe già provveduto, a suo
tempo, a pagare i contributi, rappresenta soltanto una mezza verità, nella
misura in cui egli non aveva, in realtà, versato che dei contributi parziali.
Dagli
atti di causa emerge che la Cassa - in applicazione della procedura
straordinaria - ha fissato i contributi dovuti per il periodo 1° novembre-31
dicembre 1995, rispettivamente, 1° gennaio-31 dicembre 1996, sulla base dei
dati desunti dalla tassazione intermedia 1995/1996 (doc. A9), emanata
dalla competente autorità fiscale proprio in ragione dell’inizio dell’attività
lucrativa indipendente, e, quindi, sulla base di un reddito aziendale medio di
fr. 47’000 e di un capitale investito nell’azienda pari a fr. 4’000.
I
contributi dovuti per il periodo 1° gennaio-31 ottobre 1997 sono stati
calcolati fondandosi sulla tassazione ordinaria 1997/1998 (doc. A10) - la quale
tiene conto della nuova situazione professionale del ricorrente, peraltro già
considerata in sede di tassazione intermedia - e, concretamente, su un reddito
aziendale sempre di fr. 47’000 ed un capitale investito nell’azienda uguale a
zero.
I
suesposti dati sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dall’UCT di
__________ (doc. 3), il quale ne ha ribadito la correttezza in data 13 aprile
1999 (cfr. doc. 4).
Ora, lo
scrivente TCA non vede ragioni che gli impediscano di fondarsi sui dati
rilevati da notifiche di tassazione regolarmente cresciute in giudicato (cfr.
VIII1 e X1) e, segnatamente, su un reddito aziendale medio di fr. 47’000.
All’assicurato,
che rimprovera all’autorità amministrativa convenuta d’avergli attribuito “...
un reddito non reale” (I), é opportuno ricordare che l’autorità giudicante -
visto il disposto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS - non può scostarsi da una
tassazione cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e
debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano
apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di
assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull’esattezza di una tassazione fiscale
non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali
ed il giudice delle assicurazioni non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione.
Del
resto, per costante giurisprudenza federale, gli assicurati esercitanti
attività lucrativa indipendente devono anzitutto difendere i loro diritti nel
procedimento fiscale anche per quel che concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag.
35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
2.7. __________
__________ si lamenta, altresì, del fatto che le decisioni con le quali sono
stati fissati i contributi definitivi e, di conseguenza, le relative richieste
di conguaglio, gli sono “... giunte a più di un anno dalla fine dell’attività
con conseguente stralcio” (I).
Al
ricorrente si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS, la Cassa di
compensazione agisce in tempo utile allorquando l’importo dei contributi é
stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni
dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Trattasi qui di un
termine di perenzione e non di prescrizione (RCC 1988 pag. 260 consid. 3a; RCC
1975 pag. 201 consid. 2a; RCC 1972 pag. 630 consid. 1).
In
casu, é palese come il diritto di fissare i contributi per gli anni 1995,
1996 e 1997 non sia affatto perento. In effetti, il termine di cinque anni di
cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS ha iniziato a decorrere dalla fine del 1995,
rispettivamente, dalla fine del 1996 e del 1997.
2.8. In sede di
replica, l’assicurato ha, infine, fatto stato di una difficile situazione
finanziaria che gli impedirebbe di pagare i contributi sociali richiestigli
(V).
Ai sensi
dell’art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o
10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o
indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo
minimo. Giusta l’art. 31 cpv. 1 OAVS, chi intende chiedere la riduzione dei suoi
contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui é affiliato una
domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere
verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.
D’altra
parte, secondo l’art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere
condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di
domicilio (in Ticino, il Dipartimento delle opere sociali, Ufficio
dell’assistenza sociale; cfr. art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla
LAVS). Tale autorità, infatti, paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS).
La domanda di condono, comunque, deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione
(art. 32 cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere dell’autorità
designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).
In
concreto, non esiste al riguardo una decisione emanata dalla Cassa, per cui il
TCA non può entrare nel merito della richiesta formulata dal ricorrente.
Infatti, secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, l'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione
emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in
effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.;
F. Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Si
giustifica, pertanto, un rinvio degli atti alla Cassa affinché proceda alle
proprie incombenze istruendo e decidendo sulla domanda di riduzione,
rispettivamente, di condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
sono retrocessi alla Cassa per le sue incombenze come dai considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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