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Numero d'incarto:
30.1999.53
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00053-54
bs/nh
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 3 maggio 1999 di
__________ __________ -__________, __________ ,
2.
__________ __________ __________ -, ____________________
__________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa federale di compensazione, __________ __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. A decorrere
dal mese di marzo 1996 la Cassa federale di compensazione ha posto i coniugi
__________ al beneficio di una rendita massima di vecchiaia per coniugi. Al 1°
gennaio 1999 la prestazione assicurativa ammontava a fr. 3’015.-- mensili.
Precedentemente
i succitati beneficiavano di una rendita massima di invalidità per coniugi.
A seguito
del compimento del 62.o anno di età di __________ __________ __________ -
__________, classe 1937, con due distinte decisioni del 6 aprile 1999 la Cassa
federale di compensazione ha sostituito la corrente rendita ed ha assegnato a ciascun
coniuge una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1’508.--.
1.2. Contro le
decisioni amministrative sono tempestivamente insorti i coniugi __________.
Essi postulano di ricevere singolarmente una rendita massima di fr. 2’010.-- al
mese.
1.3. Mediante
risposta del 27 maggio 1999 la Cassa propone di respingere i ricorsi,
osservando quanto segue:
"
Giusta l'art. 35 cpv. 1 lavs, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o se uno dei
coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità. Questo è il caso nella fattispecie. La
sola differenza per rapporto alla regolamentazione valida fino al 31 dicembre
1996 è che adesso ogni coniuge ha un diritto individuale alla rendita. A questo
proposito bisogna sottolineare che la rendita per coniugi versata fino al mese
di marzo 1999 ammontava a Fr. 3'015.00 al mese. La situazione finanziaria dei
coniugi Guidicelli non si è di conseguenza assolutamente modificata."
1.4. Con
osservazioni del 7 giugno 1999 alla risposta di causa __________ e __________
__________ __________ ribadiscono le loro richieste ricorsuali, ritenendo
ingiusto e anticostituzionale l’art. 35 cpv. 1 LAVS.
in
diritto
In
ordine
2.1. Considerato
che la presente vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A partire
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
Le nuove
disposizioni contenute nella 10.a revisione LAVS si applicano a tutte le
rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Tali disposizioni si applicano
parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia di persone il cui coniuge
ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui
matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c cpv. 1 delle disposizioni
transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).
2.3. Va inoltre
ricordato che la lettera c cpv. 5 delle disposizioni transitorie (in seguito:
disp. trans.) prevede che quattro anni dopo l’entrata in vigore della modifica
legislativa (vale a dire nel 2001), le correnti rendite di vecchiaia per
coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia individuali ai sensi del
nuovo diritto secondo i seguenti principi:
a. è
mantenuta la vecchiaia scala di rendita;
b.
a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante
per la rendita per coniuge;
c.
a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio per compiti educativi
secondo quanto prescritto dalla lett. c cpv. 3 disp. trans.
Secondo
la lett. c cpv. 3 disp. trans., l’accredito transitorio corrisponde alla metà
dell’importo dell’accredito per compiti educativi, scaglionato come segue:
Anno di nascita Accredito
transitorio pari alla
metà
dell'importo dell'accredito
per
compiti educativi
1945 e anni precedenti 16
anni
1946 14
anni
1947 12
anni
1948 10
anni
1949
8 anni
1950
6 anni
1951
4 anni
1952 2 anni
L’accredito
transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni
determinante per la fissazione della scala di rendita assegnata all’avente
diritto.
2.4. La rendita
mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr.
1’005.-- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei
salari nell'AVS/AI).
L'importo
massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo
(art. 34 cpv. 3 LAVS), per cui a
fr.
2’010.--.
2.5. Nella
fattispecie in esame, il 7 marzo 1999 __________ __________ __________ ha
compiuto 62 anni di età.
Di
conseguenza essa ha un proprio diritto a percepire una rendita di vecchiaia dal
1° aprile 1997, ossia il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha
compiuto i 62 anni (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS), per cui sono applicabili le
disposizioni della 10.a revisione della LAVS (cfr. consid. 2.2).
Di
conseguenza la Cassa ha sostituito la rendita di vecchiaia per coniugi con due
rendite semplici AVS assegnate ad ogni singolo coniuge, anche se tale modifica
è avvenuta prima del 2001 (si parla di trasferimento anticipato, cfr.
anche marg. 2010 della Circolare II concernente il calcolo delle rendite nei casi
di mutazione e successione (in seguito: CII sulle mutazioni), edita dall’UFAS).
Pertanto
le rendite dei ricorrenti sono state calcolate secondo la norme della lett. c
cpv. 1 seconda frase disp. trans. LAVS, riportate al consid. 2.3. (cfr. anche
marg. 2011 CII sulle mutazioni).
Nel caso
che ci occupa, questo significa che per il calcolo della rendita AVS per ogni
coniuge è mantenuta la vecchia scala della rendita per coniugi, è computata la
metà del reddito annuo medio ed è accordato un accredito transitorio per
compiti educativi.
Dal
foglio di calcolo allestito dalla Cassa ( cfr. incarto Cassa) risulta che la
nuova rendita AVS è stata determinata sulla base di una scala massima di rendita
44 (rimasta invariata) ed un reddito annuo medio di fr. 38’592.-- (pari
alla metà di fr. 77’184 corrispondente al RAM della rendita per coniugi AVS,
rivalutato al 1° gennaio 1999).
Essendo i
ricorrenti nati prima del 1945, sono stati riconosciuti 16 accrediti
transitori per compiti educativi pari a fr. 13’783.--. Pertanto il reddito
annuo medio della nuova rendita ammonta a fr. 52’375.-- (38’592 + 13’783), che
aumentato al multiplo superiore secondo le tabelle sul calcolo delle rendite,
edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS), corrisponde a fr.
53’064.--.
Ne
discende che con i succitati dati, in applicazione citate delle tabelle UFAS,
per ogni coniuge la rendita ammonterebbe a fr. 1’753.-- al mese.
2.6. Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a.
entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno
dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una
rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
Nel caso
che ci occupa i coniugi avrebbero quindi diritto complessivamente a fr.
3’506.-- (1’753 x 2), importo che è comunque superiore a fr. 3’015.-- (150% di
2’010.--).
Per
questo motivo la Cassa, doveva riconoscere ai ricorrenti complessivamente fr.
3’015.-- di prestazioni assicurative, erogate in due rendite semplici di
vecchiaia di fr. 1’508.-- al mese.
Rispetto
alla corrente rendita i coniugi non subiscono alcun pregiudizio.
Infine, i
ricorrenti contestano la costituzionalità dell’art. 35 LAVS. Tuttavia va
rammentato che amministrazione e autorità giudiziaria sono tenute ad applicare
le leggi federali e, ai sensi dell'art. 113 cpv. 3 e 114bis cpv. 3 Cost., non
possono controllare la conformità delle stesse con la Costituzione (DTF 125 III
216 consid. 5, DTF 123 V 322 consid. 6b/bb).
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa
che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte
con la Xa revisione dell'AVS.
Pertanto
le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate
sono esatte e meritano conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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