AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.60
Data decisione, Autorità:
21.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00060
BS/tf
Lugano
21 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 1999 di
__________ __________ __________, ____________________,
rappr. da: avv. __________ __________,
____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 18 maggio 1998 il TCA aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da
__________ __________ -__________ contro la decisione 10 marzo 1995 della Cassa
cantonale in cui aveva respinto una domanda di condono relativa alla
restituzione di fr. 86'608.-- di prestazioni vedovili indebitamente percepite
dal 1° gennaio 1990 al 31 gennaio 1995.
Riconosciuto
che l'assicurata aveva percepito le prestazioni in buona fede dal 1° giugno
1994 , il TCA aveva dunque rinviato gli atti alla Cassa al fine di stabilire se
il relativo rimborso configurasse un onere troppo grave. Per il periodo anteriore
(1° gennaio 1990 - 31 maggio 1994), il Tribunale aveva accertato l'assenza
della buona fede nell'incassare le rendite non dovute (cfr. inc. __________).
Adito
dall'assicurata, con giudizio del 30 settembre 1998 il TFA aveva infine
respinto il ricorso di diritto amministrativo, confermando dunque la pronunzia
cantonale (H 183/98).
1.2. In
applicazione del rinvio del TCA, con decisione del 19 aprile 1999 la Cassa ha
nuovamente respinto la domanda di condono in quanto le prestazioni da
restituire non costituiscono un onere troppo grave.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è insorta l'assicurata, per il tramite del suo legale,
chiedendone l'annullamento.
i- rileva innanzitutto che si trova a restituire delle prestazioni
assicurative percepite in buona fede a causa di disservizi dell'assicurazione
sociale.
Ritiene
inoltre le prestazioni da restituire gravose per la sua situazione economica,
poiché l'unica entrata finanziaria della famiglia è costituita dal reddito di
fr. 5'987,50 mensili del marito e col tempo le spese per i due bambini
minorenni aumenteranno. Inoltre l'assicurata non si riesce a capire come la
Cassa sia giunta a computare un reddito da attività lucrativa del marito di
fr.
88'015.--.
Essa ha
inoltre rilevato quanto segue:
"
Il condono della somma "indebitamente"
percepita in buona fede per il periodo 01.06.1994-31.01.1995 darebbe la
possibilità, seppure in via rateale, di rimborsare il congruo rimanente in un
periodo più breve, risparmiando alla famiglia __________ una parte dell'onere,
già di per sè gravoso, a cui sarà astretta.
Inoltre, in questa sede vale la pena di
riflettere sull'effettiva celerità con la quale la nostra amministrazione
rivendica la restituzione di quanto "indebitamente" elargito. Non è
possibile che dopo ben 6 anni ci si accorga che una vedova si è risposata
perdendo quindi diritto alla vedovanza. In questi 6 anni la signora __________
-__________ ha sì utilizzato il capitale di vedovanza versatole a suo tempo, ma
detto utilizzo si è reso necessario non tanto per assecondare sfizi personali,
bensì per mantenere la numerosa famiglia. Richiederne ora l'integrale
restituzione corrisponde a mettere una famiglia in una situazione economica
molto triste e difficilmente superabile."
1.4. Mediante risposta del 30 luglio 1999 la Cassa postula la
reiezione del gravame. Ricordando che la restituzione delle rendite e degli
assegni per grandi invalidi percepiti a torto può essere condonata totalmente o
in parte se sono realizzate le condizioni della buona fede e dell'onere troppo
grave, l'amministrazione ha osservato in particolare quanto segue:
"
Si ammette l'esistenza di un onere troppo grave
se il reddito annuo determinante calcolato secondo le disposizioni in materia
di prestazioni complementari non raggiunge i limiti fissati agli art. 2 cpv. 1
e 3 LPC (art. 79 cpv. 1bis OAVS).
Le spese riconosciute e i redditi
determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati
(art. 3a cpv. 4 LPC).
Nel caso specifico e in conformità a quanto
sopra esposto, all'assicurata non può essere riconosciuto il requisito
dell'onere troppo grave in quanto si evince dal calcolo che il totale dei redditi
è superiore al totale delle spese. Infatti, la cassa ha correttamente
considerato nel calcolo stesso, un salario lordo da attività dipendente di fr.
88'015.-- corrispondente all'attività del marito (vedi certificato di salari
agli atti), questo modo di agire della cassa è perfettamente in linea con il
citato art. 3a cpv. 4 LPC."
1.5. Su richiesta
del TCA, con lettera del 15 dicembre 1999 la ricorrente ha trasmesso il
certificato di salario 1999 del marito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A mente
dell'art. 47 LAVS, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione
di prestazioni assicurative indebitamente percepite è necessario che siano
adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. art. 79 OAVS),:
-
l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la
restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave, riguardo alle
sue condizioni economiche.
Quindi,
se una sola delle due condizioni suelencate non è adempiuta il condono non può
essere concesso.
2.3. Per ottenere
il condono non basta che sia adempiuto il requisito della buona fede, ma deve
pure essere accertato che la restituzione comporterebbe per l’interessato un
onere troppo grave (art. 47 cpv. 1 seconda frase LAVS).
Secondo
la costante giurisprudenza, dovendosi stabilire se la restituzione delle somme
ricevute indebitamente costituisce un onere troppo grave, ci si deve fondare
sulla situazione economica globale della persona obbligata alla restituzione
(RCC 1983 pag. 201 consid. 3a, RCC 1978 pag. 229 consid. 2a).
Ai sensi
dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) si ammette un caso
di rigore quando il reddito annuo, determinato secondo le disposizioni vigenti
in materia di prestazioni complementari, non raggiunge il limite di reddito
degli art. 2 cpv. 1 e 3 della LPC.
Sono
determinanti le condizioni economiche esistenti al momento in cui la
restituzione deve essere effettuata (DTF 122 V 140 consid. 3b, 116 V 293
consid. 2c (in ambito LADI); 116 V 12, 107 V 80 consid. 3b; cfr. anche
Mayer-Blaser, op. cit., pag. 485).
Contrariamente
quindi al principio generale secondo cui il giudice accerta la fattispecie così
come risulta al momento dell’emanazione della decisione sul condono, nel caso
dell’esame dei presupposti del condono, è rilevante l’istante in cui la
restituzione deve effettivamente avvenire, poiché l’onere troppo gravoso può
intervenire anche posteriormente alla decisione di restituzione (DTF 110 V 27,
cfr. anche Mayer-Blaser, op. cit., nota 85 a pié pagina pag. 488 ).
Il
giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo
se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo
la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di
basare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, tenendo conto, in
ossequio del diritto di essere sentito, della nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; 107 V 80 consid. 3b; Mayer-Blaser, op. cit., pag. 488/89).
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno
vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere
conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per
il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art. 3b cpv.
3 LPC)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25
000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o
a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e
serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il
valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli
assegni familiari
g. le
entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le
pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Nella
fattispecie in esame oggetto del contendere è accertare se la restituzione
della rendita vedovile percepita dalla ricorrente nel periodo 1° giugno 1994 -
31 gennaio 1995 costituisce un onere troppo grave.
Le
questioni inerenti il presupposto della buona fede non possono essere pertanto
riveste in questa sede. Le stesse sono state infatti ampliamente ed
esaurientemente esaminate nel giudizio cantonale del 18 maggio 1998, confermato
dal TFA.
Tuttavia,
se la Cassa dal 18 maggio 1994 doveva sapere della modifica dello stato civile
dell'assicurata (cfr. STCA 18 maggio 1998 consid. 2.11), non va comunque
dimenticato che la ricorrente in precedenza aveva negligentemente omesso di
comunicare le sue seconde nozze (cfr. STCA 18 maggio 1998 consid. 2.14, STFA 30
settembre 1998 consid. 4).
Quanto al
calcolo dell'onere troppo grave eseguito dalla Cassa in applicazione delle
norme sulla LPC, dall'allegato foglio di calcolo lo stesso risulta essere
corretto.
Poiché la
ricorrente, senza attività lucrativa, è coniugata, l'amministrazione
giustamente ha preso in considerazione il reddito da attività lucrativa del
marito (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC) conseguito nel 1998 per complessivi fr.
88'015.-- (cfr. certificato di salario nell'incarto Cassa), deducendo poi
l'importo forfait di fr. 1500.-per coniugi.
Nel
ricorso la ricorrente ha prodotto un cedolino postale relativo al salario
mensile netto del 1999 del marito di fr. 5'987,50.
Orbene va
ricordato che ai sensi dell'art. 23 OPC cpv. 1 e 2 (di cui al rinvio art. 3a
cpv. 7 lett. d LPC), di regola, per il calcolo della PC sono considerati i
redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente all'anno in
cui è assegnata la prestazione, a meno che il richiedente renda credibile una
modifica avvenuta nel medesimo anno (cfr. art. 23 cpv. 4 OPC).
Nell'evenienza
concreta tale modifica non vi è stata in quanto il salario nel 1999 è rimasto
invariato (cfr. certificato di salario trasmesso dalla ricorrente in doc. E).
Quali
altri redditi l'amministrazione ha giustamente computato gli assegni familiari
e per figli, il valore locativo e il reddito ipotetico.
Inoltre la
Cassa ha computato integralmente le spese dichiarate nella misura in cui sono
ammissibili, incluso l'importo forfetario per il fabbisogno della famiglia con
due figli minorenni.
Infine,
l'importo da restituire è stato dedotto dalla sostanza (DTF 116 V 293 consid.
2c) che comunque risulta essere passiva.
Dal momento
che le spese riconosciute dalla LPC
(fr.
85'303.--) sono inferiori al reddito determinante (fr. 92'196.--), non sussiste
un caso di rigore. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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