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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.1999.65
Data decisione, Autorità: 04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 30.1999.00065
mm
Lugano 4 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che,
a decorrere dal 1° gennaio 1997, __________ __________, classe 1977, é stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito, denominata "Cassa") quale persona senza attività lucrativa, in quanto studente;
con decisione formale 19 maggio 1999, la Cassa ha fissato il contributo minimo dovuto dall'assicurato per il biennio 1998/1999 (doc. A);
con tempestivo ricorso 25 maggio 1999 (I), l'assicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo - trovandosi in una difficile situazione economica - una dilazione di pagamento. Esso ha, inoltre, affermato d'essere intenzionato, durante i mesi estivi, a svolgere un lavoro temporaneo presso la ditta __________ di __________;
la Cassa, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, in seguito (III);
in data 21 settembre 1999, il TCA ha provveduto a chiedere alcune delucidazioni all'insorgente in merito all’attività lucrativa da lui esercitata presso la ditta __________ SA di __________ (V);
con scritto 27 settembre 1999, l’assicurato ha informato il TCA d’essere entrato stabilmente alle dipendenze della suddetta ditta a contare dal 1° luglio 1999 (VI);
il 4 ottobre 1999, la Cassa di compensazione ha comunicato a questa Corte d’aver provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria delle persone che non esercitano attività lucrativa, e ciò a far tempo dal 31 dicembre 1998 (VIII);
considerato che,
in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;
trattandosi del contributo minimo richiesto per l’anno 1999, il ricorso 25 maggio 1999 é da considerare ormai privo d’oggetto, avendo l’autorità amministrativa provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria delle persone che non esercitano attività lucrativa a decorrere dal 31 dicembre 1998 (cfr. VIII e doc. 1);
sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS);
a norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile;
giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Al contrario, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532);
sono considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a, RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562);
in casu, nel 1998, __________ __________ é stato studente senza attività lucrativa.
Essendo nato nel 1977, il suo obbligo contributivo é, dunque, sorto il 1° gennaio 1998, ossia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha compiuto i 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS). Pertanto, in forza dell’art. 10 cpv. 2 LAVS, é tenuto a versare il contributo minimo AVS/AI/IPG di fr. 390.-- annui (cfr. art. 2, 3 e 4 dell’ordinanza 96 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI). Se così non fosse, ne risulterebbe una lacuna contributiva;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui in contestazione vi é il contributo minimo dovuto per l’anno 1999, il ricorso 25.5.1999 é stralciato dai ruoli.
Per il resto, il ricorso 25.5.1999 é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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