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Numero d'incarto:
30.1999.83
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00083
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 9 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, __________, per
l’attività lucrativa indipendente da lei esercitata durante il periodo
1994-1995, sulla base di un reddito medio pari a fr. 40’062, a cui é stata aggiuta
la media dei contributi AVS dovuti negli anni di computo, e di un capitale
investito nell’azienda uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla
base della tassazione fiscale federale 1993/1994 (doc. A).
1.2. Con
tempestivo ricorso 29 giugno 1999 (I), l’assicurata ha impugnato la succitata
decisione formale, limitandosi a rimproverare alla Cassa d’aver fissato i
contributi fondandosi - per quanto é dato di capire - su di un errata
tassazione fiscale.
1.3. Con risposta
20 luglio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.4. Pendente
causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall’UCT di __________ l’intero
incarto fiscale relativo ai bienni 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996 (VI) e
1997/1998 (X).
1.5. In data 29
settembre 1999, questa Corte ha chiesto all’UCT di __________ se il reddito
aziendale risultante dalla tassazione 1993/1994 é da intendere al netto oppure
al lordo dei contributi AVS (VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.3. Ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
consentiti
dall'uso commerciale e corrispondenti alle
svalutazioni
subite;
-
le perdite
commerciali subite e allibrate;
-
le elargizioni
fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale,
sempreché sia
garantito che siffatte elargizioni non possano
ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte
unicamente a
scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i
contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi in
conformità della legge sull'assicurazione per
l'invalidità e
della legge sull'indennità di perdita di guadagno
ai militari e
alle persone obbligate al servizio della
protezione
civile;
- un interesse del
capitale proprio investito nell'azienda,
fissato dal
Consiglio federale su proposta della
Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e
l'invalidità.
La decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo,
a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito
che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione
per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile.
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f.
l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”.
2.4. Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del
contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, il
reddito determinate é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente
il contributo dovuto negli anni di computo.
2.5. Le relative
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo
annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni.
Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia
ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con
quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.6. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte
di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa
dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
2.7. In concreto,
non può essere contestato che, così come rettamente deciso dalla Cassa, per il
calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995
torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e,
quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1991/1992, tassato nel
1993/1994. Del resto, dall’incarto fiscale richiamato da questa Corte (VI e X)
non emergono affatto motivi giustificanti un’applicazione della procedura
straordinaria ex artt. 24ss. OAVS, motivi che neppure l’assicurata é, del
resto, stata in grado d’evidenziare.
Fondandosi
sulla comunicazione 22 maggio 1999 della competente autorità di tassazione
(doc. 1), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr. 40’062.
Dall’incarto
fiscale (VI), così come dallo scritto 8 luglio 1999 dell’UCT di __________
(doc. 2), risulta che la notifica di tassazione relativa al biennio fiscale
1993/1994 é cresciuta in giudicato incontestata.
Ora, lo
scrivente TCA non vede ragioni che gli impediscano di basarsi sui dati rilevati
dalla notifica di tassazione cresciuta in giudicato e, finalmente, su di un
reddito aziendale medio di fr. 40’062, tanto più che l’autorità fiscale
altro non ha fatto che fare propri i dati inerenti al reddito aziendale
comunicati direttamente da __________ __________ (cfr. comunicazione
manoscritta presente in VI: fr. 37’692 nel 1991 e fr. 42’432 nel 1992).
A questo
proposito, é opportuno ricordare che l’autorità giudicante - visto il disposto
dell’art. 23 cpv. 4 OAVS - non può scostarsi da una tassazione cresciuta in
giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull’esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle
assicurazioni non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di
tassazione.
2.8. All’importo
di fr. 40’062, l’autorità amministrativa ha poi, in ossequio all’art. 9 cpv. 2
lett. d LAVS, correttamente proceduto ad aggiungere la media dei contributi
dovuti negli anni di computo (1991/1992), ossia un importo di fr. 1’965,
ritenuto che il reddito comunicato dall’UCT di __________ é al netto dei
contributi AVS (cfr. VIII).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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