AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.86
Data decisione, Autorità:
31.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00086
BS/tf
Lugano
31 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Olivier Schmid
statuendo sul ricorso del 5 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 giugno 199 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi dovuti da __________ __________ nel biennio 1996/97, quale persona
senza attività lucrativa, sulla base di una sostanza netta di fr. 202'857.-- e
di un reddito da pensione di fr. 37'716.-- (moltiplicato per 20).
La
sostanza determinante è perciò stata stabilita in
fr.
960'177.- (205'857 + 754'320).
Gli
elementi di calcolo sono stati desunti dalla tassazione IFD 1995/96.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, postulandone
l'annullamento. Il ricorrente contesta infatti di dover versare quanto
stabilito dalla Cassa, assumendo di essere invalido al 100% dal 1985 e che la
moglie svolge un'attività lucrativa.
1.3. Mediante
risposta del 22 luglio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame,
osservando quanto in particolare quanto segue:
" 8. La
Cassa ha preso atto che la moglie del ricorrente svolge attività
lucrativa
quale salariata. Dagli accertamenti emerge che lo stipendio conseguito nel 1997
ammonta a fr. 28'748.--, nel 1998 ammonta a fr. 25'368.-- e l'attività é
tuttora esercitata (doc. 3-4-5).
-
Secondo l'art. 3 cpv. 3 lett.
a) della legge AVS, introdotto con la 10.a Revisione AVS dal 1. gennaio 1997,
si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi pari almeno
al doppio del contributo minimo: i coniugi senza attività lucrativa di
assicurati con attività lucrativa.
-
Alla luce di quanto precede, la moglie del ricorrente versa
almeno il doppio del contributo minimo, pertanto il ricorrente può essere
stralcio dall'affiliazione delle persone senza attività lucrativa con effetto
dal 31 dicembre 1996. Bisogna per contro confermare il contributo richiesto per
l'anno 1996, poiché rispettoso delle direttive federali AVS."
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Sono
quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto,
anche le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa
(abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti
un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).
Tuttavia,
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non
devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al
doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa
è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i
contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di
interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC
1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato.
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.
433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi (
Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non
assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V
244).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel
et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser,
Unterstellung...., N. 10.34, pag. 231).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Questa norma è stata recentemente dichiarata dal TFA
conforme alla legge ed alla costituzione (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 120
consid. 3).
2.5. Nella
fattispecie in esame, visto che __________ __________ è beneficiario di una
rendita intera AI, a partire dal 1° gennaio 1986 risulta essere affiliato alla
Cassa cantonale di compensazione in qualità di persona senza attività
lucrativa.
Pertanto i contributi in oggetto devono essere determinati sulla base dei
redditi da pensione degli anni 1993 e 1994 e della sostanza netta al 1° gennaio
1995, dati desunti dalla notifica di tassazione 1995/1996 (applicazione
analogica della procedura ordinaria di fissazione dei contributi per gli
indipendenti regolata agli art. 22 e 23 OAVS, di cui al rinvio dell’art. 29
cpv. 4 OAVS).
Per tutte
le persone senza attività lucrativa le Casse di compensazione domandano alla
competente autorità fiscale le indicazione necessarie al calcolo dei contributi
(applicazione analogica dell’art. 27 cpv. 1 OAVS).
Dalla
comunicazione del 22 maggio 1999 (doc. 1) dell’UT di __________ Città
concernente la tassazione IFD 1995/96 (cresciuta in giudicato) del ricorrente
si evince un reddito da pensione di fr. 37'716.-- ed una sostanza netta al 1°
gennaio 1995 di
fr.
205'857.--.
Questi dati sono stati confermati in sede di verifica dei dati fiscali dal
medesimo Ufficio di tassazione (doc. 2). Tuttavia occorre precisare che la
deduzione sociale di fr. 30'000.-- sulla sostanza prevista dal fisco non è
operante per l'AVS, per cui deve essere aggiunta per il calcolo dei contributi.
Orbene, con la risposta di causa la Cassa ha trasmesso i certificati di salario
della moglie del ricorrente dai quali si deduce che nel 1997 essa ha percepito
fr. 28'748.-- e nel 1998 fr. 25'368.-- (doc. 3,4,5) e versato il doppio del
contributo minimo di legge.
Come ricordato al consid. 2.2., con l'entrata in vigore della 10a revisione
LAVS, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività
lucrativa non devono pagare alcun contributo, qualora il coniuge versi
contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS).
Pertanto, in adesione alla proposta di giudizio dell'amministrazione, per il
1997 l'assicurato è esonerato dal versamento dei contributi personali.
Confermata rimane comunque la decisione per il 1996.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§) La
decisione è annullata per i contributi 1997, mentre è confermata per i
contributi 1996.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Olivier
Schmid
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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