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Numero d'incarto:
30.1999.87
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00087
BS/sc
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che:
-
con
decisioni del 9 e 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato
il contributo minimo AVS dovuto da __________ __________, quale persona senza
attività lucrativa, dal 1994 al 1999;
-
contro le
decisioni amministrative è tempestivamente insorta l'assicurata, contestando di
dover versare i contributi.
In particolare rileva che dal 1996 ha iniziato a percepire le indennità di
disoccupazione, dalle quali sono stati già dedotti i contributi AVS e nel 1999,
causa malattia, delle indennità di perdita di guadagno;
-
mediante
risposta del 14 luglio 1999 la Cassa postula l'accoglimento del ricorso,
osservando quanto segue:
"
(…)
-
Preso
atto che la ricorrente per gli anni 1996 - 1997 - 1998 ha versato contributi
sufficienti AVS, per il tramite delle prestazioni AD, la Cassa ha esonerato
l'assicurata, informandola direttamente con il nostro scritto del 12 luglio
1999 (doc. 1).
-
Per
contro, le prestazioni __________, non sono soggette alla trattenuta AVS alla
fonte. La deduzione del premio assicurativo del 4.8%, non riguarda gli oneri
sociali.
-
Alla
luce di quanto precede, proponiamo a questo Tribunale di confermare i
contributi minimi per gli anni 1994/95 e 1999, mentre per gli anni 1996 - 1997
- 1998, la Cassa ha già provveduto all'esonero contributivo.
- La ricorrente ha la possibilità di
versare il saldo richiesto in rate mensili, presentando domanda scritta alla
Cassa (Servizio incassi), conformemente ai disposti dell'art. 38 bis
OAVS." (Doc. III)
- in sede di istruttoria il TCA ha chiesto delle informazioni
all'assicurata ed alla Cassa;
considerato che:
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.);
-
ai sensi
dell'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le
condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla
sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato
per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2
OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Al
contrario, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo il
contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag. 532);
-
nella
fattispecie in esame negli anni 1996, 1997 e 1998 la ricorrente ha percepito
delle indennità di disoccupazione, dalle quali sono stati dedotti i contributi
AVS (art. 5 cpv. 1. LADI).
Durante quegli anni l'assicurata ha versato i contributi oltre al minimo di
legge (cfr. art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS), per cui non deve i contributi
da persona senza attività lucrativa e quindi le relative decisioni sono da
annullare;
-
per
quanto riguarda gli anni 1994 e 1995 non risulta che l'assicurata abbia
esercitato un'attività lucrativa e nemmeno percepito delle indennità di
disoccupazione, pertanto i contributi ex art. 10 LAVS sono dovuti;
-
nel 1999
__________ __________ ha percepito dalla __________ delle indennità perdita di
guadagno e delle indennità straordinarie previste dalla Legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-Rilocc).
Come rettamente rilevato dalla convenuta, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b
OAVS, le indennità perdita di guadagno versate dalle casse malati non sono
considerate reddito da attività lucrativa e quindi i contributi AVS non vengono
dedotti alla fonte. Queste prestazioni assicurative sono comunque da
considerare come "reddito da pensione" ai fini dei contributi da
persona senza attività lucrativa (cfr. RCC 1980 pag. 211).
Anche le indennità straordinaria ex art. 10 L-Rilocc sono considerate come
"reddito conseguito sotto forma di rendite" e non soggette
contribuzione. Infatti si tratta di prestazioni di sostegno versate in
particolare a disoccupati che non hanno più diritto alle indennità (cfr. marg.
2072 delle Direttive sugli indipendenti e persone senza attività lucrativa
(DIN), edite dall'UFAS, alla voce "assistenza ai disoccupati secondo
diritto cantonale).
Non disponendo di una sostanza determinante di oltre fr. 250'000.--,
all'assicurata deve essere imposto il contributo minimo di legge (cfr. art. 28
cpv. 1 OAVS);
-
in queste
circostanze, dunque, il TCA aderisce alla proposta di giudizio della Cassa,
ossia di mantenere le decisioni per quel che riguarda gli anni 1994, 1995 e
1999;
-
nel caso
in esame l'assicurata ha osservato di non poter versare il contributo minimo e
dichiarato di ricevere oltre all'assegno per figlio, quello integrativo.
Ora, ai
sensi dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, il contributo può essere
condonato, previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di
domicilio (in Ticino Dipartimento delle opere sociali, Ufficio dell’assistenza
sociale, art. 17 Decreto legislativo di applicazione alla LAVS.
Tale
autorità infatti paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS. La domanda di
condono comunque deve essere indirizzata alla Cassa di compensazione (art. 32
cpv. 1 OAVS), la quale deciderà sulla base del parere
dell’autorità designata dal Cantone (art. 32 cpv. 2 OAVS).
Tuttavia,
secondo il marginale 3085 DIN, le casse di compensazione, d’intesa con le
autorità cantonali o comunali competenti, possono utilizzare una procedura di
condono più semplice per assicurati notoriamente privi di mezzi di sussistenza
(persone che vivono in istituti, in cliniche psichiatriche, persone a carico
dell’assistenza pubblica).
Fatto sta che, come detto, in caso di condono dei contributi l'assicurato deve
rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pronunciarsi
su questa problematica in mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS.
E'
pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si
pronunci su quest'ultima richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni relative agli anni 1996, 1997 e 1998 sono
annullate; confermate rimangono invece quelle per gli anni
1994, 1995 e 1999.
2.- Gli atti sono
ritornati alla Cassa affinché statuisca in merito alla domanda di condono dei
contributi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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