AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.13
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.13/AMM 13831/909
Bellinzona 24 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 giugno 2002 presentato da
__________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 5 luglio 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 giugno 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 5000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 15 marzo 2002 in territorio di __________: quale responsabile della ditta __________ SA, non ha permesso alle autorità di esecuzione di accedere all'azienda per procedere alla verifica dei documenti di controllo e ai necessari chiarimenti. LCS art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1. OLR art. 18 cpv. 2, 21 cpv. 2 lett. D, 22 cpv. 1. OLR2 art. 23 cpv. 2, 28 cpv. 2 lett. D";
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2002 in cui postula "una riduzione della contravvenzione che tenga conto delle osservazioni inoltrate";
che nelle sue osservazioni del 5 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 18 cpv. 2 ORL1, ripreso sostanzialmente dall'art. 23 cpv. 2 OLR2, datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all'autorità di esecuzione di accedere all'azienda e di procedere ai necessari chiarimenti;
che chiunque ostacola l'autorità di esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l'arresto o con la multa (art. 21 cpv. 2 lett. d ORL1; 28 cpv. 2 lett. d ORL2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);
che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per non avere permesso alle autorità di esecuzione di accedere all'azienda al fine di esperire le verifiche imposte dalla legislazione sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali;
che l'insorgente non contesta l'infrazione, limitandosi a chiedere "una riduzione della contravvenzione che tenga conto delle osservazioni inoltrate";
che nel memoriale evocato dal ricorrente, egli si è così giustificato:
anche quest'anno ho ricevuto l'avviso per il controllo aziendale concernente il rispetto della OLR1, previsto per il giorno 15 marzo 2002 (ore 09.00) e formulo le seguenti osservazioni.
Richiamato quanto espresso con la mia lettera del 20 febbraio 2000 e con le seguenti, in riferimento al precedente procedimento, sfociato in una contravvenzione intimatami il 6 giugno 2001, e quindi meno di 1 anno fa, rinnovo il mio invito a inoltrarmi una multa d'ufficio.
Riassumo e ripeto i motivi della mia autodenuncia: piccoli superamenti di limite d'orario, infrazioni alle ore di riposo quantificabili in circa mezz'ora, dimenticanza di accendere/spegnere il tachigrafo… insomma niente di grave.
Cercate di considerare che il trasporto di persone richiede molta elasticità; se si è in ritardo di 15-30 minuti, non ci si può fermare prima della meta e lasciare i clienti per strada, perché si è raggiunto il limite orario.
D'altro canto il cliente stesso è però esigente sulla condizione degli autisti e quindi ci è pure impossibile trasportare i passeggeri per ore, senza le dovute pause, perché sarebbero loro per primi a denunciarci (vedi caso Bus Express-Liceo).
La legge non sempre è logica, ad esempio:
Caso a: un autista termina il suo servizio alle 22.30, va dritto a casa a dormire e alle ore 07.00 riparte, è "fuorilegge" ma riposato…
Caso b: un autista termina il suo servizio alle ore 18.30, va a cena e a ballare fino alle ore 04.00 e alle ore 05.00 riparte: è "legale" ma stanco…
A voi le considerazioni del caso.
Bisogna anche tener presente che nel nostro lavoro ci sono periodi e soprattutto giornate, nelle quali siamo particolarmente sollecitati. Non ci è certo concesso fare i difficili: se il cliente, che ci aveva assicurato che saremmo rientrati per un determinato orario (con tutti i presupposti per essere in regola) ci chiede un "supplemento", non possiamo permetterci di rifiutare. Ci sono casi in cui dobbiamo veramente fare buon viso a cattiva sorte e sobbarcarci le conseguenze, se non vogliamo fallire. Se non accontentiamo il cliente, questi si rivolgerebbe probabilmente ad una ditta italiana, e a queste ditte i controlli chi li fa?
Vi esorto a notificarmi una contravvenzione in base alla mia autodenuncia senza procedere in inutili lungaggini burocratiche che potrebbero condurre all'esasperazione. Recenti casi drammatici dovrebbero insegnare qualcosa…
Per ottenere qualche guadagno si deve lavorare duro, e alla nostra categoria lo Stato non regala niente, anzi toglie spesso e volentieri. Non chiedo altro che poter lavorare in pace.
Potete verificare i risultati dei circa 20 controlli effettuati dalle vostre pattuglie nel corso del 2001, vi renderete conto che non c'è niente di più di quanto da me autodenunciato.
Conto sul vostro buon senso e spero che provvediate a inviarmi direttamente la contravvenzione senza perdere tempo a presentarvi per il controllo poiché il 15 marzo io non sarò presente;
che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dal permettere all'autorità competente di accedere all'azienda e di esperire le indagini richieste dalle norme sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali;
che la reiterazione del reato meno di un anno dopo aver ricevuto una multa di fr. 3000.– per gli stessi motivi (doc. D allegato al ricorso) e la dichiarata intenzione di continuare a perpetrare siffatta infrazione "per gli anni a venire" (doc. F allegato al ricorso) giustificano anzi la severità mostrata dall'autorità di primo grado nei confronti dell'interessato;
che in definitiva la multa inflitta al ricorrente è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 18 cpv. 2, 21 cpv. 2 lett. d, 22 cpv. 1 OLR1; 23 cpv. 2, 28 cpv. 2 lett. d OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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