AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.3
Data decisione, Autorità: 27.01.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.3/AMM/fc 3983/902
Bellinzona 27 gennaio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 marzo 2002 presentato da
_________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _________;
viste le osservazioni del 21 marzo 2002 presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 30 settembre 2001, alle ore 17.45, sulla strada cantonale in territorio di _________ _________ si è verificato un incidente, risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto i seguenti conducenti:
– _________ _________, al volante di un'automobile _________ targata ___________, e
– _________ _________, al volante di un'automobile _________ targata _________.
B. La polizia cantonale, in un rapporto del 9 ottobre 2001, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente:
_________ circolava sulla cantonale in direzione di _________, alla velocità dichiarata di circa 50 km/h, preceduto da un'altra vettura. Giunto a un tratto di strada diritto, siccome in senso contrario non sopraggiungevano veicoli, iniziava il sorpasso, accelerando. Quando stava per portare a termine la manovra notava che la corsia da lui percorsa era stata occupata dalla vettura _________ il quale, da un piazzale privato si era immesso sulla cantonale, intenzionato a proseguire verso _________.
Nonostante la frenata _________ non poteva evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore sinistra della sua auto contro quella anteriore sinistra dell'altra.
Dopo l'impatto, sempre in frenata, il veicolo _________ rientrava a destra arrestandosi a ridosso del marciapiedi.
La conducente del veicolo sorpassato si è allontanata senza attendere il nostro giungere e senza che nessuno avesse prelevato il numero di targa.
C. Invitato a esprimersi in merito alle predette risultanze istruttorie, _________ _________ ha escluso in un memoriale del 5 febbraio 2002 ogni sua responsabilità penale nell'incidente della circolazione e ha concluso per l'abbandono del procedimento contravvenzionale. Con decisione del 22 febbraio 2002 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 50.–.
D. _________ _________ è insorto contro la predetta decisione con ricorso dell'11 marzo 2002 nel quale postula, previo accesso agli atti e assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerando in diritto:
La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.
Il ricorrente si duole che l'autorità amministrativa non gli abbia rilasciato fotocopie degli atti processuali, prospetta l'esperimento di un sopralluogo, chiede di sentire un testimone e conclude per il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto inerente al procedimento a carico di _________ _________. La lamentata violazione del diritto d'accesso agli atti e la rilevanza delle nuove prove offerte possono nondimeno rimanere indecise, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.
La Sezione della circolazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente con i seguenti motivi:
Alla guida della vettura _________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via.
L'infrazione è sufficientemente documentata dal rapporto di polizia per cui si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove. In materia penale ognuno risponde delle proprie colpe. Nella valutazione della fattispecie si sono tenute in debito conto le argomentazioni scritte prodotte in data 5.2.2002.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC.
Secondo il ricorrente, la Sezione della circolazione avrebbe omesso di considerare che, per giurisprudenza, la violazione delle predette norme è data solo se "chi è tenuto a dare la precedenza si introduce a una distanza molto breve dall'avente diritto o entra in modo talmente lento da obbligare l'utente che circola correttamente sulla strada principale a frenare in modo brusco (…), oppure quando il comportamento del debitore della precedenza obbliga il conducente prioritario a frenare di colpo, ad accelerare o a scansare il veicolo a un'intersezione" (ricorso, pag. 2 in basso). Ciò posto, l'interessato sostiene di essersi fermato a lato della strada principale, di essersi accertato che non sopraggiungessero veicoli da entrambi i sensi, di essersi poi immesso nella circolazione e di essere stato investito dal veicolo in sorpasso quando già stava per inserire la seconda marcia. Ne desume, l'insorgente, che il conducente dell'altra vettura – il quale circolava a una velocità ben superiore al limite consentito di 50 km/h – ha cominciato il sorpasso dopo ch'egli si era immesso sulla strada principale. Il ricorrente nega pertanto ogni addebito penale e conclude per l'annullamento della multa.
Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4 LCStr). Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 prima frase ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve inoltre fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 seconda frase ONC). Chiunque contravviene a siffatte disposizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
Nella fattispecie dal verbale d'interrogatorio del ricorrente si evince quanto segue: "Alle 17.45 circa mi mettevo al volante della mia vettura e dopo aver allacciato le cinture di sicurezza, partivo dal posteggio intenzionato a raggiungere il posto di lavoro a _________. Esponevo il segnale di direzione destro e mi fermavo all'intersezione con la strada cantonale. Controllavo a sinistra e a destra, indi un'ultima volta a sinistra. Dopo aver guardato ancora a destra, non vedendo nessuno sopraggiungere, ripartivo. Stavo per innestare la seconda marcia quando notavo sopraggiungere da _________ due vetture appaiate. Una si trovava in sorpasso, nella mia corsia. Cercavo di scansarmi a destra. Nonostante ciò la mia vettura veniva urtata alla parte anteriore sinistra" (verbale del 30 settembre 2001, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in alto). Stando alle predette affermazioni, _________ _________ avrebbe in sostanza occupato la corsia di sorpasso quando il ricorrente già si trovava sulla strada cantonale. Tale versione contrasta invero con le dichiarazioni rese da _________ _________, secondo cui l'insorgente si è immesso sulla strada quando il sorpasso era già cominciato (verbale del _________ 2001, pag. 1 in basso). Nulla agli atti consente tuttavia di ritenere quest'ultima versione più credibile di quella avanzata dal ricorrente. Tanto meno se si considera che l'urto ha interessato la parte anteriore sinistra di entrambi i veicoli (rapporto di polizia, pag. 2 e 3 in fine), ciò che dimostra come il ricorrente – al momento dell'incidente – già si trovava sulla strada principale. Invano si cercherebbe dipoi nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di valutare la differenza di velocità fra il veicolo in fase di sorpasso e quello superato, il che rende impossibile stabilire la durata della manovra di _________ _________ e, in ultima analisi, se essa abbia avuto inizio prima o dopo che l'insorgente si era immesso sulla strada cantonale.
In simili circostanze questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli. Persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito per insufficienza di prove. Il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr). Non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, che ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali. Quanto all'assegnazione di ripetibili, la LPContr non contiene alcuna disposizione che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente. Nell'ordinamento giuridico svizzero non vige altresì nessun principio generale che imponga alle autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, di accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b).
Per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. _________ _________, _________; – _________ _________, _________; – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster