Challenge to foreigner-law fine dismissed

30.2002.50Altro tribunale6 mar 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale dismissed an appeal against a CHF 120 administrative fine imposed by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione for domestic work performed without the required permit. The appellant relied on good faith, the payment of social security contributions, and the fact that a municipal authority allegedly knew of the work. The court held that negligence is sufficient for punishability under foreign-police contraventions, that the appellant had a duty to verify her status with the competent authorities, and that the facts did not amount to a minor case. The sanction was found proportionate and the appeal failed, with CHF 100 in costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 333 cpv. 3 CP; Art. 23 cpv. 6 LDDS; contravention of foreign-police rules and alleged good faith: negligence suffices for punishability, and subjective good faith, payment of social contributions, or awareness by a municipal body do not by themselves relieve the person concerned of the duty to verify the legality of the employment situation with the competent foreigner authorities. A minor-case exemption under Art. 23 cpv. 6 LDDS is excluded where the authority already took the concrete circumstances into account in fixing a reduced fine and the sanction remains proportionate (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.50

Data decisione, Autorità: 06.03.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.50/AMM

Bellinzona 6 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ 2002 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

viste le osservazioni del _________ 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere essa "lavorato in qualità di collaboratrice domestica, dall'11_________._________.1999 al ..2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze della signora _________ _________, _________, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del _________ 2002);

che contro tale risoluzione _________ _________ è insorta con un ricorso del _________ 2002 in cui sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del _________ _________ 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l'autorità di primo grado ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice domestica a _________ sprovvista di regolare autorizzazione;

che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona fede, essendo già al beneficio di un permesso per un altro datore di lavoro e pagando regolarmente i contributi sociali, circostanze che – a suo dire – giustificano l'esenzione da ogni pena;

che, sempre stando alla ricorrente, il "comune di _________ era a conoscenza della mia opera prestata alla Sig.a _________ ", ragion per cui "se la mia situazione non era regolare poteva essere segnalata e regolarizzata prima di essere inflitta una contravvenzione" (ricorso, in fine);

che l'eventuale buona fede dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che né il pagamento degli oneri sociali o l'esistenza di un permesso per un altro datore di lavoro, né tanto meno la conoscenza della situazione da parte dell'autorità comunale esimevano quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di cominciare la cennata attività lucrativa;

che tali circostanze non bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche osservazioni del _________ 2002, pag. 2 in alto);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

foreign workerspermit requirementgood faithnegligenceminor caseproportionalityadministrative finecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the fine for working without the required permit should be annulled because of good faith or minimal gravity

Decisione estratta

The appeal was rejected: good faith, payment of social contributions, and knowledge by a municipal authority did not excuse the duty to verify the legality of the work situation, and the case was not a minimal-gravity case.

Motivazione estratta

Contraventions of foreign-police rules are punishable even when negligent. The appellant should have checked her status with the competent foreigner authorities before starting the work. The authority had already reduced the fine in light of the circumstances, and the sanction remained proportionate.

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