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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.50
Data decisione, Autorità:
06.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.50/AMM
Bellinzona
6
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ 2002 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2002 emessa dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del _________
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ 2002, ha
inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre
una tassa di giustizia di fr. 40.–, per avere essa "lavorato in qualità di
collaboratrice domestica, dall'11_________._________.1999 al
..2001, con una frequenza settimanale di 3 ore, alle dipendenze
della signora _________ _________, _________, sprovvista del permesso … che le
consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione del _________ 2002);
che contro tale risoluzione
_________ _________ è insorta con un ricorso del _________ 2002 in cui
sottolinea la sua buona fede e postula in sostanza l'annullamento della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del _________ _________ 2002,
propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato come collaboratrice
domestica a _________ sprovvista di regolare autorizzazione;
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di aver agito in buona
fede, essendo già al beneficio di un permesso per un altro datore di lavoro e
pagando regolarmente i contributi sociali, circostanze che – a suo dire –
giustificano l'esenzione da ogni pena;
che, sempre stando alla
ricorrente, il "comune di _________ era a conoscenza della mia opera prestata
alla Sig.a _________ ", ragion per cui "se la mia situazione non era
regolare poteva essere segnalata e regolarizzata prima di essere inflitta una
contravvenzione" (ricorso, in fine);
che l'eventuale buona fede
dell'interessata non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia degli
stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv.
3 CP);
che né il pagamento degli
oneri sociali o l'esistenza di un permesso per un altro datore di lavoro, né
tanto meno la conoscenza della situazione da parte dell'autorità comunale
esimevano quindi la ricorrente dal dovere di verificare la regolarità della sua
situazione, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o
alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione prima di cominciare
la cennata attività lucrativa;
che tali circostanze non
bastano neppure, da sé sole, a connotare la fattispecie come un "caso di
minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso
concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione
sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo; cfr. anche
osservazioni del _________ 2002, pag. 2 in alto);
che la sanzione inflitta, in
definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge,
sicché il ricorso dev'essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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