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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2002.58
Data decisione, Autorità: 14.02.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2002.58/AMM 02 49/807
Bellinzona 14 febbraio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 aprile 2002 presentato da
_________, _________
contro
la decisione n. () / del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 29 aprile 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________ _________ _________ è socio gerente della _________ _________ Sagl, con sede a , la quale è gestore dal mese di maggio 2001 dell'Osteria-_________ _________ a _________. La società impiega _________ _________ quale gerente dell'esercizio pubblico a titolo gratuito.
B. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale nel mese di ottobre del 2001, è emersa una possibile violazione della legislazione sugli esercizi pubblici a carico del gestore – e per esso del rappresentante _________ _________ _________ – per avere permesso a _________ _________ di svolgere una gerenza irregolare e incostante dell'osteria. Il 24 ottobre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi intimato la contravvenzione a _________ _________ _________, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.
C. In una lettera del 29 ottobre 2001 l'interessato ha comunicato all'autorità amministrativa "che la signora _________ _________ … si impegna a presenziare a tempo pieno nella gestione del _________ _________". Con decisione del 5 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–.
D. _________ _________ _________ è insorto contro la predetta risoluzione con un ricorso dell'11 aprile 2002 in cui postula "un riesame del provvedimento in termini pecuniari proporzionati". Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha motivato la propria decisione adducendo che l'interessato, "in qualità di rappresentante della D.C. Services Sagl, ha permesso alla signora _________ , gerente dell'esercizio pubblico, di svolgere una gerenza irregolare e incostante dell'Osteria-_________ _________ a _________. La signora _________ _________ è presente nell'esercizio pubblico per un numero insufficiente di ore giornaliere e non si occupa dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 24 ottobre 2001). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub.
Il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma ritiene di essersi poi conformato alle norme legali attraverso il noto impegno assunto dalla gerente di "svolgere con maggiore assiduità e presenza le mansioni affidategli" (ricorso, pag. 1 in basso). Ciò che – soggiunge l'interessato – è stato fatto. Egli si duole dipoi che la sospensione decisa dal Dipartimento contestualmente all'intimazione della contravvenzione appariva "sproporzionata all'unica infrazione intimata in quanto il ristorante risponde perfettamente ai criteri di pulizia, igiene, servizio, tariffario, quiete pubblica, nonché la perfetta regolarità dei versamenti dei contributi sociali" (ricorso, pag. 2 in alto). Sempre stando all'insorgente, "nessuna reclamazione di sorta ci è mai giunta da parte delle autorità comunali e da privati cittadini, ma al contrario queste dimostrano sempre una costante presenza nel ristorante, e piena soddisfazione" (ricorso, loc. cit.). Egli fa valere per finire che "in un momento economico difficile … il provvedimento … risulta essere estremamente penalizzante" (loc. cit.). Donde la richiesta di "un riesame del provvedimento in termini pecuniari proporzionati".
Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEsPub). Con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc. (art. 81 RLEsPub). Le modalità relative alla presenza del gerente nell'esercizio pubblico sono fissate dal regolamento, a norma del quale egli è tenuto – per principio – a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 53 cpv. 2 LEsPub, con rinvio all'art. 82 cpv. 1 RLEsPub). Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–. Sono punibili, fra gli altri, il gestore e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub).
In concreto, dalla deposizione resa da _________ _________ davanti alla polizia cantonale si evince quanto segue: "Dal 1° aprile 2001 i nuovi gestori del _________ è [sic.] la società _________ _________ Sagl, rappresentata da _________ _________ _________. Come gerente risulto essere ancora io. […] Da parte mia sono presente al massimo due ore al giorno, non svolgo nessuna attività lucrativa. […] non prendo soldi, ho lasciato il mio certificato di capacità per fare un favore ai nuovi gestori" (verbale del 19 ottobre 2001, allegato al rapporto di polizia dello stesso giorno). L'insorgente medesimo non nega del resto – come detto (sopra, consid. 3) – di aver fatto capo a una gerente per un numero insufficiente di ore, quanto meno fino al mese di ottobre del 2001 (lettera 29 ottobre 2001 dell'interessato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione; cfr. anche ricorso, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). L'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado appare dunque senz'altro adempiuta.
Resta da verificare l'adeguatezza della multa inflitta. La violazione commessa dal ricorrente riveste indubbiamente una certa gravità. La conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – può in effetti comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere. Né la semplice presenza del titolare del certificato di capacità "al massimo due ore al giorno" (verbale citato, loc. cit.) consente di sovvertire tale conclusione. La multa risulta in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono posti a carico del ricorrente.
Intimazione a:
– _________ _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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