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Numero d'incarto:
30.2002.60
Data decisione, Autorità:
17.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.60/AMM
02
76/806
Bellinzona
17
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002
presentato da
_________, _________
(rappresentata
dalla Fiduciaria _________ SA, _________)
contro
la decisione n.
() / del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 15 maggio
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione
del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di
fr. 500.–, addebitandole inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese
di fr. 30.–, per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante
dell'_________ _________ a _________";
che contro tale risoluzione
_________ _________si aggrava davanti a questo giudice, chiedendo "che la
multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio 2002, propone il
rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una
gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________",
essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore
giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle
vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione
di contravvenzione del 23 agosto 2001);
che la ricorrente ammette in
sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi
di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della
fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";
che l'insorgente sottolinea
altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto
alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una
sensibile riduzione della multa;
che la violazione perpetrata
dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un
locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del
"buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista"
(art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine
pubblico in genere;
che ciò vale a prescindere dal
carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure
dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;
che la multa inflitta risulta
quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati
dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66
LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Fiduciaria _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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